manuale del RUP - avvocato di cantiere

Il procedimento di collaudo è il momento conclusivo dell’iter realizzativo dell’opera pubblica (articolo del Blog del 17/12/2025).  La sottoscrizione del certificato di collaudo impone, all’appaltatore, l’obbligo di confermare le riserve? La mancata conferma delle riserve su tale documento determina la decadenza dalle pretese avanzate nel corso dei lavori ed iscritte sugli atti contabili? – Cass. Civ. (Ordinanza dell’8/4/2026)

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LA SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

Ai sensi dell’art.23 dell’Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, concluse le operazioni di collaudo gli adempimenti, in generale, sono:

SOTTOSCRIZIONE E RISERVE SUL COLLAUDO
(art. 23 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
APPROVAZIONE DEL COLLAUDO
(art. 26 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023)
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando gli atti collaudo, la relazione riservata sulle riserve dell'esecutore, i verbali di visita e la dichiarazione del DL attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo.

Poi
si procede all'approvazione del collaudo sulla base delle risultanze, eventualmente effettuando la revisione contabile
tale approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del collaudo
con tale approvazione, la stazione appaltante decide anche sulle riserve dell'esecutore.

L'avvenuta approvazione deve essere notificata dal RUP all'esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere ad un nuovo collaudo.

LE RISERVE SUL COLLAUDO

Il citato art. 23 dell’Allegato II.14 precisa che “All’atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo”

Tale articolo, tuttavia, viene inteso – a volte – quale obbligo dell’appaltatore di confermare a pena di decadenza le riserve iscritte sugli atti contabili dell’appalto e confermate sul conto finale.

Se si esaminano le norme di ogni tempo che disciplinano le riserve (artt. 53, 54, 63 del r.d. n° 350/1865; art. 26 del d.P.R. n° 1063/1962; artt. 164, 165 e 174 del d.P.R. n° 554/1999; art. 31 del d.m. n° 145/2000; artt. 189, 190, 191 e 201 del d.P.R. n° 207/2010; d.lgs. n° 36/2023, all. II.14, art.7), si può notare che:

1 in tutti i testi normativi è fatto onere all’appaltatore, che intenda avanzare domande, osservazioni o richieste, di iscrivere una riserva anzitutto sul registro di contabilità, ossia sullo strumento destinato a recepire le indicazioni (anche quantitative dei libretti di misura);

2 – di esplicitarle (ossia di rendere contezza, anche contabile, della domanda formulata) immediatamente o nei quindici giorni successivi;

3 – di ribadire e confermare tali riserve sul conto finale.

Il giudizio finale sulle riserve è invece reso in sede di collaudo, che, al pari degli altri strumenti contabili sopra indicati, costituisce però un ulteriore documento destinato a recepire domande aggiuntive dell’appaltatore “rispetto alle operazioni di collaudo.

Nella sostanza, nessuna norma impone di confermare SUL COLLAUDO le riserve già iscritte sugli atti contabili dell’appalto, ma unicamente di iscrirvere SUL COLLAUDO STESSO le SOLE eccezioni riferite alle operazioni di collaudo (es: detrazioni, revisione contabile ecc).

D’altro canto, l’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato di collaudo è espressamente limitato dalla legge a quelle contestazioni che sorgono “rispetto alle operazioni di collaudo”: previsione che, dato il suo chiaro tenore letterale, non può essere intesa se non nel senso della salvezza delle riserve espresse nel corso dei lavori, per le quali basta la loro iscrizione nel registro di contabilità, nei SAL e nel conto finale; mentre sul certificato di collaudo vanno iscritte le ulteriori riserve relative solo a tale adempimento, che è esattamente quanto predicato da Cass. n° 9024/2000 citata dalla sentenza qui gravata …” (Cass. Civ. Ordinanza 8/4/2026; Parere anac 13/2013)

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che:

a) l’onere di iscrizione e di esplicitazione delle riserve nel corso dell’appalto è adempiuto mediante iscrizione (ed eventuale esplicitazione) nel registro di contabilità dei lavori e di ripetizione quale conferma delle riserve nel conto finale;

b) non è necessario confermare le riserve medesime sul collaudo.

c) la mancata conferma delle riserve sul collaudo non determina decadenze se non riferite alle eccezioni relative al solo collaudo.

In difetto si introdurrebbe una causa di decadenza non prevista dal Codice.

È, dunque, evidente che, se il giudizio finale sulle riserve espresse dall’appaltatore nel corso dei lavori è ex lege rimesso al momento del collaudo, non occorre che l’imprenditore ribadisca anche su tale ultimo documento le riserve precedentemente espresse.

Le norme  si occupano della tempestività o della tardività delle riserve iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, ma non asseriscono affatto che l’appaltatore, per conservare le pretese espresse nelle riserve, debba anche ripeterle nel certificato di collaudo

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Catena tesa su un canyon che simboleggia il contratto di appalto, con anelli riportanti Riserve, Variante Prezzi, Maggiori Oneri, Contestazione e Dissenso Motivato. La catena è chiusa da un lucchetto con l'Atto di Sottomissione, rappresentando l'obbligo di eseguire la variante pur tutelando le proprie pretese economiche.

L’iter di approvazione della variante prevede, tra l’altro, la sottoscrizione da parte dell’impresa dell’Atto di Sottomissione.

Tale sottoscrizione può avvenire con o senza dissenso; tuttavia occorre chiarire se la sottoscrizione dell’atto di sottomissione senza alcun dissenso, determini la rinuncia a riserve precedentemente iscritte sugli atti contabili (Cass. Civ. n. 4893/2026).

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Riserve e Dissenso

Come già esposto in altri articoli del BLOG, l’Allegato II.14 del Codice ha introdotto rilevanti cause di inammissibilità delle riserve, anche con riferimento al Progetto, agli aspetti tecnici esecutivi nonché alle istruzioni ritenute “erronee” del DL.  Sempre nel BLOG si è affrontato il tema della differenza tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo.

ATTO DI SOTTOMISSIONE E ATTO AGGIUNTIVO

L’importo della variante (in aumento o in diminuzione) determina se debba essere redatto un atto di sottomissione oppure un atto aggiuntivo.

Qualora l’importo delle variazioni:

1) È contenuto nei limiti del quinto (inferiore al 20%), la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Esecutore è tenuto a sottoscrivere in senso di accettazione o di motivato dissenso –> L’atto di sottomissione è un atto unilaterale imposto dalla stazione appaltante in merito a tempi, prezzi, quantità ecc.; trattasi di negozio accessorio al contratto (Cass. Civ. 4893/2026)

2) È superiore al limite del quinto (superiore al 20%) e nei limiti dell’art. 120, comma 2, la perizia dovrebbe essere accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale (avente natura di vero e proprio contratto integrativo), sottoscritto dall’Esecutore in senso di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni per l’esecuzione.  L’Appaltatore ha la facoltà di non accettare l’esecuzione delle opere superiori al quinto.

In assenza di un obbligo dell’appaltatore, l’amministrazione che intenda far eseguire lavori extra contrattuali deve, quindi addivenire ad un accordo con l’appaltatore, attraverso una pattuizione nella quale le parti sono completamente autonome nel fissare nuove condizioni e nuovi prezzi.

DISSENSO E RISERVE

L’atto di sottomissione e la facoltà di esprimere un motivato dissenso rappresentano due istituti fondamentali nella gestione delle varianti.

Se da una parte la stazione appaltante può adeguare il progetto a circostanze sopravvenute imponendo la variante nei limiti del quinto, dall’altra parte l’impresa può tutelarsi non accettando il contenuto della variante stessa.

L’art. 5, comma 6, dell’Allegato II. 14 precisa che : “… Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. …”

Pertanto:

Accettazione della variante –> sottoscrizione senza nulla eccepire;

Contestazione della variante (costi, prezzi, tempi, motivazione) –> sottoscrizione con Dissenso.

Il Dissenso non costituisce “a stretto rigore” una riserva, in quanto l’atto di sottomissione è da intendersi quale documento integrativo del contratto iniziale ed ha natura “unilaterale” in quanto imposto dalla stazione appaltante.

Lo stesso Dissenso deve essere, successivamente, annotato sul Registro di Contabilità alla prima occasione utile ed in tale circostanza diviene “riserva”.

ATTENZIONE –> Il dissenso come previsto dall’art. 5 dell’Allegato II.14 deve essere motivato. Ciò non significa che tale motivazione debba rispettare i requisiti di cui all’art. 7 dell’Allegato II.14 in materia di riserve.

In concreto: Dissenso e la riserva non sono la stessa cosa, sebbene siano istituti strettamente collegati e funzionali l’uno all’altro nel contesto della gestione delle varianti e delle pretese economiche dell’appaltatore.

IL DISSENSO –> Manifestazione di volontà di non accettare una determinata condizione o scelta prevista nella variante. L’effetto principale del dissenso è quello di evitare la formazione di un accordo pieno sulla parte contestata (es. i nuovi prezzi). L’appaltatore è comunque tenuto a eseguire la variante, ma la sua manifestazione di dissenso “apre la porta” alla successiva formalizzazione della riserva.

LA RISERVA –> È lo strumento tecnico-giuridico per formalizzare e quantificare la pretesa economica che da quel dissenso può derivare

Il dissenso deve confermare le riserve precedenti?

Il Dissenso, secondo alcuni, non dovrebbe limitarsi alla sola contestazione della variante, ma dovrebbe prevedere la conferma delle riserve già iscritte sugli atti contabili ed amministrativi precedenti. In difetto le riserve sarebbero rinunciate.

Allo stesso modo la mancata sottoscrizione dell’atto di sottomissione determinerebbe la rinuncia a tutte le pretese e riserve.

Ma cosi non è.

La conferma della riserva, secondo giurisprudenza unanime, costituisce una “prassi” delle imprese ma non un obbligo, salvo in casi particolari e di fatti continuativi.

Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. 4893/2026; 10603/2024) infatti:

– l’atto di sottomissione ha l’unico effetto quello di impegnare l’appaltatore ad eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nel contratto principale;

– da esso non scaturisce ex se alcun effetto transattivo né di rinuncia a pretese già iscritte nelle riserve.

– peraltro la mancata sottoscrizione dell’atto di sottomissione, anche se costituisce accettazione della variante, non realizza un comportamento concludente di rinuncia a far valere le riserve apposte sugli atti contabili;

– Ciò, ovviamente, non esclude che all’interno degli atti di sottomissione possa anche raggiungersi un accordo sulle riserve iscritte in precedenza, ma, sicuramente, la mancata riproposizione delle riserve precedentemente iscritte tempestivamente non può rappresentare un comportamento concludente per la rinuncia alle stesse da parte della società appaltatrice. 

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In relazione alle riserve e conto finale, si è già scritto in un altro articolo del BLOG (14/9/2022); tuttavia il contenuto del recente Parere del MIT n. 3956 (5/2/2026) rende opportuno fare alcune precisazioni sulla natura delle riserve sul conto finale.

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Il conto finale e le riserve

Il MIT, nel parere indicato, ribadisce un principio noto: sul conto finale non è possibile iscrivere riserve riferite a partite contabili chiuse nei SAL precedentisecondo la giurisprudenza e dottrina prevalente, infatti, l’appaltatore non può successivamente contestare lavorazioni già contabilizzate e liquidate se non ha formulato riserva nei termini previsti, salvo casi eccezionali e ben documentati.

L’Appaltatore, quindi, al fine di non incorrere in una possibile decadenza dalla domanda, deve:

– redigere la propria domanda sul primo atto d’appalto idoneo a riceverla;

– iscrivere la riserva sul registro di contabilità;

– confermare la domanda sul conto finale.

(tra i diversi articoli del BLOG si vedano: 23/9/2025; 1/10/2024; 23/7/2024)

L’art. 12, comma 1, lett. e), dell’Allegato II.14 prevede, infatti, che le riserve non confermate nel conto finale si intendono rinunciate.

Quindi due principi fondamentali in tema di ammissibilità della domanda dell’esecutore sono:

1 – Ogni riserva deve essere trascritta/annotate sul Registro di contabilità (art 7 All.II.14);

2 – Ogni riserva deve essere confermata sul conto finale pena la rinuncia ad ogni pretesa (articoli 7 e 12 All. II.14).

Domanda: Sul conto finale si possono iscrivere riserve “nuove” o si può solo confermare il contenuto di quelle iscritte nel corso dei lavori?

L’art. 12, comma 1, lett. e), dell’Allegato II.14 prevede che “All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili”

Quindi in occasione della sottoscrizione del conto finale, l’esecutore non può aggiungere riserve nuove (magari riferite a domande dimenticate di eccepire nel corso dei lavori – come indicato anche nel Parere MIT).

Tuttavia tale regola trova alcune eccezioni.  Si pensi al caso in cui nel conto finale siano rimodulate le voci allibrate (in più o in meno), siano inserite nuove partite contabili mai inserite oppure siano portate in conto definitivo lavorazioni precedentemente allibrate in conto provvisorio. In tali occasioni – solo con riferimento alle voci indicate – è possibile iscrivere riserve nuove.

Accade sovente come il conto finale, infatti, non si limiti alla ricognizione complessiva di quanto allibrato nel corso dei lavori ma inserisca, per la prima volta, partite contabili.

In tali casi, ovviamente, se la contestazione concerne tali ultimi allibramenti, la riserva “nuova” è tempestiva anche se iscritta direttamente sul conto finale.

La compilazione del conto finale. L'ultimo SAL

Non di rado accade che il DL compili un unico documento che costituisce sia Ultimo SAL sia Conto finale. Tale scelta, tuttavia, non pare coerente con le regole del Codice.

Il DL compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori provvedendo, poi, alla trasmissione al RUP.

N.B. Non è corretto incorporare nella rata di saldo anche l’ultima di rata di acconto o comunque somme diverse dalle trattenute di garanzie previste per legge (Deliberazione Autorità n. 101 del 14 maggio 2003), salvo precise e proporzionate previsioni di capitolato (a volte è previsto un saldo non inferiore ad una determinata percentuale, esempio 5%).

Resta salva l’eventuale necessità di rendere capiente il conto finale per detrazioni necessarie a seguito di errate esecuzioni o mancati pagamenti dei Subappaltatori.

In ogni caso, è importante evidenziare che il conto finale non coincide con l’ultimo SAL.

Il conto finale contiene:

-il totale netto dei lavori eseguiti indicati;

-gli acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti;

l’eventuale credito a saldo a favore dell’impresa.

 

L’ultimo SAL, invece,

-è emesso alla data di ultimazione dei lavori;

-riporta il riepilogo finale con l’importo dei lavori a tale data ai fini dell’emissione dell’ultimo CP.

– consegue alla chiusura del registro di contabilità

Spesso si redige un documento chiamato “SAL corrispondente al finale” che consiste in un ultimo SAL nella medesima data dell’ultimazione lavori o dell’emissione del conto finale (che va redatto a parte quale altro documento contabile).

Dunque il flusso contabile alla conclusione dei lavori è il seguente:

a) produzione ultimo SAL (a cura del DL);

b) predisposizione del certificato di pagamento relativo all’ultimo SAL (di pertinenza del RUP);

c) chiusura del registro di contabilità (a cura del DL);

d) trasmissione del conto finale al RUP con la relazione di accompagnamento (a cura del DL) e invito all’Esecutore alla sua sottoscrizione (da parte del RUP).

In conclusione, il documento che non può contenere “nuove” riserve è il conto finale se redatto nei termini previsti.

Se tale documento viene sovrapposto all’ultimo SAL, la predetta regola va applicata in relazione all’effettivo contenuto del documento contabile redatto.

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Crediti immagine: Stefan Kühn — CC BY-SA 3.0 — immagine adattata.

Il collaudo nel D.LGS 36/2023: ritardo e riserve

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Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l’accettazione della stessa da parte della P.A.

I principali riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 36/2023, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024 e nell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36 e s.m.i. (artt. 13 – 30). – Manuale del RUP Grafill 2025

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IL COLLAUDO NEL D.LGS 36/2023

Le operazioni di collaudo rispondono ad una duplice finalità consistente nell’accertamento:

–> della conformità dell’opera pubblica appaltata alle regole dell’arte, ai contenuti progettuali (e dell’offerta tecnica) e relative prescrizioni tecniche, nel rispetto delle previsioni contrattuali, anche alla luce delle eventuali varianti successivamente approvate (cd. collaudo tecnico o verifica tecnica);

–> della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra di loro e con le risultanze di fatto, quale condizione necessaria per la determinazione finale del corrispettivo ancora dovuto all’esecutore (cd. collaudo amministrativo o verifica contabile).

Inoltre, il collaudo persegue la finalità di:

–> eseguire tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore (impianti, strutture ecc)

–> esaminare le riserve dell’appaltatore, che non siano state risolte definitivamente in via amministrativa in itinere di esecuzione dell’opera

Sinteticamente si può affermare che il collaudo

–> inizia con la nomina del collaudatore o della commissione,

–> prosegue con il compimento di una serie di attività di controllo e riscontro sull’opera e sulle prestazioni eseguite,

–> continua con la redazione del certificato di collaudo (e della relazione) da parte del collaudatore

–> e culmina con il provvedimento di approvazione ad opera della stazione appaltante.

Dalla lettura dell’art. 116 e dell’art. 14 dell’Allegato II.14, del Codice dei Contratti, si ritiene (salvo acquisizioni giurisprudenziali e di ANAC) che il collaudo tecnico-amministrativo sia da eseguire sempre in corso d’opera.

L’art. 14 dell’Allegato II. 14, infatti, impone la nomina del Collaudatore entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e, inoltre, lo stesso Allegato non contiene – a differenza del previgente DPR 207/2010 – una specifica disciplina delle visite in corso d’opera.

Non si comprende, pertanto, quale significato avrebbe prevedere una nomina del collaudatore, la cui attività inizierebbe a conclusione delle opere (es: due anni, tre anni dopo).

Dall’analisi della normativa, il collaudo può concludersi nei seguenti termini

a)l’opera non è collaudabile per gravi difetti o mancanze;

b)i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo;

c)i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale –> detrazione contabile.

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto da incaricare quale collaudatore il Dlgs 36/2023, come modificato dal correttivo introduce alcune novità.

IL RUP, ai sensi dell’art. 116 (come modificato dal correttivo Dlgs 209/2024):

a) Accerta se nel proprio organico vi siano competenze tecniche per effettuare il collaudo;

b) Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante verifica la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni (da scegliere si suggerisce tenendo conto della dimensione dell’ente di riferimento o dalla natura delle opere da collaudare) –> la norma precisa che il RUP “può” verificare.

c) in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni da parte di altre amministrazioni, affida l’incarico a soggetti esterni professionisti.

TERMINI, RITARDO, CONSEGUENZE

L’art. 116 del Codice precisa che Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato NON OLTRE SEI MESI dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AD UN ANNO.

Chi deve monitorare il rispetto dei tempi? Il RUP.

Il RUP deve verificare l’avanzamento delle attività di collaudo affinché siano rispettati i tempi di emissione del collaudo previsti dall’art. 116, comma 2, del D.lgs 36/2023 (6 mesi dalla ultimazione dei lavori oppure 1 anno per lavori di particolare complessità – come indicato nel capitolato speciale di appalto).

Se le attività di collaudo si prolungano, il collaudatore deve indicare al RUP le motivazioni di tale estensione.

In caso di ritardo non motivato, il RUP deve assegnare un termine di 30 giorni per il completamento delle operazioni di collaudo

In merito ai tempi e ritardi nella emissione del collaudo la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che termine di collaudo non può essere procrastinato “sine die. Cass. Civ., 7194/2019; Cass. Civ. 23532/2025.

Pertanto se il ritardo è imputabile alla stazione appaltante, questa è da ritenersi “ in mora in ordine al diritto-dovere di verificare i lavori, con la conseguenza cheil rischio del perimento o del danneggiamento del bene gravava sull’ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c. Cass. Civ. 23532/2025.

Quindi nel caso di ritardo non possono essere imputati all’appaltatore danni ed oneri per il mantenimento e custodia dei beni realizzati.

In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nella L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5, fa sorgere il diritto dell’impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni”. Cass. Civ., Sez.1, 13/03/2019, Ordinanza n.7194.

N.B.

L’art. 7, comma 1, secondo periodo, dell’Allegato II.14 dispone che non costituiscono riserve, tra l’altro:

“ f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. “

Dalla lettura delle citate disposizioni emerge che le riserve devono avere quale punto di riferimento la contabilità dei lavori; la richiesta dell’appaltatore deve concernere fatti e pretese che emergono dall’atto contabile (ed amministrativo: si veda la sospensione lavori) contestato.

La norma, quindi, esclude dalla definizione di “riserve” le domande relative al “ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento della stazione appaltante”.

Tale espressione tuttavia non chiarisce l’effettiva portata della prescrizione:

il comportamento della stazione appaltante è da intendersi riferito anche a quello del collaudatore (se esterno)?

chi stabilisce se il ritardo sia effettivamente legato ad un comportamento ed inadempimento della sta-zione appaltante? In genere, l’impresa eccepisce che il ritardo sia colpa del committente mentre quest’ultimo, di solito, rileva che il ritardo sia colpa dell’impresa stessa.

È chiaro, quindi, come sia opportuno e cautelativo (per l’appaltatore) effettuare ogni contestazione sempre e comunque sul certificato di collaudo, qualunque sia la natura delle richieste.

L’art. 7, comma 2, dell’Allegato citato infatti dispone chiaramente che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano…”.

In concreto, dalla lettura dell’art. 7 i danni conseguenti al ritardo nelle operazioni di collaudo, non costituiscono riserve a tutti gli effetti, ma possono essere fatti valere in giudizio a titolo di risarcimento del danno.  Tuttavia è certamente opportuno e cautelativo chiarire al momento della sottoscrizione del collaudo, le richieste conseguenti al ritardo.

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La tardiva quantificazione delle riserve nei fatti “continuativi”

quantificare in modo preciso

Abbiamo già indicato in altri articoli del BLOG (13/5/2025; 23/7/2024; 27/9/2023), che l’art. 7 dell’Allegato II.14 del Codice – come gli articoli 190 e 191 del rimpianto DPR 207/2010 – impone l’obbligo di quantificare le riserve in modo preciso”, pena l’inammissibilità delle domande.

Il tutto con riferimento anche ai c.d. fatti continuativi (Cass. Civ. 23415, del 17/8/2025).

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L’obbligo della precisa quantificazione

La quantificazione delle riserve deve avere un contenuto economico, come previsto dall’art. 115 del D.Lgs.36/2023.

Tale norma precisa che “le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile”.

Sono inammissibili, quindi, (ovvero non possiedono i requisiti minimi per essere prese in considerazione), le riserve che, ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato II.14 “… non indicano la PRECISA QUANTIFICAZIONE delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute”.

Lo stesso art.7, inoltre, dispone chiaramente che “la quantificazione della riserva è effettuata in VIA DEFINITIVA, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi”.

PRINCIPIO –> La riserva è sempre quantificata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto –>  salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Qualora la domanda si riferisca, pertanto, a fatti che si protraggono nel tempo (c.d. continuativi), l’onere di quantificazione in via definitiva può essere adempiuto ANCHE ALLA CESSAZIONE DELL’EVENTO che ha causato l’asserito danno.

Si pensi all’anomalo andamento dei lavori oppure alla protrazione del termine di ultimazione, eventi nei quali la produzione rimane frazionata e i danni aumentano nella loro entità durante l’esecuzione delle opere.

In tale caso è chiaro che al momento della prima sottoscrizione potrebbe non essere possibile quantificare la domanda (nemmeno per approssimazione) e che, pertanto, la quantificazione della stessa dovrà essere aggiornata sino alla cessazione dell’evento.

La tardività della quantificazione dei fatti continuativi.

Riguardo alla possibilità (che, come sopra esposto, l’art.7 sembrerebbe riconoscere) di quantificare in via definitiva le riserve relativi ai fatti continuativi unicamente alla cessazione dell’evento, occorre però porre attenzione ad un ulteriore principio.

ATTENZIONE  –> La giurisprudenza in alcune occasioni ha ritenuto tardiva la riserva quantificata alla cessazione del fatto continuativo –> si tratta dell’ipotesi nella quale l’Appaltatore, pur trattandosi di eventi continuativi, poteva conoscere sin da subito (dalla prima iscrizione) la portata del danno ma ne ha omesso la precisa quantificazione.

Risulta, pertanto, necessario considerare sempre attentamente le circostanze del caso concreto:

–> se all’epoca della prima iscrizione della riserva, l’appaltatore dispone di dati oggettivi è tenuto a quantificare la domanda in modo preciso, anche se si tratta di fatti che si protraggono nel tempo (ovvero fatti continuativi: anomalo andamento, sospensioni parziali ecc);

–> lo stesso appaltatore potrà poi, via via, aggiornare la quantificazione in ragione dei successivi SAL e delle effettive produzioni.

Esempio –> Bonifica bellica e conseguenti oneri già chiari e quantificabili al momento della sottoscrizione con riserva del primo atto –>  “ Il Tribunale ha quindi ritenuto che poiché la riserva in esame ometteva qualsiasi dato al riguardo, rimandando la conseguente quantificazione a non meglio precisati ulteriori chiarimenti, doveva ritenersi inefficace con conseguente decadenza dell’appaltatrice … La società però già disponeva, all’epoca della riserva, dei dati oggettivi relativi al contenuto dell’estensione della bonifica oltre che al costo di quest’ultima ed all’eventuale ulteriore corrispettivo”  – Cass. Civ. n. 23415, 17/8/2025.

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La clausola “obbligatoria” per l’errore progettuale. RUP e impresa.

Con il Correttivo (Dlgs 209/2024) è stato introdotto l’obbligo di inserire nei contratti per la progettazione una clausola espressa finalizzata a stabilire come porre rimedio agli errori od omissioni del professionista. E’, altresì, previsto il contraddittorio con l’impresa.

In merito alle riserve e varianti in tema di errore progettuale si rinvia all’articolo del Blog del 22/11/2023.

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La clausola sull’errore progettuale

L’art. 41, comma 8 bis del Codice (introdotto dal Dlgs 209/2024), dispone chiaramente che

“In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione stipulati dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione. È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dellopera o la sua futura utilizzazione”

In concreto la predetta clausola si riferisce unicamente a progettisti esterni alla P.A. ed  è finalizzata a:

1) imporre al progettista di emendare eventuali errori od omissioni progettuali mediante attività riparativa “specifica”, come per esempio la progettazione della eventuale variante. Cosi se per esempio in sede di progettazione è stato commesso un errore di calcolo sulle strutture, il progettista sarà tenuto, a titolo risarcitorio, a riprogettare la struttura emendata dagli errori, cooperando con il direttore dei lavori.

2) consentire alla stazione appaltante di predeterminare un obbligo risarcitorio del progettista, inteso a titolo riparativo in forma specifica e transattiva per l’appalto in corso. Cosi non è possibile, si ritiene, che sia imposto al progettista di riparare al danno arrecato progettando, per esempio, un’altra opera.

ATTENZIONE

A – La clausola, in ogni caso, non pregiudica il diritto della stazione appaltante di agire per gli ulteriori danni conseguenti all’errore, che non si possono risarcire mediante l’attività professionale (risarcimento in forma specifica)

B Si ritiene opportuno, in ogni caso, che la clausola citata comprenda ogni possibile ipotesi di errore od omissione, ovvero anche quelle modeste ed anche se non siano tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

C Se nel contratto, per dimenticanza, non è prevista la clausola, la procedura ai sensi dell’art. 41 va comunque effettuata, trattandosi di una  previsione di legge.

D Ogni patto che escluda responsabilità del progettista è nullo.

E La clausola si applica alla fase esecutiva del contratto.

Il Contraddittorio

RUP/Progettista/Impresa

Sempre il correttivo ha introdotto il comma 15 bis all’art. 120 del Codice il quale impone:

i) Il contraddittorio tra RUP, Impresa e Progettista;

ii) Al fine di individuare tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato;

iii) Garantire  la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione

Il RUP deve pertanto convocare Progettista ed impresa per determinare, insieme in buona fede, le modalità per rimediare all’errore od omissione: soluzioni tecniche, operative.

Definizione di errore ed omissione progettuale.

Riserve. Varianti.

In merito si rinvia all’articolo del Blog del 22/11/2023.

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Le riserve, l’errore progettuale e le istruzioni del DL

Come già esposto in altri articoli del BLOG, l’Allegato II.14 del Codice ha introdotto rilevanti cause di inammissibilità delle riserve, anche con riferimento al Progetto, agli aspetti tecnici esecutivi nonché alle istruzioni ritenute “erronee” del DL.

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Breve riepilogo “storico”

I principi in materia di riserve (BLOG del 23/7/2024; 27/9/2023), sono i medesimi dal 1895.

-Regio Decreto 350/1865Notate nel libretto delle misure, sul luogo dell’opera, le partite di lavoro eseguito e quelle delle somministrazioni fatte dall’appaltatore, si devono iscrivere le une e le altre al più presto nel registro di contabilità se l’appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel termine di 15 giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità, e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda

Capitolato 1063/1962Le osservazioni dell’appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di collaudo, devono essere presentate ed iscritte, a pena di decadenza nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al precedente comma

-Successivamente le medesime regole, seppure con adeguamenti generali, si ritrovavano nel DPR 554/99, nel DM 145/2000, nel DPR 207/2010 (regolamento da rimpiangere).

-Con il DM 49/2018 la gestione è stata rinviata al Capitolato Speciale di Appalto, creando di fatto un regime di Riserve fai da te.

-Infine con l’attuale Allegato II.14 in parte sono stati ripristinati i principi sopra indicati, residuando comunque una certa confusione sui tempi di esplicitazione delle riserve (i soliti 15 giorni sono spariti) e rinviando parte della gestione delle riserve sempre al Capitolato; anche oggi in parte vige il regime delle Riserve fai da te.

Le cause di inammissibilità della riserva: il progetto e le istruzioni tecniche del DL

Nella redazione delle riserve (ed anche nella loro analisi), occorre porre attenzione a quanto esposto all’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 (BLOG del 23/7/2024; 27/9/2023), il quale precisa che le riserve SONO INAMMISSIBILI (ovvero non possiedono le condizioni minime per essere prese in considerazione),

quando:

a) non contengono in modo preciso e specifico le ragioni della domanda;

b) non indicano la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute (salvo nel caso di fatti continuativi;

c) non vi è l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal DL, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;

ed inoltre quando:

D) non vi sono le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle MODALITÀ COSTRUTTIVE previste dal capitolato speciale d’appalto o dal PROGETTO ESECUTIVO;

E) non sono indicate le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle ISTRUZIONI RELATIVE AGLI ASPETTI TECNICI ed economici della gestione dell’appalto;

F) non sono previste le CONTESTAZIONI RELATIVE ALLE DISPOSIZIONI E ISTRUZIONI DEL DL che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

Con riferimento al Progetto Esecutivo ed alla gestione del cantiere, rilevano le ipotesi di cui alle lettere D), E), F), dalle quali emerge che ogni contestazione di errore/omissione progettuale e relativa ad istruzioni del DL deve essere effettuate a pena di inammissibilità mediante lo strumento delle riserve.

Il tutto fermo restando che le stesse riserve devono essere anche TEMPESTIVE (come indicato dallo stesso articolo 7): “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle …

Pertanto se occorre contestare una inesattezza del progetto, sotto il profilo tecnico e della modalità costruttiva, nonché le disposizioni del DL contrarie alle regole tecniche, alle norme ed alla regola dell’arte, occorre iscrivere riserva alla prima occasione utile: PENA LA INAMMISSIBILITÀ E/O INTEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE.

Un esempio (Cassazione 29/1/2025)

Nella realizzazione di pile e scogliere di massi, è emerso un errore progettuale che ha determinato maggiori costi diretti (lavori) e indiretti (ritardi). Nel corso dei lavori, però, l’appaltatore tarda a segnalare quanto riscontrato alla stazione appaltante ed iscrive riserve solo a metà dell’opera.

L’appaltatore, invece, avrebbe dovuto “segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni”.

Nella sostanza l’appaltatore non risulta aver segnalato, in tempo e mediante riserve, l’errore progettuale inerente alla “ sotto estimazione del tempo di stoccaggio, assemblaggio e posizionamento delle pile, con conseguente infondatezza”.

La riserva, quindi, anche se fondata risulta inammissibile ed intempestiva.

Se il DL ordina comunque l’esecuzione di opere ritenute non regolari, corrette?

L’appaltatore è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale “nudus minister“, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.

In conclusione, se un appaltatore riscontra un errore progettuale oppure ritiene che una istruzione tecnica sia erronea deve:

a) segnalare il fatto alla committenza (pec, giornale dei lavori, ecc);

b) iscrivere riserva precisa sul primo atto idoneo (sospensione, ripresa, contabilità, ODS ecc), a pena di inammissibilità ed intempestività;

c) agire, se la committenza insiste, quale “nudus minister” (ovvero scrivere che farà quanto richiesto ma solo mero esecutore).

Domanda: Come si concilia tuttavia la disposizione dell’art. 7 che impone, a pena di inammissibilità, di contestare le previsioni del progetto esecutivo con l’art. 210, comma 2, del Codice che dispone “non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42”?

Le due norme paiono in contrasto, ma in realtà disciplinano aspetti differenti.

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Le riserve: offerta tecnica e verifica di anomalia

Prontuario esecuzione opere pubbliche - aggiornato al DLgs 36/2023

Nella gestione delle riserve (stazione appaltante/impresa) è importante tenere conto dei contenuti dell’offerta tecnica e, soprattutto, dell’esito della verifica di anomalia (Cass. Civ. 28/10/2024).

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L’offerta tecnica e la verifica di anomalia

Come già esposto nell’articolo del 23/7/2024, la riserva è una domanda che l’impresa avanza al fine di ottenere maggiori compensi o contestare le scelte della Stazione Appaltante.

La riserva ha quindi una duplice funzione:

garantire all’Appaltatore la possibilità di contestare determinati fatti che comportano e implicano la richiesta di maggiori compensi, a carico dell’Amministrazione stessa;

consentire alla stazione appaltante di conoscere, in via immediata, i possibili e maggiori esborsi relativi al contratto di appalto e assolvere alla funzione di controllo della spesa, consentendo a quest’ultima di valutare e decidere se proseguire l’opera e il rapporto contrattuale.

In considerazione di tale finalità, assumono importanza, nella gestione delle riserve (sia per la stazione appaltante sia per l’impresa) le dichiarazioni ed i contenuti:

a) dell’offerta tecnica;

b) della verifica di anomalia.

Le proposte migliorative dell’impresa entrano a fare parte del complesso delle obbligazioni che l’Esecutore deve adempiere nell’appalto.

Ipotizziamo che l’impresa in gara abbia proposto la realizzazione di un numero maggiore di pozzetti per allacciamenti fognari: potrà, poi, eccepire, per esempio, la presenza di trovanti nei luoghi di esecuzione della proposta?

In sede di verifica di anomalia, l’impresa dichiara, normalmente (per attestare la serietà dell’offerta, anche tecnica), di poter contare su economie di scala legate alla conoscenza dei luoghi, all’esperienza acquisita in opere similari e identiche. Anche sotto tale profilo, sino a che punto si possono ritenere fondate le riserve motivate dalla presenza di difficoltà legate allo stato dei luoghi (esempio: la presenza di interferenze)?

Riserve

Le dichiarazioni rese sia nell’offerta tecnica sia nella verifica di anomalia, in concreto, potrebbero di fatto allargare il contenuto degli obblighi dell’appaltatore e restringere – conseguentemente – i rischi a carico della stazione appaltante.

Se nel corso del procedimento di verifica della congruità dell’offerta reputata prima facie anomala, l’impresa ha “vantato” di conoscere perfettamente i luoghi di esecuzione (perché, per esempio, oggetto di lavori effettuati nel passato nella medesima zona), tale dichiarazione dovrebbe renderla consapevole delle difficoltà esecutive conseguenti (Cass. Civ. 28/10/2024Di qui la conclusione della Corte di merito – del tutto condivisibile – per cui proprio quella conoscenza dei luoghi vantata dall’appaltatore avrebbe dovuto renderlo consapevole della natura del terreno sul quale era chiamato ad operare»).

Ovviamente, occorre tenere in considerazione che l’appaltatore può essere esente da responsabilità unicamente nel caso in cui le condizioni del terreno, geologiche e simili, non risultino in concreto accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata (Cass., sez. 2, 12/6/2018, n. 15321; Cass., sez. 2, 21/11/2016, n. 23665).

D’altra parte non si può pensare, in termini generali, che l’impresa possa, in sede di gara, effettuare un’indagine diretta sul sottosuolo da scavare; tale obbligo non pare concettualmente ammissibile nel procedimento di gara, essendo consentito il solo sopralluogo.

Diverso, invece, è il caso nel quale – come esposto – l’appaltatore dichiari esplicitamente (nella offerta oppure in sede di verifica di anomalia) di conoscere perfettamente i luoghi e, per tale motivo, è in grado di gestire la commessa in termini migliori rispetto agli altri concorrenti oppure sia in grado di dimostrare la serietà del ribasso proposto.

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Le riserve in fase di consegna: fatti istantanei e continuativi

1 ottobre 1975

All’atto della consegna dei lavori possono sorgere controversie tra l’Appaltatore e la Committenza, soprattutto con riferimento allo Stato dei Luoghi. In tale circostanza è onere dello stesso Appaltatore eccepire in via immediata eventuali contestazioni e, se possibile, indicare con precisione la quantificazione dei maggiori costi (Cass. Civ. del 24/5/2024).

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RISERVE SULLO STATO DEI LUOGHI

L’art. 3, comma 8, dell’Allegato II.14 precisa che il verbale di consegna (da redigersi in contraddittorio – articolo Blog del 10/9/2024) deve contenere:

la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori

La giurisprudenza, in merito, ha ribadito che la disponibilità delle aree oggetto dell’intervento costituisce condizione essenziale al regolare inizio dei lavori.

Quando è necessario, pertanto, sottoscrivere con riserva il verbale di Consegna?

Esempio 1

In occasione della consegna dei lavori, l’impresa si rende conto (in quanto di immediata percezione) che nell’area è presente materiale da escavare in misura nettamente maggiore a quanto previsto nel progetto esecutivo, tale da rendere difficoltoso (se non impossibile) l’avvio delle opere.

Tuttavia non sottoscrive con riserva il verbale di consegna nei modi e termini dell’art. 7 dell’Allegato II.14 (articolo Blog 23/7/2024).

In tale circostanza, è evidente che il verbale di consegna costituisce il primo atto idoneo a ricevere le contestazioni dell’appaltatore e, pertanto, ogni ulteriore eccezione sugli atti successivi (Contabilità), risulterà tardiva.

Esempio 2

In occasione della consegna dei lavori, l’impresa si rende conto (in quanto di immediata percezione) che nell’area è presente materiale da escavare in misura nettamente maggiore a quanto previsto nel progetto esecutivo, tale da rendere difficoltoso (se non impossibile) l’avvio delle opere.

La stessa sottoscrive con riserva il verbale di consegna ma in termini genericiIl presente Verbale è sottoscritto con riserva in quanto lo stato dei luoghi non consente l’avvio dei lavori

In tale ipotesi, la contestazione rischia di essere generica e quindi inammissibile, non essendo percepibile quale siano le ragioni ostative. Le riserve, infatti, “… devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano” (art.. 7 dell’Allegato II.14 – Cass. Civ. 24/5/2024; articolo Blog 27/9/2023)

FATTI CONTINUATIVI E ISTANTANEI

Nella gran parte dei casi, l’Impresa non è in grado di quantificare, al momento della consegna, il danno che potrà subire dalla difformità dei luoghi riscontrata, sicché è ragionevole ritenere che in tal caso l’Appaltatore possa evitare la decadenza indicando nella riserva unicamente le precise ragioni della domanda e provvedere, successivamente, alla quantificazione non appena ciò sia possibile.

In tale caso si parla di fatto continuativo.

In merito, come già esposto:

  • I fatti istantanei consistono in quegli eventi che producono immediatamente il pregiudizio all’Esecutore dei lavori (per esempio, una contabilizzazione erronea definitiva).
  • I fatti continuativi consistono in eventi che non creano un pregiudizio immediato e definitivo, ma si protraggono nel tempo continuando a produrre effetti pregiudizievoli (per esempio un imprevisto geologico tale da pregiudicare la continua e regolare esecuzione dei lavori e, appunto, evidenti difformità dei luoghi in sede di consegna).

Il principio più volte affermato dalla Giurisprudenza è noto: negli appalti pubblici è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. 28801/2018; Cass. 10949/2014; Cass. 27451/2022).

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Le 12 regole generali in materia di riserve nel codice 36/2023

sun tzu - arte della guerra

Nell’articolo del 23/3/2021, sono state indicate 8 regole nella gestione delle riserve; regole (principi) da implementare sulla base delle disposizioni degli art. 114 e 115 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell’Allegato II.14. L’istituto delle riserve è stato trattato in numerosi altri articoli del Blog (appalto integrato, anomalo andamento, sicurezza, ecc) ai quali si rinvia (29/5/2024; 9/5/2024; 19/3/2024; 22/11/2023; 27/9/2023; 7/3/2023; 23/1/2023; 26/10/2022; 14/9/2022; 26/7/2022; 20/4/2022; 22/2/2022; 21/12/2021; 20/10/2021; 6/10/2021)

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Definizione di Riserva e Finalità

QUAL’È LA DEFINIZIONE DI RISERVA?

La riserva è una domanda che l’impresa avanza al fine di ottenere maggiori compensi o contestare le scelte della Stazione Appaltante.

Le riserve dell’appaltatore a contenuto economico (ad esclusione di quelle inerenti le sospensioni, contenute nell’art. 121) sono disciplinate nell’art. 115 del D.Lgs. 36/2023, il quale rinvia all’Allegato II.14 la relativa disciplina in merito a modalità e termini di iscrizione.

L’Allegato II.14 rispetto al DM 49/2018 contempla l’istituto delle riserve disciplinandone la materia (art. 7) e rinviando alla disciplina del Capitolato Speciale di Appalto.

L’Allegato II.14 dispone che non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all’oggetto dell’appalto o al contenuto del registro di contabilità;

b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto;

c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;

d) le contestazioni circa la validità del contratto;

e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanze a quest’ultima riferibili;

f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Esclusioni che, come esposto in altri articoli, destano diverse perplessità.

QUAL’È LA FUNZIONE DELLA RISERVA?

Allegato II.14 (art 7)

“In linea di principio, l’iscrizione delle riserve è finalizzata ad assicurare alla stazione appaltante, durante l’intera fase di esecuzione del contratto, il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica, la tempestiva conoscenza e valutazione, sulla base delle risultanze contenute nel registro di contabilità, delle eventuali pretese economiche avanzate dall’appaltatore e l’adozione di ogni misura e iniziativa volte a evitare che i fondi impegnati si rivelino insufficienti.

La riserva ha quindi una duplice funzione:

garantire all’Appaltatore la possibilità di contestare determinati fatti che comportano e implicano la richiesta di maggiori compensi, a carico dell’Amministrazione stessa;

consentire alla stazione appaltante di conoscere, in via immediata, i possibili e maggiori esborsi relativi al contratto di appalto e assolvere alla funzione di controllo della spesa, consentendo a quest’ultima di valutare e decidere se proseguire l’opera e il rapporto contrattuale.

Regole e principi fondamentali

Dal complesso delle norme contenute nel D.Lgs. 36/2023 e nell’Allegato II.14, si possono evincere le seguenti regole generali.

Regola 1

Obbligo dell’appaltatore di uniformarsi alle disposizioni e agli ordini di servizio del Direttore dei Lavori, senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo, fatta salva la possibilità di iscrivere riserve.

Regola 2

Obbligo dell’Esecutore, nell’iscrizione delle riserve, di attenersi alle modalità e termini previsti dall’Allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile.

Regola 3

Obbligo del DL di gestire le riserve, attenendosi alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.

Regola 4

Onere per l’Esecutore di contestazione immediata al sorgere del problema da eccepire, mediante sottoscrizione con riserva degli atti contabili e amministrativi, pena la decadenza da ogni pretesa e, quindi, l’onere di iscrivere la riserva sul primo atto idoneo a ricevere le riserve medesime.

Regola 5

Obbligo dell’Esecutore di formulare le domande, sempre sul primo atto dell’appalto idoneo a ricevere le riserve, in modo specifico indicando le ragioni sulle quali si fondano e quantificando in termini precisi le somme che si ritiene siano dovute; la quantificazione deve essere effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Regola 6

Possibilità per l’Esecutore di aggiornare le riserve, con successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, in caso di fatto continuativo, sino alla cessazione del medesimo.

Regola 7

Obbligo dell’impresa, nell’iscrizione delle riserve, a pena d’inammissibilità delle stesse, di precisare:

  • l’indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
  • le contestazioni relative all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d’appalto o dal progetto esecutivo;
  • le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
  • le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell’appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

Regola 8

Obbligo per l’Esecutore, in caso di contestazioni in merito alle sospensioni dei lavori, di iscrivere, sempre e comunque, le riserve attenendosi alle specifiche disposizioni previste al comma 3, dell’art. 121, del D.Lgs. 36/2023.

Regola 9

Obbligo per l’Esecutore di iscrivere, sempre e comunque, le riserve sul registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole (si rammenta che il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL).

Regola 10

Obbligo del DL di effettuare le controdeduzioni (deduzioni motivate) sul Registro di contabilità sulle riserve dell’impresa e obbligo di redigere la relazione riservata, anche sulla base di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

Regola 11

Obbligo dell’Esecutore di confermare le riserve sul conto finale e divieto di modificare le domande sul conto finale.

Regola 12

Obbligo dell’Esecutore di iscrivere le riserve all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo (o del Certificato di regolare esecuzione) mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

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