
La sospensione dei lavori e le riserve nel nuovo codice
Il Nuovo Codice (che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 ed acquisire efficacia il 1° luglio 2023, salvo proroghe), come emerge dallo Schema ultimo (versione del 05/01/2023), introduce novità in materia di riserve (si veda articolo del 23/1/2023) nonché in relazione alla sospensione dei lavori.
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LA SOSPENSIONE DEI LAVORI
1- Il Nuovo Codice all’art. 121 conferma la suddivisione tra sospensione lavori disposta dal Direttore dei Lavori e disposta dal RUP (Responsabile Unico di Progetto).
–> Per circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte – laddove non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto – il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione.
–> Per ragioni di necessità o pubblico interesse, il RUP può a sua volta sospendere i lavori.
Tuttavia dall’analisi dell’art. 121 citato e dell’art. 8 dell’allegato II. 14 si rilevano alcune novità rispetto all’istituto previsto nel D.Lgs 50/2016 e nel DM 49/2018.
In sintesi (con riserva di ulteriori approfondimenti):
a) Sia la sospensione disposta dal DL sia quella decisa dal RUP, se superano i 6 mesi oppure il quarto del tempo contrattuale, determinano il diritto dell’appaltatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale. L’art. 121, infatti, non pare prevedere (come nell’art. 107 del D.Lgs 50/2016) che tale facoltà sia legata alla sola sospensione disposta dal RUP.
b) Per i lavori sopra soglia, la sospensione è disposta dopo l’acquisizione del Parere del Collegio Consultivo Tecnico.
c) Per i lavori sopra soglia se la sospensione è prevista per “gravi ragioni di ordine tecnico” (ovvero circostanze che incidono sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera) che le parti (Impresa e stazione appaltante) non sono riuscite a dirimere, il Collegio Consultivo Tecnico accerta la causa tecnica ed indica come proseguire le attività di cantiere e le eventuali modifiche necessarie.
d) La sospensione parziale è disciplinata in modo più sfumato rispetto alle disposizioni dell’art. 10 del DM 49/2018;
e) Tra le “ragioni di necessità o pubblico interesse” (inerente alle sospensioni di pertinenza del RUP), non è più prevista in modo specifico l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica (art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016). Ma direi che nulla cambia.
2- Sul tema delle riserve inerenti alla sospensione, sia l’art. 121 sia l’allegato II.14 ripercorrono le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e del DM 49/2018.
Nella sostanza quindi:
-La sospensione inizialmente legittima non deve essere (ovviamente) firmata con riserva;
-La sospensione inizialmente legittima ma che diviene illegittima per l’eccessiva durata, può essere contestata in occasione della ripresa, se è stata inviata la preventiva diffida (come previsto peraltro nella disciplina del d.p.r. 207/2010);
-La sospensione inizialmente illegittima va contestata immediatamente;
-La quantificazione del danno da sospensione illegittima rimane la medesima dell’art. 10 del DM 49/2018.
– Il contenuto del verbale di sospensione (rilevante anche ai fini delle riserve), rimane identico a quello previsto dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
3- Una ultima annotazione, concerne il ruolo del RUP. Quest’ultimo dispone (sempre e comunque) la ripresa delle attività di cantiere precisando il termine finale di conclusione del contratto; il tutto come già previsto nel DM 49/2018. Ovviamente il verbale di ripresa è compilato e firmato dal DL.
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