Le riserve in fase di consegna: fatti istantanei e continuativi

1 ottobre 1975

All’atto della consegna dei lavori possono sorgere controversie tra l’Appaltatore e la Committenza, soprattutto con riferimento allo Stato dei Luoghi. In tale circostanza è onere dello stesso Appaltatore eccepire in via immediata eventuali contestazioni e, se possibile, indicare con precisione la quantificazione dei maggiori costi (Cass. Civ. del 24/5/2024).

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RISERVE SULLO STATO DEI LUOGHI

L’art. 3, comma 8, dell’Allegato II.14 precisa che il verbale di consegna (da redigersi in contraddittorio – articolo Blog del 10/9/2024) deve contenere:

la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori

La giurisprudenza, in merito, ha ribadito che la disponibilità delle aree oggetto dell’intervento costituisce condizione essenziale al regolare inizio dei lavori.

Quando è necessario, pertanto, sottoscrivere con riserva il verbale di Consegna?

Esempio 1

In occasione della consegna dei lavori, l’impresa si rende conto (in quanto di immediata percezione) che nell’area è presente materiale da escavare in misura nettamente maggiore a quanto previsto nel progetto esecutivo, tale da rendere difficoltoso (se non impossibile) l’avvio delle opere.

Tuttavia non sottoscrive con riserva il verbale di consegna nei modi e termini dell’art. 7 dell’Allegato II.14 (articolo Blog 23/7/2024).

In tale circostanza, è evidente che il verbale di consegna costituisce il primo atto idoneo a ricevere le contestazioni dell’appaltatore e, pertanto, ogni ulteriore eccezione sugli atti successivi (Contabilità), risulterà tardiva.

Esempio 2

In occasione della consegna dei lavori, l’impresa si rende conto (in quanto di immediata percezione) che nell’area è presente materiale da escavare in misura nettamente maggiore a quanto previsto nel progetto esecutivo, tale da rendere difficoltoso (se non impossibile) l’avvio delle opere.

La stessa sottoscrive con riserva il verbale di consegna ma in termini genericiIl presente Verbale è sottoscritto con riserva in quanto lo stato dei luoghi non consente l’avvio dei lavori

In tale ipotesi, la contestazione rischia di essere generica e quindi inammissibile, non essendo percepibile quale siano le ragioni ostative. Le riserve, infatti, “… devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano” (art.. 7 dell’Allegato II.14 – Cass. Civ. 24/5/2024; articolo Blog 27/9/2023)

FATTI CONTINUATIVI E ISTANTANEI

Nella gran parte dei casi, l’Impresa non è in grado di quantificare, al momento della consegna, il danno che potrà subire dalla difformità dei luoghi riscontrata, sicché è ragionevole ritenere che in tal caso l’Appaltatore possa evitare la decadenza indicando nella riserva unicamente le precise ragioni della domanda e provvedere, successivamente, alla quantificazione non appena ciò sia possibile.

In tale caso si parla di fatto continuativo.

In merito, come già esposto:

  • I fatti istantanei consistono in quegli eventi che producono immediatamente il pregiudizio all’Esecutore dei lavori (per esempio, una contabilizzazione erronea definitiva).
  • I fatti continuativi consistono in eventi che non creano un pregiudizio immediato e definitivo, ma si protraggono nel tempo continuando a produrre effetti pregiudizievoli (per esempio un imprevisto geologico tale da pregiudicare la continua e regolare esecuzione dei lavori e, appunto, evidenti difformità dei luoghi in sede di consegna).

Il principio più volte affermato dalla Giurisprudenza è noto: negli appalti pubblici è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass. 28801/2018; Cass. 10949/2014; Cass. 27451/2022).

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La consegna dei lavori nel nuovo codice D.Lgs 36/2023: consegna anticipata e per “motivate ragioni”

Il D.Lgs 36/2023 disciplina la consegna dei lavori agli articoli 17, 50 ed all’art. 3 dell’Allegato II. 14, introducendo alcune novità.

Si rileva, tuttavia, come non vi sia un chiaro coordinamento tra le norme del Codice e quelle dell’Allegato relativo alla fase di esecuzione dei lavori.

L’argomento verrà affrontato (compiutamente) nella terza edizione del Prontuario Esecuzione delle Opere Pubbliche che pubblicheremo a breve con la DEI.

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LA CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato II.14 al DLgs 36/2023, è l’atto mediante il quale la Stazione Appaltante immette l’Appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguite le opere da contratto.

Essa avviene su iniziativa del Responsabile Unico del Progetto (RUP) il quale autorizza il Direttore dei Lavori (DL) a provvedervi.

Il verbale di consegna ha natura di atto pubblico ed ha funzione ricognitiva dello stato dei luoghi.

Quando si procede alla consegna?

Per le Amministrazioni statali, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge.

Per le altre Stazioni Appaltanti, non oltre 45 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Il RUP dispone che il Direttore dei Lavori provveda alla consegna dei lavori.

Successivamente il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi “ per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e i disegni di progetto. “

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento eventualmente già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

Sin qui nulla di nuovo rispetto al DM 49/2018.

LA CONSEGNA D’URGENZA, PER MOTIVATE RAGIONI E LA CONSEGNA ANTICIPATA

Gli articoli 17 e 50 individuano 4 (+1) tipologie di consegne non ordinarie. Vediamo quali sono.

A) LA CONSEGNA ANTICIPATA. Nel caso di appalti sotto la soglia europea è sempre possibile avviare i lavori, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, anche se non è presente una urgenza. L’art. 50, comma 6, prevede “Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.”

Attenzione –> Prima di consegnare occorre comunque acquisire il POS e, si consiglia (per quanto possibile), almeno le garanzie (definitiva se richiesta e CAR). Tale tipologia di consegna non è richiamata nell’art. 3 dell’Allegato II.14; se ne deduce che la stessa vada “considerata” come una qualunque consegna ordinaria. Ma cosi non è.

B) LA CONSEGNA D’URGENZA. L’art. 17, comma 9, ripercorre i medesimi principi previsti dal DLgs 50/2016 –>  L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.

C) LA CONSEGNA PER “MOTIVATE RAGIONI”. L’art. 17, comma 8, del Codice dispone che Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.”

Tale consegna non è motivata dalla urgenza (prevista al successivo comma 9) ma da altre ragioni diverse dall’urgenza. In concreto prima della stipula (e comunque si ritiene dopo la verifica dei requisiti) si possono avviare i lavori per esempio per ragioni tecniche, climatiche o altre ragioni che inducono (anche nel solco del principio del risultato – art. 1) utile (per l’interesse pubblico) consegnare le opere.

Infine da non dimenticare la CONSEGNA PARZIALE e la CONSEGNA FRAZIONATA.

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Riserve, interferenze e sopralluogo dell’esecutore. Rilevanza della dichiarazione di sopralluogo dell’impresa, della cantierabilità dell’opera al momento della consegna, con particolare riferimento alla presenza di interferenze

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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. 40873 del 20/12/2021), ripropone il tema, ancora troppo spesso sottovalutato, della rilevanza della dichiarazione di sopralluogo dell’impresa, della cantierabilità dell’opera al momento della consegna, con particolare riferimento alla presenza di interferenze (linee elettriche e accessi al cantiere) e la correlata iscrizione di riserve per anomalo andamento dei lavori, rallentamento e mancata produzione.

LA DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E L’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’

E’ bene evidenziare, innanzitutto, che la dichiarazione di sopralluogo dell’esecutore, rilasciata sia in sede di gara sia/oppure in occasione della consegna dei lavori (art. 5 del DM 49/2018) non costituisce una “ mera clausola di stile” (ovvero una dichiarazione priva di effetti).

La partecipazione alla procedura di gara e la contestuale dichiarazione di essersi recato ed avere esaminato i luoghi di intervento, quindi, fanno assumere all’appaltatore obblighi e responsabilità, che spesso precludono la richiesta di corrispettivi, risarcimenti, varianti ecc.

Tuttavia, occorre porre attenzione ad alcuni aspetti, indicati dalla giurisprudenza (come nella pronuncia sopra indicata):

dichiarazione di sopralluogo

Nella sostanza, la dichiarazione di essersi recato sui luoghi di lavoro, fa assumere obblighi all’appaltatore in ragione:

della natura dei lavori (se devo realizzare scavi in sotterraneo in centro storico, avrò certamente maggiore contezza dei rischi connessi ai lavori in relazione alla natura del terreno e devo, quindi, tenerne conto nella formulazione dell’offerta);

della effettiva possibilità di ispezione dei luoghi (se la visita dei luoghi è solo parziale o gli stessi non sono accessibili  in parte, ovviamente l’assunzione di responsabilità sarà più limitata);

della situazione apparente del sito (il sopralluogo non presuppone indagini tecniche, prelievi, saggi ecc; pertanto la dichiarazione si limita per sua natura a quanto appare sul sito)

delle previsioni progettuali (il progetto potrebbe trarre in inganno l’appaltatore se prevede – per esempio – in maniera esplicita interferenze sotterranee e tale previsione risulta, poi, palesemente disattesa)

A  carico dell’appaltatore rimane qundi un preciso dovere cognitivo di accertare  lo stato dei luoghi, se esplicitamente richiesto dalla legge di gara (sopralluogo inteso non per forza mediante accompagnamento del tecnico dell’ente)

Tuttavia, la giurisprudenza precisa:

dichiarazione degli imprenditori di essersi recati sul luogo dei previsti lavori

Nella pronuncia citata, quindi, si pone un limite all’assunzione di responsabilità dell’esecutore in sede di sopralluogo.

Non possono essere imputati all’impresa QUEI FATTI E CIRCOSTANZE NON LEGATI ALLA NATURA DEI LUOGHI IN SÉ MA AD ESSA ESTRANEI, ovvero come scrivono i giudici LE INTERFERENZE O IMPEDIMENTI NON LEGATI O DIPENDENTI DALLA NATURA DEI LUOGHI MA ESTRANEI AD ESSA, OCCULTATI O DESTINATI AD ESSERE RIMOSSI DALLA STAZIONE APPALTANTE.

dichiarazione di aver preso cognizione dello stato dei luoghi

ATTENZIONE

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Appaltatore (di frequente) propone un Piano di Gestione della Commessa che di fatto costituisce integrazione ed approfondimento della cosiddetta “dichiarazione di sopralluogo”, circostanza che rileva in ordine all’assunzione di responsabilità sull’analisi dei siti oggetto di intervento.

La dichiarazione di sopralluogo comporta, quindi, l’assunzione, in capo all’Impresa, degli oneri materialmente evidenti e quelli ragionevolmente prevedibili connessi allo stato di fatto (art. 1176 del Codice Civile) MA COMUNQUE LEGATI ALLA NATURA FISICA DEI LUOGHI STESSI

LA STAZIONE APPALTANTE, LE INTERFERENZE E L’ATTESTAZIONE DEI LUOGHI (ART. 4 DEL DM 49/2018)

In merito alla presenza di interferenze riscontrabili o meno in sede di progettazione, giova ricordare che il Codice Appalti, all’art. 27, disciplina compiutamente tale possibili evenienze; difatti il comma 5, del citato art. 27 recita che Il progetto definitivo è corredato dalla indicazione delle interferenze, anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonché dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze”.

Sull’eventualità poi che la violazione degli obblighi di cooperazione tra il soggetto aggiudicatore e l’ente gestore dell’interferenza sia causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, per quest’ultimo, ai sensi del comma 4, del citato articolo 27 del Codice, si configura una responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore”.

Ora, un aspetto importante ed essenziale per il RUP ed il DL è accertarsi che i luoghi di esecuzione dei lavori siano cantierabili (si veda articolo su questo blog del 18/5/2021)

Quando  e come occorre effettuare tale accertamento ?

L’art. 4 del DM 49/2018 precisa quanto segue:

articolo 4 dm 49/2018

ATTENZIONE

Gli adempimenti di cui all’art. 4 del DM 49/2016 hanno la finalità di anticipare il momento di verifica da parte dell’Amministrazione appaltante, al fine di sincerarsi che l’opera sia effettivamente e concretamente realizzabile. L’assenza dei suddetti accertamenti costituisce violazione della disposizione regolamentare e, peraltro, non può escludersi che da detto inadempimento possano derivare maggiori costi per l’Amministrazione con un aggravio per il pubblico erario. (si veda “Prontuario esecuzione opere pubbliche – 2 edizione – 2022 – DEI)

L’importanza degli adempimenti citati viene, sovente, sottovalutata.

Si tratta, in realtà, di incombenze molto importanti in quanto anticipano, a monte, la possibile presenza di impedimenti al corretto avvio dei lavori e quindi limitano il contenzioso.

Sia il Direttore dei Lavori sia l’Esecutore, infatti, hanno l’onere di valutare con attenzione quali siano le implicazioni del loro operato ben prima della consegna dei lavori.

La disposizione dell’art. 4 del DM 49/2018 prevede, quindi, adempimenti preliminari nei seguenti due momenti:

–> prima della gara di appalto (art. 4, comma 1);

–> prima della stipula del contratto e, comunque, prima della consegna dei lavori, qualora vi sia stata una modifica dei luoghi (art. 4, comma 2).

Esempi di modello di attestazioni  (tratti  da “Formulario” per lavori pubblici – DEI ed 2022).

attestazione del direttore dei lavori - formulario per i loavori pubblici - avvocato di cantiere - libro
attestazione di conferma dello stato dei luoghi- formulario per i lavori pubblici - avvocato di cantiere - libro

In assenza del DL tali dichiarazioni vanno fatte dal RUP

Un documento del progetto esecutivo molto utile nell’individuazione e gestione delle interferenze, anche al fine di evitare contenziosi, ma sfortunatamente poco utilizzato in tal senso, è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Molti dimenticano difatti che l’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, rubricato “contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” prevede chiaramente che il PSC, in riferimento alle caratteristiche dell’area di cantiere, contenga l’analisi circa la presenza di linee aeree e condutture sotterranee di servizi.

ALLEGATO XV – PUNTO 2.2.1. – D.LGS. 81/08

Ai fini dell’analisi dei rischi connessi all’area di cantiere il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione attraverso il PSC presta particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee.

Il CSP pertanto, nella redazione del PSC, in presenza di sottoservizi interrati dovrà prestare attenzione:

  1. all’esatta individuazione di tutti i sottoservizi esistenti;
  2. all’individuazione dei servizi interrati da spostare;
  3. all’acquisizione della necessaria autorizzazione ai lavori degli Enti proprietari o gestori dei servizi, corredate dalle esatte ubicazione dei sottoservizi.

Mentre nel caso di interferenze con linee aeree, i dati di cui tenere conto in fase di stesura del PSC saranno:

  1. l’analisi preventiva del sito per la individuazione delle linee esistenti;
  2. la scelta prioritaria di aree prive di interferenze da destinare all’installazione del cantiere logistico;
  3. la richiesta agli Enti proprietari o gestori di disattivazione o segregazione delle linee;
  4. la possibilità di lavorare con linee elettriche in tensione solo se sono a distanza di sicurezza; in difetto sarà necessaria la messa fuori servizio delle linee stesse o la protezione isolante sulle medesime;

LE RISERVE

Come già analizzato in altri articoli di questo blog (articoli del 18/4/2021 e del 22/2/2022), in caso di interferenze che impediscono la regolare produzione, l’impresa iscriverà riserve le quali, tuttavia, dovranno essere: tempestive, ammissibili e fondate (si vedano i citati articoli)

In sede di iscrizione, l’impresa dovrà, soprattutto, dimostrare come l’inadempimento e l’interferenza non fosse rilevabile in gara ed anche in sede di redazione dell’offerta tecnica.

Allorché l’impresa appone riserva deve:

dare prova del fatto, ovvero dei motivi a fondamento della domanda (esempio appunto della presenza di una interferenza che ha determinato una sospensione ecc);

dare prova dell’imputabilità del fatto, ovvero dimostrare che quanto accaduto non sia a lei imputabile ma è stato causato, anche indirettamente, da comportamenti della stazione appaltante oppure da circostanze impreviste;

dimostrare il nesso di causalità tra i fatti dannosi ed il comportamento della stazione appaltante oppure tra i fatti dannosi e l’evento imprevisto (es: tra la sospensione dei lavori ed i danni occorsi all’impresa);

dare prova del danno mediante la quantificazione degli oneri subiti.

A sua volta il DL nelle controdeduzioni e nella relazione riservata valuterà, in segno opposto, le medesime circostanze.

*In copertina ‘Soliloqui” di Rosario Scalise 

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Consegna parziale dei lavori e mancata consegna

Mi è accaduto di assistere a situazioni nelle quali la stazione appaltante ha disposto (a mezzo del RUP) ed ordinato (a mezzo del DL) la consegna parziale dei lavori, procedendo poi alla consegna completa delle opere, diversi mesi dopo l’avvio dei lavori.

Come tutti sanno, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto. In caso di supero di detto termine, l’impresa può avanzare istanza di recesso. Ma in caso di una o più consegne parziali, diluite nel tempo e succedutesi oltre i predetti 45 giorni, l’appaltatore può sciogliersi dal vincolo contrattuale?

L’art. 5 del DM 49/2018 prevede che “Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili … Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.”

Nella sostanza:

– la consegna parziale è legittima se prevista nel capitolato. Deve essere prevista, ovviamente, per casi precisi e particolari, incidendo sulle fasi di lavoro (oltre che sulla sicurezza) e sul cronoprogramma lavori di gara, il quale (quasi sempre, anche quello dell’allegato XV del Dlgs 81/2008) non ne contempla l’ipotesi. Non è corretta, quindi, una previsione di capitolato che preveda genericamente la possibilità di consegna parziale, dovendo tale documento precisare perché e come si debba concretizzare tale ipotesi.

– la consegna parziale non fa decorrere il termine per concludere i lavori, il quale rimane in concreto “fermo” sino all’ultima consegna parziale o alla consegna completa definitiva dei lavori.

Tuttavia, come accennato sopra, la legge (art. 5, comma 1, del DM 49/2018 – come lo schema nuovo regolamento e la pregressa disciplina) impone che “Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori … non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.”

Questo l’iter nella sostanza:

E qui arriviamo al punto.

Se la stazione appaltante dispone la consegna parziale dei lavori nei 45 giorni e non la consegna totale (normale), ma tale ipotesi non sia prevista chiaramente dal capitolato (ovvero sia contemplata per casi diversi e vi sia un abuso), in concreto tale consegna parziale  equivale a mancata consegna e quindi l’esecutore può avanzare istanza di scioglimento dal contratto.

La stazione appaltante dovrebbe, quindi, sempre disporre la consegna totale nei 45 giorni dalla data del contratto, salvo ipotesi precise disciplinate nel capitolato speciale di appalto.

Sul punto la Cassazione ha precisato che non esiste “differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione la norma per  cui l’appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per eventuale conseguente ritardo nel completamento dell’opera.”… “ se la consegna frazionata non è consentita dal contratto, ovvero pur essendo consentita, non ne sono osservate le modalità o la stazione appaltante incorra in abusi nell’eseguirla, gli effetti di detti comportamenti sono da equiparare a mancata consegna(Corte di appello Roma, sent. 5514/2020; Cass. Civ. 26/3/2012; Cass.civ. 7/2/2013; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 1998/2017).

Pertanto, per esempio, se il ritardo nella consegna dei lavori è stato determinato dalla necessità di attendere la realizzazione delle opere propedeutiche affidata ad un soggetto terzo, oppure vi siano differenze sullo stato dei luoghi o altre ipotesi, ma questi casi non siano previsti nel capitolato, l’impresa può avanzare istanza per chiudere il rapporto.

In ogni modo, nemmeno è ammissibile che l’appalto si realizzi a mezzo di plurime ed indefinite consegne parziali non consentendo all’impresa di operare con la regolarità e programmazione prevista inizialmente. IN tali casi l’impresa potrebbe fare valere una sorta di “anomalo andamento” delle opere.

Attenzione però:

– Se l’impresa non intende accettare la consegna parziale deve firmare con riserva, pena la decadenza;

– Se l’impresa pur accettando la consegna parziale, ritiene che la stessa sia abusiva laddove non intervenga la consegna totale nei 45 giorni dal contratto, non potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente ma potrà, come detto, chiedere unicamente di sciogliersi dal vincolo contrattuale ottenendo il rimborso delle spese contrattuali.

– La stazione appaltante ha diritto di non accogliere l’istanza di recesso (anche qui se previsto nel capitolato – si veda comma 5 dell’art. 5 del DM 49/2019) e procedere tardivamente alla consegna totale; in tale caso l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nei termini previsti dalla legge. Tale richiesta va fatta mediante iscrizione, a pena di decadenza, di una riserva.

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La consegna dei lavori: differenze tra condizioni dei luoghi e progetto esecutivo

inizio cantiere

Cose che capitano? Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice ‘sono cose che capitano ed è per questo che capitano(cit.). Nella sostanza sarà accaduto anche a voi (come a me) di consegnare un lavoro e riscontrare l’impossibilità totale o parziale di iniziare i lavori. E quindi: riserve, contestazioni, risoluzioni, consegne parziali illegittime, sospensioni illegittime ecc.  Situazioni incresciose sia per la stazione appaltante sia per l’impresa: da evitare il più possibile.

L’art. 4 del DM 49/2018 (norma confermata nello schema di regolamento) impone al RUP di acquisire prima della gara e prima della stipula del contratto (e della consegna) le attestazioni del DL sull’accessibilità delle aree di lavoro e l’assenza di impedimenti “sopravvenuti” rispetto al progetto per dare avvio al cantiere.

Tali adempimenti  hanno la finalità di anticipare il momento di verifica da parte dell’Amministrazione appaltante, al fine di sincerarsi che l’opera sia effettivamente e concretamente realizzabile.

Tuttavia capita (spesso) che tali attestazioni o siano rilasciate “quale mera dichiarazione di stile” (senza un valore sostanziale) oppure non siano rilasciate per nulla.

E cosi, dopo la convocazione per la consegna dei lavori, DL/RUP/Impresa si trovano dinanzi ad impedimenti all’avvio delle opere: interferenze con lavori di altri operatori, aree occupate, limiti a transiti su viadotti e ponti ecc.

Il tutto vanificando, quindi, la logica del sopralluogo in fase di gara (laddove richiesto) il quale dovrebbe porre “a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità che le preclude qualsiasi richiesta di ulteriori corrispettivi e/o risarcimenti in ordine ad esse” (Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2016, n. 10165).

L’iter corretto ai fini della consegna dei lavori dovrebbe pertanto essere il seguente:

Cosa fare quindi in caso di consegna “impossibile” o “parzialmente impossibile”?

Impresa –> 

se viene redatto il verbale, l’impresa dovrà sottoscrivere lo stesso con riserva. Evidenzierà le motivazioni che impediscono l’avvio del cantiere e chiederà, all’ente, i dovuti adempimenti per risolvere il problema (es: variante, rimozione di ostacoli…..). Se l’impresa, pertanto, non ritiene corrette le dichiarazioni contenute nel verbale relative allo stato dei luoghi e all’eseguibilità dei lavori, dovrà sottoscrivere il verbale  di consegna specificando le motivazioni per le quali ritiene non accoglibile (o accoglibile solo in parte) la consegna lavori. La riserva dovrà indicare sia le motivazioni della contestazione e, se possibile, sia le richieste economiche connesse. Il tutto al fine di consentire al committente di valutare ogni possibile soluzione alle problematiche sollevate. Nella gran parte dei casi, però, l’impresa non sarà in grado di quantificare, al momento della consegna, il danno che potrebbe derivare dalla difformità dei luoghi riscontrata, sicché è ragionevole ritenere che in tal caso possa evitare la decadenza indicando nella riserva unicamente le ragioni della domanda e provvedere, successivamente, alla quantificazione.

Attenzione però: E’ importante rammentare che non tutte le eccezioni relative alla consegna dei lavori impediscono in concreto l’inizio dei lavori; in tali casi l’impresa non ha, comunque, titolo a sospendere o ritardare i lavori. A tale proposito rileva quanto stabilito dall’art. 3 del DM 49/2018 (art 187 schema nuovo regolamento): “L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

RUP/DL –>

in questi casi, spesso si procede alla consegna e nello stesso giorno (o qualche giorno dopo) si dispone la sospensione dei lavori: è evidente come entrambi gli adempimenti rischino di essere considerati illegittimi. Si ritiene più opportuno (anche a tutela dell’impresa oltre che dell’interesse pubblico), non consegnare i lavori e risolvere, preliminarmente, la problematica. Il tutto salvo vi sia la possibilità di consegnare le opere parzialmente; ma attenzione tale possibilità deve essere prevista nel capitolato speciale di appalto – art 5 del dm 49/2018 (come nello schema del nuovo regolamento, art 167).

Occorre evidenziare peraltro che il ritardo nella consegna dei lavori, oltre i termini previsti per legge, consente all’appaltatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale (previo pagamento degli oneri previsti dal comma 12 dell’art. 5 del DM 49/2018; il nuovo regolamento pare ampliare tale ipotesi risarcitoria). Trattasi in ogni casi di oneri risarcitori ben inferiori a quelli conseguenti ad una possibile riserva: nella sostanza quindi è meglio ritardare la consegna che effettuare una consegna non corretta.

Si deve ricordare anche l’istituto della “consegna sospesa” prevista dall’art. 5 citato (art 166 schema nuovo reg)  “ Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.” Istituto che potrebbe essere utile in casi del genere

In concreto le norme (DM 49/2018 e schema nuovo regolamento) evidenziano come sia opportuno che situazioni del genere non accadano e come, pertanto, prima di “dare il via” ai lavori l’ente debba sincerarsi che l’opera sia effettivamente cantierabile.

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