
In relazione alle riserve e conto finale, si è già scritto in un altro articolo del BLOG (14/9/2022); tuttavia il contenuto del recente Parere del MIT n. 3956 (5/2/2026) rende opportuno fare alcune precisazioni sulla natura delle riserve sul conto finale.
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Il conto finale e le riserve
Il MIT, nel parere indicato, ribadisce un principio noto: sul conto finale non è possibile iscrivere riserve riferite a partite contabili chiuse nei SAL precedenti “secondo la giurisprudenza e dottrina prevalente, infatti, l’appaltatore non può successivamente contestare lavorazioni già contabilizzate e liquidate se non ha formulato riserva nei termini previsti, salvo casi eccezionali e ben documentati.
L’Appaltatore, quindi, al fine di non incorrere in una possibile decadenza dalla domanda, deve:
– redigere la propria domanda sul primo atto d’appalto idoneo a riceverla;
– iscrivere la riserva sul registro di contabilità;
– confermare la domanda sul conto finale.
(tra i diversi articoli del BLOG si vedano: 23/9/2025; 1/10/2024; 23/7/2024)
L’art. 12, comma 1, lett. e), dell’Allegato II.14 prevede, infatti, che le riserve non confermate nel conto finale si intendono rinunciate.
Domanda: Sul conto finale si possono iscrivere riserve “nuove” o si può solo confermare il contenuto di quelle iscritte nel corso dei lavori?
L’art. 12, comma 1, lett. e), dell’Allegato II.14 prevede che “All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili”
Quindi in occasione della sottoscrizione del conto finale, l’esecutore non può aggiungere riserve nuove (magari riferite a domande dimenticate di eccepire nel corso dei lavori – come indicato anche nel Parere MIT).
Tuttavia tale regola trova alcune eccezioni. Si pensi al caso in cui nel conto finale siano rimodulate le voci allibrate (in più o in meno), siano inserite nuove partite contabili mai inserite oppure siano portate in conto definitivo lavorazioni precedentemente allibrate in conto provvisorio. In tali occasioni – solo con riferimento alle voci indicate – è possibile iscrivere riserve nuove.
Accade sovente come il conto finale, infatti, non si limiti alla ricognizione complessiva di quanto allibrato nel corso dei lavori ma inserisca, per la prima volta, partite contabili.
In tali casi, ovviamente, se la contestazione concerne tali ultimi allibramenti, la riserva “nuova” è tempestiva anche se iscritta direttamente sul conto finale.
La compilazione del conto finale. L'ultimo SAL
Non di rado accade che il DL compili un unico documento che costituisce sia Ultimo SAL sia Conto finale. Tale scelta, tuttavia, non pare coerente con le regole del Codice.
Il DL compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori provvedendo, poi, alla trasmissione al RUP.
N.B. Non è corretto incorporare nella rata di saldo anche l’ultima di rata di acconto o comunque somme diverse dalle trattenute di garanzie previste per legge (Deliberazione Autorità n. 101 del 14 maggio 2003), salvo precise e proporzionate previsioni di capitolato (a volte è previsto un saldo non inferiore ad una determinata percentuale, esempio 5%).
Resta salva l’eventuale necessità di rendere capiente il conto finale per detrazioni necessarie a seguito di errate esecuzioni o mancati pagamenti dei Subappaltatori.
In ogni caso, è importante evidenziare che il conto finale non coincide con l’ultimo SAL.
Il conto finale contiene:
-il totale netto dei lavori eseguiti indicati;
-gli acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti;
–l’eventuale credito a saldo a favore dell’impresa.
L’ultimo SAL, invece,
-è emesso alla data di ultimazione dei lavori;
-riporta il riepilogo finale con l’importo dei lavori a tale data ai fini dell’emissione dell’ultimo CP.
– consegue alla chiusura del registro di contabilità
Spesso si redige un documento chiamato “SAL corrispondente al finale” che consiste in un ultimo SAL nella medesima data dell’ultimazione lavori o dell’emissione del conto finale (che va redatto a parte quale altro documento contabile).
Dunque il flusso contabile alla conclusione dei lavori è il seguente:
a) produzione ultimo SAL (a cura del DL);
b) predisposizione del certificato di pagamento relativo all’ultimo SAL (di pertinenza del RUP);
c) chiusura del registro di contabilità (a cura del DL);
d) trasmissione del conto finale al RUP con la relazione di accompagnamento (a cura del DL) e invito all’Esecutore alla sua sottoscrizione (da parte del RUP).
In conclusione, il documento che non può contenere “nuove” riserve è il conto finale se redatto nei termini previsti.
Se tale documento viene sovrapposto all’ultimo SAL, la predetta regola va applicata in relazione all’effettivo contenuto del documento contabile redatto.
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