manuale del RUP - avvocato di cantiere

Il procedimento di collaudo è il momento conclusivo dell’iter realizzativo dell’opera pubblica (articolo del Blog del 17/12/2025).  La sottoscrizione del certificato di collaudo impone, all’appaltatore, l’obbligo di confermare le riserve? La mancata conferma delle riserve su tale documento determina la decadenza dalle pretese avanzate nel corso dei lavori ed iscritte sugli atti contabili? – Cass. Civ. (Ordinanza dell’8/4/2026)

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LA SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE DEL COLLAUDO

Ai sensi dell’art.23 dell’Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, concluse le operazioni di collaudo gli adempimenti, in generale, sono:

SOTTOSCRIZIONE E RISERVE SUL COLLAUDO
(art. 23 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
APPROVAZIONE DEL COLLAUDO
(art. 26 Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023)
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al RUP tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando gli atti collaudo, la relazione riservata sulle riserve dell'esecutore, i verbali di visita e la dichiarazione del DL attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo.

Poi
si procede all'approvazione del collaudo sulla base delle risultanze, eventualmente effettuando la revisione contabile
tale approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del collaudo
con tale approvazione, la stazione appaltante decide anche sulle riserve dell'esecutore.

L'avvenuta approvazione deve essere notificata dal RUP all'esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere ad un nuovo collaudo.

LE RISERVE SUL COLLAUDO

Il citato art. 23 dell’Allegato II.14 precisa che “All’atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo”

Tale articolo, tuttavia, viene inteso – a volte – quale obbligo dell’appaltatore di confermare a pena di decadenza le riserve iscritte sugli atti contabili dell’appalto e confermate sul conto finale.

Se si esaminano le norme di ogni tempo che disciplinano le riserve (artt. 53, 54, 63 del r.d. n° 350/1865; art. 26 del d.P.R. n° 1063/1962; artt. 164, 165 e 174 del d.P.R. n° 554/1999; art. 31 del d.m. n° 145/2000; artt. 189, 190, 191 e 201 del d.P.R. n° 207/2010; d.lgs. n° 36/2023, all. II.14, art.7), si può notare che:

1 in tutti i testi normativi è fatto onere all’appaltatore, che intenda avanzare domande, osservazioni o richieste, di iscrivere una riserva anzitutto sul registro di contabilità, ossia sullo strumento destinato a recepire le indicazioni (anche quantitative dei libretti di misura);

2 – di esplicitarle (ossia di rendere contezza, anche contabile, della domanda formulata) immediatamente o nei quindici giorni successivi;

3 – di ribadire e confermare tali riserve sul conto finale.

Il giudizio finale sulle riserve è invece reso in sede di collaudo, che, al pari degli altri strumenti contabili sopra indicati, costituisce però un ulteriore documento destinato a recepire domande aggiuntive dell’appaltatore “rispetto alle operazioni di collaudo.

Nella sostanza, nessuna norma impone di confermare SUL COLLAUDO le riserve già iscritte sugli atti contabili dell’appalto, ma unicamente di iscrirvere SUL COLLAUDO STESSO le SOLE eccezioni riferite alle operazioni di collaudo (es: detrazioni, revisione contabile ecc).

D’altro canto, l’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato di collaudo è espressamente limitato dalla legge a quelle contestazioni che sorgono “rispetto alle operazioni di collaudo”: previsione che, dato il suo chiaro tenore letterale, non può essere intesa se non nel senso della salvezza delle riserve espresse nel corso dei lavori, per le quali basta la loro iscrizione nel registro di contabilità, nei SAL e nel conto finale; mentre sul certificato di collaudo vanno iscritte le ulteriori riserve relative solo a tale adempimento, che è esattamente quanto predicato da Cass. n° 9024/2000 citata dalla sentenza qui gravata …” (Cass. Civ. Ordinanza 8/4/2026; Parere anac 13/2013)

Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che:

a) l’onere di iscrizione e di esplicitazione delle riserve nel corso dell’appalto è adempiuto mediante iscrizione (ed eventuale esplicitazione) nel registro di contabilità dei lavori e di ripetizione quale conferma delle riserve nel conto finale;

b) non è necessario confermare le riserve medesime sul collaudo.

c) la mancata conferma delle riserve sul collaudo non determina decadenze se non riferite alle eccezioni relative al solo collaudo.

In difetto si introdurrebbe una causa di decadenza non prevista dal Codice.

È, dunque, evidente che, se il giudizio finale sulle riserve espresse dall’appaltatore nel corso dei lavori è ex lege rimesso al momento del collaudo, non occorre che l’imprenditore ribadisca anche su tale ultimo documento le riserve precedentemente espresse.

Le norme  si occupano della tempestività o della tardività delle riserve iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, ma non asseriscono affatto che l’appaltatore, per conservare le pretese espresse nelle riserve, debba anche ripeterle nel certificato di collaudo

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Il collaudo nel D.LGS 36/2023: ritardo e riserve

manuale del RUP - avvocato di cantiere

Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l’accettazione della stessa da parte della P.A.

I principali riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 36/2023, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024 e nell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36 e s.m.i. (artt. 13 – 30). – Manuale del RUP Grafill 2025

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IL COLLAUDO NEL D.LGS 36/2023

Le operazioni di collaudo rispondono ad una duplice finalità consistente nell’accertamento:

–> della conformità dell’opera pubblica appaltata alle regole dell’arte, ai contenuti progettuali (e dell’offerta tecnica) e relative prescrizioni tecniche, nel rispetto delle previsioni contrattuali, anche alla luce delle eventuali varianti successivamente approvate (cd. collaudo tecnico o verifica tecnica);

–> della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra di loro e con le risultanze di fatto, quale condizione necessaria per la determinazione finale del corrispettivo ancora dovuto all’esecutore (cd. collaudo amministrativo o verifica contabile).

Inoltre, il collaudo persegue la finalità di:

–> eseguire tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore (impianti, strutture ecc)

–> esaminare le riserve dell’appaltatore, che non siano state risolte definitivamente in via amministrativa in itinere di esecuzione dell’opera

Sinteticamente si può affermare che il collaudo

–> inizia con la nomina del collaudatore o della commissione,

–> prosegue con il compimento di una serie di attività di controllo e riscontro sull’opera e sulle prestazioni eseguite,

–> continua con la redazione del certificato di collaudo (e della relazione) da parte del collaudatore

–> e culmina con il provvedimento di approvazione ad opera della stazione appaltante.

Dalla lettura dell’art. 116 e dell’art. 14 dell’Allegato II.14, del Codice dei Contratti, si ritiene (salvo acquisizioni giurisprudenziali e di ANAC) che il collaudo tecnico-amministrativo sia da eseguire sempre in corso d’opera.

L’art. 14 dell’Allegato II. 14, infatti, impone la nomina del Collaudatore entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e, inoltre, lo stesso Allegato non contiene – a differenza del previgente DPR 207/2010 – una specifica disciplina delle visite in corso d’opera.

Non si comprende, pertanto, quale significato avrebbe prevedere una nomina del collaudatore, la cui attività inizierebbe a conclusione delle opere (es: due anni, tre anni dopo).

Dall’analisi della normativa, il collaudo può concludersi nei seguenti termini

a)l’opera non è collaudabile per gravi difetti o mancanze;

b)i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo;

c)i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale –> detrazione contabile.

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto da incaricare quale collaudatore il Dlgs 36/2023, come modificato dal correttivo introduce alcune novità.

IL RUP, ai sensi dell’art. 116 (come modificato dal correttivo Dlgs 209/2024):

a) Accerta se nel proprio organico vi siano competenze tecniche per effettuare il collaudo;

b) Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante verifica la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni (da scegliere si suggerisce tenendo conto della dimensione dell’ente di riferimento o dalla natura delle opere da collaudare) –> la norma precisa che il RUP “può” verificare.

c) in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni da parte di altre amministrazioni, affida l’incarico a soggetti esterni professionisti.

TERMINI, RITARDO, CONSEGUENZE

L’art. 116 del Codice precisa che Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato NON OLTRE SEI MESI dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AD UN ANNO.

Chi deve monitorare il rispetto dei tempi? Il RUP.

Il RUP deve verificare l’avanzamento delle attività di collaudo affinché siano rispettati i tempi di emissione del collaudo previsti dall’art. 116, comma 2, del D.lgs 36/2023 (6 mesi dalla ultimazione dei lavori oppure 1 anno per lavori di particolare complessità – come indicato nel capitolato speciale di appalto).

Se le attività di collaudo si prolungano, il collaudatore deve indicare al RUP le motivazioni di tale estensione.

In caso di ritardo non motivato, il RUP deve assegnare un termine di 30 giorni per il completamento delle operazioni di collaudo

In merito ai tempi e ritardi nella emissione del collaudo la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che termine di collaudo non può essere procrastinato “sine die. Cass. Civ., 7194/2019; Cass. Civ. 23532/2025.

Pertanto se il ritardo è imputabile alla stazione appaltante, questa è da ritenersi “ in mora in ordine al diritto-dovere di verificare i lavori, con la conseguenza cheil rischio del perimento o del danneggiamento del bene gravava sull’ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c. Cass. Civ. 23532/2025.

Quindi nel caso di ritardo non possono essere imputati all’appaltatore danni ed oneri per il mantenimento e custodia dei beni realizzati.

In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nella L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5, fa sorgere il diritto dell’impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni”. Cass. Civ., Sez.1, 13/03/2019, Ordinanza n.7194.

N.B.

L’art. 7, comma 1, secondo periodo, dell’Allegato II.14 dispone che non costituiscono riserve, tra l’altro:

“ f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. “

Dalla lettura delle citate disposizioni emerge che le riserve devono avere quale punto di riferimento la contabilità dei lavori; la richiesta dell’appaltatore deve concernere fatti e pretese che emergono dall’atto contabile (ed amministrativo: si veda la sospensione lavori) contestato.

La norma, quindi, esclude dalla definizione di “riserve” le domande relative al “ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento della stazione appaltante”.

Tale espressione tuttavia non chiarisce l’effettiva portata della prescrizione:

il comportamento della stazione appaltante è da intendersi riferito anche a quello del collaudatore (se esterno)?

chi stabilisce se il ritardo sia effettivamente legato ad un comportamento ed inadempimento della sta-zione appaltante? In genere, l’impresa eccepisce che il ritardo sia colpa del committente mentre quest’ultimo, di solito, rileva che il ritardo sia colpa dell’impresa stessa.

È chiaro, quindi, come sia opportuno e cautelativo (per l’appaltatore) effettuare ogni contestazione sempre e comunque sul certificato di collaudo, qualunque sia la natura delle richieste.

L’art. 7, comma 2, dell’Allegato citato infatti dispone chiaramente che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano…”.

In concreto, dalla lettura dell’art. 7 i danni conseguenti al ritardo nelle operazioni di collaudo, non costituiscono riserve a tutti gli effetti, ma possono essere fatti valere in giudizio a titolo di risarcimento del danno.  Tuttavia è certamente opportuno e cautelativo chiarire al momento della sottoscrizione del collaudo, le richieste conseguenti al ritardo.

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Caro materiali: parere ANAC 34/2022 su decreto 36/2022 per varianti in corso d’opera. Collaudo (CRE) e DL Aiuti

Nei recenti articoli del blog si è argomentato sul ruolo dell’istituto della variante, quale strumento per rinegoziare il contratto in caso di aumenti significativi del costo dei materiali; soprattutto quale “mezzo” per considerare le esigenze degli operatori esclusi dall’applicazione del DL Aiuti (per svariati motivi, ivi compreso nel caso di appalto di servizi – es: sgombero neve ecc).

La disciplina del DL Aiuti, peraltro, trova difficoltà applicative anche con riferimento all’istituto del collaudo (o CRE) e alla sua rilevanza quale momento scriminante nell’applicazione della rivisitazione dei prezzi di appalto.

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA (Decreto PNRR 36/2022 – Parere Anac 34/2022)

Non voglio dilungarmi sulle regole e limiti delle varianti e quindi rinvio ai blog del 18/7/2022 e del 29/3/2022 nei quali avevamo analizzato l’istituto sia dal punto di vista generale (limiti quantitativi e qualitativi) sia in relazione alla possibile (come sempre sostenuto) applicabilità per ovviare agli eccezionali aumenti del costo dei materiali.

Il recente Decreto PNRR 36/2022, convertito con la legge 29/6/2022, n.79, all’art. 7, commi 2 ter e 2 quater, precisa:

A – Le circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett. c, del Dlgs 50/2016, includono “anche quelle  che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.

B – La stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, “senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”.

Quindi:

DL aiuti - soggetti esclusi - avvocato di cantiere

L’interpretazione autentica del Decreto 36/2022 (sul PNRR) non può essere riferita ai soli appalti finanziati appunto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come potrebbe obiettare qualcuno (obiezione peraltro contraria al buon senso e alla lettura della norma, oltre che della Direttiva UE).

L’Anac infatti con il recente parere 34/2022 ha precisato:

parere ANAC art-106 dl 50 - avvocato di cantiere

Nella sostanza per ogni contratto pubblico, la circostanza imprevista ed imprevedibile contempla anche gli aumenti “significativi” di singoli materiali da costruzione.

Domande

–> Cosa si intende per circostanze che alterano in maniera SIGNIFICATIVA il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera” ?

–> Se può adottare la variante, prima della stipula del contratto quando è già conclamato l’imprevisto, oppure solo la stipula del medesimo?

Per la risposta si rinvia al blog del 18/7/2022.

COLLAUDO -CRE e DL AIUTI

Altro tema “caldo” è l’applicazione del DL Aiuti nei casi in cui alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del DL Aiuti), era già stato approvato il Collaudo ed il CRE.

Secondo un  parere del Ministero (num. 1367 del 17/6/2022) il DL aiuti non si applicherebbe se alla data del 18 maggio 2022 è  stato approvato il Collaudo/CRE (intendendo il Collaudo/CRE provvisorio).

Tale interpretazione, peraltro, smentita da altre indicazioni ministeriali e, come pare, anche dalla Delibera n. 63 dell’8/2/2022 di Anac (ancorché riferita alle compensazioni), non pare coerente con le disposizioni normative.

E ciò in quanto:

a) L’ art.26 del DL 50/2016 (come convertito in legge) riconosce il diritto di applicazione dei prezzi di cui all’ultimo elenco prezzi, per i lavori eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, sulla base di offerte presentate entro il 31/12/21, senza pretendere che il contratto sia in corso di esecuzione a una data determinata;

b) Nella sostanza, l’articolo 26 del 50/2022 non fa riferimento ai “contratti in corso di esecuzione”; condizione, invece, presente nell’articolo 1-septies del dl 73/2021. La norma richiama esclusivamente le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022.

Pertanto, per esempio, se l’impresa ha realizzato opere tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 marzo 2022 (con offerta antecedente il 31 dicembre 2021) e poi il 15 aprile è stato approvato il CRE (quindi prima del 18 maggio 2022), la stessa avrebbe comunque diritto alla rivisitazione dei prezzi secondo il DL Aiuti.

Questa pare l’interpretazione più logica e coerente con l’impianto normativo; ma accetto – ovviamente – contraddittori sul punto.

Ultimo tema concerne la rilevanza del collaudo provvisorio rispetto a quello definitivo, di cui ne parleremo in altra occasione.

*in copertina “Addii” di Rosario Scalise

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Riserve e collaudo: il ritardo e le conseguenze

Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l’accettazione della stessa da parte del soggetto aggiudicatore.

Tuttavia, accade spesso che il collaudo sia emesso ed approvato con ritardo: per colpa dell’ente oppure per fatto imputabile all’impresa. Quali sono le conseguenze di tale ritardo?

A parte il sintetico riferimento operato dall’art. 102 del d.lgs. 50/2006, ad oggi il collaudo è ancora disciplinato dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. 215 e ss).

Concluse le attività, il collaudatore deve:

  • Trasmettere all’esecutore il certificato di collaudo per la sottoscrizione che deve avvenire entro 20 giorni.
  • Trasmettere al RUP i documenti amministrativi e contabili ricevuti unendovi i verbali di visita, l’attestazione del DL sull’esito delle prescrizioni ordinate dal collaudatore, il certificato di collaudo e le relazioni riservate sulle riserve (anche su quelle relative al collaudo medesimo).

A sua volta, la stazione appaltante deve:

  1. Prendere atto della revisione contabile del collaudatore;
  2. Deliberare entra 60 giorni dal ricevimento del collaudo sull’ammissibilità del medesimo, sulle riserve dell’imprese e sugli avvisi ai creditori.
  3. Notificare le proprie decisioni all’esecutore

Per quanto qui interessa, il collaudo deve essere emesso –> entro 6 mesi dall’ultimazione (art. 102 del Codice: “ Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell’opera o delle prestazioni da collaudare … individuati dal regolamento … per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.”)

Cosa accade, quindi, in caso di ritardo nell’emissione ed approvazione del collaudo ?

Il ritardo imputabile all’impresa.

Come chiarito da principi radicati nella giurisprudenza, la colpa dell’impresa deve consistere in atteggiamenti ostruzionistici che ostacolino lo svolgimento delle operazioni di collaudo (es: mancata consegna delle aree, di certificazioni, mancata rimozioni di materiali, attrezzature).

Non costituiscono motivi di ritardo attribuibili all’appaltatore, i vizi costruttivi dell’opera o inadempimenti contrattuali, attenendo questi fatti ai profili di responsabilità contrattuale. In tali circostanze, l’ente deve comunque chiudere le operazioni di collaudo. (tra le ultime come richiamate nel titolo: Cass. Civ. Ord. 26581 del 30/9/2021; Cass. Civ. Ord. 16405 del 10/6/2021)

Il ritardo imputabile all’ente

Se il ritardo non è imputabile all’impresa, come indicato sopra, il collaudo va chiuso nel termine previsto dalla norma (6 mesi o 1 anno), salvo particolari situazioni documentate che pospongono il termine ai sensi dell’art. 219 del d.p.r. 207/2010.

Il collaudatore può:

a) rifiutare l’emissione del collaudo e dichiarare l’opera non collaudabile;

b) prescrivere lavorazioni da eseguire se vi sono vizi e difetti riparabili in breve tempo (il certificato viene poi rilasciato all’esito di apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP);

c) chiudere il collaudo con detrazioni contabili per vizi e difetti riscontrati che non pregiudicano la stabilità e regolarità dell’opera.

In difetto di chiusura del collaudo nei termini, l’ente risponde del ritardo, in quanto solo con il collaudo  stesso l’opera può dirsi accettata. (tra le ultime come richiamate nel titolo: Cass. Civ. Ord. 26581 del 30/9/2021; Cass. Civ. Ord. 16405 del 10/6/2021 ed ancora Parere Anac 13/2013, Cass. Civ.  del 13/3/2019; Trib Roma sez. spec. dell’11/12/2020).

Le conseguenze del ritardo

Il ritardo nelle operazioni di collaudo, se non causato dall’impresa nei termini previsti, determina:

  1. Lo svincolo delle garanzie, dirette ed indirette;
  2. Il diritto dell’impresa al pagamento del saldo con gli interessi;
  3. Il diritto dell’impresa ai maggiori oneri per vigilanza e custodia dell’opera (per il maggiore tempo rispetto a quanto previsto);
  4. Il diritto dell’impresa, comunque, di essere liberata dall’obbligo di custodia e manutenzione dell’opera ultimata.

La quantificazione di tali oneri è fissata, secondo giurisprudenza, in una quota delle spese generali dell’appalto o comunque – utilizzando criteri equitativi – nella misura di una percentuale annua del valore dell’appalto (si veda Parere Anac 13/2013; Tribunale Vicenza sentenza del 13/9/2016; Cass. Civ.  del 13/3/2019); oltre eventualmente agli oneri finanziari ed assicurativi.

Laddove il collaudo non sia sottoscritto con riserva, tuttavia, nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata.

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