
Il procedimento di collaudo è il momento conclusivo dell’iter realizzativo dell’opera pubblica (articolo del Blog del 17/12/2025). La sottoscrizione del certificato di collaudo impone, all’appaltatore, l’obbligo di confermare le riserve? La mancata conferma delle riserve su tale documento determina la decadenza dalle pretese avanzate nel corso dei lavori ed iscritte sugli atti contabili? – Cass. Civ. (Ordinanza dell’8/4/2026)
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LA SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE DEL COLLAUDO
Ai sensi dell’art.23 dell’Allegato II.14 del Dlgs 36/2023, concluse le operazioni di collaudo gli adempimenti, in generale, sono:
Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
L'organo di collaudo riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Poi
→ si procede all'approvazione del collaudo sulla base delle risultanze, eventualmente effettuando la revisione contabile
→ tale approvazione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di ricevimento del collaudo
→ con tale approvazione, la stazione appaltante decide anche sulle riserve dell'esecutore.
L'avvenuta approvazione deve essere notificata dal RUP all'esecutore.
È facoltà della stazione appaltante procedere ad un nuovo collaudo.
LE RISERVE SUL COLLAUDO
Il citato art. 23 dell’Allegato II.14 precisa che “All’atto della firma l’esecutore può formulare e giustificare, con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 7, le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo”
Tale articolo, tuttavia, viene inteso – a volte – quale obbligo dell’appaltatore di confermare a pena di decadenza le riserve iscritte sugli atti contabili dell’appalto e confermate sul conto finale.
Se si esaminano le norme di ogni tempo che disciplinano le riserve (artt. 53, 54, 63 del r.d. n° 350/1865; art. 26 del d.P.R. n° 1063/1962; artt. 164, 165 e 174 del d.P.R. n° 554/1999; art. 31 del d.m. n° 145/2000; artt. 189, 190, 191 e 201 del d.P.R. n° 207/2010; d.lgs. n° 36/2023, all. II.14, art.7), si può notare che:
1 – in tutti i testi normativi è fatto onere all’appaltatore, che intenda avanzare domande, osservazioni o richieste, di iscrivere una riserva anzitutto sul registro di contabilità, ossia sullo strumento destinato a recepire le indicazioni (anche quantitative dei libretti di misura);
2 – di esplicitarle (ossia di rendere contezza, anche contabile, della domanda formulata) immediatamente o nei quindici giorni successivi;
3 – di ribadire e confermare tali riserve sul conto finale.
Il giudizio finale sulle riserve è invece reso in sede di collaudo, che, al pari degli altri strumenti contabili sopra indicati, costituisce però un ulteriore documento destinato a recepire domande aggiuntive dell’appaltatore “rispetto alle operazioni di collaudo”.
Nella sostanza, nessuna norma impone di confermare SUL COLLAUDO le riserve già iscritte sugli atti contabili dell’appalto, ma unicamente di iscrirvere SUL COLLAUDO STESSO le SOLE eccezioni riferite alle operazioni di collaudo (es: detrazioni, revisione contabile ecc).
“D’altro canto, l’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato di collaudo è espressamente limitato dalla legge a quelle contestazioni che sorgono “rispetto alle operazioni di collaudo”: previsione che, dato il suo chiaro tenore letterale, non può essere intesa se non nel senso della salvezza delle riserve espresse nel corso dei lavori, per le quali basta la loro iscrizione nel registro di contabilità, nei SAL e nel conto finale; mentre sul certificato di collaudo vanno iscritte le ulteriori riserve relative solo a tale adempimento, che è esattamente quanto predicato da Cass. n° 9024/2000 citata dalla sentenza qui gravata …” (Cass. Civ. Ordinanza 8/4/2026; Parere anac 13/2013)
Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che:
a) l’onere di iscrizione e di esplicitazione delle riserve nel corso dell’appalto è adempiuto mediante iscrizione (ed eventuale esplicitazione) nel registro di contabilità dei lavori e di ripetizione quale conferma delle riserve nel conto finale;
b) non è necessario confermare le riserve medesime sul collaudo.
c) la mancata conferma delle riserve sul collaudo non determina decadenze se non riferite alle eccezioni relative al solo collaudo.
In difetto si introdurrebbe una causa di decadenza non prevista dal Codice.
È, dunque, evidente che, se il giudizio finale sulle riserve espresse dall’appaltatore nel corso dei lavori è ex lege rimesso al momento del collaudo, non occorre che l’imprenditore ribadisca anche su tale ultimo documento le riserve precedentemente espresse.
Le norme si occupano della tempestività o della tardività delle riserve iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale, ma non asseriscono affatto che l’appaltatore, per conservare le pretese espresse nelle riserve, debba anche ripeterle nel certificato di collaudo
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