Il collaudo nel D.LGS 36/2023: ritardo e riserve

manuale del RUP - avvocato di cantiere

Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l’accettazione della stessa da parte della P.A.

I principali riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 36/2023, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024 e nell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36 e s.m.i. (artt. 13 – 30). – Manuale del RUP Grafill 2025

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IL COLLAUDO NEL D.LGS 36/2023

Le operazioni di collaudo rispondono ad una duplice finalità consistente nell’accertamento:

–> della conformità dell’opera pubblica appaltata alle regole dell’arte, ai contenuti progettuali (e dell’offerta tecnica) e relative prescrizioni tecniche, nel rispetto delle previsioni contrattuali, anche alla luce delle eventuali varianti successivamente approvate (cd. collaudo tecnico o verifica tecnica);

–> della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra di loro e con le risultanze di fatto, quale condizione necessaria per la determinazione finale del corrispettivo ancora dovuto all’esecutore (cd. collaudo amministrativo o verifica contabile).

Inoltre, il collaudo persegue la finalità di:

–> eseguire tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore (impianti, strutture ecc)

–> esaminare le riserve dell’appaltatore, che non siano state risolte definitivamente in via amministrativa in itinere di esecuzione dell’opera

Sinteticamente si può affermare che il collaudo

–> inizia con la nomina del collaudatore o della commissione,

–> prosegue con il compimento di una serie di attività di controllo e riscontro sull’opera e sulle prestazioni eseguite,

–> continua con la redazione del certificato di collaudo (e della relazione) da parte del collaudatore

–> e culmina con il provvedimento di approvazione ad opera della stazione appaltante.

Dalla lettura dell’art. 116 e dell’art. 14 dell’Allegato II.14, del Codice dei Contratti, si ritiene (salvo acquisizioni giurisprudenziali e di ANAC) che il collaudo tecnico-amministrativo sia da eseguire sempre in corso d’opera.

L’art. 14 dell’Allegato II. 14, infatti, impone la nomina del Collaudatore entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e, inoltre, lo stesso Allegato non contiene – a differenza del previgente DPR 207/2010 – una specifica disciplina delle visite in corso d’opera.

Non si comprende, pertanto, quale significato avrebbe prevedere una nomina del collaudatore, la cui attività inizierebbe a conclusione delle opere (es: due anni, tre anni dopo).

Dall’analisi della normativa, il collaudo può concludersi nei seguenti termini

a)l’opera non è collaudabile per gravi difetti o mancanze;

b)i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo;

c)i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale –> detrazione contabile.

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto da incaricare quale collaudatore il Dlgs 36/2023, come modificato dal correttivo introduce alcune novità.

IL RUP, ai sensi dell’art. 116 (come modificato dal correttivo Dlgs 209/2024):

a) Accerta se nel proprio organico vi siano competenze tecniche per effettuare il collaudo;

b) Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante verifica la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni (da scegliere si suggerisce tenendo conto della dimensione dell’ente di riferimento o dalla natura delle opere da collaudare) –> la norma precisa che il RUP “può” verificare.

c) in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni da parte di altre amministrazioni, affida l’incarico a soggetti esterni professionisti.

TERMINI, RITARDO, CONSEGUENZE

L’art. 116 del Codice precisa che Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato NON OLTRE SEI MESI dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AD UN ANNO.

Chi deve monitorare il rispetto dei tempi? Il RUP.

Il RUP deve verificare l’avanzamento delle attività di collaudo affinché siano rispettati i tempi di emissione del collaudo previsti dall’art. 116, comma 2, del D.lgs 36/2023 (6 mesi dalla ultimazione dei lavori oppure 1 anno per lavori di particolare complessità – come indicato nel capitolato speciale di appalto).

Se le attività di collaudo si prolungano, il collaudatore deve indicare al RUP le motivazioni di tale estensione.

In caso di ritardo non motivato, il RUP deve assegnare un termine di 30 giorni per il completamento delle operazioni di collaudo

In merito ai tempi e ritardi nella emissione del collaudo la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che termine di collaudo non può essere procrastinato “sine die. Cass. Civ., 7194/2019; Cass. Civ. 23532/2025.

Pertanto se il ritardo è imputabile alla stazione appaltante, questa è da ritenersi “ in mora in ordine al diritto-dovere di verificare i lavori, con la conseguenza cheil rischio del perimento o del danneggiamento del bene gravava sull’ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c. Cass. Civ. 23532/2025.

Quindi nel caso di ritardo non possono essere imputati all’appaltatore danni ed oneri per il mantenimento e custodia dei beni realizzati.

In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nella L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5, fa sorgere il diritto dell’impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni”. Cass. Civ., Sez.1, 13/03/2019, Ordinanza n.7194.

N.B.

L’art. 7, comma 1, secondo periodo, dell’Allegato II.14 dispone che non costituiscono riserve, tra l’altro:

“ f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. “

Dalla lettura delle citate disposizioni emerge che le riserve devono avere quale punto di riferimento la contabilità dei lavori; la richiesta dell’appaltatore deve concernere fatti e pretese che emergono dall’atto contabile (ed amministrativo: si veda la sospensione lavori) contestato.

La norma, quindi, esclude dalla definizione di “riserve” le domande relative al “ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento della stazione appaltante”.

Tale espressione tuttavia non chiarisce l’effettiva portata della prescrizione:

il comportamento della stazione appaltante è da intendersi riferito anche a quello del collaudatore (se esterno)?

chi stabilisce se il ritardo sia effettivamente legato ad un comportamento ed inadempimento della sta-zione appaltante? In genere, l’impresa eccepisce che il ritardo sia colpa del committente mentre quest’ultimo, di solito, rileva che il ritardo sia colpa dell’impresa stessa.

È chiaro, quindi, come sia opportuno e cautelativo (per l’appaltatore) effettuare ogni contestazione sempre e comunque sul certificato di collaudo, qualunque sia la natura delle richieste.

L’art. 7, comma 2, dell’Allegato citato infatti dispone chiaramente che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano…”.

In concreto, dalla lettura dell’art. 7 i danni conseguenti al ritardo nelle operazioni di collaudo, non costituiscono riserve a tutti gli effetti, ma possono essere fatti valere in giudizio a titolo di risarcimento del danno.  Tuttavia è certamente opportuno e cautelativo chiarire al momento della sottoscrizione del collaudo, le richieste conseguenti al ritardo.

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