8 Semplici regole da seguire nella gestione delle riserve nei lavori pubblici (ma valgono anche per servizi e forniture). E poi, sento ancora “oggi” domande del tipo: avvocato mi scusi ma se l’impresa firma con riserva devo bloccare il pagamento del sal, vero?

8 Semplici regole da seguire nella gestione delle riserve

Di seguito riporto 8 regole da tenere in considerazione nella gestione delle riserve (sia per DL/RUP sia per Impresa). Mi capita ancora di sentire (incredibilmente troppo spesso) domande del tipo: ma se l’impresa firma con riserva è vero che non posso “mandare avanti” il SAL? Senza contare quanto “raccontato” di recente nella sentenza della Cassazione del 5/8/2020, n. 16700 sul comportamento di un funzionario che avrebbe impedito o scoraggiato (per modo di dire) l’apposizione di riserve sul registro di contabilità.

1.Come tutti sanno, la riserva è una domanda che l’Impresa avanza al fine di ottenere maggiori compensi o contestare scelte della stazione appaltante.

Il DM 49/2018 (a mio avviso con grave errore) rimanda al capitolato la disciplina delle riserve; mentre il regolamento (nuovo) dovrebbe ritornare al passato (nella sostanza alla disciplina del precedente regolamento, con alcune precisazioni “opportune” sui fatti continuativi – cfr art. 187).

Ora, è pur vero che le “riserve si lasciano scrivere” e che le quantificazioni sovente sono frutto di “ortopedie matematiche-interpretative” poco sostenibili (ho visto personalmente cose inenarrabili); ma se le riserve sono scritte bene, in modo serio, e quantificate correttamente, possono diventare uno strumento utile sia per fare valere i propri diritti sia per consentire al RUP/DL di valutare con serenità le pretese dell’appaltatore.

Di seguito, quindi, riporto 8 semplici regole da seguire nella gestione delle riserve.

Prima però non posso non ribadire – anche quale ex  funzionario e RUP – due principi ovvi (e come si sa, spesso la riaffermazione dell’ovvio è più importante di qualunque novità):

a) Come scritto nell’incipit al presente articolo, alcuni sono – incredibilmente – convinti che l’iscrizione di riserve (oltre a rappresentare un attentato alla sovranità della stazione appaltante), determini il blocco della emissione del SAL. Trattasi, ovviamente, di una fesseria. La contabilità, gli allibramenti e i termini di pagamento sono ben scansionati nella norma e da nessuna parte si condiziona la liquidazione delle somme alla sottoscrizione della contabilità senza contestazioni. Una norma del genere peraltro sarebbe palesemente anticostituzionale.

b) Nemmeno conviene “scoraggiare” l’iscrizione di riserve con atteggiamenti poco coerenti con i doveri tipici del dipendente pubblico. Si pensi a quanto raccontato nella sentenza della Cassazione Civile, 5/8/2020, n. 16700: una impresa ha contestato la violenza morale esercitata dai funzionari i quali avrebbero, nella sostanza, minacciato di non autorizzare il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori” in caso di iscrizione di riserve. Comportamento che ha esposto l’ente al risarcimento dei danni.

2.Pertanto, sia in vigenza del DM 49/2018 sia in relazione alle disposizioni contenute nel dpr 207/2010 e nello schema del nuovo regolamento ricordiamoci le seguenti regole nella gestione delle riserve. Trattasi di regole che subiscono alcune eccezioni delle quali ne parleremo in altre occasioni.

Regola 1       

L’impresa ha l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni del DL, fatta salva la possibilità di iscrivere riserve.

Art. 3, comma 1, DM 49/2018 à art. 191, comma 1, del DPR 207/2010 (art 187 schema nuovo regolamento).

Nella sostanza: prima di non ottemperare ad una richiesta della DL (con le ovvie eccezioni) ed, eventualmente, abbandonare il cantiere occorre pensarci molto bene, per evitare risoluzioni contrattuali ed annotazioni sul casellario.

Regola 2    

Onere per l’esecutore di contestazione immediata al sorgere del problema, mediante sottoscrizione con riserva degli atti contabili ed amministrativi, pena la decadenza da ogni pretesa; quindi sorge l’onere di iscrivere le riserve sul primo atto idoneo a riceverle.  Artt. 5, commi 9 e 14, 8 comma 6, 10 comma 4, 14 comma 1 lett.e del DM 49/2018; art 107 comma 4 del DLgs 50/2016 à art 191, comma 2, del DPR 207/2010 (art 187 schema nuovo regolamento).

Nella sostanza: appena l’impresa si avvede di un problema (minore allibramento, erronea quantificazione) deve iscrivere riserve alla prima contabilità (sui fatti continuativi, vedi regola 4).

Regola 3      

Obbligo di iscrivere, sempre e comunque, le riserve sul registro di contabilità.

Art. 5 comma 14, 8 comma 6, 14, comma 1 lett. c e lett. eà art. 190, commi 4 e 5, 191, comma 2 del DPR 207/2010 (art 187 schema nuovo regolamento).

In concreto: è inutile scrivere venti milioni di euro di riserve su verbali di sospensione, perizie, atti di sottomissione se poi non le trascrivo sul registro di contabilità. Le pretese sono inammissibili.

Regola 4     

Possibilità di quantificare le riserve, in caso di fatto continuativo, alla cessazione del medesimo (previa iscrizione della prima riserva al momento opportuno ovvero all’insorgenza del fatto, al momento in cui l’esecutore si avvede che il fatto è idoneo a recare pregiudizio).

Tale regola discende dai principi del Codice Civile e della giurisprudenza à art. 191, comma 2, del DPR 207/2010 (art 187 schema nuovo regolamento).

Se in cantiere si riscontra un problema che si protrae nel tempo (es: interferenza, roccia ecc) e non si esaurisce immediatamente, l’impresa scrive riserva alla prima contabilità successiva all’insorgenza del fatto e potrà, poi,  quantificare il danno connesso alla conclusione del problema (es: quando interferenza non c’è più, la roccia è stata tutta demolita ecc); quindi anche – per esempio – dopo l’emissione di diverse contabilità.

Regola 5    

Obbligo di formulare le riserve in modo specifico indicando le ragioni sulle quali si fondano e di quantificare in termini precisi le somme che si ritiene siano dovute.

 Tale regola discende da precise disposizioni normative e dal Codice Civile àart. 191, comma 3, del DPR 207/2010 (art 187 schema nuovo regolamento).

Le riserve devono essere scritte bene, devono riportare il fatto, il perché della richiesta e la quantificazione precisa; non si può indicare una cifra “a caso” (es: Euro 10.000), senza indicare come si arriva a tale somma. La riserva altrimenti è inammissibile.

Regola 6

Obbligo di confermare le riserve sul conto finale e divieto di modificare le domande sul conto finale.

Art. 14, comma 1, lett. e del DM 49/2018 àart. 191, comma 2 e 201, comma 2, del DPR 207/2010 (art 187 schema nuovo regolamento)

In concreto: è inutile scrivere mille riserve e se poi non le confermo sul conto finale. Tanto vale non scrivere nessuna riserva. Tale regola trova alcune eccezioni e tra queste per esempio: se il conto finale riporta allibramenti per la prima volta (quindi mai riportati in contabilità), posso contestarli direttamente sul conto finale.

Regola 7

Esiste la possibilità da parte del RUP di convocare ufficialmente il  direttore dei lavori e l’impresa, per risolvere aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione delle opere, mediante analisi in contraddittorio per risolvere la controversia.

Paragrafo 6, Linee Guida Anac sul RUP à art. 164 del DPR 207/2010.

Trattasi di uno strumento poco utilizzato ma che, in realtà, è molto utile per prevenire l’iscrizione di riserve.

Regola 8

Obbligo del DL di effettuare le controdeduzioni (deduzioni motivate) sul registro di contabilità sulle riserve dell’impresa ed obbligo di redigere la relazione riservata.

Art. 14 comma 3 lett. c, comma 5 lett. f; art. 205 commi 3 e 5 del DLgs 50/2016 à art 190, comma 4, del DPR 207/2010 e art. 240 del DLgs 163/2006( art 187 schema nuovo regolamento).

Non è possibile vedere ancora controdeduzioni del tipo “ si respinge in linea di fatto che di diritto”. Trattasi di controdeduzioni che andavano bene negli anni 80.

Nonostante le relazioni riservate inviate dal D.L. ai diversi RUP, si ritiene che tenere la corretta contabilità e l’aggiornamento del registro di contabilità (documento ufficiale per la corretta tenuta della contabilità stessa) con le proprie motivate deduzioni sia un preciso dovere e rientri nella responsabilità della Direzione dei lavori”. (ANAC delibera n.485 del 3 maggio 2017).

Rosario Scalise.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.