Riserve e collaudo: il ritardo e le conseguenze

Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l’accettazione della stessa da parte del soggetto aggiudicatore.
Tuttavia, accade spesso che il collaudo sia emesso ed approvato con ritardo: per colpa dell’ente oppure per fatto imputabile all’impresa. Quali sono le conseguenze di tale ritardo?
A parte il sintetico riferimento operato dall’art. 102 del d.lgs. 50/2006, ad oggi il collaudo è ancora disciplinato dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (artt. 215 e ss).
Concluse le attività, il collaudatore deve:
- Trasmettere all’esecutore il certificato di collaudo per la sottoscrizione che deve avvenire entro 20 giorni.
- Trasmettere al RUP i documenti amministrativi e contabili ricevuti unendovi i verbali di visita, l’attestazione del DL sull’esito delle prescrizioni ordinate dal collaudatore, il certificato di collaudo e le relazioni riservate sulle riserve (anche su quelle relative al collaudo medesimo).
A sua volta, la stazione appaltante deve:
- Prendere atto della revisione contabile del collaudatore;
- Deliberare entra 60 giorni dal ricevimento del collaudo sull’ammissibilità del medesimo, sulle riserve dell’imprese e sugli avvisi ai creditori.
- Notificare le proprie decisioni all’esecutore
Per quanto qui interessa, il collaudo deve essere emesso –> entro 6 mesi dall’ultimazione (art. 102 del Codice: “ Il collaudo finale o la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi di particolare complessità dell’opera o delle prestazioni da collaudare … individuati dal regolamento … per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.”)
Cosa accade, quindi, in caso di ritardo nell’emissione ed approvazione del collaudo ?
Il ritardo imputabile all’impresa.
Come chiarito da principi radicati nella giurisprudenza, la colpa dell’impresa deve consistere in atteggiamenti ostruzionistici che ostacolino lo svolgimento delle operazioni di collaudo (es: mancata consegna delle aree, di certificazioni, mancata rimozioni di materiali, attrezzature).
Non costituiscono motivi di ritardo attribuibili all’appaltatore, i vizi costruttivi dell’opera o inadempimenti contrattuali, attenendo questi fatti ai profili di responsabilità contrattuale. In tali circostanze, l’ente deve comunque chiudere le operazioni di collaudo. (tra le ultime come richiamate nel titolo: Cass. Civ. Ord. 26581 del 30/9/2021; Cass. Civ. Ord. 16405 del 10/6/2021)
Il ritardo imputabile all’ente
Se il ritardo non è imputabile all’impresa, come indicato sopra, il collaudo va chiuso nel termine previsto dalla norma (6 mesi o 1 anno), salvo particolari situazioni documentate che pospongono il termine ai sensi dell’art. 219 del d.p.r. 207/2010.
Il collaudatore può:
a) rifiutare l’emissione del collaudo e dichiarare l’opera non collaudabile;
b) prescrivere lavorazioni da eseguire se vi sono vizi e difetti riparabili in breve tempo (il certificato viene poi rilasciato all’esito di apposita dichiarazione del DL, confermata dal RUP);
c) chiudere il collaudo con detrazioni contabili per vizi e difetti riscontrati che non pregiudicano la stabilità e regolarità dell’opera.
In difetto di chiusura del collaudo nei termini, l’ente risponde del ritardo, in quanto solo con il collaudo stesso l’opera può dirsi accettata. (tra le ultime come richiamate nel titolo: Cass. Civ. Ord. 26581 del 30/9/2021; Cass. Civ. Ord. 16405 del 10/6/2021 ed ancora Parere Anac 13/2013, Cass. Civ. del 13/3/2019; Trib Roma sez. spec. dell’11/12/2020).
Le conseguenze del ritardo
Il ritardo nelle operazioni di collaudo, se non causato dall’impresa nei termini previsti, determina:
- Lo svincolo delle garanzie, dirette ed indirette;
- Il diritto dell’impresa al pagamento del saldo con gli interessi;
- Il diritto dell’impresa ai maggiori oneri per vigilanza e custodia dell’opera (per il maggiore tempo rispetto a quanto previsto);
- Il diritto dell’impresa, comunque, di essere liberata dall’obbligo di custodia e manutenzione dell’opera ultimata.
La quantificazione di tali oneri è fissata, secondo giurisprudenza, in una quota delle spese generali dell’appalto o comunque – utilizzando criteri equitativi – nella misura di una percentuale annua del valore dell’appalto (si veda Parere Anac 13/2013; Tribunale Vicenza sentenza del 13/9/2016; Cass. Civ. del 13/3/2019); oltre eventualmente agli oneri finanziari ed assicurativi.
Laddove il collaudo non sia sottoscritto con riserva, tuttavia, nessuna richiesta risarcitoria potrà essere avanzata.
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