Catena tesa su un canyon che simboleggia il contratto di appalto, con anelli riportanti Riserve, Variante Prezzi, Maggiori Oneri, Contestazione e Dissenso Motivato. La catena è chiusa da un lucchetto con l'Atto di Sottomissione, rappresentando l'obbligo di eseguire la variante pur tutelando le proprie pretese economiche.

L’iter di approvazione della variante prevede, tra l’altro, la sottoscrizione da parte dell’impresa dell’Atto di Sottomissione.

Tale sottoscrizione può avvenire con o senza dissenso; tuttavia occorre chiarire se la sottoscrizione dell’atto di sottomissione senza alcun dissenso, determini la rinuncia a riserve precedentemente iscritte sugli atti contabili (Cass. Civ. n. 4893/2026).

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Riserve e Dissenso

Come già esposto in altri articoli del BLOG, l’Allegato II.14 del Codice ha introdotto rilevanti cause di inammissibilità delle riserve, anche con riferimento al Progetto, agli aspetti tecnici esecutivi nonché alle istruzioni ritenute “erronee” del DL.  Sempre nel BLOG si è affrontato il tema della differenza tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo.

ATTO DI SOTTOMISSIONE E ATTO AGGIUNTIVO

L’importo della variante (in aumento o in diminuzione) determina se debba essere redatto un atto di sottomissione oppure un atto aggiuntivo.

Qualora l’importo delle variazioni:

1) È contenuto nei limiti del quinto (inferiore al 20%), la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Esecutore è tenuto a sottoscrivere in senso di accettazione o di motivato dissenso –> L’atto di sottomissione è un atto unilaterale imposto dalla stazione appaltante in merito a tempi, prezzi, quantità ecc.; trattasi di negozio accessorio al contratto (Cass. Civ. 4893/2026)

2) È superiore al limite del quinto (superiore al 20%) e nei limiti dell’art. 120, comma 2, la perizia dovrebbe essere accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale (avente natura di vero e proprio contratto integrativo), sottoscritto dall’Esecutore in senso di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni per l’esecuzione.  L’Appaltatore ha la facoltà di non accettare l’esecuzione delle opere superiori al quinto.

In assenza di un obbligo dell’appaltatore, l’amministrazione che intenda far eseguire lavori extra contrattuali deve, quindi addivenire ad un accordo con l’appaltatore, attraverso una pattuizione nella quale le parti sono completamente autonome nel fissare nuove condizioni e nuovi prezzi.

DISSENSO E RISERVE

L’atto di sottomissione e la facoltà di esprimere un motivato dissenso rappresentano due istituti fondamentali nella gestione delle varianti.

Se da una parte la stazione appaltante può adeguare il progetto a circostanze sopravvenute imponendo la variante nei limiti del quinto, dall’altra parte l’impresa può tutelarsi non accettando il contenuto della variante stessa.

L’art. 5, comma 6, dell’Allegato II. 14 precisa che : “… Nel caso di cui all’articolo 120, comma 9, del codice, l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. …”

Pertanto:

Accettazione della variante –> sottoscrizione senza nulla eccepire;

Contestazione della variante (costi, prezzi, tempi, motivazione) –> sottoscrizione con Dissenso.

Il Dissenso non costituisce “a stretto rigore” una riserva, in quanto l’atto di sottomissione è da intendersi quale documento integrativo del contratto iniziale ed ha natura “unilaterale” in quanto imposto dalla stazione appaltante.

Lo stesso Dissenso deve essere, successivamente, annotato sul Registro di Contabilità alla prima occasione utile ed in tale circostanza diviene “riserva”.

ATTENZIONE –> Il dissenso come previsto dall’art. 5 dell’Allegato II.14 deve essere motivato. Ciò non significa che tale motivazione debba rispettare i requisiti di cui all’art. 7 dell’Allegato II.14 in materia di riserve.

In concreto: Dissenso e la riserva non sono la stessa cosa, sebbene siano istituti strettamente collegati e funzionali l’uno all’altro nel contesto della gestione delle varianti e delle pretese economiche dell’appaltatore.

IL DISSENSO –> Manifestazione di volontà di non accettare una determinata condizione o scelta prevista nella variante. L’effetto principale del dissenso è quello di evitare la formazione di un accordo pieno sulla parte contestata (es. i nuovi prezzi). L’appaltatore è comunque tenuto a eseguire la variante, ma la sua manifestazione di dissenso “apre la porta” alla successiva formalizzazione della riserva.

LA RISERVA –> È lo strumento tecnico-giuridico per formalizzare e quantificare la pretesa economica che da quel dissenso può derivare

Il dissenso deve confermare le riserve precedenti?

Il Dissenso, secondo alcuni, non dovrebbe limitarsi alla sola contestazione della variante, ma dovrebbe prevedere la conferma delle riserve già iscritte sugli atti contabili ed amministrativi precedenti. In difetto le riserve sarebbero rinunciate.

Allo stesso modo la mancata sottoscrizione dell’atto di sottomissione determinerebbe la rinuncia a tutte le pretese e riserve.

Ma cosi non è.

La conferma della riserva, secondo giurisprudenza unanime, costituisce una “prassi” delle imprese ma non un obbligo, salvo in casi particolari e di fatti continuativi.

Secondo la giurisprudenza (Cass. Civ. 4893/2026; 10603/2024) infatti:

– l’atto di sottomissione ha l’unico effetto quello di impegnare l’appaltatore ad eseguire ulteriori lavori rispetto a quelli previsti nel contratto principale;

– da esso non scaturisce ex se alcun effetto transattivo né di rinuncia a pretese già iscritte nelle riserve.

– peraltro la mancata sottoscrizione dell’atto di sottomissione, anche se costituisce accettazione della variante, non realizza un comportamento concludente di rinuncia a far valere le riserve apposte sugli atti contabili;

– Ciò, ovviamente, non esclude che all’interno degli atti di sottomissione possa anche raggiungersi un accordo sulle riserve iscritte in precedenza, ma, sicuramente, la mancata riproposizione delle riserve precedentemente iscritte tempestivamente non può rappresentare un comportamento concludente per la rinuncia alle stesse da parte della società appaltatrice. 

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