
Nel contratto stipulato a corpo, come noto, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa e invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
Per le prestazioni a misura invece, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione (art. 3, comma 1, lett. ddddd, eeeee, del Dlgs 50/2016). Qualora siano ordinati lavori aggiuntivi nell’ambito di un contratto a corpo come si determina il compenso aggiuntivo per l’appaltatore? A corpo oppure a misura?
Il caso
Un ente ha affidato ad una impresa la ristrutturazione e la riqualificazione di un immobile nel centro storico. In itinere di esecuzione delle opere sono stati approvati (con perizia di variante) lavori aggiuntivi non previsti inizialmente. L’esecutore ha contestato le modalità di determinazione dei prezzi previsti nella variante chiedendo il pagamento di maggiori compensi a vario titolo; per tale motivo ha sottoscritto con riserva gli atti di perizia. In sostanza l’impresa ha operato una rideterminazione “a misura” del compenso per tutti lavori eseguiti, mediante applicazione del prezzo unitario offerto dall’esecutore stesso moltiplicato per le quantità effettivamente realizzate.
Il committente ha respinto le riserve ritenendo che, trattandosi di appalto “a corpo”, l’esistenza di varianti non comporta la trasformazione in appalto “a misura”; in particolare l’ente ha sostenuto che proprio in ragione della natura del contratto, i lavori potevano essere determinati “a misura” limitatamente alle quantità variate; mentre le parti di opere rimaste invariate dovevano essere compensate secondo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura.Al fine di inquadrare la vicenda occorre chiarire che, come stabilito dalla Giurisprudenza in materia (cfr. tra le tante Cass. Civ. sentenza 9246/2012), qualora si verifichi la necessità di introdurre varianti nelle opere a corpo le parti contraenti dovranno pervenire a tale rielaborazione «assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara».
In concreto per gli appalti a corpo i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che l’eventuale perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessati dalle variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.
Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto infondate le richieste del Consorzio ritenendo (sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul tema) che l’appalto a corpo rimane tale anche nel caso di varianti. I lavori aggiuntivi potevano, quindi, essere compensati a misura esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto.
La perizia predisposta dall’ente è stata calcolata correttamente avendo rielaborato, unicamente, le quantità dei lavori interessanti le variazioni supplementari o riduttive rispetto al corpo progettuale.
In concreto, il Giudice ha confermato un principio importante: un appalto “a corpo” non può divenire, in progressione, un appalto “a misura”.
Occorre in ogni modo precisare che, nel caso in analisi, la variante introdotta dall’ente non ha determinato uno stravolgimento delle previsioni progettuali iniziali. In difetto si cadrebbe nell’equivoco, altrettanto illegittimo, di trasformare il contratto “a corpo” in contratto aleatorio.
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