
La progettazione in materia di lavori pubblici si articola in genere in 3 fasi (studio di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva). L’ultima fase, in particolare, deve consentire all’esecutore di realizzare l’opera avendo ben chiaro ogni rilievo, dettaglio e particolare costruttivo. In caso contrario, ovvero quando tali elementi sono incerti, quali sono le conseguenze ? Ecco un caso concreto.
Il caso
Una impresa di costruzioni, nell’ambito di realizzazione di una opera architettonica di notevole importanza, ha ottenuto la corresponsione di una rilevante somma, a titolo di risarcimento danni, ritenendo, con ragione, di avere operato in presenza di un progetto esecutivo “non cantierabile”. L’impresa, nel corso dei lavori ha subito rallentamenti produttivi conseguenti alla necessità di supplire alle errate previsioni progettuali: rilievo erroneo delle aree di intervento, presenza di interferenze ed infrastrutture non segnalate, mancanza di dettagli costruttivi relativi a lavorazioni edili e impiantistiche.
L’impresa, al fine di concludere i lavori, è stata costretta a progettare essa stessa particolari costruttivi non elaborati in sede progettuale e, soprattutto, a ridefinire le aree di intervento che – secondo progetto – non vedevano coinvolte aree private (previsione poi verificatasi non corretta).
A fronte delle eccezioni dell’impresa, il committente pubblico e la direzione lavori hanno ritenuto che l’attività di supplenza delle carenze progettuali competesse all’impresa, poiché ritenuta compresa nell’attività di “ cantierizzazione del progetto esecutivo”.
Come noto, però, il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni, contribuendo a delineare in maniera compiuta e puntuale i particolari architettonici, strutturali ed impiantistici dell’intervento da realizzare (art. 33 e ss del d.P.R. 207/2010 – tutt’ora vigente e art. 23 del Dlgs 50/2016).
Sebbene sia fisiologico che, nel corso dei lavori, possano manifestarsi mancanze progettuali di rilievo marginale, è quanto mai essenziale avere bene in mente il confine tra “progetto esecutivo” e “cantierizzazione del progetto esecutivo”. Non solo, ma è importante valutare sino a che punto l’appaltatore debba cooperare al fine di rendere cantierabile un progetto appaltato.
La nozione di “cantierizzazione” (non contemplata espressamente in sede legislativa e regolamentare) è delineata da diverse pronunce dell’Anac (tra tutte la Determinazione n. 4/2001 richiamata in numerosi pareri e Determinazioni successive sine ad oggi), che forniscono una definizione che indirizza l’applicazione della normativa: la cantierizzazione è qualificabile come la produzione della documentazione che l’esecutore dell’opera elabora per tradurre le indicazioni e le scelte progettuali in istruzioni e piani operativi.
Altrimenti detto, la “cantierizzazione” del progetto deve intendersi rivolta solo a “tradurre le indicazioni e le scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi” necessari all’esecutore e consentirgli di assolvere ai propri compiti.
Tuttavia, considerato che i particolari costruttivi devono far parte del progetto esecutivo non potendo essere rinviati alla fase realizzativa e rimessi a carico dell’appaltatore, è ammissibile che taluni elementi, non espressamente descritti in progetto, vengano desunti da una lettura degli elaborati nel loro complesso o definiti in maniera più puntuale a cura dell’ufficio di direzione lavori.
E’ da ritenere, quindi, che la “cantierizzazione” consista nella redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto e l’esecuzione, consentendo di coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere. In sostanza, la stessa costituisce l’insieme di quelle attività e relativi documenti (piani operativi, piani di approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che gli articoli 33 e ss del d.p.r. 207/2010 (oggi vigente) e l’art. 26 del Codice, non prevede facciano parte del progetto esecutivo.
L’appaltatore, dunque, è chiamato ad effettuare un’attività di arricchimento e perfezionamento, per circoscrivere quegli elementi che richiedono di essere dimensionati in sede di dettaglio costruttivo per gli inevitabili adattamenti che si rendono necessari a livello pratico, in modo che si possano coniugare le esigenze progettuali con quelle di realizzazione delle opere.
Ma è chiaro che il progetto esecutivo deve essere tale in ogni sua parte, al fine di evitare, come nel caso in esame, richieste di risarcimenti danni per rallentamenti produttivi.
Inutile dire che l’impresa ha ottenuto il risarcimento del danno per i maggiori oneri indiretti conseguenti al rallentamento dei lavori e che, a sua volta, l’ente ha agito giudizialmente nei confronti del progettista.
E il direttore dei lavori ? Sebbene sia vero che prima del suo intervento sono previste dalla legge una serie di adempimenti (verifica del progetto e validazione) di competenza di altre figure (responsabile del procedimento – stazione appaltante), è altrettanto vero che la mancata o incompleta effettuazione di tali verifiche non lo esime da precise responsabilità per aver omesso i controlli di sua competenza in sede esecutiva, soprattutto laddove le mancanze o gli errori progettuali siano rilevanti.
Da considerare, infine, che anche l’esecutore non va esente da responsabilità laddove tali carenze siano evidenti sin dalla consegna dei lavori e non siano segnalate nei termini previsti dal DM 49/2018.
Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.