Riserve e conto finale: la conferma, la decadenza e la tenuta “anomala” della contabilità

Riserve e conto finale: la conferma, la decadenza e la tenuta “anomala” della contabilità.

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Le norme (e la giurisprudenza) impongono in materia di riserve, come già indicato in altri articoli del Blog, una serie di adempimenti formali in capo all’appaltatore.

Tra questi, nella fase finale dell’appalto:

1) l’obbligo, pena la decadenza da ogni pretesa, di confermare le riserve sul conto finale (art 14 del DM 49/2018).

2) il divieto di iscrivere sul conto finale “nuove” riserve rispetto a quelle già iscritte sugli atti contabili dell’appalto. (art 14 del DM 49/2018).

Esistono, tuttavia, alcune eccezioni a queste regole “ferree”. Vediamo quali (Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022).

Il Conto Finale: finalità

Il conto finale dei lavori è l’atto contabile, conclusivo, emesso dal direttore dei lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori; definisce in maniera chiara e finale l’entità e qualità dei lavori eseguiti, il  corrispettivo dell’appaltatore e l’eventuale credito.

In concreto, il conto finale rappresenta l’ultimo Stato di avanzamento dei lavori con il riepilogo di tutti i Certificati di pagamento emessi; il conto finale è solitamente denominato “stato finale dei lavori”.

Tale documento interviene, quindi, una volta che tutti i precedenti atti contabili (ivi compreso il Registro di contabilità), hanno assolto alla loro funzione ( Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022).

Per tale motivo, quindi,  “l’impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo” (( Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022; Cass. Civ. 15937/2017)

L’art 14, comma 1, lett. e, del DM 49/2018 prevede che:

–> il conto finale deve essere compilato dal DL, dopo l’ultimazione dei lavori;

–> il conto finale sia trasmesso al RUP, con allegata una relazione di sintesi dell’andamento dell’appalto;

–> il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore, confermando o meno le riserve iscritte sugli atti contabili;

–> la mancata conferma delle riserve sul conto finale determina la decadenza da tutte le riserve iscritte;

–> all’atto della firma del conto finale, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

L’iter corretto di iscrizione delle riserve, dovrebbe essere, quindi, il seguente (a titolo esemplificativo):

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L’esecutore pur avendo iscritto riserve per svariati milioni di euro e per tutta la durata dell’appalto, risulterà decaduto da ogni pretesa se:

a) NON ISCRIVE LE RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ;

b) NON LE CONFERMA SUL CONTO FINALE.

Il Conto Finale: Differenza con ultimo SAL. Il flusso corretto per la sua emissione.

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori provvedendo, poi, alla trasmissione al RUP.

Tale documento contiene:

– il totale netto dei lavori eseguiti indicati;

– gli acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti; tali acconti si evincono dai vari certificati di pagamento emessi, la cui somma costituisce proprio le somme già versate a favore dell’impresa;

– l’eventuale credito a favore dell’impresa.

conto finale e sal - avvocato di cantiere

Il conto finale contiene il riepilogo con l’importo dei lavori eseguiti, gli importi di tutti i certificati emessi (compreso quello afferente l’ultimo SAL) e l’eventuale credito dell’impresa.

L’ultimo SAL, invece, riporta solo il riepilogo finale con l’importo dei lavori “a tutto il …” da utilizzare per l’emissione del relativo (ultimo) certificato di pagamento.

Spesso si redige un documento chiamato “SAL corrispondente al finale” che consiste in un ultimo SAL nella medesima data della ultimazione lavori o dell’emissione del conto finale; tale documento – tuttavia – non sostituisce il conto finale.

Lo svincolo della rata di saldo liquidata con il conto finale avviene in occasione dell’approvazione del collaudo.

A seguito della trasmissione, il conto finale viene esaminato dal RUP che invita l’Appaltatore a prenderne visione ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni (art. 14, comma 1, lett. e, del DM 49/2018).

Dunque, il flusso per generare lo Stato finale è il seguente:

-> produzione ultimo SAL (a cura del DL) e chiusura del Registro di contabilità;

-> predisposizione  certificato di pagamento relativo all’ultimo SAL (a cura del RUP);

-> produzione conto finale dei lavori (a cura del DL);

-> trasmissione al RUP del conto finale dei lavori con la relazione di accompagnamento ( a cura del DL);

-> invito all’esecutore a sottoscrivere il conto finale dei lavori nel termine non superiore a 30 giorni ( a cura del RUP);

-> sottoscrizione del conto finale dei lavori con o senza riserve (a cura dell’esecutore).

-> trasmissione alla stazione appaltante entro 60 giorni, del conto finale sottoscritto con la propria relazione riservata (a cura del RUP).

Le riserve ed il conto finale: regole ed eccezioni

In concreto, quindi, quali potrebbero essere le eccezioni alle regole previste per la sottoscrizione del conto finale ?

 

Regola 1):  l’obbligo, pena la decadenza da ogni pretesa, di confermare le riserve sul conto finale (art 14 del DM 49/2018).

Innanzitutto quali sono le modalità per confermare le riserve sul conto finale?

Le norme e la giurisprudenza non stabiliscono modalità particolari per confermare le riserve sul conto finale. Tuttavia, sarebbe opportuno, per evitare fraintendimenti che l’esecutore scrivesse:

a) l’intenzione di confermare tutte le riserve iscritte sui documenti ed atti contabili dell’appalto;

b) precisare l’importo finale di ogni riserva ed il totale delle stesse.

c) chiedere, eventualmente, l’avvio della procedura di accordo bonario.

d) precisare che le riserve costituiscono messa in mora.

Essendo incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretese avanzate in precedenza, la mancata conferma delle riserve sul conto finale è, come detto, equiparata alla rinuncia a ogni pretesa o, più propriamente, alla definitiva accettazione del conto finale.

Tuttavia, la presunzione legale di accettazione sarebbe da considerarsi non già assoluta bensì relativa e, quindi, superabile seppur “…soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo”.

Secondo la giurisprudenza l’unico caso nel quale la mancata conferma delle riserve del conto finale non determina la decadenza delle pretese, concerne un “anomalo andamento della tenuta degli atti contabili”.

E’ per tale ragione che … in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,  … ricollega alla mancata sottoscrizione del conto finale o alla sottoscrizione dello stesso senza riserve una presunzione relativa di rinuncia alle riserve precedentemente iscritte nel registro di contabilità, superabile soltanto attraverso la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo E tale positiva volontà è ravvisabile nei casi di “andamento anomalo della contabilità dell’appalto(cfr. Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022; Cass., Sez. I, 27/06/2017, n. 15937; 17/07/2012, n. 12207; 24/11/2005, n. 24825).

Si potrebbe ipotizzare, ad avviso sommesso dello scrivente (ma potrei essere smentito da pronunce giudiziali), i seguenti casi nei quali concretizzarsi “una tenuta anomala della contabilità”:

– il DL non compila il conto finale ma compila unicamente – come accade non di rado – il c.d. SAL corrispondente al finale, a seguito del quale viene emesso il relativo certificato di pagamento. Il tutto senza emettere il vero documento “conclusivo” e “riepilogativo” dell’appalto, appunto il conto finale.

il DL non segue il flusso sopra descritto e fa sottoscrivere all’impresa il conto finale contestualmente ad un Registro di contabilità definito “finale” e l’impresa sottoscrive, con riserva e conferma le domande, unicamente su tale ultimo documento.

La giurisprudenza citata, infatti, parla di mancata identificazione chiara dei documenti contabili o di confusione nelle date (Cass. civ., Sez. I, Sent., 17/07/2012, n.12207).

In conclusione, sul punto, solo una tenuta anomala della contabilità potrebbe consentire all’impresa di superare la presunzione di accettazione del conto finale.

 

Regola 2 Il divieto di iscrivere sul conto finale “nuove” riserve rispetto a quelle già iscritte sugli atti contabili dell’appalto (art 14 del DM 49/2018).

Nella sostanza su sul conto finale si possono iscrivere riserve “nuove” o si può solo confermare il contenuto di quelle iscritte nel corso dei lavori?

L’art. 14, comma 1, lett. e), del DM 49/2018 prevede che “All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili”

Quindi in occasione della sottoscrizione del conto finale, l’esecutore non può aggiungere riserve nuove (magari riferite a domande dimenticate di eccepire nel corso dei lavori).

Tuttavia tale regola trova un’eccezione nel caso in cui (per esempio) nel conto finale siano rimodulate le voci allibrate (in più o in meno), siano inserite nuove partite contabili mai inserite oppure siano portate in conto definitivo lavorazioni precedentemente allibrate in conto provvisorio.

Solo in presenza di una contabilizzazione dei lavori provvisoria ed incompleta, può considerarsi, difatti, tempestiva la riserva formulata dall”appaltatore in sede di sottoscrizione del conto finale, allorchè si riferisca a partite di lavoro non riportate e non rilevabili dal registro di contabilità già sottopostogli “. Cass.Civ., Sez. I, 16/3/2016.

Accade, infatti come indicato, che il conto finale non sia un vero e proprio atto finale, ma un SAL corrispondente al finale; quindi un ultimo stato avanzamento lavori che contiene nuove e diverse partite contabili.

*In copertura “Connubi” di Rosario Scalise

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