Schema del SAL revisionale con confronto tra Tabella B, riferita all'intero appalto, e Tabella C, riferita ai soli lavori allibrati - avvocato di cantiere

Come già indicato nel precedente articolo del 4/5/2026 (al quale si rinvia), è stato pubblicato il DM 743/2026 e sono stati individuati gli indici delle TOL. Le modalità di calcolo del meccanismo revisionale prevedono, tuttavia, due metodologie differenti: Tabella B oppure Tabella C. In breve, alcune considerazioni sui predetti metodi e sulle loro finalità nonché sui termini di emissione del corrispondente SAL revisionale.

***

Le previsioni dell’Allegato II.2 bis del Codice: Metodi e SAL revisionale.

L’art. 5 dell’Allegato II 2 bis, del Codice, dispone che l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato applicando 2 metodi:

Calcolo con la Tabella B –> procedimento predefinito (di base);

Calcolo con la Tabella C –> procedimento alternativo (da scegliere, con motivazione, nella decisione di contrarre).

Pertanto, in assenza di esplicita previsione nei documenti di gara (e nella decisione di contrarre), il Direttore dei Lavori deve applicare la metodologia della Tabella B.

In merito al momento di emissione del SAL revisionale, lo stesso art. 5 precisa che:

a-La stazione appaltante verifica la variazione di costo sulla base della pubblicazione degli indici TOL (ogni 60 giorni);

b-Se, in occasione della verifica di cui alla precedente lettera a), emerge che sussistono le condizioni per applicare la revisione prezzi (soglia del 3%) il Direttore dei Lavori emette il SAL revisionale, ad integrazione di quello ordinario.

Con riferimento ai due aspetti citati, sorgono due quesiti:

Quando è opportuno utilizzare la Tabella C rispetto alla Tabella B?

È possibile emettere il SAL revisionale alla stessa data del SAL ordinario?

Tabella B oppure Tabella C?

NB – Quanto esposto nel presente articolo è suscettibile di modifica in ragione delle acquisizioni giurisprudenziali e delle disposizioni ministeriali.

Si ipotizzi un appalto con le seguenti TOL:

TOLDescrizionePesoTipologia
1Opere edili40%Generale
5Pavimentazione bitume5%Generale
4Movimenti terra8%Specializzata
7Strutture in CLS24%Specializzata
14Impianti elettrici5%Specializzata
15Impianti meccanici5%Specializzata
19Opere fondazione speciale13%Specializzata

L’indice sintetico revisionale di progetto è dato dalla sommatoria dei singoli prodotti (peso TOL x Indice TOL):

(0,40 x ITOL1) + (0,05 x ITOL5) + (0,08 x ITOL4) + (0,24x ITOL 7) + (0,05 x ITOL 14) + (0,05 x ITOL 15) + (0,13 x ITOL 19)

(NB –> per comodità espositiva non si è inserita la TOL 20 – conferimento rifiuti – la quale invece deve essere inserita se presenti le TOL 4 e 19 le quali non prevedono la voce “rifiuti)

LA TABELLA B

prevede, come già illustrato nel precedente articolo del blog, l’applicazione dell’indice sintetico revisionale di Progetto prescindendo dal contenuto del SAL e dalle effettive lavorazioni, quantità e prezzi allibrati.

Se in occasione del SAL 1 sono allibrate solo i movimenti terra (TOL 4) e le fondazioni del fabbricato (TOL 7), il metodo della Tabella B prevede, comunque, il raffronto tra l’Indice revisionale al momento del SAL (ISpx) e quello al mese di aggiudicazione – o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione(Ismo); tiene conto di tutte le TOL e non solo di quelle relative ai lavori effettivamente allibrati.

ISpx = (0,40 x ITOL1) + (0,05 x ITOL5) + (0,08 x ITOL4) + (0,24x ITOL 7) + (0,05 x ITOL 14) + (0,05 x ITOL 15) + (0,13 x ITOL 19)  –> con tutti gli indici TOL al momento del SAL.

ISmo = (0,40 x ITOL1) + (0,05 x ITOL5) + (0,08 x ITOL4) + (0,24x ITOL 7) + (0,05 x ITOL 14) + (0,05 x ITOL 15) + (0,13 x ITOL 19)  –> con tutti gli indici TOL al mese di aggiudicazione (o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione).

In concreto, quindi, la revisione prezzi con la Tabella B comprende anche opere e lavori non eseguiti.

DatiTabella B
Indice aggiudicazione (Ismo)Su tutte le TOL dell'appalto
Indice SAL (Ispx)Su tutte le TOL dell'appalto
Se ((ISpx-ISmo) /ISmo) > 0,03: revisione in aumento
Sal revisionale (SALrpx)SAL maturato* 0,9* [(( ISpx - ISmo) / ISmo) - 0,03]
Se ((ISpx-ISmo) /ISmo) <- 0,03: revisione in diminuzione
Sal revisionale (SALrpx)SAL maturato* 0,9* [((ISpx - ISmo) / ISmo) + 0,03]

LA TABELLA C

impone, invece, la progressiva verifica di due condizioni, la seconda delle quali tiene conto delle sole lavorazioni (e quindi delle sole TOL) effettivamente allibrate:

1 – Prima condizione –>

Il Direttore dei lavori applica la metodologia di cui alla Tabella B – che, come prima visto, tiene conto di tutte le TOL e non solo di quelle relative ai lavori allibrati – fino ad arrivare a determinare il valore di ((ISpxISmo)/ISmo).

La condizione è soddisfatta solo quando tale valore è maggiore di (o uguale a) 0,03 o quando è minore di (o uguale a) – 0,03:

((ISpxISmo) /ISmo) ≥0,03 oppure ((ISpxISmo) /ISmo) ≤ – 0,03

NB: Al di fuori di tali casi e quindi se non si avvera la prima condizione il procedimento si arresta perché la revisione prezzi non si attiva.

In pratica, il valore di ((ISpxISmo)/ISmo) è condizione di attivazione della revisione prezzi e, più precisamente, della revisione in aumento – quando ((ISpxISmo)/ISmo)≥0,03 – o della revisione in diminuzione, quando  ((ISpxISmo)/ISmo)≤- 0,03.

Ma per stabilire la misura dell’eventuale revisione prezzi da riconoscere occorrerà verificare la seconda condizione.

2- Seconda condizione –>

Una volta superata la prima condizione che attiene a  tutte le TOL di appalto, la Tabella C prevede di concentrare la seconda verifica unicamente sulle sole ed effettive lavorazioni eseguite.

Se nei calcoli precedenti si è ottenuto ((ISpxISmo) / ISmo) ≥ 0,03 occorrerà verificare se

((ISSALpxISSALmo) /ISSALmo – 0,03) ≥ 0

Se, invece, si è ottenuto ((ISpx ISmo) / ISmo) ≤ – 0,03 occorrerà verificare se

((ISSALpx ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 

ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL, rispetto al periodo x di maturazione del SAL, calcolato considerando le sole TOL inerenti alle lavorazioni effettivamente allibrate; 

ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione (o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione), calcolato considerando le sole TOL inerenti alle lavorazioni effettivamente allibrate.

 

3 – Calcolo –>

Nella prima delle due ipotesi di cui sopra, troverà applicazione la revisione prezzi in aumento e il SAL revisionale sarà determinato secondo la seguente formula:

SALrpx = SALcpx* 0,9* [((ISSALpx ISSALmo) / ISSALmo) – 0,03]

Nella seconda, invece, troverà applicazione la revisione prezzi in diminuzione e il SAL revisionale sarà determinato secondo la seguente formula:

SALrpx = SALcpx* 0,9* [(ISSALpx ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]

DatiTabella C
Indice aggiudicazione (Ismo)Su tutte le TOL dell'appalto
Indice SAL (Ispx)Su tutte le TOL dell'appalto
1 condizione[(ISpx - ISmo)/ISmo) + 0,03] ≥0,03  ;  [(ISpx - ISmo)/ISmo) + 0,03] ≥ -0,03
Indice aggiudicazione (ISSAL mo)Solo su TOL allibrate in contabilità
Indice SAL (ISSAL px)Solo su TOL allibrate in contabilità
2 condizione[(ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo]-0,03 ≥0;  [(ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo]-0,03 ≤ 0
Sal revisionale (SAL rpx)SAL maturato *0,9*[((ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo)-0,03] in aumento
Sal revisionale (SAL rpx)SAL maturato *0,9*[((ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo)+0,03] in diminuzione

QUANDO UTILIZZARE LA TABELLA C?

L’allegato II.2bis, come precisato, impone di motivare l’utilizzo della Tabella C, la quale avrebbe il pregio di calcolare la revisione facendo esplicito riferito unicamente ai lavori allibrati.

In generale si può ritenere che la Tabella B sia più adatta ad appalti semplici e di breve/media durata o, comunque, nel caso di opere di tipo «lineare», caratterizzate cioè da modalità esecutive omogenee (esempio: strade, ferrovie, reti di distribuzione etc).

La Tabella C, invece, pare più opportuna su appalti di lunga durata con lavorazioni complesse e multidisciplinari oppure laddove le opere siano, comunque, distribuite su una programmazione non lineare (ovvero dove l’ordine progressivo prevede la realizzazione di opere da concludersi secondo precisi vincoli di precedenza).

Quando emettere il SAL Revisionale?

L’art. 5 dell’Allegato II.2bis, nella sua stesura, non pare di agevole comprensione in quanto dispone che:

a) Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore –> la condizione dell’art. 3, comma 2, è la pubblicazione degli indici di riferimento.

b) La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi –> in occasione del pagamento del SAL ordinario si regola anche il pagamento del SAL revisionale.

c) Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo –> In ogni caso si regola il pagamento complessivo sulla rata di saldo.

Da una prima lettura delle norme indicate, potrebbe apparire logico (possibile) emettere contestualmente il SAL ordinario e il Sal revisionale.

 

Ma in realtà si ritiene che il SAL revisionale, nella maggior parte dei casi, non sia concomitante al SAL ordinario. Le condizioni di emissione e maturazione dei due atti contabili, infatti, attengono a circostanze e momenti differenti.

Gli indici TOL sono pubblicati in versione definitiva entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Se si emette il SAL a tutto il 30 giugno 2026, a tale data gli indici TOL di giugno non sono ancora stati pubblicati (lo saranno entro il 31 agosto).

Quindi:

i SAL ordinari sono emessi a maturazione secondo le previsioni di Capitolato (a data fissa, a percentuale ecc);

i SAL revisionali sono emessi a maturazione al momento dell’emissione degli indici.

La norma infatti parla di SAL ad integrazione dell’ordinario e di regolazione alla data del SALDO. Secondo i principi contabili dell’allegato II.14, il SAL va emesso quando maturano le condizioni.

Nel caso di specie, la condizione per l’emissione del SAL revisionale si realizza quando sono emessi gli indici di riferimento, ovvero in un momento successivo alla maturazione del SAL ordinario.

Nemmeno è possibile sostenere che l’emissione del SAL ordinario debba posposto in attesa della emissione dell’indice di riferimento, in quanto tale scelta contrasta sia con le regole contrattuali sia con la disciplina dell’art. 125 del codice.

Ulteriore riflessione –> Con la Tabella B, considerato che il SAL revisionale concerne sempre tutte le TOL, il SAL revisionale potrebbe essere emesso contestualmente al SAL ordinario, potendo poi “regolare” i conti al Saldo (come previsto dall’art. 5 dell’Allegato II.14). Con la Tabella C, invece, si ritiene opportuno l’emissione del SAL revisionale al momento dell’emissione dell’indice di riferimento.

Quanto esposto nel presente articolo è suscettibile di modifica in ragione delle acquisizioni giurisprudenziali e delle disposizioni ministeriali.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

stivale da cantiere bloccato nel cemento fresco

In materia di sospensione, abbiamo già illustrato le novità dell’art. 121 del Dlgs 36/2023 (Blog 7/3/2023). Nel caso di sospensione “illegittima” (ovvero non motivata nei termini di legge), sono dovuti all’appaltatore i maggiori oneri conseguenti.

Tuttavia, rileva anche il comportamento di quest’ultimo nella determinazione concreto del ristoro da riconoscere (Cass. Civ. Ord. 8716/2026; Ord. 8441/2026).

***

Le ragioni alla base della sospensione lavori

L’art. 121, comma 1, del DLgs 36/2023 precisa che le circostanze speciali alla base della sospensione disposta dal DL debbano avere quale parametro di riferimento la prevedibilità al momento della stipulazione del contratto”.

La norma di dettaglio (art. 8, comma 1, dell’Allegato II.14) dispone, altresì, che il DL debba indicare nel verbale di sospensione le ragioni che hanno determinato l’interruzione; deve dare atto, pertanto, se rispetto al momento della stipula del contratto siano mutate le condizioni e le circostanze ivi previste.

*

Il verbale di sospensione, ai sensi dell’art. 121 del DLgs 36/2023 e dell’art. 8, dell’Allegato II.14, deve:

1 precisare le ragioni della sospensione;

2 – indicare a chi/cosa è imputabile la sospensione;

3 – fare espresso riferimento alle condizioni iniziali contrattuali evidenziando quali situazioni siano mutate rispetto a tale momento (si ritiene opportuno, comunque, che il verbale faccia riferimento anche alle risultanze del verbale di consegna, indicando con riferimento a tale momento quali siano le situazioni mutate);

4 -indicare lo stato di avanzamento dei lavori;

5 -precisare le opere che rimangono interrotte a seguito della sospensione;

6 -segnalare le cautele da adottare affinché alla ripresa dei lavori, le opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;

7 – verificare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

8 – essere redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e da questi sottoscritto (l’art. 8, comma 1, dell’Allegato II.14 prevede l’intervento di quest’ultimo “ ove possibile”);

9 – essere trasmesso al RUP entro 5 giorni dalla data di redazione.

*

L’art. 121, comma 3, primo periodo, del DLgs 36/2023, prevede un’espressa deroga normativa alla regola generale sul “ragionevole” periodo della sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico, ovvero “per il tempo strettamente necessario”.

Il danno da sospensione illegittima. Il comportamento dell’appaltatore

L’art. 121, comma 7, del DLgs 36/2023, riformula in modo più puntuale la precedente disposizione contenuta nel comma 5, dell’art. 10, del DM 49/2018   precisando che

–>Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori … sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;

–>In caso di contestazione che riguardi la sola durata delle sospensioni inizialmente legittime, è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;

In caso di sospensione subito illegittima –> l’appaltatore deve firmare con riserva sia il verbale di sospensione sia quello di ripresa, provvedendo alla quantificazione.

In caso di sospensione inizialmente legittima che diviene illegittima in itinere per eccessiva durata o per il venire meno delle ragioni di sospensione –> l’appaltatore può sottoscrivere con riserva il solo verbale di ripresa, previa diffida alla ripresa (Art. 8 allegato II.14).

L’art. 121, comma 10, del DLgs 36/2023 precisa che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’Esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14…”.

Al di fuori dei casi previsti per legge (ovvero la sospensione per circostanze speciali, causa di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), le sospensioni sono da considerarsi illegittime e determinano, quindi, nell’Appaltatore il diritto al risarcimento dei danni ad esso derivanti per effetto del fermo cantiere.

Il danno è calcolato secondo le previsioni dell’art. 8 comma 2, dell’allegato II.14.

a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere;

b) Lesione dell’utile quale la ritardata percezione dell’utile di impresa,

c) Mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte.

Attenzione

La posta risarcitoria va quantificata escludendo i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, Codice Civile) e diminuendo l’entità del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del creditore (art. 1227, comma 1, Codice Civile)

Nell’ottica del principio della diligenza che dovrebbe contraddistinguere ogni Appaltatore (“diligenza del buon padre di famiglia”), è indubbio che lo stesso deve provvedere ad adeguare la propria organizzazione aziendale alla nuova e ridotta programmazione lavorativa.

Pertanto, progressivamente, l’Appaltatore deve cercare di limitare i danni in merito all’improduttività delle maestranze stesse, destinando gli stessi ad altre commesse o altre attività.

Le Ordinanze di Cassazione citate precisano che:

– … le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione d’impresa può limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa”

– a norma dell’art. 1227 c.p.c., il creditore non ha il diritto al risarcimento se, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il prodursi del danno”.

 

Rimane fermo il principio, già esposto in altri articoli del Blog: l’appaltatore che pretende un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’amministrazione, ha l’onere  di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo quantificare il danno nelle successive registrazioni.

Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.

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Immagine in evidenza: Serge Mazet, Le Mythe de Sisyphe, via Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0. Diritti indicati nella pagina di origine. Immagine utilizzata con attribuzione; eventuale ritaglio/adattamento grafico per il web

manuale del RUP - avvocato di cantiere

In relazione alle riserve e conto finale, si è già scritto in un altro articolo del BLOG (14/9/2022); tuttavia il contenuto del recente Parere del MIT n. 3956 (5/2/2026) rende opportuno fare alcune precisazioni sulla natura delle riserve sul conto finale.

***

Il conto finale e le riserve

Il MIT, nel parere indicato, ribadisce un principio noto: sul conto finale non è possibile iscrivere riserve riferite a partite contabili chiuse nei SAL precedentisecondo la giurisprudenza e dottrina prevalente, infatti, l’appaltatore non può successivamente contestare lavorazioni già contabilizzate e liquidate se non ha formulato riserva nei termini previsti, salvo casi eccezionali e ben documentati.

L’Appaltatore, quindi, al fine di non incorrere in una possibile decadenza dalla domanda, deve:

– redigere la propria domanda sul primo atto d’appalto idoneo a riceverla;

– iscrivere la riserva sul registro di contabilità;

– confermare la domanda sul conto finale.

(tra i diversi articoli del BLOG si vedano: 23/9/2025; 1/10/2024; 23/7/2024)

L’art. 12, comma 1, lett. e), dell’Allegato II.14 prevede, infatti, che le riserve non confermate nel conto finale si intendono rinunciate.

Quindi due principi fondamentali in tema di ammissibilità della domanda dell’esecutore sono:

1 – Ogni riserva deve essere trascritta/annotate sul Registro di contabilità (art 7 All.II.14);

2 – Ogni riserva deve essere confermata sul conto finale pena la rinuncia ad ogni pretesa (articoli 7 e 12 All. II.14).

Domanda: Sul conto finale si possono iscrivere riserve “nuove” o si può solo confermare il contenuto di quelle iscritte nel corso dei lavori?

L’art. 12, comma 1, lett. e), dell’Allegato II.14 prevede che “All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili”

Quindi in occasione della sottoscrizione del conto finale, l’esecutore non può aggiungere riserve nuove (magari riferite a domande dimenticate di eccepire nel corso dei lavori – come indicato anche nel Parere MIT).

Tuttavia tale regola trova alcune eccezioni.  Si pensi al caso in cui nel conto finale siano rimodulate le voci allibrate (in più o in meno), siano inserite nuove partite contabili mai inserite oppure siano portate in conto definitivo lavorazioni precedentemente allibrate in conto provvisorio. In tali occasioni – solo con riferimento alle voci indicate – è possibile iscrivere riserve nuove.

Accade sovente come il conto finale, infatti, non si limiti alla ricognizione complessiva di quanto allibrato nel corso dei lavori ma inserisca, per la prima volta, partite contabili.

In tali casi, ovviamente, se la contestazione concerne tali ultimi allibramenti, la riserva “nuova” è tempestiva anche se iscritta direttamente sul conto finale.

La compilazione del conto finale. L'ultimo SAL

Non di rado accade che il DL compili un unico documento che costituisce sia Ultimo SAL sia Conto finale. Tale scelta, tuttavia, non pare coerente con le regole del Codice.

Il DL compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori provvedendo, poi, alla trasmissione al RUP.

N.B. Non è corretto incorporare nella rata di saldo anche l’ultima di rata di acconto o comunque somme diverse dalle trattenute di garanzie previste per legge (Deliberazione Autorità n. 101 del 14 maggio 2003), salvo precise e proporzionate previsioni di capitolato (a volte è previsto un saldo non inferiore ad una determinata percentuale, esempio 5%).

Resta salva l’eventuale necessità di rendere capiente il conto finale per detrazioni necessarie a seguito di errate esecuzioni o mancati pagamenti dei Subappaltatori.

In ogni caso, è importante evidenziare che il conto finale non coincide con l’ultimo SAL.

Il conto finale contiene:

-il totale netto dei lavori eseguiti indicati;

-gli acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti;

l’eventuale credito a saldo a favore dell’impresa.

 

L’ultimo SAL, invece,

-è emesso alla data di ultimazione dei lavori;

-riporta il riepilogo finale con l’importo dei lavori a tale data ai fini dell’emissione dell’ultimo CP.

– consegue alla chiusura del registro di contabilità

Spesso si redige un documento chiamato “SAL corrispondente al finale” che consiste in un ultimo SAL nella medesima data dell’ultimazione lavori o dell’emissione del conto finale (che va redatto a parte quale altro documento contabile).

Dunque il flusso contabile alla conclusione dei lavori è il seguente:

a) produzione ultimo SAL (a cura del DL);

b) predisposizione del certificato di pagamento relativo all’ultimo SAL (di pertinenza del RUP);

c) chiusura del registro di contabilità (a cura del DL);

d) trasmissione del conto finale al RUP con la relazione di accompagnamento (a cura del DL) e invito all’Esecutore alla sua sottoscrizione (da parte del RUP).

In conclusione, il documento che non può contenere “nuove” riserve è il conto finale se redatto nei termini previsti.

Se tale documento viene sovrapposto all’ultimo SAL, la predetta regola va applicata in relazione all’effettivo contenuto del documento contabile redatto.

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Crediti immagine: Stefan Kühn — CC BY-SA 3.0 — immagine adattata.

Il collaudo nel D.LGS 36/2023: ritardo e riserve

manuale del RUP - avvocato di cantiere

Il procedimento di collaudo costituisce il momento conclusivo dell’iter realizzativo di un’opera pubblica e, conseguentemente, la condizione necessaria per l’accettazione della stessa da parte della P.A.

I principali riferimenti normativi sono contenuti nel D.lgs. n. 36/2023, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. 209/2024 e nell’Allegato II.14 del d.lgs. n. 36 e s.m.i. (artt. 13 – 30). – Manuale del RUP Grafill 2025

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IL COLLAUDO NEL D.LGS 36/2023

Le operazioni di collaudo rispondono ad una duplice finalità consistente nell’accertamento:

–> della conformità dell’opera pubblica appaltata alle regole dell’arte, ai contenuti progettuali (e dell’offerta tecnica) e relative prescrizioni tecniche, nel rispetto delle previsioni contrattuali, anche alla luce delle eventuali varianti successivamente approvate (cd. collaudo tecnico o verifica tecnica);

–> della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi fra di loro e con le risultanze di fatto, quale condizione necessaria per la determinazione finale del corrispettivo ancora dovuto all’esecutore (cd. collaudo amministrativo o verifica contabile).

Inoltre, il collaudo persegue la finalità di:

–> eseguire tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore (impianti, strutture ecc)

–> esaminare le riserve dell’appaltatore, che non siano state risolte definitivamente in via amministrativa in itinere di esecuzione dell’opera

Sinteticamente si può affermare che il collaudo

–> inizia con la nomina del collaudatore o della commissione,

–> prosegue con il compimento di una serie di attività di controllo e riscontro sull’opera e sulle prestazioni eseguite,

–> continua con la redazione del certificato di collaudo (e della relazione) da parte del collaudatore

–> e culmina con il provvedimento di approvazione ad opera della stazione appaltante.

Dalla lettura dell’art. 116 e dell’art. 14 dell’Allegato II.14, del Codice dei Contratti, si ritiene (salvo acquisizioni giurisprudenziali e di ANAC) che il collaudo tecnico-amministrativo sia da eseguire sempre in corso d’opera.

L’art. 14 dell’Allegato II. 14, infatti, impone la nomina del Collaudatore entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e, inoltre, lo stesso Allegato non contiene – a differenza del previgente DPR 207/2010 – una specifica disciplina delle visite in corso d’opera.

Non si comprende, pertanto, quale significato avrebbe prevedere una nomina del collaudatore, la cui attività inizierebbe a conclusione delle opere (es: due anni, tre anni dopo).

Dall’analisi della normativa, il collaudo può concludersi nei seguenti termini

a)l’opera non è collaudabile per gravi difetti o mancanze;

b)i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo;

c)i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale –> detrazione contabile.

Per quanto concerne l’individuazione del soggetto da incaricare quale collaudatore il Dlgs 36/2023, come modificato dal correttivo introduce alcune novità.

IL RUP, ai sensi dell’art. 116 (come modificato dal correttivo Dlgs 209/2024):

a) Accerta se nel proprio organico vi siano competenze tecniche per effettuare il collaudo;

b) Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, o nei casi di particolare complessità tecnica, la stazione appaltante verifica la possibilità di nominare il collaudatore tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche formulando, anche contestualmente, apposita richiesta ad almeno tre amministrazioni (da scegliere si suggerisce tenendo conto della dimensione dell’ente di riferimento o dalla natura delle opere da collaudare) –> la norma precisa che il RUP “può” verificare.

c) in caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni da parte di altre amministrazioni, affida l’incarico a soggetti esterni professionisti.

TERMINI, RITARDO, CONSEGUENZE

L’art. 116 del Codice precisa che Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato NON OLTRE SEI MESI dall’ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall’allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine PUÒ ESSERE ELEVATO SINO AD UN ANNO.

Chi deve monitorare il rispetto dei tempi? Il RUP.

Il RUP deve verificare l’avanzamento delle attività di collaudo affinché siano rispettati i tempi di emissione del collaudo previsti dall’art. 116, comma 2, del D.lgs 36/2023 (6 mesi dalla ultimazione dei lavori oppure 1 anno per lavori di particolare complessità – come indicato nel capitolato speciale di appalto).

Se le attività di collaudo si prolungano, il collaudatore deve indicare al RUP le motivazioni di tale estensione.

In caso di ritardo non motivato, il RUP deve assegnare un termine di 30 giorni per il completamento delle operazioni di collaudo

In merito ai tempi e ritardi nella emissione del collaudo la giurisprudenza ha chiaramente evidenziato che termine di collaudo non può essere procrastinato “sine die. Cass. Civ., 7194/2019; Cass. Civ. 23532/2025.

Pertanto se il ritardo è imputabile alla stazione appaltante, questa è da ritenersi “ in mora in ordine al diritto-dovere di verificare i lavori, con la conseguenza cheil rischio del perimento o del danneggiamento del bene gravava sull’ente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1207 e 1673 c.c. Cass. Civ. 23532/2025.

Quindi nel caso di ritardo non possono essere imputati all’appaltatore danni ed oneri per il mantenimento e custodia dei beni realizzati.

In tema di appalto di opere pubbliche, il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, per la conclusione del collaudo fissato nella L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5, fa sorgere il diritto dell’impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni”. Cass. Civ., Sez.1, 13/03/2019, Ordinanza n.7194.

N.B.

L’art. 7, comma 1, secondo periodo, dell’Allegato II.14 dispone che non costituiscono riserve, tra l’altro:

“ f) il ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante. “

Dalla lettura delle citate disposizioni emerge che le riserve devono avere quale punto di riferimento la contabilità dei lavori; la richiesta dell’appaltatore deve concernere fatti e pretese che emergono dall’atto contabile (ed amministrativo: si veda la sospensione lavori) contestato.

La norma, quindi, esclude dalla definizione di “riserve” le domande relative al “ritardo nell’esecuzione del collaudo motivato da comportamento della stazione appaltante”.

Tale espressione tuttavia non chiarisce l’effettiva portata della prescrizione:

il comportamento della stazione appaltante è da intendersi riferito anche a quello del collaudatore (se esterno)?

chi stabilisce se il ritardo sia effettivamente legato ad un comportamento ed inadempimento della sta-zione appaltante? In genere, l’impresa eccepisce che il ritardo sia colpa del committente mentre quest’ultimo, di solito, rileva che il ritardo sia colpa dell’impresa stessa.

È chiaro, quindi, come sia opportuno e cautelativo (per l’appaltatore) effettuare ogni contestazione sempre e comunque sul certificato di collaudo, qualunque sia la natura delle richieste.

L’art. 7, comma 2, dell’Allegato citato infatti dispone chiaramente che: “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano…”.

In concreto, dalla lettura dell’art. 7 i danni conseguenti al ritardo nelle operazioni di collaudo, non costituiscono riserve a tutti gli effetti, ma possono essere fatti valere in giudizio a titolo di risarcimento del danno.  Tuttavia è certamente opportuno e cautelativo chiarire al momento della sottoscrizione del collaudo, le richieste conseguenti al ritardo.

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La tardiva quantificazione delle riserve nei fatti “continuativi”

quantificare in modo preciso

Abbiamo già indicato in altri articoli del BLOG (13/5/2025; 23/7/2024; 27/9/2023), che l’art. 7 dell’Allegato II.14 del Codice – come gli articoli 190 e 191 del rimpianto DPR 207/2010 – impone l’obbligo di quantificare le riserve in modo preciso”, pena l’inammissibilità delle domande.

Il tutto con riferimento anche ai c.d. fatti continuativi (Cass. Civ. 23415, del 17/8/2025).

***

L’obbligo della precisa quantificazione

La quantificazione delle riserve deve avere un contenuto economico, come previsto dall’art. 115 del D.Lgs.36/2023.

Tale norma precisa che “le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall’allegato II.14, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall’atto contabile”.

Sono inammissibili, quindi, (ovvero non possiedono i requisiti minimi per essere prese in considerazione), le riserve che, ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato II.14 “… non indicano la PRECISA QUANTIFICAZIONE delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute”.

Lo stesso art.7, inoltre, dispone chiaramente che “la quantificazione della riserva è effettuata in VIA DEFINITIVA, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi”.

PRINCIPIO –> La riserva è sempre quantificata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto –>  salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Qualora la domanda si riferisca, pertanto, a fatti che si protraggono nel tempo (c.d. continuativi), l’onere di quantificazione in via definitiva può essere adempiuto ANCHE ALLA CESSAZIONE DELL’EVENTO che ha causato l’asserito danno.

Si pensi all’anomalo andamento dei lavori oppure alla protrazione del termine di ultimazione, eventi nei quali la produzione rimane frazionata e i danni aumentano nella loro entità durante l’esecuzione delle opere.

In tale caso è chiaro che al momento della prima sottoscrizione potrebbe non essere possibile quantificare la domanda (nemmeno per approssimazione) e che, pertanto, la quantificazione della stessa dovrà essere aggiornata sino alla cessazione dell’evento.

La tardività della quantificazione dei fatti continuativi.

Riguardo alla possibilità (che, come sopra esposto, l’art.7 sembrerebbe riconoscere) di quantificare in via definitiva le riserve relativi ai fatti continuativi unicamente alla cessazione dell’evento, occorre però porre attenzione ad un ulteriore principio.

ATTENZIONE  –> La giurisprudenza in alcune occasioni ha ritenuto tardiva la riserva quantificata alla cessazione del fatto continuativo –> si tratta dell’ipotesi nella quale l’Appaltatore, pur trattandosi di eventi continuativi, poteva conoscere sin da subito (dalla prima iscrizione) la portata del danno ma ne ha omesso la precisa quantificazione.

Risulta, pertanto, necessario considerare sempre attentamente le circostanze del caso concreto:

–> se all’epoca della prima iscrizione della riserva, l’appaltatore dispone di dati oggettivi è tenuto a quantificare la domanda in modo preciso, anche se si tratta di fatti che si protraggono nel tempo (ovvero fatti continuativi: anomalo andamento, sospensioni parziali ecc);

–> lo stesso appaltatore potrà poi, via via, aggiornare la quantificazione in ragione dei successivi SAL e delle effettive produzioni.

Esempio –> Bonifica bellica e conseguenti oneri già chiari e quantificabili al momento della sottoscrizione con riserva del primo atto –>  “ Il Tribunale ha quindi ritenuto che poiché la riserva in esame ometteva qualsiasi dato al riguardo, rimandando la conseguente quantificazione a non meglio precisati ulteriori chiarimenti, doveva ritenersi inefficace con conseguente decadenza dell’appaltatrice … La società però già disponeva, all’epoca della riserva, dei dati oggettivi relativi al contenuto dell’estensione della bonifica oltre che al costo di quest’ultima ed all’eventuale ulteriore corrispettivo”  – Cass. Civ. n. 23415, 17/8/2025.

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La penale per ritardo nel D.gs 36/2023: limiti ed irrogazione

L’art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023 dispone che i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Come irrogare (o non irrogare, disapplicare, rideterminare) le penali? Di seguito alcune considerazioni, valutate con il mio amico granata Romano Mutti di Ance Alessandria.

***

Premessa

In un precedente articolo di questo blog avevamo parlato della irrogazione e della disapplicazione delle penali. La disciplina su cui ci eravamo basati era quella dettata, rispettivamente, dal D.Lgs.50/2016 e dalla congerie di norme secondarie allora applicabili (parte del DPR 207/2010, Linee Guida ANAC e DM 49/2018).

Benché, come vedremo, l’attuale disciplina sia (al netto delle recenti modifiche apportate dal c.d. correttivo alla sola misura delle penali) perfettamente identica a quella allora vigente, un recente parere del MIT ci avverte che (forse) ci eravamo (tutti) sbagliati.

Vediamo (se e) dove.

Penali: limiti

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate, come stabilito in sede di Correttivo (art. 126 modificato dal Dlgs 209/2024) in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo.

Nella sostanza la penale è fissata nella misura giornaliera ed applicata per ogni giorno di ritardo.

In sede di progettazione e di redazione del Capitolato Speciale di Appalto, il progettista (in accordo con il RUP), determinerà l’entità della penale valutando la sanzione più adeguata rispetto alla natura dell’opera ed importo dell’opera.

Occorre evidenziare che la norma parla di “penali, prevedendo quindi la possibilità di commisurare la sanzione anche in basa all’avanzamento dei lavori (penali progressive, legate a miles stone).

La penale rientra, come noto, nella fattispecie di cui all’art. 1382 del Codice Civile, poiché con essa si conviene il pagamento di un importo predeterminato per l’ipotesi di ritardo colpevole da parte dell’Appaltatore.

Le penali per ritardato adempimento non possono superare il 10 per cento di dell’ammontare netto contrattuale.

Il limite del 10% quale aliquota massima complessiva di irrogazione delle penali è fissato dal legislatore, in quanto una penale superiore eroderebbe non solo l’utile di impresa (fissato convenzionalmente – anche ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett. c), del D.lgs.36/2023 – al 10%) ma finirebbe per “consumare” la somma destinata a pagare personale, spese generale, fornitori ecc..

Il tutto colpendo quindi non solo il soggetto inadempiente ma anche soggetti terzi.

Il parere del MIT. 

Le norme (presenti e passate)

In estrema sintesi, il MIT (parere n.3430 del 13 maggio 2025) ci dice che le stazioni appaltanti, in mancanza di una norma di Capitolato (di qui l’importanza di tale documento –  Blog articolo del 26/7/2023) che preveda tale possibilità, non potrebbero più disapplicare (in tutto o in parte) le penali, perché tale possibilità:

–  è stata eliminata con l’abrogazione dell’art.145, comma 7, del DPR 207/2010;

–  non è prevista dall’art.126 del nuovo Codice.

Ne deriverebbe che la stazione appaltante, se non è contemplato nei documenti contrattuali – non potrebbe – sempre secondo il MIT – procedere alla riduzione della penale: “ Diversamente, si tratterebbe di una disapplicazione di un atto amministrativo non ammessa dal nostro ordinamento”.

Conclusione che, pur fondata su due dati fattuali (letteralmente inconfutabili), non convince, per le ragioni qui esposte.

I

Innanzitutto la penale è irrogata su atti contabili che, come noto, sono acconti sul corrispettivo, oggetto di possibile modifica sino alla revisione finale del collaudatore. La rivisitazione della penale, quindi, non si circostanzierebbe (a stretto rigore) nella disapplicazione di un atto amministrativo bensì nella revisione di atti contabili.  Come indicato al successivo punto, lo stesso collaudatore deve esprimersi sulle penali, potendo quindi indicare una soluzione differente da quella intrapresa dal DL e dal RUP.

II

L’Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, all’art. 10, comma 5, stabilisce che il RUP (una volta ottenuto le indicazioni dal DL), irroga le penali da ritardo e valuta la risoluzione del contratto.

Analogamente l’allegato I.2, che disciplina l’attività del RUP, conferma tale compito (art. 8, comma 1, lett. n) e dispone che

1. Il RUP Prima di irrogare le penali deve effettuare un contraddittorio con l’impresa;

2. Acquisire il parere del DL e (si desume da Allegato II.14, art. 21) del Collaudatore.

Nella sostanza, la norma impone un contraddittorio PRIMA della detrazione da effettuare sul certificato di pagamento.

Il DL deve comunicare al RUP che l’esecutore non ha rispettato il termine di ultimazione dei lavori, indicando il giorno nel quale la penale raggiungerà il limite massimo del 10%.

Lo stesso DL deve, inoltre, effettuare la medesima comunicazione all’esecutore, richiedendo la trasmissione di un programma lavori aggiornato che indichi le modalità per il recupero dei tempi e del ritardo.

Tuttavia, a seguire il MIT, la mancanza di una norma ad hoc priverebbe la stazione appaltante del potere di disapplicare o non irrogare le penali.

Ove così fosse, però, sfuggirebbe la ratio di quel contraddittorio che, come visto, il legislatore si è premurato di assicurare sin dall’avvio del procedimento di irrogazione delle penali.

Che senso avrebbe, allora, assicurare, con il contraddittorio, il sacrosanto diritto dell’esecutore di contestare la legittimità delle penali?

Come indicato, prima della irrogazione è necessario il contraddittorio con l’appaltatore; circostanza che rende possibile (anzi obbligatorio) valutare ex ante se e come irrogare la penale.

III

Se l’irrogazione fosse un atto dovuto (scontato), non si capirebbe la ratio dell’obbligo di assicurare il contraddittorio con l’appaltatore, previa acquisizione del parere del DL e del Collaudatore.

L’iter di irrogazione della penale, inoltre, deve, al più tardi, concludersi in sede di collaudo, allorché il Collaudatore è tenuto a esporre, con apposita relazione riservata, «…il proprio parere sulle riserve e domande dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva» (art.21, comma 3, dell’Allegato II.14 e art.225, comma 3, del DPR 207/2010). Parere che, come detto, potrebbe essere opposto o diverso a quello del DL e del RUP. Occorre chiedersi, quindi, come ci si debba comportare (alla luce del parere del MIT) se il collaudatore dovesse ritenere non corretta l’irrogazione della penale; di fatto il parere di tale “importante” soggetto risulterebbe del tutto inutile (ma cosi non emerge dalle norme).

Perché abbia un senso, quindi, l’obbligo di assicurare il contraddittorio, questo dovrebbe implicare un’adeguata procedimentalizzazione o, quantomeno, l’obbligo di redigere un verbale di tale incontro.

In concreto, la penale va discussa prima della sua applicazione; se in tale occasione, l’appaltatore dimostra la non imputabilità del ritardo (totale o parziale) o comunque l’applicazione non congrua, la penale potrebbe essere irrogata parzialmente oppure non irrogata, sulla base di quanto emerge dai fatti e dalle circostanze.

Fermo restando superiori acquisizioni giurisprudenziali, inoltre qualora a seguito dell’irrogazione della penale dovessero emergere fatti e circostanze non analizzati compiutamente e quindi la necessità di rivedere la propria decisione, la decisione della stazione appaltante non si configurerebbe quale  “disapplicazione” bensì quale  “rideterminazione” della penale e rivisitazione di un atto contabile.

Il tutto nel solco dei principi previsti dall’art. 5 del Codice (buona fede e correttezza)

IV

L’art. 126, comma 1, del D.lgs. 36/2023, in effetti, non parla di disapplicazione della penale; se ciò fosse una valida ragione per considerare preclusa tale possibilità, tuttavia, risulterebbe più corretto far risalire l’asserita preclusione all’entrata in vigore del Codice previgente, che, al riguardo, recava una disposizione perfettamente identica (l’art.113 comma 4 del Dlgs 50/2016). Ancor meno diceva l’art. 133 del Dlgs 163/2006 e l’art. 26 della Legge Merloni.

Sembra, allora, piuttosto azzardato fondare l’impossibilità di disapplicare le penali sul mero silenzio, al riguardo, dell’art.126 nuovo Codice.

Al pari di quello delle norme primarie previgenti, infatti, tale silenzio prova soltanto che, da sempre, la disciplina di dettaglio delle penali è recata dalla normativa secondaria (Capitolato quale documento contrattuale, regolamenti attuativi et similia).

Peraltro, le disposizioni previgenti (art.22 del DM 145/2000, art.145 del DPR 207/2010, abrogato dal Codice 50/2016), disponevano

a) l’irrogazione delle penali in sede di conto finale;

b) la disapplicazione per manifesta sproporzione;

c) l’assenza di contraddittorio (se non su impulso dell’esecutore).

L’iter si si chiudeva con la decisione che la stazione appaltante assumeva «su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo».

Come visto sopra, la disciplina attuale (come quella del DM 49/2018) obbliga il contraddittorio, prima di ogni decisione (Art.8, comma 1, lettera n) dell’Allegato I.2 e art.6 lettera m) delle Linee guida n.3 dell’ANAC, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»);

Sul piano sostanziale, gli aspetti realmente innovativi del nuovo procedimento sono:

a) la possibilità di avviare l’iter di irrogazione nel corso dell’esecuzione del contratto (e non solo «…in sede di conto finale …»);

b) (novità ancor più rilevante) l’obbligo di condurlo, sin dall’avvio, in contraddittorio con l’appaltatore.

V

Va precisato che se lo slittamento temporale nell’esecuzione dipende da causa di forza maggiore o da fatto illecito dell’Amministrazione (e perciò da causa non imputabile all’Impresa) la proroga, secondo i principi generali (art. 1218 Codice Civile), costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dell’Appaltatore.

Da ricordare, infine, che l’appaltatore ha sempre la possibilità di iscrivere riserva (con attivazione dell’accordo bonario) e di avanzare (se sussistono le condizioni) istanza di rinegoziazione del contratto (art. 9 e 120, comma 8, del Codice – art. 2 Allegato II.2bis)

Ultima annotazione concerne l’attività del CCT laddove sia interpellato dalle parti sulla corretta o meno irrogazione delle penali, trattandosi di circostanze certamente idonee ad incidere sulla celere esecuzione delle opere.

 

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Contabilizzazione materiali a piè d’opera

19 marzo - inaugurazione traforo gran san bernardo

Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore approvvigiona materiali destinati ad essere impiegati in opere definitive e provvisorie. I materiali sono depositati e custoditi in cantiere mentre, a volte, sono acquistati e lasciati in deposito presso il proprio magazzino o presso il fornitore.

Si pone il problema se tali materiali possono essere allibrati in contabilità, prima del loro utilizzo (c.d. “contabilizzazione dei materiali a piè d’opera”).

***

Le regole contabili

L’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, unitamente all’Allegato II.14 precisa che i compiti specifici del DL sono individuabili in tre precisi ambiti:

1) deve controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni, accertando la conformità degli stessi alla normativa nazionale ed europea (CAM, DNSH ecc);

2) deve controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto e alle condizioni del contratto e di offerta;

3) deve procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’Esecutore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto e dell’offerta e tali da non pregiudicare la qualità e funzionalità dell’opera (articolo Blog 1/6/2021).

Il DL è quindi preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, super-visionando l’attività dell’Ufficio di Direzione Lavori e interloquendo con l’Esecutore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Lo stesso ha certamente autonomia (come chiarito dall’Allegato II.14) nella gestione del contratto, anche sotto il profilo contabile –> Attenzione: Il DL non ha potere negoziale (ovvero un potere tale da modificare di sua iniziativa il contratto), bensì esercita un potere tecnico-esecutivo.

Le norme previgenti ed attuali. Il capitolato

In breve.

Il Capitolato Generale del 1962 (DPR 1063 -art. 34), cosi come l’art. 180 del DPR 207/2010 (Regolamento da rimpiangere) stabilivano, chiaramente, che:

a) Il capitolato speciale poteva prevedere la possibilità di allibrare in contabilità i materiali destinati ad essere utilizzati per manufatti previsti in progetto;

b) Tale possibilità era consentita se il valore della fornitura “a piè d’opera” superava quello della posa;

c) L’inserimento in contabilità poteva essere effettuato in misura non > del 50% del valore del materiale.

Le norme indicate prevedevano inoltre che:

d) Salvo disposizioni contrarie (capitolato, contratto) era comunque possibile aggiungere all’importo dei lavori eseguiti e aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Le previsioni indicate, tuttavia, parlavano di “materiali a piè d’opera” ovvero arrivati e custoditi in cantiere.

Il D.lgs 36/2023 (Allegato II.14) – come peraltro il DM 49/2018 – non riproduce le regole contabili previgenti.

Sino a che punto, quindi, può spingersi il DL nell’allibramento di materiali destinati ad essere utilizzati per la realizzazione delle opere, depositati in cantiere oppure stoccati in altro luogo?

Materiali a piè d’opera oppure presso magazzino/fornitore

La fornitura “a piè d’opera” si riferisce ai quei materiali necessari per realizzare un manufatto che si trovino già nel cantiere dove è in corso la costruzione, ma che non siano stati ancora messi in opera.

Se il capitolato (come auspicabile) prescrive la possibilità di contabilizzare i materiali a piè d’opera (in cantiere) oppure presso altri luoghi (magazzino, fornitore), il problema non si pone, in quanto il DL avrà la “copertura” contrattuale per allibrare le forniture stesse. Il Capitolato, in ogni modo, deve prevedere tale possibilità chiarendo i limiti di tale autonomia (valore per esempio al 50%; dimostrazione dell’acquisto; accettazione).

Se il capitolato non dispone nulla, il DL deve valutare se l’allibramento del materiale a piè d’opera (in cantiere) o stoccato presso altri luoghi (magazzino, fornitore) si renda opportuno nel solco della ratio indicata all’art. 1 dell’Allegato II.14 “ … valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento

A stretto rigore, quindi, il DL ha titolo (considerata la sua autonomia tecnico-contabile) ad allibrare i materiali a piè d’opera, ponendo attenzione – tra l’altro – alle seguenti regole:

– l’allibramento deve riguardare materiali destinati ad opere definitive (non provvisorie);

-la contabilizzazione dovrebbe riferirsi ad una quota dei costi sostenuti per l’approvvigionamento (es: 50% ) e previa dimostrazione dell’acquisto;

– la possibilità di pagare materiali non presenti in cantiere, dovrebbe avvenire se depositati presso luoghi concordati con la stessa DL e  purché sia chiara la loro destinazione;

N.B. –> Rimangono ferme le regole previste dall’art. 4 dell’Allegato II.14 in materia di accettazione dei materiali (si veda articolo Blog 1/6/2021) e tra queste quella per cui i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono sempre a rischio e pericolo dell’esecutore

La possibilità di pagare materiali presso il magazzino peraltro è prevista anche dalle norme in materia di recesso.

Residua una criticità: il caso della risoluzione contrattuale come anche l’ipotesi di riduzione delle opere da eseguire

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Le riserve e il registro di contabilità “dematerializzato”

Prontuario esecuzione opere pubbliche - aggiornato al DLgs 36/2023

L’art. 7 dell’Allegato II.14 del Codice dei Contratti prevede che ” … a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole”.

Le riserve (al di là del primo documento sul quale sono eccepite) devono quindi, sempre e comunque, confluire nel Registro di Contabilità (si veda articolo del blog del 27/9/2023).

Spesso, però, sorge il problema di come allegare le riserve al predetto Registro, considerato che tale documento, nella maggiore parte dei casi, non confluisce su piattaforme interoperabili (come previsto dall’Allegato II.14), ma è trasmesso a mezzo mail all’impresa.

Al tema della riserve, sono dedicate più di 100 pagine (capitolo 4) delle 520 di cui si compone la terza edizione del “Prontuario Esecuzione Opere Pubbliche (2024)” (DEI Building): https://www.build.it/libri/lavori-pubblici/prontuario-esecuzione-opere-pubbliche

***

IL REGISTRO DI CONTABILITÀ: CONTENUTO E REDAZIONE.

Il Registro di contabilità è il documento che riassume e accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori (sotto il profilo delle quantità eseguite e del corrispettivo maturato – art. 12, comma 1, lettera c, dell’Allegato II.14).

Il Registro di contabilità contiene, inoltre:

A) le riserve (domande) che l’Esecutore ritiene di fare;

B) le motivate deduzioni del DL sulle riserve dell’Esecutore.

ATTENZIONE

L’Allegato II.14, come il previgente DM 49/2018, non prevede per il Registro di Contabilità:

–la preventiva numerazione;

–la sottoscrizione nel frontespizio dal Responsabile Unico del Progetto;

–la numerazione e bollatura dagli Uffici del Registro ai sensi dell’art. 2215 del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 12, comma 10, primo periodo, dell’Allegato II.14, la contabilità lavori è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici (piattaforme interoperabili).

L’ultimo periodo dell’art.12, comma 10, dispone, tuttavia, che nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata “… le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall’Esecutore”.

Ne deriva che – in tale residuale ed eccezionale ipotesi (che va congruamente motivata e comunicata all’ANAC) – la stesura “a mano” e la preventiva numerazione e sottoscrizione del Registro da parte del RUP, costituisce ancora adempimento obbligatorio (art.12, comma 10, quarto e quinto periodo, dell’Allegato II.14).

LE RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ DEMATERIALIZZATO

Come indicato dall’art. 12 dell’Allegato II.14, la contabilità dovrebbe essere effettuata mediante l’utilizzo di strumenti elettronici specifici, con piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti.

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 dell’Allegato II.14, le riserve devono confluire obbligatoriamente nel Registro di contabilità, le principali criticità da risolvere al momento della relativa iscrizione potrebbero, pertanto, riguardare:

  1. La mancata indicazione normativa del termine per esplicitare le riserve (i 15 giorni “soliti”);
  2. Le modalità di allegazione delle riserve al Registro di contabilità.

In relazione alle modalità di trascrizione della riserva sul Registro di contabilità, così come previsto dall’art.12, comma 1, lett. c), dell’Allegato II.14, il problema non si pone nel caso in cui la contabilità sia tenuta mediante le piattaforme telematiche interoperabili.

In molti casi, però, il Registro di contabilità viene semplicemente redatto a mezzo di programma computerizzato e trasmesso all’impresa, con mail ordinaria o con posta elettronica certificata, ai fini della sua sottoscrizione.

In questi casi ci si chiede se la riserva debba essere trascritta “a mano sul Registro di contabilità, oppure se sia sufficiente l’allegazione, al momento della trasmissione del Registro stesso, di un documento digitale contenente il testo della stessa.

Nella sostanza, secondo alcuni, l’impresa dovrebbe stampare il registro, firmare con riserva ed esplicitare “a mano” le domande sui fogli del documento stesso, scannerizzare e ritrasmettere al DL a mezzo pec.

Tale procedimento è certamente irrituale; in molti casi, inoltre, il Registro stesso non ha spazio sufficiente per accogliere l’iscrizione a mano delle domande.

Pretendere l’iscrizione a mano delle riserve su un Registro formato elettronicamente – e, peraltro, in violazione delle norme (non essendo confluito su piattaforme interoperabili) – risulterebbe, però, del tutto illogico.

Laddove gli atti contabili fossero trasmessi a mezzo mail (pec oppure posta ordinaria), pertanto, la riserva dovrebbe, più semplicemente, poter essere allegata al Registro di Contabilità e ritrasmessa alla stazione appaltante (DL e RUP) sempre mediante posta elettronica.

Al riguardo, due sentenze della Cassazione (e, in ispecie, una del 2020, molto chiara sul punto) precisano che nel caso di Registro di contabilità formato in via telematica e trasmesso a mezzo pec, la redazione ed allegazione delle riserve può avvenire nei medesimi modi nei quali è stato formato e trasmesso il Registro (formato digitale trasmesso a mezzo mail o pec).

Quindi, all’atto della trasmissione del Registro di Contabilità firmato digitalmente o graficamente, l’impresa trasmette – unitamente al Registro stesso – le proprie riserve redatte su documento digitale, allegato.

ATTENZIONE

La formulazione delle riserve deve, in ogni caso, avvenire attraverso un atto scritto di data certa.

Da ultimo, si evidenzia, altresì, l’innovativa portata delle norme sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, secondo cui “il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dei contratti pubblici, possono essere svolti mediante l’utilizzo dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale” (art. 1, comma 11, dell’Allegato I.9).

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Il costo della manodopera: tutto come prima?

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Il costo della manodopera: tutto come prima?

L’art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 come già affrontato in un altro articolo del blog, prevede, letteralmente, che “il costo della manodopera” sia “scorporato dall’importo assoggettato a ribasso (come i costi della sicurezza). Secondo l’ANAC (Delibera 528/2023), invece, una lettura sistematica e “costituzionalmente orientata” delle varie disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera induce a ritenere che … così non è.

***

Costo del personale: l’eterno ritorno

In un eterno ritorno nietzschiano, “il costo della manodopera”, compiuto il proprio ciclo in ogni Codice dei Contratti (163/2006; 50/2016) ritorna su sé stesso, in una serie di identiche ripetizioni.

Può apparire incredibile, ma le problematiche interpretative dell’odierno art. 41 comma 14 del Codice, sono (sostanzialmente) le medesime del passato:

-Come si applica il ribasso?

-Come si determina l’importo contrattuale?

-Come controllarne la concreta applicazione nella fase esecutiva?

Nella vigenza del D.Lgs.163/2006, l’ANAC era già pervenuta alle medesime conclusioni oggi “ripetute” nella Delibera 528/2023.

D.Lgs.163/2006
Art.81 comma 3-bis introdotto dal DL 70/11 (art.4 in sede di conversione) e abrogato dal DL 201/11Art.82 comma 3-bis introdotto in sede di conversione del DL 69/13 (art.32 comma 7-bis)

In vigore dal 13/07/11 al 27/12/11

In vigore dal 21/08/13 al 18/04/16

3-bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale …

Riguardo all’articolo 81, comma 3-bis (abrogato proprio a causa dei rilevanti problemi applicativi che recava con sé) e all’art.82, comma 3-bis del Codice 163/2006, l’ANAC ( l’atto di segnalazione del 19/3/2014, n. 2) si era già espressa nei medesimi termini di cui al recente parere: il ribasso sui soli fattori produttivi (esclusi i costi della manodopera), potrebbe determinare effettivi distorsivi della concorrenza.

Ciononostante, i redattori del nuovo Codice hanno ritenuto di replicare (all’art.41, comma 14) una così problematica disciplina; in merito alla quale tutti (o quasi) si concentrano sulla fase di gara dimenticando gli aspetti concreti della fase esecutiva.

Costo del personale: quindi?

L’art. 41, comma 14, potrebbe, infatti, essere letto secondo DUE diverse interpretazioni, tutte foriere, comunque, di rilevanti problemi applicativi.

 

1 – PRIMA INTERPRETAZIONE: LA LETTERA DELLA LEGGE.

Una prima interpretazione è quella secondo cui, effettivamente, il costo del personale e quello della sicurezza debbano essere determinati ex ante nel bando di gara dalla stazione appaltante, per essere sottratti al confronto competitivo.

L’art. 41 comma 14 stabilisce, piuttosto chiaramente, che il costo della manodopera, come quello della sicurezza, non è ribassabile.

Tuttavia, la stessa norma consente all’offerente:

a) La possibilità di indicare un costo della manodopera inferiore a quello stabilito dalla stazione appaltante;

b) La possibilità di proporre (soprattutto nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera) un ribasso che tenga conto anche della propria capacità produttiva.

Quindi, per esempio, se l’importo dei lavori (o del servizio) è pari ad Euro 1.000.000,00, di cui Euro 700.000,00 per costo della manodopera ed Euro 300.000 per gli altri fattori produttivi (es: materiali, noli, forniture), potrebbe verificarsi che:

L’impresa A offra un Ribasso del 30% sui fattori produttivi (Euro 300.000 – 20% = Euro 240.000);

L’impresa B offra un Ribasso del 90% sui fattori produttivi (Euro 300.000 – 90% = Euro 30.000),

L’Impresa B, in concreto, offrirebbe di realizzare il contratto, dichiarando di “spendere” per i fattori produttivi (es: materiali, noli ecc) solo Euro 30.000,00. Ma tale offerta, come consentito dall’art. 41, sarebbe possibile in quanto i suoi costi della manodopera sono decisamente inferiore ad Euro 700.000,00.

Sarebbe, in tal caso, necessario e sufficiente che l’impresa B comprovasse di dover sostenere un “costo complessivo” (costo unitario dei singoli lavoratori X il tempo impiegato da ciascuno di essi) per il personale, inferiore ad Euro 700.000,00, tale da consentirle di remunerare adeguatamente i fattori produttivi (in concreto comprare ed acquisire materiali, noli ecc).

N.B.

Tale meccanismo tuttavia porta con sé alcune difficoltà applicative concrete.

1 –  La difficoltà e, in certi casi, l’impossibilità (in caso di servizi soprattutto) per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale. Infatti la disposizione sembra essere riferita al costo orario, stabilendo che non può essere inferiore al minimo salariale, mentre il costo complessivo (che è quello che dovrebbe scorporarsi ex ante) dipende anche dal tempo di impiego del personale e questo dalla natura della prestazione e dalla organizzazione dell’impresa, elementi che variano da concorrente a concorrente e che, pertanto, la stazione appaltante non può conoscere esattamente ex ante;

2 – L’eccessiva incidenza del costo del personale, nel caso di lavori (servizi) ad alta intensità di manodopera, determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività;

3 – Un conto è il costo del personale unitario (orario, settimanale, mensile o comunque periodico in relazione ai diversi contratti di lavoro), altro è il costo complessivo. Mentre il primo costo (unitario), pur con tutte le difficoltà legate all’effettiva conoscenza dei CCNL applicati con riferimento alle specifiche lavorazioni e/o servizi, può essere predeterminato in misura più o meno ragionevole, il secondo può essere frutto solo di mere ipotesi che prescindono dalla reale organizzazione dell’impresa che poi si aggiudicherà l’appalto, dalla disponibilità dei suoi mezzi, dalla logistica e dalle modalità costruttive dalla stessa impiegate. 

N.B.

È importante dare evidenza che, a differenza di quanto previsto dal citato art.41, il costo della manodopera non potrà, in ogni caso, essere trattato come quello della sicurezza.

Se dovesse applicare, nella fase esecutiva, gli stessi meccanismi contabili dei costi della sicurezza, il direttore dei lavori dovrebbe, infatti, liquidare per ogni lavorazione solo il costo effettivamente sostenuto per il personale. Ma così non è.

Invero, in sede di contabilizzazione:

Il costo della sicurezza (Allegato XV del D.Lgs.81/2008), per quanto possa essere liquidato a corpo, è sempre allibrato per le effettive quantità. Così, per esempio, se la gru viene utilizzata per un tempo inferiore a quanto indicato nel computo della sicurezza, il DL, previo assenso del CSE, inserirà solo il tempo effettivo e il relativo costo.

Il costo del personale è, invece, corrisposto prescindendo dall’effettivo tempo di lavorazione. Se il costo al mc dello scavo di sbancamento è di 13 euro e l’incidenza della manodopera è del 25%, laddove l’appaltatore effettui 100 mc di scavo, il direttore dei lavori nella fase di liquidazione non andrà a verificare se il tempo necessario per la sua esecuzione sia stato pari a quello previsto nell’analisi del prezzo di elenco prezzi: liquiderà il prezzo di 100 mc senza porsi altri problemi.

 

2 – SECONDA INTERPRETAZIONE: IL PARERE ANAC – DELIBERA 528/2023.

L’ANAC, nella Delibera in argomento, sposa una tesi che pare contrastare con il dato letterale dell’art.41, comma 14 e della legge delega:

RITENUTO, pertanto, che l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale

Quanto esposto, tuttavia, non pare essere coerente con la previsione letterale dell’art. 41 che precisa “I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.” La stessa legge delega disponeva “…prevedendo in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso”.

Lo scorporo del costo della sicurezza è, unanimemente, inteso come SOTTRAZIONE dello stesso dall’importo assoggettato al ribasso: perché mai ciò non dovrebbe valere anche per quello della manodopera, cui la disposizione riserva il medesimo trattamento?

Esemplificando:

Importo totale dell’appalto Euro 1.000.000,00, di cui Euro 300.000 per costo della manodopera ed Euro 100.000 per costi della sicurezza.

Qual è l’importo ribassabile?

Interpretazione letterale della norma –> scorporando i costi della sicurezza e della manodopera, l’importo da assoggettare a ribasso sarebbe pari a Euro 600.000,00 (Euro 1.000.000,00 – Euro 300.000,00 ed Euro 100.000,00)

Interpretazione “orientata” di Anac –> non si scorpora il costo della manodopera ma solo quello della sicurezza e quindi l’importo da assoggettare a ribasso è di Euro 900.000,00 (Euro 1.000.000,00 – Euro 100.000,00).

A seguire ANAC, pertanto, il costo della manodopera fa parte dell’importo a base di gara su cui sarà applicato (per definire l’importo contrattuale) il ribasso offerto, fermo l’obbligo di verifica di congruità se il costo indicato nell’offerta è inferiore a quello precisato dalla stazione appaltante.

L’interpretazione di ANAC rende, certamente, la gestione del contratto più semplice, anche nella fase di allibramento delle prestazioni negli atti contabili, ai fini dell’emissione dei SAL e dei Certificati di pagamento.

Conclusioni

Pur essendo, per le ragioni prima viste, preferibile nel merito l’interpretazione di ANAC (in quanto meno problematica nella sua applicazione concreta), tuttavia la stessa al momento pare priva di un adeguato fondamento normativo.

Cosa fare?  Nelle more di un auspicabile (tempestivo) intervento del legislatore, potrebbe essere opportuno attenersi alle indicazioni di ANAC, quale parere ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DLgs 36/2023.

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Il costo della manodopera – D.Lgs 36/2023

Il D.Lgs 36/2023 “rispolvera” (all’art. 41, comma 14) una previsione di legge che nel passato si è dimostrata poco efficace (soprattutto negli appalti c.d. ad alta intensità di manodopera): la non assoggettabilità a ribasso del costo della manodopera.

Quali sono gli effetti concreti di tale disposizione nei contratti di lavori (progettazione, contabilità ecc.)?

***

Le disposizioni del Codice sulla MANODOPERA

L’art. 41, comma 14, del Dlgs 36/2023 prevede che “.. Nei contratti di LAVORI E SERVIZI, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza SONO SCORPORATI DALL’IMPORTO ASSOGGETTATO AL RIBASSO. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In concreto, quindi:

a) L’importo soggetto a ribasso comprende UNICAMENTE I FATTORI PRODUTTIVI (lavori, servizi), quindi materiali, mezzi, attrezzature, ecc;

b) I costi della manodopera necessari per realizzare l’opera devono essere indicati nel bando di gara, quali elementi non ribassabili; trattasi di COSTI che, a mio avviso, sono da ritenersi AL NETTO DI SPESE GENERALI ED UTILE, (fattori questi ultimi – spese generali ed utile – che sono da ricomprendere nella quota ribassabile).

ATTENZIONE

l’art. 41 va letto in combinato con l’art. 11 del Codice, il quale impone alle stazioni appaltanti:

1) di indicare il contratto collettivo che deve essere applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto (nei lavori la scelta è decisamente più semplice; nei servizi la questione è certamente più complessa).

2) di verificare se gli operatori economici abbiano precisato di applicare un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante stessa;

3) di acquisire – prima dell’aggiudicazione – nel caso di applicazione di un contratto differente a quello indicato dalla stazione appaltate, la dichiarazione di equivalenza; ovvero la dichiarazione con quale il futuro appaltatore si obbliga a rispettare le tutele previste dal contratto collettivo precisato dalla stazione appaltante.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo

“Importo a base di gara Euro 950.000,00 (Iva esclusa) di cui:

a) euro 720.000,00 (I.V.A. esclusa) per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso;

b) euro 180.000,00 quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023, non soggetto a ribasso;

c) euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;

Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, i costi della manodopera sono individuati al netto delle spese generali e dell’utile di impresa e sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del medesimo Codice nell’offerta economica l’operatore deve indicare, comunque, i propri costi della manodopera e l’ente aggiudicatore prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 110 commi 4 e 5 del DLgs 36/2023.

Il costo del personale dichiarato dal concorrente non costituirà modifica della quota individuata dalla stazione appaltante, ai fini contrattuali, e non soggetta a ribasso.

I costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell’elaborato progettuale “Tav ….  Incidenza manodopera”.

Il contratto collettivo applicato è: CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini.

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 36/2023”

Queste le prescrizioni del Codice.

La progettazione, la contabilità, il costo della manodopera

Presupposto fondamentale per la concreta efficacia della norma È LA CORRETTA DETERMINAZIONE, a priori e quindi in sede di progettazione (lavori e servizi), del costo della manodopera.

È quindi importante che negli elaborati di progetto sia determinato un costo congruo, tenendo in considerazione anche l’All. I. 14 del Codice e le implicazioni pratiche in sede di contabilità dei lavori.

Il rischio a nostro avviso è che si possa (soprattutto nei servizi) SOVRASTIMARE IL COSTO DEL LAVORO, con il rischio di “premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo o quelle che compensano con la voce di prezzo percepito a titolo di costo della manodopera i forti ribassi offerti sulle restanti voci di prezzo.” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 1370 del 23 maggio 2017).

In ogni modo è importante che in sede di progettazione:

a) Sia indicata l’incidenza della manodopera per ogni singola categoria di lavoro (OG1, OG3, ecc).

b) Sia indicata l’incidenza della manodopera per ogni singolo corpo d’opera.

Tale accortezza permetterà di poter contabilizzare correttamente l’incidenza della manodopera in sede di stesura della contabilità a corpo che, come noto, è effettuata sulla base di percentuali di avanzamento.

Nel caso di appalto a corpo (oppure misto corpo/misura), infatti, occorrerà indicare la percentuale dell’avanzamento e pertanto il Direttore dei Lavori registrerà la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

Le annotazioni a corpo devono contenere, quindi, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, così come rilevabile dal computo metrico estimativo indicando anche la quota di incidenza della manodopera.

 

N.B. A tale scopo potrebbe diventare utile compilare il Sommario del Registro di Contabilità (All. II.14, art. 12, comma 2), ancorché sia un documento contabile NON obbligatorio. E ciò in quanto secondo la norma citata il Sommario “… nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità”.

Sempre ai fini del controllo dell’effettiva attività della manodopera, potrebbe risultare decisivo anche la tenuta del Giornale dei Lavori (art. 12, comma 1, lett. a) – si veda articolo di questo blog del 9/11/2021).

Ulteriori criticità: dichiarazione, subappalto.

Ulteriori elementi da tenere in considerazioni, con riferimento al costo della manodopera sono i seguenti.

1) In materia di subappalto è importante richiamare l’art. 119, comma 12 che precisa “ L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

Ai fini del controllo da parte del DL, sarebbe opportuno prevedere nel capitolato speciale di appalto che anche il subappaltatore/subcontraente, nel relativo contratto, indichi:

a) Il costo della manodopera previsto per i lavori (Art. 119, commi 7 e 12).

b) I costi della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi (Art. 119, commi 12 e 15).

c) La tipologia di trattamento economico-normativo da applicare ai dipendenti del subappaltatore (Art. 119, comma 12).

d) L’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale (Art. 119, comma 12).

e) Le eventuali garanzie prestate in ragione della responsabilità solidale (Art. 119, comma 6).

Tali elementi sono essenziali per il DL per dare concreta applicazione alle norme citate.

2) L’art. 41, comma 14 precisa “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

La disposizione se letta unitamente all’art. 91, comma 5 ed all’art. 108 comma 9 del Codice, consentirebbe all’operatore economico di indicare un costo del personale differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Tale previsione pare rivolta, soprattutto, agli appalti di servizi e comunque agli appalti ad alta intensità di manodopera (definizione contenuta nell’Allegato I.1.), dove la parte ribassabile potrebbe essere modesta e dove i prestatori di servizi applicano tipologie contrattuali tra loro divergenti.  In ogni caso l’art. 41 rispetto agli articoli 91 e 108 pare contrastante.

3) Una ultima criticità concerne le offerte il cui criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV).

In tali circostanze si pone il problema se il costo della manodopera debba essere verificato anche con riferimento alle migliorie o varianti proposte dall’aggiudicatario, soprattutto nel caso in cui l’offerta dell’aggiudicatario non sia sottoposta al subprocedimento di verifica di anomalia.

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