Riserve: fatti continuativi e fatti istantanei

Riserve: fatti continuativi e fatti istantanei

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Ord. 2112 del 25/1/2022), conferma i principi – oramai consolidati – in materia di riserve legate ai c.d. fatti continuativi.

Un breve riepilogo sul punto.

Nell’articolo di questo blog del 23/3/2021 abbiamo esposto 8 regole generali sulla corretta gestione delle riserve.

Tra queste la Regola 4, riportata nell’articolo citato, precisava

Regola

Possibilità di quantificare le riserve, in caso di fatto continuativo, alla cessazione del medesimo (previa iscrizione della prima riserva al momento opportuno ovvero al momento in cui l’esecutore si avvede che il fatto è idoneo a recare pregiudizio).

In materia di riserve, l’analisi delle domande dell’appaltatore concerne:

A) L’ammissibilità delle riserve

-Devono essere trascritte sul Registro di Contabilità;

-Devono essere confermate sul conto finale;

-Devono indicare le ragioni della domanda ed essere quantificate in termini precisi.

B) La Tempestività delle riserve

-Devono essere iscritte sul primo atto idoneo a riceverle ed ivi quantificate se connesse a fatti istantanei;

-Devono essere iscritte sul primo atto idoneo a riceverle ma possono essere quantificate anche successivamente se connesse a fatti continuativi;

C) La Fondatezza delle riserve

-Devono essere accoglibili in quanto la domanda ha fondamento rispetto ai fatti e circostanze esposte;

Particolare importanza assume, quindi, il fattore tempo entro il quale l’Appaltatore deve iscrivere le riserve, al fine di non decadere dal diritto di fare valere le proprie pretese. In tale caso rileva la distinzione tra fatto continuativo e fatto istantaneo.

La giurisprudenza (e le norme) relega l’onere d’iscrizione delle riserve a due momenti:

–> l’insorgenza del fatto causativo del pregiudizio;

–> la cessazione del fatto causativo del pregiudizio.

I fatti istantanei consistono in quegli eventi che producono immediatamente il pregiudizio all’Esecutore dei lavori (ad esempio una contabilizzazione erronea definitiva; una mancata contabilizzazione di una lavorazione eseguita e riportata nel libretto delle misure e nel successivo registro di contabilità).

I fatti continuativi consistono in eventi che non creano un pregiudizio immediato e definitivo, ma si protraggono nel tempo continuando a produrre effetti pregiudizievoli (ad esempio una negligenza della committenza che rallenti i lavori – aree non disponibili, interferenze – oppure un imprevisto geologico tale da pregiudicare la continua e regolare esecuzione dei lavori).

L’Appaltatore, quindi, al fine di non incorrere in una possibile decadenza dalla domanda, deve:

-redigere la propria domanda sul primo atto d’appalto idoneo a riceverla;

-iscrivere la riserva sul registro di contabilità;

-confermare la domanda sul conto finale.

Pertanto:

la riserva relativa a fatti istantanei è certamente tempestiva se iscritta nei documenti contabili nel momento dell’insorgenza del fatto stesso;

-la riserva relativa a fatti continuativi, deve essere iscritta sui documenti contabili ed amministrativi nel momento in cui l’Esecutore può apprezzarne integralmente le conseguenze, potendo quantificare la pretesa più avanti ovvero alla cessazione del fatto stesso. Quasi sempre infatti non si ha la possibilità di quantificare immediatamente la riserva, non conoscendo elementi importanti quali la durata del problema e le conseguenze concrete sulla produzione.

ATTENZIONE

La giurisprudenza precisa che è tardiva la riserva iscritta unicamente alla cessazione del fatto continuativo, se l’Appaltatore abbia avuto contezza della portata del danno nel corso dei lavori e non abbia iscritto riserva alla prima contabilità utile. Lo stesso appaltatore, può, tuttavia quantificare la riserva alla cessazione del fatto.

Quindi: se trovo una interferenza non prevista in progetto che rende difficoltosa l’esecuzione dello scavo di sbancamento, devo iscrivere riserva alla prima contabilità successiva al ritrovamento della interferenza potendo poi procedere alla quantificazione alla prima contabilità successiva alla rimozione della interferenza oppure quando questa non ha più rilevanza sulla produzione del cantiere.

Cass. Civ. Ord., sez. I,  n. 2112 del 25/1/2022 :   “Nei pubblici appalti, è obbligo dell’impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all’insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il “quantum” può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l’appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”.

(Cass. Civ., sez. I,  n. 28801/2018; n. 10460/2017).

Nella sostanza ed in conclusione, se il fatto che causa il danno è “continuativo” cioè non si esaurisce subito ma si protrae nel tempo, devo iscrivere riserva immediatamente al primo sal successivo alla data nella quale ho riscontrato il problema (elencando i fatti che contesto e rinviando la quantificazione alla fine del fatto stesso); poi finita la problematica contestata, la riserva va quantificata.

Ovviamente se il fatto che intendo contestare, pur assumendo carattere di fatto continuativo, non è percepibile in via immediata quale causa di un possibile danno, la riserva potrebbe essere iscritta successivamente, ovvero quando risulta conclamata la sua portata dannosa e non è più rinviabile la sua iscrizione (esempio: se in cantiere rilevo una interferenza – linea del gas – che tuttavia non impedisce di lavorare in altre aree del sito, la riserva potrebbe essere iscritta quando la produzione non potrà più procedere in ragione di tale interferenza non ancora rimossa dall’ente).

Considerato, comunque, quanto previsto dall’art. 9 del DM 49/2018, prima della iscrizione della riserva, occorre leggere attentamente il capitolato speciale di appalto.

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