Tempestività e modalità di determinazione del danno (Cass. Civ. Ord. Sez. 1 Num. 5901 del 23/2/2022)

In un articolo di questo blog si è narrato della differenza tra fatti istantanei e fatti continuativi in materia di riserve (articolo del 22/2/2022). I principi esposti in tale articolo si applicano anche al c.d. Anomalo Andamento dei lavori (come ribadito di recente dalla Cass. Civ. Ord. Sez. 1 Num. 5901 del 23/2/2022).
Vediamo quindi cosa si intende per anomalo andamento dei lavori e quali sono le implicazioni nella fase di gestione delle riserve (articolo tratto da “Prontuario Esecuzione delle Opere Pubbliche” – DEI Build– ed. 2022, Scalise).
In caso di anomalo andamento dei lavori si ha uno squilibrio nelle previsioni economiche di impresa, che interessa i seguenti fattori costitutivi del contratto:
a) il tempo
b) il prezzo
L’anomalo andamento dei lavori si sostanzia, quindi, nell’ipotesi di rallentamento produttivo o, comunque, nell’ipotesi di alterazione della programmazione esecutiva come prevista nel cronoprogramma progettuale e nel programma lavori dell’Appaltatore.
Il grafico di seguito riportato evidenzia come in un appalto (trattasi di un caso reale) possa esservi un anomalo andamento dei lavori laddove la produzione si dilati nel tempo rispetto alle previsioni iniziali (la linea tratteggiata rappresenta la produzione contrattuale mentre la linea continua indica la produzione effettiva e reale)

È evidente come, nel caso indicato nel grafico, l’Esecutore abbia subito un rallenta mento della produzione, con oneri diretti e indiretti a suo carico.
Tutti gli operatori di cantiere hanno dovuto far fronte, almeno una volta, alla necessità di risolvere problemi legati a interferenze di vario genere: ritrovamenti archeologici, urbanizzazioni, infrastrutture per utenze telefoniche, gas, fognature, acquedotti.
Quando, infatti, l’Esecutore è costretto a realizzare una produzione inferiore rispetto a quella programmata inizialmente o, comunque, allorché l’Appaltatore realizzi la stessa produzione in un tempo maggiore rispetto all’originario si verifica, indubitabilmente, un’alterazione del prezzo complessivo di appalto.
La riserva per anomalo andamento dei lavori costituisce, certamente, la tipologia di riserva più complessa sia nella fase di quantificazione dei maggiori oneri sia nella fase di istruttoria da parte della stazione appaltante.
TERMINI PER ISCRIVERE LA RISERVA
La citata pronuncia della Cassazione precisa che “Si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni (Cass., 12 luglio 2016 n. 14190).”
Sempre la stessa Cassazione “ Detto onere sussiste anche con riguardo ai così detti «fatti continuativi», come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa, e rispetto a questi ultimi, detto onere diventa operativo quando la potenzialità del danno diventi obiettivamente apprezzabile, secondo criteri di ordinaria diligenza e di buona fede, da parte dell’appaltatore, il quale sia in grado di rilevarne la esistenza e la misura presumibile, salvo a precisarne l’entità nelle successive registrazione”.
La riserva per anomalo andamento, quindi, concerne una tipologia di fatto “continuativo”: deve essere iscritta sui documenti contabili ed amministrativi nel momento in cui l’Esecutore può apprezzarne integralmente le conseguenze, potendo quantificare la pretesa più avanti ovvero alla cessazione del fatto stesso. Quasi sempre infatti non si ha la possibilità di quantificare immediatamente la riserva, non conoscendo elementi importanti quali la durata del problema e le conseguenze concrete sulla produzione.
Quindi, l’impresa:
–> deve iscrivere la riserva e contestare il fatto quando si rende conto del potenziale danno legato all’evento che intende contestare;
–> può rinviare la quantificazione alla cessazione del fatto pregiudizievole (anche se è consigliabile quantificare il danno prima possibile)
ESEMPIO
Si ipotizzi la “realizzazione di un edificio pubblico”, in occasione della quale, durante l’attività di scavo, emergano i seguenti ritrovamenti: banchi di roccia compatta; interferenze utenze gasdotto; interferenze utenze acquedotto; interferenza canale irriguo; presenza di murature interrate. È evidente come tali ritrovamenti possano impedire all’impresa di operare secondo le previsioni esecutive previste in contratto. In termini concreti la produzione giornaliera prevista e programmata viene alterata in considerazione della difficoltà di esecuzione dello scavo e della, conseguente, necessità di attendere (o procedere direttamente) all’eliminazione delle interferenze. Tali difficoltà esecutive e il conseguente rallentamento produttivo determinano, in molte circostanze, un prolungamento del termine di ultimazione delle opere. L’impresa deve iscrivere riserve alla prima occasione contabile utile – successiva all’insorgere del problema – indicando nella riserva il fatto contestato ed i problemi riscontrati (con precisione ed analiticità), potendo tuttavia quantificare il danno nei sal successivi. |
METODO DI CALCOLO
La quantificazione dei maggiori oneri indiretti (anomalo andamento dei lavori) può essere effettuata mediante due tipologie di analisi:
A – Determinazione del danno da anomalo andamento dei lavori secondo il para- metro della produzione reale e della produzione programmata. Il tutto calcolando il coefficiente di ridotta produzione (o di acceleramento della prestazione laddove sia necessario incrementare le risorse per concludere entro un termine perentorio)
B – Determinazione del danno da anomalo andamento dei lavori mediante l’utilizzo delle tabelle di incidenze delle componenti il prezzo di appalto. Si utilizzano i parametri di incidenza della manodopera e degli altri fattori produttivi e sulla base di questi si calcolano i relativi costi indiretti.
Nel primo caso occorre calcolare il coefficiente di rallentamento produttivo e, di conseguenza, si determinano le voci di danno.
Nel secondo caso la determinazione del danno si effettua con riferimento alle ta- belle di incidenze della manodopera, dei materiali, trasporti e noli, in relazione alla categoria dei lavori in analisi.
Acquisiti tali dati, le poste risarcitorie da tenere in considerazione sono quelle tipiche dalla normativa in materia di lavori pubblici e dalla giurisprudenza: spese generali improduttive; vincolo improduttivo e sottoutilizzazione delle attrezzature e dei macchinari di cantiere; vincolo improduttivo e sottoutilizzazione delle maestranze; mancato guadagno, lucro cessante; ecc ecc.
ULTIME ANNOTAZIONI: acceleramento oneroso ed imputabilità dei fatti.
I principi esposti si applicano anche nel caso di “acceleramento oneroso” ovvero nel caso in cui l’impresa, per recuperare il ritardo accumulato per fatti ad essa estranei, debba incrementare le proprie risorse (maestranze e macchinari).
L’anomalo andamento delle lavorazioni può dipendere non solo da fatti non prevedibili, ma anche da altri fattori:
-circostanze e fatti estranei a entrambi i contraenti;
-circostanze e fatti imputabili unicamente alla committenza;
-circostanze e fatti imputabili all’Appaltatore.
Il Direttore dei Lavori deve attentamente appurare quale delle tre fattispecie si sia concretizzata, al fine di consentire alla Stazione Appaltante (e segnatamente al RUP) le eventuali azioni da intraprendere.
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