Il costo della manodopera – D.Lgs 36/2023

Il D.Lgs 36/2023 “rispolvera” (all’art. 41, comma 14) una previsione di legge che nel passato si è dimostrata poco efficace (soprattutto negli appalti c.d. ad alta intensità di manodopera): la non assoggettabilità a ribasso del costo della manodopera.
Quali sono gli effetti concreti di tale disposizione nei contratti di lavori (progettazione, contabilità ecc.)?
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Le disposizioni del Codice sulla MANODOPERA
L’art. 41, comma 14, del Dlgs 36/2023 prevede che “.. Nei contratti di LAVORI E SERVIZI, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza SONO SCORPORATI DALL’IMPORTO ASSOGGETTATO AL RIBASSO. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale“.
In concreto, quindi:
a) L’importo soggetto a ribasso comprende UNICAMENTE I FATTORI PRODUTTIVI (lavori, servizi), quindi materiali, mezzi, attrezzature, ecc;
b) I costi della manodopera necessari per realizzare l’opera devono essere indicati nel bando di gara, quali elementi non ribassabili; trattasi di COSTI che, a mio avviso, sono da ritenersi AL NETTO DI SPESE GENERALI ED UTILE, (fattori questi ultimi – spese generali ed utile – che sono da ricomprendere nella quota ribassabile).
ATTENZIONE
l’art. 41 va letto in combinato con l’art. 11 del Codice, il quale impone alle stazioni appaltanti:
1) di indicare il contratto collettivo che deve essere applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto (nei lavori la scelta è decisamente più semplice; nei servizi la questione è certamente più complessa).
2) di verificare se gli operatori economici abbiano precisato di applicare un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante stessa;
3) di acquisire – prima dell’aggiudicazione – nel caso di applicazione di un contratto differente a quello indicato dalla stazione appaltate, la dichiarazione di equivalenza; ovvero la dichiarazione con quale il futuro appaltatore si obbliga a rispettare le tutele previste dal contratto collettivo precisato dalla stazione appaltante.
Pertanto, a mero titolo esemplificativo
“Importo a base di gara Euro 950.000,00 (Iva esclusa) di cui:
a) euro 720.000,00 (I.V.A. esclusa) per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso;
b) euro 180.000,00 quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023, non soggetto a ribasso;
c) euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;
Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, i costi della manodopera sono individuati al netto delle spese generali e dell’utile di impresa e sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del medesimo Codice nell’offerta economica l’operatore deve indicare, comunque, i propri costi della manodopera e l’ente aggiudicatore prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 110 commi 4 e 5 del DLgs 36/2023.
Il costo del personale dichiarato dal concorrente non costituirà modifica della quota individuata dalla stazione appaltante, ai fini contrattuali, e non soggetta a ribasso.
I costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell’elaborato progettuale “Tav …. Incidenza manodopera”.
Il contratto collettivo applicato è: CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini.
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 36/2023”
Queste le prescrizioni del Codice.
La progettazione, la contabilità, il costo della manodopera
Presupposto fondamentale per la concreta efficacia della norma È LA CORRETTA DETERMINAZIONE, a priori e quindi in sede di progettazione (lavori e servizi), del costo della manodopera.
È quindi importante che negli elaborati di progetto sia determinato un costo congruo, tenendo in considerazione anche l’All. I. 14 del Codice e le implicazioni pratiche in sede di contabilità dei lavori.
Il rischio a nostro avviso è che si possa (soprattutto nei servizi) SOVRASTIMARE IL COSTO DEL LAVORO, con il rischio di “premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo o quelle che compensano con la voce di prezzo percepito a titolo di costo della manodopera i forti ribassi offerti sulle restanti voci di prezzo.” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 1370 del 23 maggio 2017).
In ogni modo è importante che in sede di progettazione:
a) Sia indicata l’incidenza della manodopera per ogni singola categoria di lavoro (OG1, OG3, ecc).
b) Sia indicata l’incidenza della manodopera per ogni singolo corpo d’opera.
Tale accortezza permetterà di poter contabilizzare correttamente l’incidenza della manodopera in sede di stesura della contabilità a corpo che, come noto, è effettuata sulla base di percentuali di avanzamento.
Nel caso di appalto a corpo (oppure misto corpo/misura), infatti, occorrerà indicare la percentuale dell’avanzamento e pertanto il Direttore dei Lavori registrerà la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
Le annotazioni a corpo devono contenere, quindi, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, così come rilevabile dal computo metrico estimativo indicando anche la quota di incidenza della manodopera.
N.B. A tale scopo potrebbe diventare utile compilare il Sommario del Registro di Contabilità (All. II.14, art. 12, comma 2), ancorché sia un documento contabile NON obbligatorio. E ciò in quanto secondo la norma citata il Sommario “… nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità”.
Sempre ai fini del controllo dell’effettiva attività della manodopera, potrebbe risultare decisivo anche la tenuta del Giornale dei Lavori (art. 12, comma 1, lett. a) – si veda articolo di questo blog del 9/11/2021).
Ulteriori criticità: dichiarazione, subappalto.
Ulteriori elementi da tenere in considerazioni, con riferimento al costo della manodopera sono i seguenti.
1) In materia di subappalto è importante richiamare l’art. 119, comma 12 che precisa “… L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.
Ai fini del controllo da parte del DL, sarebbe opportuno prevedere nel capitolato speciale di appalto che anche il subappaltatore/subcontraente, nel relativo contratto, indichi:
a) Il costo della manodopera previsto per i lavori (Art. 119, commi 7 e 12).
b) I costi della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi (Art. 119, commi 12 e 15).
c) La tipologia di trattamento economico-normativo da applicare ai dipendenti del subappaltatore (Art. 119, comma 12).
d) L’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale (Art. 119, comma 12).
e) Le eventuali garanzie prestate in ragione della responsabilità solidale (Art. 119, comma 6).
Tali elementi sono essenziali per il DL per dare concreta applicazione alle norme citate.
2) L’art. 41, comma 14 precisa “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.
La disposizione se letta unitamente all’art. 91, comma 5 ed all’art. 108 comma 9 del Codice, consentirebbe all’operatore economico di indicare un costo del personale differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Tale previsione pare rivolta, soprattutto, agli appalti di servizi e comunque agli appalti ad alta intensità di manodopera (definizione contenuta nell’Allegato I.1.), dove la parte ribassabile potrebbe essere modesta e dove i prestatori di servizi applicano tipologie contrattuali tra loro divergenti. In ogni caso l’art. 41 rispetto agli articoli 91 e 108 pare contrastante.
3) Una ultima criticità concerne le offerte il cui criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV).
In tali circostanze si pone il problema se il costo della manodopera debba essere verificato anche con riferimento alle migliorie o varianti proposte dall’aggiudicatario, soprattutto nel caso in cui l’offerta dell’aggiudicatario non sia sottoposta al subprocedimento di verifica di anomalia.
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