L’accettazione dei materiali in cantiere: brevi suggerimenti a beneficio sia del committente (DL/RUP) sia dell’impresa.

L’art. 6 del DM 49/2018 (art. 172 schema nuovo regolamento), ha innovato la disciplina dell’accettazione dei materiali, imponendo al Direttore dei Lavori, oltre ai controlli che può eseguire in piena autonomia, tutta una serie di ulteriori verifiche per appurare se i materiali proposti dall’esecutore siano conformi alle norme vigenti. Nella sostanza, rispetto a prima, sia l’impresa sia DL (e RUP) devono porre maggiore  attenzione ai rispettivi obblighi e diritti.

L’accettazione dei materiali durante l’esecuzione è disciplinata dall’art. 101, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 6 del DM 49/2018 (srt. 172 dello schema del Nuovo Regolamento). A tali norme si aggiungono le NTC 2018 e le circolari applicative.

In concreto:

In particolar modo i materiali e prodotti (soprattutto per uso strutturale) devono essere:

  • IDENTIFICATI

con una descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso ed eventualmente dei suoi componenti elementari;

  • QUALIFICATI

mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee;

  • ACCETTATI

dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni e mediante le prove sperimentali di accettazione;

I materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto:

  • con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri;
  • il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
  • se l’esecutore non effettua la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Ovviamente tale attività di verifica ed accettazione del DL deve essere improntata alle regole di correttezza, buona fede e nel rispetto delle norme e del contratto (nella sostanza tale attività “legittima” di ingerenza non può tradursi in atti contrari al principio di cooperazione)

Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore, e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.

Per quanto concerne l’approvvigionamento dei materiali, se gli atti contrattuali non contengono una specifica indicazione, l’esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dell’opera, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Riassumendo si può suddividere l’attività di accettazione dei materiali in 4 fasi :

  1. Accettazione preliminare, prima dell’acquisto
    • l’esecutore trasmette al Direttore dei Lavori (o all’Ispettore di cantiere se da questi delegato)  le schede tecniche dei materiali previsti da progetto;
    • il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta e richiede le modifiche;
    • ricevuto l’assenso l’esecutore ordina i materiali e li fa pervenire in sito;
  2. Accettazione della fornitura, prima della installazione
    • arrivati in sito i materiali, il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta i materiali (motivando doverosamente);
    • ricevuto l’assenso l’esecutore può iniziare ad installare/posare;
  3. Accettazione durante l’installazione/posa
    • il Direttore dei Lavori controlla l’esecuzione ed in caso indica le correzioni;
    • l’esecutore si adegua alle disposizioni ricevute;
  4. Accettazione definitiva, dopo la loro installazione/posa:
    • il Direttore dei Lavori verifica la corretta installazione e fa eseguire le prove previste dal capitolato e dalle norme;
    • il Direttore dei Lavori provvede ad aggiornare la contabilità.

La procedura descritta risulta vantaggiosa sia per la stazione appaltante sia per l’esecutore.

Difatti:

  • Nella fase iniziale e prima dell’acquisto, comportarsi nei termini indicati, è utile all’esecutore per non sbagliare materiale da fornire e non rischiare di farselo rifiutare;
  • Una volta giunto in cantiere l’accettazione serve per constatare che il materiale sia effettivamente quello previsto e sia nelle migliori condizioni (evitando cosi contestazioni future);
  • Durante l’installazione, l’attività di controllo è finalizzata a consentire di correggere eventuali errori nella posa;
  • Dopo l’installazione o la lavorazione, l’accettazione definitiva consente di confermare che il materiale sia correttamente posato come previsto nel progetto.

Sarebbe opportuno, per ognuna delle 4 fasi di accettazione, redigere un verbale.

La verbalizzazione di ogni singolo step permetterà sia al Direttore dei lavori sia all’esecutore di avere la conferma della corretta realizzazione dell’opera e del proprio operato.

E’ preferibile allegare al verbale di accettazione dei materiali, una scheda riepilogativa contenente le informazioni utili per identificare la corrispondenza del prodotto previsto da progetto e quello da acquistare e fornire:

  • id. progressivo
  • descrizione materiale
  • id. computo metrico
  • descrizione da computo metrico
  • articolo Capitolato Speciale Appalto
  • schede tecniche
  • certificazioni (CE, Ambientali, etc.)

In conclusione, l’Ufficio di Direzione lavori, ma in particolar modo l’assistente di cantiere (come delegato ai sensi dell’art. 101 del Codice), deve verificare che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni e norme del Capitolato Speciale d’Appalto; queste possono essere definite da riferimenti specifici elencati dallo stesso Capitolato Speciale (caratteristiche dei materiali, norme UNI, CEI, etc.) e da allegati tecnici al progetto.

Tutte queste specifiche costituiscono un elemento di riferimento continuo per l’esecutore e per i soggetti dell’Ufficio di direzione lavori deputati alla verifica, che dovranno osservarle (il primo) e controllare costantemente la loro applicazione (i secondi).

Oltre ai controlli previsti nei documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, quale unico responsabile sull’accettazione dei materiali e supervisore dell’attività dell’Ufficio di DL, dovrà comunque esaminare personalmente, o attraverso l’Ispettore di Cantiere, tutti i materiali impiegati in cantiere, assicurandosi, con prove eseguite sul luogo o fatte eseguire da laboratori specializzati, della loro perfetta rispondenza alle norme vigenti ( marcatura “CE” – cementi, aggregati, malte, conglomerati, laterizi, prefabbricati, etc. – ecc ecc).

Rosario Scalise – avvocato di cantiere

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.