Subappalto: superamento dell’importo autorizzato

misure immisurabili

Può accadere che durante l’esecuzione delle opere in subappalto sia superato il limite di quanto autorizzato (o addirittura il limite della qualificazione SOA). Quali potrebbero essere le conseguenze?

In merito all’istituto del subappalto ed alle sue regole generali si rinvia ai diversi articoli del Blog.

Di seguito alcune riflessioni, consapevoli che si tratta di un argomento delicato e controverso.

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Il subappalto non autorizzato

L’art. 119 del D.Lgs.36/2023 definisce il subappaltatore colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi propri.

Il contratto di subappalto, quindi, ha natura derivata dall’originario rapporto stipulato tra l’appaltatore e la stazione appaltante ed è pertanto “accessorio” al medesimo.

Il rapporto tra appaltatore e subappaltatore è regolato dal Codice Civile ed ha natura privatistica; tuttavia in ragione della finalità del rapporto – che è quella di consentire ad un terzo di realizzare parte di una opera pubblica –la stazione appaltante ha il diritto di imporre precise condizioni ai fini della relativa autorizzazione.

Il Codice 36/2023, in conformità con le prescrizioni europee, si connota per una maggiore apertura eliminando alcuni limiti imposti dalla precedente normativa.

Nondimeno elemento imprescindibile del subappalto è l’autorizzazione (preventiva) da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 4); a sua volta il rilascio dell’autorizzazione richiede una preventiva comunicazione di dati ed informazioni essenziali.

Come noto, il subappalto, o il subcontratto assimilato, non autorizzato è sanzionato sia penalmente sia civilmente (con una multa non inferiore a un terzo del valore del subappalto e non superiore a un terzo del valore dell’appalto), con la conseguente nullità del contratto di subappalto.

In merito, tuttavia, occorre segnalare che le rilevanti sanzioni previste si applicano, secondo parte della giurisprudenza, unicamente se il comportamento delle parti incide negativamente sull’interesse pubblico e sulla ratio della legge, ovvero se: manchi del tutto l’autorizzazione, la stazione appaltante non abbia conoscenza delle attività del subappaltatore e non le abbia accettate (contabilità, ecc) e vi sia una volontà di elusione dei limiti di legge.

È opportuno precisare che la materia, in ogni caso, è controversa e pertanto occorre analizzare caso per caso.

Vediamo alcune ipotesi.

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE: AUTORIZZAZIONE, SOA

1 – Primo caso –> il subappaltatore supera il limite autorizzato.

L’impresa in possesso di SOA nella categoria OG 3, classifica II (Euro 516.000), è stata autorizzata ad eseguire lavori per Euro 300.000,00.

Tuttavia nella fase di cantiere l’impresa esegue lavori per Euro 380.000,00, quindi in supero rispetto a quanto autorizzato.

Da alcune pronunce della Cassazione si ricava come “ … il reato sia configurabile laddove manchi del tutto l’autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblica amministrazione … Nell’appalto di opere pubbliche, qualora l’impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l’esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido – perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell’art. 21 della legge n. 646 del 1982 – anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione; ciò in quanto la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali» (Tra le diverse Cass. Civ. 35053/2024).

Sarebbe, quindi, esclusa la rilevanza penale se esiste un autorizzazione originaria; sicché la funzione svolta dall’autorizzazione rimane ferma anche se l’oggetto del subappalto si estende oltre i limiti originariamente autorizzati.

Una volta esclusa la rilevanza penale dell’estensione dell’oggetto del subappalto autorizzato, viene meno anche la nullità del contratto di subappalto.

ATTENZIONE

-se il valore del subappalto non aveva condotto la stazione appaltante ad effettuare le verifiche antimafia, occorrerà procedere ad effettuare gli opportuni accertamenti integrativi;

-se si analizza l’excursus normativo si può notare come solo con l’art. 105 del Dlgs 50/2016 (ed oggi art.119 del Dlgs 36/2023) è stato introdotto l’obbligo dell’autorizzazione integrativa.

Parte della giurisprudenza ritiene quindi che il supero dell’importo autorizzato determini la nullità parziale del contratto (Corte di appello,  Milano 2025; Corte di Appello Brescia 2025; Corte di Appello, Ancona 2024)

Personalmente ritengo che il principio esposto dalle pronunce di Cassazione possa essere valido anche nella vigenza del Codice 50/2016 e 36/2023.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità per la stazione appaltante di sanzionare il comportamento dell’appaltatore.

2 – Secondo caso–>il subappaltatore supera il limite autorizzato ed anche la propria capacità SOA.

L’impresa in possesso di SOA nella categoria OG 3, classifica II (Euro 516.000), è stata autorizzata ad eseguire lavori per Euro 300.000,00. L’impresa realizza opere per Euro 650.000,00, quindi in supero non solo rispetto a quanto autorizzato ma anche rispetto alla propria qualificazione.

Fermo restando quanto esposto nell’esempio precedente (e della giurisprudenza contrastante), in questa ipotesi il problema concerne l’esecuzione concreta delle opere.

Il subappalto esteso potrebbe condurre l’ente a pagare le opere nei limiti dell’arricchimento, dell’utilitas (Cass. Civ. Ord. 7006/2025; Sez. Un. 10798/2015); ovvero – per esempio – nei limiti del costo dell’opera sempre che la stessa sia effettivamente utile ed accettata (esclusi fattori produttivi come spese generali ed utile).

Resta ferma, anche qui, la possibilità per la stazione appaltante di sanzionare il comportamento dell’appaltatore.

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Residuano altre ipotesi e, tra queste, l’intervento di un operatore in cantiere previa autorizzazione della stazione appaltante “implicita” (per fatti concludenti) e non “formale”.

Come noto, l’assenza di autorizzazione preventiva determina la nullità del contratto di subappalto; tuttavia se nessuno eccepisce la presenza in cantiere del subappaltatore (che ha peraltro depositato il POS) si pone il problema di come gestire la situazione.

Il direttore dei lavori è colui che ai sensi dell’Allegato II.14 del Codice controlla la presenza in cantiere dei subappaltatori e subcontraenti autorizzati.

Ma se la sua presenza non viene eccepita ed anzi le opere da questi realizzate sono allibrate in contabilità? Il rapporto instaurato è nullo?

Anche sotto tale profilo, molto delicato, vi sono differenti e contrastanti vedute: una più formalistica ed una più sostanziale.

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Si ribadisce, la materia è spinosa, controversa e pertanto occorre analizzare caso per caso. Le argomentazioni esposte, quindi, costituiscono uno spunto di riflessione.

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Contabilizzazione materiali a piè d’opera

19 marzo - inaugurazione traforo gran san bernardo

Nell’esecuzione del contratto, l’appaltatore approvvigiona materiali destinati ad essere impiegati in opere definitive e provvisorie. I materiali sono depositati e custoditi in cantiere mentre, a volte, sono acquistati e lasciati in deposito presso il proprio magazzino o presso il fornitore.

Si pone il problema se tali materiali possono essere allibrati in contabilità, prima del loro utilizzo (c.d. “contabilizzazione dei materiali a piè d’opera”).

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Le regole contabili

L’art. 114 del D.Lgs. 36/2023, unitamente all’Allegato II.14 precisa che i compiti specifici del DL sono individuabili in tre precisi ambiti:

1) deve controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte secondo i canoni della tecnica delle costruzioni, accertando la conformità degli stessi alla normativa nazionale ed europea (CAM, DNSH ecc);

2) deve controllare che i lavori siano eseguiti in totale conformità al progetto e alle condizioni del contratto e di offerta;

3) deve procedere all’accettazione dei materiali forniti dall’Esecutore, i quali devono essere rispondenti alle prescrizioni del contratto e dell’offerta e tali da non pregiudicare la qualità e funzionalità dell’opera (articolo Blog 1/6/2021).

Il DL è quindi preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera, super-visionando l’attività dell’Ufficio di Direzione Lavori e interloquendo con l’Esecutore sugli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Lo stesso ha certamente autonomia (come chiarito dall’Allegato II.14) nella gestione del contratto, anche sotto il profilo contabile –> Attenzione: Il DL non ha potere negoziale (ovvero un potere tale da modificare di sua iniziativa il contratto), bensì esercita un potere tecnico-esecutivo.

Le norme previgenti ed attuali. Il capitolato

In breve.

Il Capitolato Generale del 1962 (DPR 1063 -art. 34), cosi come l’art. 180 del DPR 207/2010 (Regolamento da rimpiangere) stabilivano, chiaramente, che:

a) Il capitolato speciale poteva prevedere la possibilità di allibrare in contabilità i materiali destinati ad essere utilizzati per manufatti previsti in progetto;

b) Tale possibilità era consentita se il valore della fornitura “a piè d’opera” superava quello della posa;

c) L’inserimento in contabilità poteva essere effettuato in misura non > del 50% del valore del materiale.

Le norme indicate prevedevano inoltre che:

d) Salvo disposizioni contrarie (capitolato, contratto) era comunque possibile aggiungere all’importo dei lavori eseguiti e aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Le previsioni indicate, tuttavia, parlavano di “materiali a piè d’opera” ovvero arrivati e custoditi in cantiere.

Il D.lgs 36/2023 (Allegato II.14) – come peraltro il DM 49/2018 – non riproduce le regole contabili previgenti.

Sino a che punto, quindi, può spingersi il DL nell’allibramento di materiali destinati ad essere utilizzati per la realizzazione delle opere, depositati in cantiere oppure stoccati in altro luogo?

Materiali a piè d’opera oppure presso magazzino/fornitore

La fornitura “a piè d’opera” si riferisce ai quei materiali necessari per realizzare un manufatto che si trovino già nel cantiere dove è in corso la costruzione, ma che non siano stati ancora messi in opera.

Se il capitolato (come auspicabile) prescrive la possibilità di contabilizzare i materiali a piè d’opera (in cantiere) oppure presso altri luoghi (magazzino, fornitore), il problema non si pone, in quanto il DL avrà la “copertura” contrattuale per allibrare le forniture stesse. Il Capitolato, in ogni modo, deve prevedere tale possibilità chiarendo i limiti di tale autonomia (valore per esempio al 50%; dimostrazione dell’acquisto; accettazione).

Se il capitolato non dispone nulla, il DL deve valutare se l’allibramento del materiale a piè d’opera (in cantiere) o stoccato presso altri luoghi (magazzino, fornitore) si renda opportuno nel solco della ratio indicata all’art. 1 dell’Allegato II.14 “ … valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell’esclusivo interesse all’efficiente e sollecita esecuzione dell’intervento…”

A stretto rigore, quindi, il DL ha titolo (considerata la sua autonomia tecnico-contabile) ad allibrare i materiali a piè d’opera, ponendo attenzione – tra l’altro – alle seguenti regole:

– l’allibramento deve riguardare materiali destinati ad opere definitive (non provvisorie);

-la contabilizzazione dovrebbe riferirsi ad una quota dei costi sostenuti per l’approvvigionamento (es: 50% ) e previa dimostrazione dell’acquisto;

– la possibilità di pagare materiali non presenti in cantiere, dovrebbe avvenire se depositati presso luoghi concordati con la stessa DL e  purché sia chiara la loro destinazione;

N.B. –> Rimangono ferme le regole previste dall’art. 4 dell’Allegato II.14 in materia di accettazione dei materiali (si veda articolo Blog 1/6/2021) e tra queste quella per cui “i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono sempre a rischio e pericolo dell’esecutore”

La possibilità di pagare materiali presso il magazzino peraltro è prevista anche dalle norme in materia di recesso.

Residua una criticità: il caso della risoluzione contrattuale come anche l’ipotesi di riduzione delle opere da eseguire

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Il “nuovo” RUP nel nuovo codice (D.Lgs 36/2023)

Il D.Lgs 36/2023 ridisegna (in parte) la figura del RUP conservandone, comunque, la centralità e la trasversalità del ruolo (come si legge nella Relazione Illustrativa del Codice). Il RUP rimane in ogni caso il soggetto che assicura il completamento dell’intervento pubblico “quale figura cruciale per assicurare il risultato finale” (sempre come indicato nella Relazione Illustrativa).

In breve ecco un inquadramento complessivo della relativa disciplina.

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IL RUP : definizione e centralità

Il RUP è il Responsabile Unico del Progetto.

La Relazione illustrativa del Codice precisa che il RUP “è un responsabile di progetto” (o di “intervento”) e non di procedimento.

Ma cosa si intende con tale nuova definizione?

Il RUP diventa (ma lo era già) il responsabile diverse di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico”; non è responsabile di una sola fase procedurale.  Resta, quindi, confermata e resa ancora più evidente la centralità e la trasversalità del ruolo.

Sul punto, il comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023, infatti, evidenzia – in misura più chiara e rilevante al D.Lgs 50/2016 – che il RUP svolge non solo tutte le attività indicate nell’allegato I.2 ma anche ogni altra attività (anche non descritta nel Codice) necessaria per realizzare il completamento dell’intervento pubblico: in concreto svolge “tutte le attività che siano comunque necessarie per raggiungere gli obiettivi, ove non di competenza di altri organi”. Trattasi, come le definisce la citata Relazione, di facoltà “anche innominate

L’allegato I.2. infatti precisa “ Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”

In concreto: il RUP sa tutto, fa tutto, pensa a tutto.

IL RUP e i responsabili di fase

Il RUP può essere coadiuvato da Responsabili di fase.

L’art. 15 precisa, inoltre, che “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.”

Il RUP può quindi essere coadiuvato dai responsabili di fase (responsabili di istruttoria), per ognuna delle tipiche 4 fasi dell’intervento pubblico: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. Tutti soggetti che assumono rispettive responsabilità (e concorrono all’incentivo).

Lo schema potrebbe essere il seguente:

rup nel nuovo codice

I responsabili di fase assumono specifiche responsabilità, rimanendo tuttavia in capo il ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008

In merito, la Relazione Illustrativa del Codice precisa che “tale opzione presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.

L’allegato I.2 precisa anche “ Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’art. 15 comma 3 del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico …”.

E’ evidente però che lo schema organizzativo, per quanto interessante, potrà funzionare solo per enti e stazioni appaltanti di una certa dimensione, dove i dipendenti sono in numero tale da consentire una suddivisione di responsabilità. Nei comuni piccoli e negli enti di modeste dimensioni, dove l’ufficio tecnico è composto da 2/3 persone, il citato modello è inapplicabile.

IL RUP : ulteriori considerazioni

Il D.Lgs 36/2023 infine prevede:

a) Requisiti di professionalità specifici per svolgere l’attività di RUP (come peraltro le Linee Guida Anac); disposizione che però viene vanificata nella sua portata (come anche nel D.Lgs 50/2016) visto che l’art. 15 precisa che qualunque dipendente “non in possesso dei requisiti” può svolgere l’attività di RUP purché supportato (Supporto interno o esterno);

b) Il RUP deve essere assicurato con oneri a carico della stazione appaltante;

c) L’attività di RUP non può essere rifiutata (ovviamente se si è in possesso dei requisiti oppure, in caso negativo, se è prevista la struttura a supporto).

d) La stazione appaltante deve prevedere un piano di formazione a favore del RUP.

e) L’incarico di RUP può essere ricoperto anche da un dipendente a tempo determinato.

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Il nuovo codice (D.Lgs 36/2023) e la fase di esecuzione del contratto – Sintesi

Il Nuovo Codice (pubblicato il 31 marzo 2023) introduce alcune novità relative alla fase esecutiva del contratto: Sospensione, Proroga, Riserve, Varianti, Subappalto, Contabilità, Revisione prezzi, RUP, DL, Progettazione, Collegio Consultivo Tecnico.

Devo rilevare, tuttavia, come a differenza del Codice, l’allegato II.14 (che disciplina la fase esecutiva del contratto) non pare abbia centrato l’obiettivo inizialmente prefissato, ovvero colmare le lacune del DM 49/2018.

Vediamo quali sono le principali innovazione, rinviando ad altri articoli le analisi delle singole novità.

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1 – La progettazione, verifica e validazione. Corpo/Misura (computo)

1.1 – La progettazione dei lavori pubblici si articola solo su due livelli: progetto fattibilità tecnico -economica (PFTE) e progetto esecutivo. E’ soppresso il progetto di livello definitivo (art 41 – All. I.7) –> scelta a mio avviso positiva.

1.2 – Il PFTE è più articolato rispetto al “preliminare” descritto nel DPR 207/2010. Il PFTE sostituisce il Definitivo in materia di varianti urbanistiche (art. 19 del DPR 327/2001 – Espropri) –> rimane la necessità di coordinare le due fasi progettuali con le ulteriori attività per ottenere i necessari pareri e autorizzazioni.

1.3 – E’ ammesso l’affidamento mediante appalto “integrato” sulla base del PFTE –> scelta positiva. Tuttavia occorre porre attenzione alla “gestione” della fase progettuale in capo all’esecutore. L’appalto integrato, peraltro, dovrebbe, a mio sommesso avviso, rimanere una scelta residuale da relegarsi unicamente nel caso in cui l’appaltatore possa effettivamente contribuire (con le sue capacità ed il suo Know How) a migliorare le scelte esecutive.

1.4 – La verifica progettuale viene effettuata contestualmente allo sviluppo del progetto e si conclude mediante rilascio del rapporto conclusivo in relazione allo specifico livello previsto per l’appalto: appalto di soli lavori, appalto integrato (art. 42)  –> l’All. I.7 disciplina la verifica e le responsabilità dei soggetti incaricati a tale scopo –> l’eliminazione del livello definitivo, impone, a mio avviso, l’avvio della verifica sempre e comunque dal PFTE.

1.5 – La validazione è sottoscritta non solo dal RUP (Responsabile Unico di Progetto), ma anche dal Responsabile della fase progettuale  –> previsione dell’art. 42 e dell’All. I.2 (art. 6).

1.6 – Corpo/Misura (si veda articolo del blog del 14/2/2023) –> l’art. 18, comma 1, richiama quanto disposto dall’art. 32, comma 14 bis, D.Lgs 50/2016 ovvero: Il computo metrico estimativo (CME) è parte del contratto se richiamato nel bando. Devo rilevare, tuttavia, che l’art. 31 dell’All. I.7 (progettazione) impone di allegare allo schema di contratto (quale documento del progetto esecutivo), il CME; previsione che pare in contrasto con il citato art. 18 che dispone, appunto, che il CME possa essere parte del contratto unicamente in caso di richiamo nel bando di gara.

1.7  – Ultimazione annotazione sul tema della progettazione: il Nuovo Codice valorizza il DOCFAP (art. 2 dell’ All.I.7)  –> Elaborato progettuale, a mio avviso, da utilizzare in misura più rilevante, anche laddove non obbligatorio (appalti sottosoglia), quale strumento di ausilio per il RUP nella redazione del DIP (documento di indirizzo alla progettazione).

2 – RUP e DL

2.1 – Il RUP è il Responsabile Unico del Progetto (non più Responsabile Unico del Procedimento). Il RUP può essere coadiuvato da 4 responsabili di fase (responsabili di istruttoria ai sensi della legge 241/1990 e smi), per la programmazione, la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione (art. 15 e All. I.2) –> Il DLgs 36/2023 (Nuovo Codice):

a) elenca i requisiti per assumere tale ruolo;

b) conferma che l’incarico non può essere rifiutato, se in possesso dei requisiti;

c) conferma che possono essere nominati RUP anche soggetti privi dei requisiti, se è previsto il supporto;

d) prevede obblighi formativi;

e) prevede che il RUP possa essere anche un dipendente a tempo determinato.

2.2 – Il Direttore dei lavori coincide con il  Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione solo per contratti di importo inferiore a 1 milione di Euro (art. 114) –> Tale sovrapposizione di ruoli non è consentita quindi per appalti sopra la soglia indicata, nei lavori c.d. complessi (definizione prevista all’All. I.1) e con rischi di interferenze (? – previsione quest’ultima non molto chiara).

3 –Sospensione, Proroga, Contabilità, Revisione prezzi, Riserve, Varianti, Subappalto.

3.1 – La sospensione lavori (di qualunque genere) se dura oltre un quarto del tempo contrattuale oppure oltre 6 mesi, consente all’esecutore di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza indennità (art. 121 – All. II.14) –> La novità – rilevante – è stata analizzata nell’articolo di questo blog del 7/3/2023, al quale si rinvia. Trattasi di una innovazione volta, verosimilmente, a depotenziare il contenzioso, consentendo all’impresa di sciogliersi (senza indennità) dal contratto, prescindendo dalla motivazione posta alla base della sospensione medesima.

3.2 – La sospensione lavori negli appalti sopra soglia è disposta dal RUP previo parere del CCT (collegio consultivo tecnico) (artt. 121, 216 – All. II.14, V.2)  –> Negli appalti sopra la soglia europea (art. 14), ogni tipologia di sospensione non può essere decisa se non è stato acquisito il parere del CCT. Ne discende l’importanza che il Collegio sia costituito sin dall’avvio delle opere. Tale disposizione si applica anche ai servizi e forniture di valore sopra 1 milione di euro (il CCT diventa infatti obbligatorio anche per tali affidamenti).

3.3 – La sospensione per gravi ragioni tecniche è soggetta a parere del CCT (artt. 121, 216 – All. II.14, V.2) –>  Qualora l’interruzione dei lavori sia legata a gravi ragioni tecniche che possono incidere sulla realizzazione delle opere e laddove le parti non trovino un accordo per superare l’ostacolo, è obbligatorio acquisire il parere del CCT. Tale disposizione si applica anche ai servizi e forniture di valore sopra 1 milione di euro (il CCT diventa infatti obbligatorio anche per tali affidamenti).

3.4 – La proroga del termine di ultimazione dei lavori negli appalti sopra soglia deve essere valutata previo parere del CCT (artt. 121, 216 – All. II.14, V.2) –>  Il RUP, negli appalti sopra soglia, prima di accogliere o negare l’istanza di proroga dell’esecutore deve acquisite il parere del Collegio. Tale disposizione si applica anche ai servizi e forniture di valore sopra 1 milione di euro (il CCT diventa infatti obbligatorio anche per tali affidamenti).

3.5 – La contabilità dei lavori è sostanzialmente identica alla disciplina del DM 49/2018, ma non paiono coordinate le disposizioni dell’All. II. 14 con le disposizioni in materia di digitalizzazione (art. 19 e ss) –> L’All. II. 14, all’art. 12 richiama i “soliti” documenti contabili e prevede che la contabilità debba essere tenuta con strumenti elettronici (piattaforme, anche telematiche, interoperabili). Tale disposizione (identica a quella del DM 49/2018) tuttavia andrà coordinata con gli obblighi sulla digitalizzazione (dal 1 gennaio 2024) ed il BIM. Ultima annotazione sul punto, il brogliaccio delle misure viene sostituito con il verbale delle misure (prese in cantiere). Infine il Registro di contabilità (in caso di mancato utilizzo di strumenti informatici, motivato e da comunicare ad Anac) può essere compilato su un documento le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate da RUP ed Impresa.

3.6 – La revisione prezzi è obbligatoria nei casi previsti dall’art. 60 –> E’ obbligatorio inserire nei contratti di appalto (e nei documenti di gara) la clausola di revisione prezzi; l’adeguamento dei prezzi avviene laddove – per ragioni oggettive – si verifichi un aumento o una diminuzione del costo dell’opera superiore al 5% e nella misura dell’80% –> L’art. 60, comunque, va sempre letto ed applicato anche tenendo in considerazione gli articoli 9 (principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale) e 120 (modifiche).

3.7 – L’istituto delle riserve è rivisto all’art. 7 dell’All. II.14 –> Il tema è stato affrontato nell’articolo di questo Blog del 23 gennaio 2023 al quale si rinvia. Si ribadisce come, a mio avviso, la nuova disciplina delle riserve sia carente e decisamente ambigua (es: non si rinviene il termine per l’esplicitazione delle domande).

3.8 – Le regole ed i principi sulle varianti sono sostanzialmente confermate, ma sono introdotte alcune innovazioni importanti (art. 120 – All. II.14) –> Innanzitutto scompare la circostanza “imprevista” e rimane solo la circostanza “imprevedibile”. Tale scelta, come parrebbe emergere dalla relazione al Codice, ha la finalità di “oggettivizzare” la motivazione alla base della variante.

L’art. 120, inoltre, prevede:

a) Non sono considerate sostanziali le modifiche che hanno la finalità di ottenere risparmi da utilizzare per compensare aumenti di spesa dei costi dei lavori;

b) Non sono considerate sostanziali le modifiche che realizzano soluzioni equivalenti o migliorative (in termini economici, tecnici, di tempi);

c) E’ possibile – applicando l’art. 9 del Nuovo Codice – inserire nel contratto clausole di rinegoziazione, la cui attivazione è rimessa all’impresa mediante istanza, alla quale il RUP risponde entro 3 mesi.

Inoltre:

d) Scompare il riferimento all’errore progettuale nel comma 3 (vecchio comma 2 dell’art. 106), ma nulla cambia.

e) Scompare la disciplina dell’art. 106, comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016, ma tale fattispecie rimane assorbita nel comma 2 e nel comma 5 dell’art. 120.

3.9 – Il subappalto rimane sostanzialmente immutato rispetto alla recente riforma contenuta nella legge 108/2021, con alcune importanti novità (art 119) –> Il Nuovo Codice riscrive il comma 1, rendendolo decisamente più comprensibile rispetto alla revisione introdotta con la Legge 108/2021 (non più “complesso delle categorie prevalenti” ma “categoria prevalente”).

E’ introdotto il c.d. subappalto a cascata (comma 17): pertanto se la stazione appaltante non lo vieta nella Determina a Contrarre (motivando), è consentito il subappalto del subappalto –> occorre riflettere quali saranno le implicazioni sui pagamenti diretti, sui controlli (di pertinenza del DL), sulla sicurezza e sulla gestione delle interferenze.

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Lavori (opere) a corpo e misura nel nuovo codice

Il Nuovo Codice (che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 ed acquisire efficacia il 1° luglio 2023, salvo proroghe), come emerge dallo Schema ultimo (versione del 05/01/2023 trasmessa alle Commissioni parlamentari), conferma sostanzialmente i principi in materia di opere a corpo ed opere a misura già esposti nell’articolo di questo blog del 6/4/2021.

Rilevo, comunque, una migliore esplicitazione di alcuni aspetti in materia.

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CORPO E MISURA: COME E QUANDO

1- Il Nuovo Codice (all. I.7) precisa che sin dalla redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), il RUP (Responsabile Unico di Progetto) deve precisare se “ …m) la tipologia di contratto … sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura”. La medesima previsione è prevista nell’art. 15 del D.P.R. 207/2010.

Rimane, comunque, il dubbio su come possa il RUP sin da tale fase (antecedente alle scelte progettuali concrete), decidere se il contratto prevederà un corrispettivo a corpo oppure a misura. Come precisato, infatti, nei successivi articoli dell’allegato I.7., tale scelta discende dalla possibilità (o meno) di definire chiaramente la natura delle opere (scelta che può essere effettuata – in modo consapevole – unicamente in itinere di redazione del progetto).

2 – L’art. 31 del citato allegato (riferito al progetto esecutivo), opportunamente impone che nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo:

a) riporta solo il prezzo a corpo;

b) ma deve essere accompagnato – per determinare ciascun prezzo a corpo – da un distinto elaborato (che non fa parte del computo ma redatto nelle medesime modalità) finalizzato ad individuare le sotto-lavorazioni che concorrono a formare il prezzo a corpo.

Tale ultima previsione è corretta ed ha la finalità – sostanzialmente – di evitare che il corpo assuma una forma di forfettizzazione del corrispettivo senza che, a monte, non vi sia stata una precisa analisi delle lavorazioni.

3- L’art. 32 (sempre del medesimo allegato) conferma un principio molto importante, ovvero:

a) per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

b) Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

Considerato, infatti, che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, nessuna misurazione, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno “il corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera  certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo deve essere stabilito a misura –> è inutile utilizzare il corrispettivo a corpo per  lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.

La Cassazione sul punto è sempre stata molto chiara:

– L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili.

– L’esecutore quando verifica ed analizza il progetto in sede di predisposizione dell’offerta deve potersi rappresentare tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa –> in concreto non basta una semplice locuzione “a corpo” per trasferire il rischio all’impresa, ma occorre consentire alla stessa di ben comprendere cosa dovrà realizzare.

4- La modalità di contabilizzazione a corpo è prevista nell’allegato II.14 (art. 12): è necessario redigere un libretto delle misure specifico per i lavori a corpo, indicando la percentuale dell’aliquota relativa alla voce della categoria di lavorazione (ricavando la percentuale dal computo e dal distinto elaborato indicato al punto 2). Lo stesso articolo, nel disciplinare le modalità di compilazione del Registro di contabilità, non precisa ciò che appare ovvio (a mio avviso): ogni categoria di lavorazione a corpo che è stata eseguita ed annotata nel libretto, deve essere riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le medesime considerazioni, in ogni caso, attengono alla compilazione del sommario del Registro (documento non obbligatorio).

5- L’art. 18 del Nuovo Codice conferma la previsione per cui “ … il computo metrico estimativo, richiamato nel bando o nell’invito, è parte integrante del contratto”.

Sul punto, occorre chiarire che la presenza del computo metrico estimativo tra i documenti contrattuali non fa venire meno la natura dell’appalto a corpo. Rimane, tuttavia, sullo sfondo l’ipotesi (non rara) di differenze tra gli importi di computo e quelli previsti nel contratto/progetto.

Una ultima annotazione: la variante nel caso di appalto a corpo deve seguire regole di stesura diverse dalle varianti di lavori a misura (vedasi articolo del blog del 24/2/2021).

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Le riserve del nuovo codice 2023 – versione 5 gennaio 2023

Il Nuovo Codice (che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 ed acquisire efficacia il 1° luglio 2023), come emerge dallo Schema ultimo (versione del 05/01/2023 trasmessa alle Commissioni parlamentari) fa “un mezzo passo indietro” nella disciplina delle riserve rispetto al DM 49/2018, ritornando, solo parzialmente, al previgente Regolamento DPR 207/2010. Si sperava che il passo indietro fosse totale, ma allo stato non è così.

Al di là del giudizio decisamente positivo sull’impostazione complessiva del Codice, rimane qualche dubbio, a nostro sommesso avviso, nella parte relativa alla fase esecutiva del contratto. Si auspica, quindi, un intervento prima della pubblicazione del Decreto Legislativo.

Di seguito alcune considerazioni fondate su aspetti pratici ed operativi (NB –> occorrerà attendere la pubblicazione del Testo finale prima di una valutazione conclusiva, nel rispetto istituzionale di chi ha affrontato la materia).

Le riserve nel DM 49/2018

Il DM 49/2018 non ripropone – come noto a tutti gli operatori del settore – la precedente disciplina in materia di riserve, contenuta negli articoli 190 e 191 del DPR 207/2010; norme che definivano chiaramente le modalità di iscrizione delle riserve. Tale novità era nata dalle indicazioni del Consiglio di Stato nel parere 12 febbraio 2018, n.360.

L’art.9 del DM 49/2018, relega oggi la disciplina delle riserve alle statuizioni del Capitolato Speciale di appalto “Contestazioni e riserve. 1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto.”

All’appello, in concreto, nel DM 49/2018 mancano una serie di regole importanti alle quali sia l’impresa sia il RUP e il DL facevano riferimento per la stesura, l’analisi e la definizione delle riserve.

specchietto sintesi DM 49/2018 - avvocato di cantiere

Il Nuovo Codice (nella versione ultima del 5 gennaio 2023), pur intervenendo sull’istituto con l’intenzione di colmare le lacune del DM 49/2018, pare avere dimenticato o sottovalutato alcuni aspetti “operativi” e “pratici” nella gestione delle riserve.

Le riserve nel Nuovo Codice

(versione del 5 gennaio 2023)

Il Nuovo Codice richiama l’istituto delle riserve in diversi articoli e tra questi l’art.115 (controllo tecnico contabile e amministrativo), l’art.121 (in materia di sospensioni), l’art.140 (in materia di somma urgenza), l’art.210 (accordo bonario) e l’allegato II. 14. Tale allegato (secondo quanto previsto dall’art.114) dovrebbe essere sostituito da un Regolamento emanato con Decreto del MIT.

Ecco alcune considerazioni sul tema.

A) In materia di sospensioni, le modalità di iscrizione delle riserve rimangono sostanzialmente identiche a quelle previste dall’art.107 del D.Lgs.50/2016 (ferme restando alcune modifiche sull’istituto della sospensione, di cui si dirà in altro articolo).

B) L’art.115 del Nuovo Codice al comma 2 precisa:

modalità e termini iscrizione riserve, articolo 115, comma 2

Tale norma rinvia all’allegato II.14 il quale dovrebbe – rispetto al DM 49/2018 – fornire una disciplina più chiara sulle riserve indicando “modalità” e “termini” di iscrizione delle medesime.

La relazione al Codice precisa sul punto:

allegato II.14 - nuovo codice appalti 2023 - versione 5 gennaio 2023 - avvocato di cantiere
relazione al nuovo codice appalti, versoine 5 gennaio 2023, commi 2 e 4 articolo 115, iscrizione riserve, avvocato di cantiere

Nella sostanza, la Relazione evidenzia la necessità di prevedere una disciplina chiara e puntuale dell’istituto delle riserve, anche con riferimento alla decadenza per “mancata iscrizione” o “esplicitazione” delle richieste à si noti che correttamente nella Relazione al Codice viene chiaramente prevista la differenza tra iscrizione O esplicitazione delle domande (ovvero due momenti differenti nella gestione delle riserve, il primo legato alla sottoscrizione dell’atto contabile ed il secondo legato alla esplicitazione cioè alla produzione per esteso delle domande).

C) L’allegato II.14 tuttavia, a fronte delle concrete e meritorie precisazioni nella Relazione, pare presentare alcune criticità che, ovviamente, rilevano per chi come il sottoscritto scrive riserve oppure supporta le stazioni appaltanti sul tema. Cosi come assumono importanza “vitale” per i RUP, Professionisti ed imprese.

In particolare si consideri quanto segue.

 

i) Nell’allegato, non pare sia previsto il termine entro il quale le riserve debbano essere esplicitate (in genere 15 giorni dalla sottoscrizione).

Nella sostanza, quando l’impresa sottoscrive gli atti contabili dovrebbe – secondo la lettura attuale dell’art.7 dell’allegato –  seduta stante esplicitare le proprie richieste e domande; adempimento pressoché impossibile nella quasi totalità dei casi. La stessa Relazione, peraltro, parla proprio di termini relativi alla sottoscrizione ed esplicitazione, ovvero due momenti ben distinti.

La stazione appaltante dovrebbe sempre consentire all’appaltatore di poter esplicitare (cioè scrivere per esteso e quantificare) le riserve entro termini congrui, anche in ragione del contenuto e della complessità delle partite contabili allibrate e delle eventuali eccezioni.

Peraltro la stessa giurisprudenza di Cassazione evidenzia due tipologie di tempestività:

– la tempestività nell’iscrizione della riserva;

– la tempestività nell’esplicitazione e quantificazione della riserva.

tempestività iscrizione, esplicitazione e quantificazione riserva commento articolo 7, allegato II.14, nuova legge appalti, versione 5 gennaio 2013, avvocato di cantiere

Se quanto esposto verrà confermato, pare evidente come le imprese avranno concrete difficoltà nel far valere eccezioni sugli atti contabili.

ii) L’allegato II.14, all’art.7, precisa, inoltre, che:

non costituiscono riserve domande di risarcimento per comportamento stazione appaltante e ritardo collaudo, all. II.14 art. 7, nuovo codice appalti, versione 5 gennaio 2023, avvocato di cantiere

La Relazione al Nuovo Codice fa riferimento, sul punto, alle riserve dell’appaltatore “a contenuto economico”.

Ora dalla lettura della disposizione riportata sopra, viene spontaneo chiedersi se la previsione della lettera e) – domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanze a quest’ultima riferibili – escluda dal tema delle riserve le domande per “anomalo andamento dei lavori”, “ridotta produzione” e simili (es: riscontro di interferenze in cantiere non indicate, mancato esproprio di aree, mancata richiesta di autorizzazioni di terzi ecc).

Riserve che hanno chiaramente contenuto “risarcitorio” e che in ogni caso sono strettamente legate alla contabilità ed al contenuto della medesima.

Se così fosse, e se quindi tale tipologia di contestazione dovesse essere ritenuta esclusa dal contesto normativo delle riserve (ossia, sottratta al regime dell’onere della riserva), allora l’impresa potrebbe avanzare la propria richiesta risarcitoria in ogni fase dell’esecuzione delle opere, senza incorrere in eccezioni di decadenza ed intempestività, facendo venire meno, peraltro, la ratio stessa dell’istituto delle riserve (consentire di tenere sotto controllo la spesa pubblica e gli eventuali esborsi).

Sul punto è opportuno, inoltre, chiedersi se tale esclusione si applichi anche alle riserve per sospensione illegittima. Come noto, infatti, la sospensione di tale natura è spesso riconducibile a comportamenti della stazione appaltante o comunque a circostanze ad essa riferibili.

Quindi ci si chiede: come si concilia tale ipotesi con l’art.121 del Nuovo Codice e la parte dell’allegato II.14 che dispongono sulle modalità di determinazione dell quantificazione delle riserve per sospensione illegittima? (spese generali improduttive, mancato ammortamento mezzi e retribuzioni inutilmente corrisposte). Valori di calcolo che hanno certamente natura risarcitoria.

Inoltre l’art.7 dell’allegato II.14 distingue – opportunamente – tra fatti istantanei e fatti continuativi (per questi come noto la quantificazione della riserva può essere rinviata alla cessazione del fatto medesimo).

Ma è chiaro che le riserve di natura meramente contabile (ovvero quelle che paiono essere le uniche che soggiacciono all’onere di tempestiva iscrizione ed esplicitazione) sono da ritenersi sempre e comunque riserve per fatto istantaneo; mentre, come noto, le riserve per fatto continuativo costituiscono la quasi totalità delle riserve risarcitorie (anomalo andamento, ridotta produzione ecc), ovvero quelle che paiono escluse dal tema delle riserve ovvero sottratte al regime dell’onere della riserva ex art.7, comma 1, lettera e)

iii) L’allegato II.14, sempre all’art.7 in tema di riserve dispone che “Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

L’allegato II.14, art.7 in tema di contenuto riserve a pena inammissibilità, nuova legge appakti, versione gennaio 2023, avvocato di cantiere

La previsione, in generale, è certamente opportuna: le riserve devono essere scritte in modo chiaro, preciso e devono essere quantificate in termini puntuali (indicando i calcoli alla base della richiesta).

Tuttavia le precisazioni di cui alla lettera b) – indicazioni degli ordini di servizi che hanno inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto – nonché le disposizioni delle lettere c) ed e), paiono onerare l’impresa di adempimenti eccessivi, a volte inutili e, per certi versi, impossibili da rispettare ( specie se il tempo per l’esplicitazione delle riserve stesse assegnato è ridotto o inesistente).

La condizione riferita agli ordini di servizio che recita “… che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto”, rischia di risultare “tautologica”: esistono forse degli ordini di servizio non incidenti sulle modalità di esecuzione dell’appalto? Difficile.

L’ordine di servizio (spesso) costituisce il primo atto idoneo dell’appalto a ricevere le riserve, quindi, la relativa richiesta deve essere, ai sensi dell’art. 7 dell’allegato II. 14, trascritta sul Registro di contabilità a pena di decadenza. Non si comprende, quindi, quale sia la ratio della disposizione.

In merito alle lettere c) ed e) si chiede, sostanzialmente, all’impresa di eccepire (anche in via anticipata) contestazioni sull’esattezza del progetto e su disposizioni che “potrebbero” (in via di presunzione e con una sorta di preveggenza) determinare vizi o difformità esecutive.

Anche qui si onera l’impresa di adempimenti complessi e spesso impossibili (soprattutto se la stessa non ha un termine per esplicitare le domande). Inoltre – dalla lettura della norma – si potrebbe ricavare come le riserve possano essere rivolte a contestare scelte progettuali.  Come si concilia, quindi, tale previsione con l’art. 210 in materia di accordo bonario che vieta le riserve su aspetti progettuali?

La previsione dell’art. 210 (come nell’art. 205 del Dlgs 50/2016) dovrebbe – in ogni caso –  essere interpretata in una sola direzione: è impedito l’accordo bonario laddove le riserve attengano a contestazioni su errori progettuali (e ciò perché l’errore progettuale segue un percorso diverso dall’accordo bonario), mentre non può essere impedito iscrivere contestazioni sulla presenza di errori progettuali (divieto a mio avviso illegittimo).

***

Queste le osservazioni più rilevanti (ve ne sarebbero altre).

In conclusione, da una prima analisi di quella che dovrebbe essere la futura disciplina delle riserve, riteniamo sommessamente (nel rispetto istituzionale di chi ha affrontato la materia) che la stessa presenti qualche incertezza operativa.

Attendiamo il Decreto Legislativo e vedremo.

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Irrogazione delle penali: onere della prova e disapplicazione

Se l’Appaltatore ritarda l’esecuzione dei lavori per propria negligenza, incorre nella irrogazione di penali. L’art. 113 bis del DLgs 50/2016 stabilisce che il contratto debba prevedere le penali “commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto”.

Quando e come si irroga la penale? Al fine di ottenere la disapplicazione, totale o parziale, della penale, quali oneri probatori ha l’impresa? (Cass. Civ. 24685/2021).

Ecco alcuni punti essenziali in materia

irrogazione delle penali - punti essenziali - avvocato di cantiere

In genere, quando l’importo dell’appalto è particolarmente elevato e/o il termine di ultimazione è essenziale – per non perdere i finanziamenti o per altre ragioni di interesse pubblico (ad esempio, l’apertura di una scuola) – potrebbe essere opportuno stabilire il valore giornaliero della penale nella misura massima dell’uno per mille (Sul punto è opportuno rammentare le deroghe  previste in ambito PNRR dall’art. 50 del DL 77/2021 – legge 108/2021 – sia con riferimento ai premi di accelerazione sia in merito alle penali giornaliere).

La penale rientra, come noto, nella previsione di cui all’art. 1382 del Codice Civile, poiché con essa si conviene il pagamento di un importo predeterminato per l’ipotesi di ritardo colpevole da parte dell’Appaltatore.

L’art. 1382 del c.c. precisa “ La clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.”

Con riferimento al valore giornaliero della penale e del valore complessivo, l’art. 113 bis del Codice dei Contratti parla di “importo netto contrattuale”; vi è da chiedersi, quindi, se l’eventuale approvazione di varianti in aumento possano determinare un corrispondente aumento dell’importo giornaliero della penale. Oppure, viceversa, se una diminuzione dell’importo (per varianti o per altri motivi) imponga una riduzione della penale giornaliera.

Considerato che l’art. 113 bis citato parla chiaramente di importo contrattuale e che la penale è comunque predeterminata in sede progettuale ed indicata in gara (quindi valutata quale elemento per la predisposizione dell’offerta), si ritiene che la stessa debba rimanere “insensibile” rispetto ad aumenti o diminuzioni dell’importo contrattuale per varianti, modifiche ecc.

–> Con quali modalità si applica e chi è deputato all’irrogazione della penale?

Il DM 49/2018, all’art. 7, comma 3, lett.b, stabilisce che il RUP (una volta ottenute le indicazioni dal DL), irroga le penali da ritardo e valuta la sussistenza delle condizioni per risolvere il contratto.

Il RUP gestisce il contratto con l’ausilio del DL (art. 101 del DLgs 50/2016), il quale deve informare tempestivamente il primo in ordine al ritardo, onde consentirgli di disporre utilmente l’applicazione della penale ovvero di irrogarla in un momento in cui residui ancora un credito dell’Appaltatore superiore alla penale stessa.

In concreto, l’iter di applicazione della penale dovrebbe essere il seguente:

– Il DL comunica al RUP che l’esecutore non ha rispettato il termine di ultimazione dei lavori, indicando il giorno nel quale la penale raggiungerà il limite massimo del 10%;

– in tale ipotesi, il DL deve anche effettuare la medesima comunicazione all’esecutore, richiedendo la trasmissione di un programma lavori aggiornato che indichi le modalità per il recupero dei tempi e del ritardo;

– In occasione del primo pagamento successivo alla maturazione del ritardo, il DL comunica al RUP l’entità della penale accumulata;

– Il RUP irroga sulla base delle indicazioni del capitolato speciale di appalto. Tale documento potrebbe prevedere la detrazione unicamente sul conto finale (come prevedeva l’art. 145 del d.p.r. 207/2010); ma tale scelta – del tutto legittima – deve però prevedere un’attenta analisi dell’iter contabile e della spesa, al fine di evitare di ritrovarsi con un conto finale incapiente rispetto all’entità della penale da recuperare.

E’ certamente più opportuno quindi inserire nel capitolato speciale di appalto una delle seguenti opzioni:

irrogazione penali - prima contabilità o progressiva - avvocato di cantiere

–> Cosa accade se l’entità del ritardo determina una penale superiore al 10%?

L’art. 108, comma 4, del DLgs 50/2016 prevede che qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni di contratto, il DL o il RUP, deve assegnare un termine per recuperare il ritardo (termine non inferiore a 10 giorni e che, ovviamente, deve essere proporzionato alla complessità delle lavorazioni in ritardo). Scaduto il termine assegnato, la stazione appaltante potrebbe risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nella sostanza, quindi, se il ritardo maturato ha raggiunto l’aliquota massima (10% appunto), la stazione appaltante avrebbe titolo a risolvere il contratto.

Sul punto, l’art. 7, comma 3, lett. a, del DM 49/2018 chiarisce che il RUP ricevute le indicazioni dal DL, irroga le penali e valuta la risoluzione del contratto “ ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice”.

La ratio di tale disposizione è, peraltro, legata anche ad un’ulteriore precisa esigenza (già esposta sopra).

La quota del 10%, infatti, costituisce l’utile di impresa e la prosecuzione delle lavorazioni costituirebbe per l’impresa un vulnus patrimoniale notevole: la stessa, infatti, realizzerebbe l’opera appaltata a fronte della non corresponsione dell’utile.

Potrebbe quindi ritenersi obbligatorio, per la stazione appaltante, procedere alla risoluzione del contratto se la penale supera il 10% dell’importo di contratto; altrimenti il ritardo (sopra tale soglia) non potrebbe più essere sanzionato e l’impresa potrebbe continuare l’opera sostanzialmente senza termine finale.

A fronte di tale obbligo giuridico, comunque, rientra, come detto, nella discrezionalità della stazione appaltante ritenere che sia più conveniente per la stessa non procedere alla risoluzione del contratto.

La risoluzione potrebbe, infatti, comportare maggiori spese per la messa in sicurezza dei luoghi di cantiere, l’indizione di una nuova gara di appalto e il prolungamento dei tempi per la fruizione dell’opera pubblica.

Nell’ottica del pubblico interesse, quindi, si rileva come la stessa possa ritenere più utile proseguire nell’iter esecutivo già avviato e, quindi, procedere nell’esecuzione del contratto stipulato con l’Impresa colpevole del ritardo.

Ma in tale caso dovrà, certamente, valutare attentamente una eventuale disapplicazione (anche solo parziale) della penale commisurando l’interesse dell’Amministrazione con l’entità della penale.

–> Il RUP può disapplicare la penale ?

Il ritardo è un’ipotesi di responsabilità contrattuale e pertanto l’amministrazione ha l’unico onere di dimostrare che il tempo concesso è trascorso; mentre spetta all’impresa dimostrare che il ritardo non è a lei imputabile (art. 1218 cod. civ.).

E’ comunque ammessa la disapplicazione, totale o parziale, della penale essenzialmente ai sensi dell’art. 1384 del codice civile per due motivi:

a) se il ritardo non è imputabile all’impresa;

b) se la penale, pur essendo legittima, è da ritenersi manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse dell’Amministrazione, all’entità del ritardo, e se l’opera è stata eseguita in parte.

Nel caso a), l’impresa ha l’onere di iscrivere riserva sul registro di contabilità e contestare specificamente l’applicazione della penale..

Nel caso b), invece, la mancata iscrizione non produce decadenza atteso che la disapplicazione non è fondata su motivi di legittimità che l’Appaltatore possa provare ma, soltanto, su un’autonoma valutazione dell’Amministrazione circa il proprio interesse, cui l’Appaltatore è del tutto estraneo.

Lo stesso art. 113 bis del DLgs 50/2016, al comma 2, chiarisce che le penali dovute per il ritardo sono da “determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo”.

La penale può, quindi, essere ridotta ad equità, anche nella logica di quanto previsto dall’art. 1384 del Codice Civile.

L’Appaltatore deve dimostrare la non imputabilità del ritardo e/o comunque la sproporzione tra la penale applicata e il danno patito dalla stazione appaltante. Soprattutto laddove la penale applicata sia pari al massimo consentito (10%).

irrogazione penali - disapplicazione penale - avvocato di cantiere

–> Chi decide la disapplicazione, in concreto?

Dal complesso delle norme, si ritiene che la decisione sulla disapplicazione sia di competenza della stazione appaltante su proposta del RUP (come previsto nel previgente art. 145 del DPR 207/2010).

Quanto esposto, poi, va calato anche nel caso concreto ed anche nel contesto storico del mercato edilizio.

–> Proroga o differimento del termine?

Il ritardo nell’ultimazione dell’opera può non essere determinato da negligenza dell’Appaltatore, ma da cause di forza maggiore ovvero da comportamento illegittimo dell’Amministrazione: in questi casi l’Appaltatore è esonerato da responsabilità per il ritardo ed ha diritto ad un differimento del termine (termine suppletivo) per l’ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile.

L’art. 107, comma 5, del DLgs 50/2016 stabilisce che qualora l’Appaltatore per cause a lui non imputabili non ultimi i lavori nel termine può chiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine, una proroga al Responsabile del Procedimento, il quale si pronuncia entro 30 giorni dopo aver sentito il parere del Direttore dei Lavori.

Se lo slittamento temporale nell’esecuzione dipende da causa di forza maggiore o da fatto illecito dell’Amministrazione (e perciò da causa non imputabile all’Impresa) la proroga, secondo i principi generali (art. 1218 Codice Civile), costituisce un vero e proprio diritto soggettivo dell’Appaltatore.

La forza maggiore si configura quando l’evento produttivo del ritardo non poteva essere evitato dall’Appaltatore con la diligenza professionale a lui richiesta (art. 1176, comma 2, Codice Civile).

In tale caso, il giudizio del RUP non contiene perciò apprezzamenti discrezionali, ma deve limitarsi ad accertare se nel caso concreto le cause del ritardo siano imputabili a negligenza dell’Appaltatore o, al contrario, a fatti di forza maggiore o riconducibili a colpe dell’Ente appaltante.

L’art. 107 citato richiede che la domanda di proroga dell’Appaltatore sia formulata prima della scadenza del termine contrattuale. È evidente che si tratta di disposizione avente soltanto la finalità di favorire l’immediatezza delle decisioni dell’Amministrazione: a mio giudizio, non discende alcuna decadenza qualora la richiesta non sia inoltrata nei termini indicati, in quanto la norma non dispone in tali termini.

Ne consegue che quando la causa del ritardo non sia imputabile all’Appaltatore, il suo diritto soggettivo al riconoscimento della proroga permane a prescindere dal momento in cui ha formulato la richiesta, sicché se tale diritto viene negato dal RUP potrà essere riconosciuto in sede giudiziale.

irrogazione penali - formulazione riserva a pena decadenza - avvocato di cantiere

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Riserve e conto finale: la conferma, la decadenza e la tenuta “anomala” della contabilità.

buffalo bill riserve

Le norme (e la giurisprudenza) impongono in materia di riserve, come già indicato in altri articoli del Blog, una serie di adempimenti formali in capo all’appaltatore.

Tra questi, nella fase finale dell’appalto:

1) l’obbligo, pena la decadenza da ogni pretesa, di confermare le riserve sul conto finale (art 14 del DM 49/2018).

2) il divieto di iscrivere sul conto finale “nuove” riserve rispetto a quelle già iscritte sugli atti contabili dell’appalto. (art 14 del DM 49/2018).

Esistono, tuttavia, alcune eccezioni a queste regole “ferree”. Vediamo quali (Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022).

Il Conto Finale: finalità

Il conto finale dei lavori è l’atto contabile, conclusivo, emesso dal direttore dei lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori; definisce in maniera chiara e finale l’entità e qualità dei lavori eseguiti, il  corrispettivo dell’appaltatore e l’eventuale credito.

In concreto, il conto finale rappresenta l’ultimo Stato di avanzamento dei lavori con il riepilogo di tutti i Certificati di pagamento emessi; il conto finale è solitamente denominato “stato finale dei lavori”.

Tale documento interviene, quindi, una volta che tutti i precedenti atti contabili (ivi compreso il Registro di contabilità), hanno assolto alla loro funzione ( Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022).

Per tale motivo, quindi,  “l’impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che ad essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo” (( Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022; Cass. Civ. 15937/2017)

L’art 14, comma 1, lett. e, del DM 49/2018 prevede che:

–> il conto finale deve essere compilato dal DL, dopo l’ultimazione dei lavori;

–> il conto finale sia trasmesso al RUP, con allegata una relazione di sintesi dell’andamento dell’appalto;

–> il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore, confermando o meno le riserve iscritte sugli atti contabili;

–> la mancata conferma delle riserve sul conto finale determina la decadenza da tutte le riserve iscritte;

–> all’atto della firma del conto finale, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

L’iter corretto di iscrizione delle riserve, dovrebbe essere, quindi, il seguente (a titolo esemplificativo):

esempio iscrizione riserve - avvocato di cantiere

L’esecutore pur avendo iscritto riserve per svariati milioni di euro e per tutta la durata dell’appalto, risulterà decaduto da ogni pretesa se:

a) NON ISCRIVE LE RISERVE SUL REGISTRO DI CONTABILITÀ;

b) NON LE CONFERMA SUL CONTO FINALE.

Il Conto Finale: Differenza con ultimo SAL. Il flusso corretto per la sua emissione.

Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori provvedendo, poi, alla trasmissione al RUP.

Tale documento contiene:

– il totale netto dei lavori eseguiti indicati;

– gli acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti; tali acconti si evincono dai vari certificati di pagamento emessi, la cui somma costituisce proprio le somme già versate a favore dell’impresa;

– l’eventuale credito a favore dell’impresa.

conto finale e sal - avvocato di cantiere

Il conto finale contiene il riepilogo con l’importo dei lavori eseguiti, gli importi di tutti i certificati emessi (compreso quello afferente l’ultimo SAL) e l’eventuale credito dell’impresa.

L’ultimo SAL, invece, riporta solo il riepilogo finale con l’importo dei lavori “a tutto il …” da utilizzare per l’emissione del relativo (ultimo) certificato di pagamento.

Spesso si redige un documento chiamato “SAL corrispondente al finale” che consiste in un ultimo SAL nella medesima data della ultimazione lavori o dell’emissione del conto finale; tale documento – tuttavia – non sostituisce il conto finale.

Lo svincolo della rata di saldo liquidata con il conto finale avviene in occasione dell’approvazione del collaudo.

A seguito della trasmissione, il conto finale viene esaminato dal RUP che invita l’Appaltatore a prenderne visione ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni (art. 14, comma 1, lett. e, del DM 49/2018).

Dunque, il flusso per generare lo Stato finale è il seguente:

-> produzione ultimo SAL (a cura del DL) e chiusura del Registro di contabilità;

-> predisposizione  certificato di pagamento relativo all’ultimo SAL (a cura del RUP);

-> produzione conto finale dei lavori (a cura del DL);

-> trasmissione al RUP del conto finale dei lavori con la relazione di accompagnamento ( a cura del DL);

-> invito all’esecutore a sottoscrivere il conto finale dei lavori nel termine non superiore a 30 giorni ( a cura del RUP);

-> sottoscrizione del conto finale dei lavori con o senza riserve (a cura dell’esecutore).

-> trasmissione alla stazione appaltante entro 60 giorni, del conto finale sottoscritto con la propria relazione riservata (a cura del RUP).

Le riserve ed il conto finale: regole ed eccezioni

In concreto, quindi, quali potrebbero essere le eccezioni alle regole previste per la sottoscrizione del conto finale ?

 

Regola 1):  l’obbligo, pena la decadenza da ogni pretesa, di confermare le riserve sul conto finale (art 14 del DM 49/2018).

Innanzitutto quali sono le modalità per confermare le riserve sul conto finale?

Le norme e la giurisprudenza non stabiliscono modalità particolari per confermare le riserve sul conto finale. Tuttavia, sarebbe opportuno, per evitare fraintendimenti che l’esecutore scrivesse:

a) l’intenzione di confermare tutte le riserve iscritte sui documenti ed atti contabili dell’appalto;

b) precisare l’importo finale di ogni riserva ed il totale delle stesse.

c) chiedere, eventualmente, l’avvio della procedura di accordo bonario.

d) precisare che le riserve costituiscono messa in mora.

Essendo incompatibile con l’intenzione di persistere nella pretese avanzate in precedenza, la mancata conferma delle riserve sul conto finale è, come detto, equiparata alla rinuncia a ogni pretesa o, più propriamente, alla definitiva accettazione del conto finale.

Tuttavia, la presunzione legale di accettazione sarebbe da considerarsi non già assoluta bensì relativa e, quindi, superabile seppur “…soltanto con la prova della positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo”.

Secondo la giurisprudenza l’unico caso nel quale la mancata conferma delle riserve del conto finale non determina la decadenza delle pretese, concerne un “anomalo andamento della tenuta degli atti contabili”.

“ E’ per tale ragione che … in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,  … ricollega alla mancata sottoscrizione del conto finale o alla sottoscrizione dello stesso senza riserve una presunzione relativa di rinuncia alle riserve precedentemente iscritte nel registro di contabilità, superabile soltanto attraverso la prova di una positiva volontà dell’appaltatore di non accettarlo …E tale positiva volontà è ravvisabile nei casi di “andamento anomalo della contabilità dell’appalto” (cfr. Cass. Civ. n. 24746 del 12/8/2022; Cass., Sez. I, 27/06/2017, n. 15937; 17/07/2012, n. 12207; 24/11/2005, n. 24825).

Si potrebbe ipotizzare, ad avviso sommesso dello scrivente (ma potrei essere smentito da pronunce giudiziali), i seguenti casi nei quali concretizzarsi “una tenuta anomala della contabilità”:

– il DL non compila il conto finale ma compila unicamente – come accade non di rado – il c.d. SAL corrispondente al finale, a seguito del quale viene emesso il relativo certificato di pagamento. Il tutto senza emettere il vero documento “conclusivo” e “riepilogativo” dell’appalto, appunto il conto finale.

– il DL non segue il flusso sopra descritto e fa sottoscrivere all’impresa il conto finale contestualmente ad un Registro di contabilità definito “finale” e l’impresa sottoscrive, con riserva e conferma le domande, unicamente su tale ultimo documento.

La giurisprudenza citata, infatti, parla di mancata identificazione chiara dei documenti contabili o di confusione nelle date (Cass. civ., Sez. I, Sent., 17/07/2012, n.12207).

In conclusione, sul punto, solo una tenuta anomala della contabilità potrebbe consentire all’impresa di superare la presunzione di accettazione del conto finale.

 

Regola 2 – Il divieto di iscrivere sul conto finale “nuove” riserve rispetto a quelle già iscritte sugli atti contabili dell’appalto (art 14 del DM 49/2018).

Nella sostanza su sul conto finale si possono iscrivere riserve “nuove” o si può solo confermare il contenuto di quelle iscritte nel corso dei lavori?

L’art. 14, comma 1, lett. e), del DM 49/2018 prevede che “All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili”

Quindi in occasione della sottoscrizione del conto finale, l’esecutore non può aggiungere riserve nuove (magari riferite a domande dimenticate di eccepire nel corso dei lavori).

Tuttavia tale regola trova un’eccezione nel caso in cui (per esempio) nel conto finale siano rimodulate le voci allibrate (in più o in meno), siano inserite nuove partite contabili mai inserite oppure siano portate in conto definitivo lavorazioni precedentemente allibrate in conto provvisorio.

“Solo in presenza di una contabilizzazione dei lavori provvisoria ed incompleta, può considerarsi, difatti, tempestiva la riserva formulata dall”appaltatore in sede di sottoscrizione del conto finale, allorchè si riferisca a partite di lavoro non riportate e non rilevabili dal registro di contabilità già sottopostogli “. Cass.Civ., Sez. I, 16/3/2016.

Accade, infatti come indicato, che il conto finale non sia un vero e proprio atto finale, ma un SAL corrispondente al finale; quindi un ultimo stato avanzamento lavori che contiene nuove e diverse partite contabili.

*In copertura “Connubi” di Rosario Scalise

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Prove di laboratorio, analisi e verifiche tecniche – DM 1 luglio 2022 – a spese dell’impresa o della stazione appaltante?

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 179 del 2/8/2022,  il DM 1 luglio 2022 “Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche”, previsto dall’art. 111 del Codice dei Contratti.

Su questo blog (articolo del 18/5/2021) si era già argomentato in merito alla procedura di accettazione dei materiali, delle prove e verifiche che può ordinare il DL all’impresa.

A chi compete il pagamento delle prove di laboratorio, analisi  e verifiche previste in capitolato, dalla legge oppure ordinate dalla DL ?

Fino a che può punto quest’ultimo può “spingersi” nel disporre verifiche, controlli, prove, imputandone il costo all’appaltatore?

E’ importante fare un breve riassunto delle norme vigenti in materia per rispondere alle domande poste.

Le norme vigenti (e non)

Da una analisi delle disposizioni vigenti pare sussistere un contrasto su chi debba sostenere tali oneri, anche alla luce del recente DM del 2/7/2022.

1 – L’art. 111 del Codice dei Contratti precisa come tali costi siano da inserire nel quadro economico dell’appalto e quindi a carico della stazione appaltante (e non soggetti a ribasso) “ Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.”

2 – Il recente DM 2/7/2022 conferma tale previsione, definendo queste attività quali servizi tecnici non soggetti a ribasso e finalizzate a garantire un livello minimo della prestazione. Il Decreto illustra, altresì, le componenti del prezzo delle medesime.

3- L’art. 16, comma 1, del d.p.r. 207/2010 (in vigore) individua al punto b, lett. 11, quale voce “esterna” al contratto di appalto: “11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici”

inserire verifiche quadro economico - avvocato di cantiere

Tuttavia:

4 – il DM 49/2018, all’art. 6 (accettazione dei materiali) pare porsi in contrasto con le disposizioni citate:

a) Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. (comma 1).

b) Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, CON SPESE A CARICO DELL’ESECUTORE. (comma 4).

5 – L’art. 32 del d.p.r. 207/2010 (spese generali), norma in vigore, precisa che nelle medesime spese sono compresi  “p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto” (quindi in linea teorica anche le prove, verifiche, analisi sui materiali e sulle opere)

art. 6 a carico impresa - avvocato di cantiere

In conclusione: su chi ricade l’obbligo del pagamento ? Sull’impresa o sulla stazione appaltante?

L’interpretazione coerente delle norme

Come indicato il dubbio su chi ricada tale costo nasce dalla lettura dell’art. 6, comma 4, del DM 49/2018 (già analizzato nell’articolo del blog del 18/5/2021), il quale parla chiaramente di “spese a carico dell’esecutore”.

Sennonché, se si legge attentamente tale disposizione  emerge come la locuzione in esame (spese a carico dell’esecutore) si riferisca a quelle prove e analisi definite “ULTERIORI” rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato.

Considerato che sia il Codice sia il DM 2/7/2022 nonché l’art. 16 del d.p.r. 207/2010 imputano tali costi alla stazione appaltante (nell’ambito del quadro economico di appalto, non assoggettandoli a ribasso), si può ritenere che tali “ulteriori” attività (prove, analisi, verifiche) si riferiscano al caso in cui si rendano necessario per comportamenti esecutivi dell’appaltatore non coerenti con le norme tecniche e le “regole dell’arte”.

Se per esempio:

–> Il Direttore dei lavori riscontra che l’acciaio utilizzato per la realizzazione del calcestruzzo armato di una muratura non è accompagnato da marcatura CE o da idoneo attestato di qualificazione, è evidente che avrà il diritto ed il dovere di imporre prove ulteriori su spezzoni di tali barre. 

–> Oppure se il calcestruzzo per la realizzazione della stessa muratura armata è gettato in presenza di temperature invernali “critiche”, senza accorgimenti opportuni o in violazione di precisi ordini dello stesso, il DL  avrà, anche qui,  il diritto ed  il dovere di imporre analisi e prove “ulteriori” a quelle minime previste per legge e/o capitolato.

In concreto, quindi:

inserire verifiche quadro economico - avvocato di cantiere

Nell’ambito delle attività del DL, è bene rammentarlo, quest’ultimo ha certamente una discrezionalità “ampia” nel valutare se procedere con prove “ulteriori” a causa di comportamenti non corretti dell’esecutore.

Tuttavia, al di là di possibili “esagerazioni” nell’imporre prove e verifiche, il DL dovrebbe sempre tenere in mente l’iter previsto dall’art. 6 nella fase di accettazione dei materiali e delle opere; nonché l’obbligo di essere presente in cantiere nei momenti “fondamentali”  per evitare, a realizzazione avvenuta, di effettuare contestazioni postume, considerate tardive ed illegittime da parte dell’esecutore.

Il DL, per esempio, non potrebbe imporre prove “ulteriori” (quindi a carico dell’esecutore) su murature in calcestruzzo armato per il solo fatto di non essere stato presente durante l’attività di getto e posa in opera.

Nel merito riporto quanto già illustrato nell’ articolo di questo blog del 18/5/2021.

“ L’accettazione dei materiali durante l’esecuzione è disciplinata dall’art. 101, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 6 del DM 49/2018 (srt. 172 dello schema del Nuovo Regolamento). A tali norme si aggiungono le NTC 2018 e le circolari applicative.

In concreto:

schema accettazione materiali - avvocato di cantiere

…

Riassumendo si può suddividere l’attività di accettazione dei materiali in 4 fasi:

1. Accettazione preliminare,

  • l’esecutore trasmette al Direttore dei Lavori (o all’Ispettore di cantiere se da questi delegato) le schede tecniche dei materiali previsti da progetto;
  • il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta e richiede le modifiche;
  • ricevuto l’assenso l’esecutore ordina i materiali e li fa pervenire in sito;

2. Accettazione della fornitura, prima della installazione/posa

  • arrivati in sito i materiali, il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta i materiali (motivando doverosamente);
  • ricevuto l’assenso l’esecutore può iniziare ad installare/posare;

3. Accettazione durante l’installazione/posa

  • il Direttore dei Lavori controlla l’esecuzione ed in caso indica le correzioni;
  • l’esecutore si adegua alle disposizioni ricevute;

4.  Accettazione definitiva, dopo la loro installazione/posa:

  • il Direttore dei Lavori verifica la corretta installazione e fa eseguire le prove previste dal capitolato e dalle norme;
  • il Direttore dei Lavori provvede ad aggiornare la contabilità.”

Resta inteso, comunque, che – sempre ai sensi dell’art. 6 del dm 49/2018 –  i materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto:

– con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri;

– il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

– se l’esecutore non effettua la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Si ribadisce tale attività di verifica ed accettazione del DL deve essere improntata alle regole di correttezza, buona fede e nel rispetto delle norme e del contratto (nella sostanza tale attività “legittima” di ingerenza non può tradursi in atti contrari al principio di cooperazione).

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Caro materiali e varianti: istituto della variante come strumento idoneo per far fronte ad eventi come quelli legati all’aumento dei materiali.

inclusione esclusione logica

Nell’articolo del Blog del 29 marzo 2022, avevo precisato come la variante in corso d’opera fosse uno strumento – previsto anche dalla Direttiva Europea – idoneo a rinegoziare il contratto di appalto nel caso di aumenti spropositati dei materiali.

Questo principio (che appariva già ovvio) è stato sancito dal recente Decreto PNRR 36/2022, come convertito con la legge 29/6/2022, n. 79. Interpretazione autentica che si rivela certamente utile per i soggetti esclusi dai meccanismi compensativi (anzi direi che tale disposizione nasce proprio per ovviare a tali “ingiustizie”, a mio avviso).

Mi spiego meglio, senza dilungarmi molto avendo già analizzato la questione nell’articolo del 29 marzo 2022 (che invito a rileggere).

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Nel citato articolo avevo effettuato una breve analisi dell’istituto della variante in corso d’opera alla quale rinvio.

Riporto tuttavia un quadro sintetico dei limiti (qualitativi e quantitativi) dell’istituto della variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c, del Codice e della Direttiva Europea (mai da dimenticare).

limiti qualitativi quantitativi varianti - avvocato di cantiere

L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DATA DALLA LEGGE 79/2022

Il Decreto PNRR 36/2022, come convertito con la legge 29/6/2022, n. 79, all’art. 7, commi 2 ter e 2 quater, precisa quanto segue:

“2 ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.

“2 quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”

La variante ha quale base di raffronto il progetto posto a base di gara, che (giova sempre ricordarlo) è composto anche e soprattutto da elaborati economici (computo, stime, elenchi prezzi, costi sicurezza).

Tali elaborati possono essere modificati non solo se intervengono nuove opere o modifiche agli elaborati grafici ma anche laddove sia necessario modificare i prezzi di appalto (es: sovrapprezzo per una difficoltà esecutiva, per un magistero più complesso, ecc).

La variante, quindi, costituisce uno strumento idoneo per far fronte ad eventi come quelli legati all’aumento dei materiali.

Soprattutto nel caso di gravi diseconomie a carico di quei soggetti (operatori economici) esclusi dall’applicazione dei meccanismi compensativi vigenti, come indicato nell’articolo del blog del 30/6/2022:

Allo stato, sulla base delle disposizioni normative vigenti, oltre alle criticità espresse al punto precedente, si possono verificare i seguenti casi (esemplificativi):

a) Bando pubblicato il 4 novembre 2021 con scadenza offerta 20 gennaio 2022.

In un caso del genere (non di scuola), l’operatore economico rimane escluso sia dall’applicazione della clausola revisionale (decorrente dal 27 gennaio 2022) sia dal decreto aiuti (in quanto l’offerta non è antecedente al 31 dicembre 2021).

b) Offerte presentate dal 1° gennaio 2022 al 27 gennaio 2022.

L’operatore economico che ha presentato offerta in questo periodo è escluso anche qui sia dall’applicazione della clausola revisionale (decorrente dal 27 gennaio 2022) sia dal decreto aiuti (in quanto l’offerta non è antecedente al 31 dicembre 2021).

Resta da stabilire:

–> Cosa si debba intendere per circostanze “che alterano in maniera SIGNIFICATIVA il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”

–> Se si possa adottare la variante, prima della stipula del contratto quando è già conclamato l’imprevisto, oppure solo la stipula del medesimo.

Alla prima domanda non si può che rispondere, anche qui, sulla base dei principi vigenti già indicati nell’articolo del 29 marzo 2022.

Ovviamente la variante non può essere introdotta per ogni minima variazione del prezzo, altrimenti si concreterebbe un aggiramento del divieto di revisione prezzi.

La variante, invece, verrà introdotta quando – come previsto dal codice civile (applicabile alla fase esecutiva dei contratti pubblici per l’espresso richiamo operato dall’art. 30, comma 8, del Dlgs 50/2016) – risulterà superato quello che può definirsi il tipico rischio imprenditoriale ovvero il 10% del valore del contratto (o, al limite, il diverso utile dichiarato e comprovato in sede di verifica di congruità).

Che è, del resto, la stessa misura dell’utile di impresa prefigurata dall’art. 32 del dpr 207/2010.

Nella sostanza, quando l’appaltatore redige un’offerta mette in conto di poter perdere il proprio utile, confidando però di avere quantomeno le provviste per pagare fornitori, dipendenti, operai ecc.

Oppure, soluzione che potrebbe apparire parimenti logica, l’alea potrebbe essere la medesima applicata dai meccanismi compensativi vigenti.

Alla seconda domanda, rispondo con le considerazioni del mio amico granata Romano Mutti di Ance Alessandria che condivido appieno:

Resta, tuttavia, da stabilire se, al verificarsi delle circostanze ivi contemplate, lo ius variandi possa essere legittimamente esercitato solo nel corso dell’esecuzione del contratto o anche prima della stipula del contratto.

A seguire un recente approdo del Tar Lombardia (sentenza 10 giugno 2022, n.1343), infatti, tale ultima possibilità sarebbe da escludere per la sola ragione che “…gli istituti posti a governo delle sopravvenienze contrattuali (…) riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula ove l’eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto.”

Interpretazione che, ad avviso di scrive, potrebbe forse risultare plausibile se la possibilità per l’aggiudicatario di non sottoscrivere il contratto, senza esporsi a conseguenze pregiudizievoli, fosse riconosciuta sin da subito e non, come oggi previsto, solo dopo che sia vanamente decorso il termine di 60 giorni per procedere alla stipula.

Più convincenti sembrano, invece, essere le conclusioni, di avviso diametralmente opposto, cui è pervenuto il Tar Piemonte (sentenza 28 giugno 2021, n.667), secondo cui:

– “La scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario”;

– “…ove l’attività qui condotta dall’amministrazione fosse ritenuta illegittima solo perché intervenuta a monte della stipulazione del contratto (…) l’annullamento della sola delibera impugnata metterebbe l’amministrazione nella condizione, a fronte di una valida ed esistente aggiudicazione, di procedere alla stipulazione formale del contratto e quindi rinegoziarlo ai sensi dell’art.106, ottenendo esattamente lo stesso risultato”.

Conclusione, quella da ultimo riportata, che autorizza, quantomeno, a dubitare che l’intenzione del legislatore fosse davvero quella di vietare la rinegoziazione ante stipula, posto che, in tal caso, si sarebbe almeno premurato, se non già di prevederlo, di non consentire un così agevole aggiramento del supposto divieto.

Ragion per cui, tra le due tesi contrapposte, sembrerebbe potersi privilegiare la seconda, che consentirebbe se non altro di rimediare a quell’irragionevole disparità di trattamento sin qui riservata alle offerte presentate prima, o a ridosso, dell’odiosa invasione russa dell’Ucraina.

D’altra parte, risulterebbe difficile giustificare l’approvazione di una variante a un contratto concluso nella piena conoscenza degli eventi che hanno alterato l’offerta.

LA VARIANTE SOSTANZIALE

L’adeguamento dei prezzi rende la variante di natura sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4? Trattasi di un modo surrettizio per aggirare la regola dell’invariabilità dei prezzi?

Innanzitutto con la variante non si può certamente rivedere completamente il quadro economico dell’appalto, adeguando “acriticamente” l’intero elenco prezzi; più logico e aderente alla norma è, invece, intervenire unicamente sui prezzi di quei materiali (singoli) che hanno subito effettivamente e documentalmente aumenti significativi.

La variante è sostanziale se, in concreto, introduce elementi che – riportati nella gara iniziale – avrebbero determinato una platea di concorrenti diversi o una offerta diversa.

A mio avviso, una variante che determini solo un adeguamento del prezzo di alcuni materiali non può ritenersi sostanziale e non costituisce, nemmeno, un modo per aggirare la clausola contrattuale che impedisce la revisione dei prezzi.

La compensazione, peraltro, non avrebbe la finalità di alterare l’equilibrio contrattuale di offerta a beneficio dell’impresa; anzi esattamente il contrario. La finalità è proprio quella di riequilibrare il rapporto riportandolo – economicamente – alle condizioni iniziali.

Nemmeno si può dire che la variante costituirebbe un mezzo per aggirare la clausola contrattuale che vieta la revisione prezzi.

La somma che verrebbe riconosciuta con la variante, infatti, costituisce “COMPENSAZIONE DEI PREZZI” e non “REVISIONE DEI PREZZI”.

compensazione e revisione prezzi - avvocato di cantiere

La variante, quindi, lascerebbe intatta la clausola di revisione prezzi, la quale continuerebbe a dispiegare i suoi effetti, volti a fare assumere all’appaltatore il rischio della lievitazione dei prezzi ma nei limiti della normale alea contrattuale.

CONCLUSIONI

L’introduzione della disposizione in argomento, in ragione dei meccanismi compensativi vigenti (si veda riepilogo nell’articolo del blog del 30/6/2022), può trovare applicazione per i soggetti esclusi dai meccanismi medesimi.

Un’ultima valutazione: ritengo che la variante, nei termini esposti, debba e possa applicarsi anche agli appalti di servizi e forniture, atteso che l’art. 106, comma 1, lett. c), attiene a tutti i contratti pubblici.

D’altra parte se – per esempio – nel servizio di sgombero neve, il prezzo del “sale” aumenta in maniera spropositata, non vedo per quale motivo la medesima interpretazione non potrebbe applicarsi al caso di specie, o casi simili.

*in copertina “Matrilineare” di Rosario Scalise

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.