Subappalto: superamento dell’importo autorizzato

Può accadere che durante l’esecuzione delle opere in subappalto sia superato il limite di quanto autorizzato (o addirittura il limite della qualificazione SOA). Quali potrebbero essere le conseguenze?
In merito all’istituto del subappalto ed alle sue regole generali si rinvia ai diversi articoli del Blog.
Di seguito alcune riflessioni, consapevoli che si tratta di un argomento delicato e controverso.
***
Il subappalto non autorizzato
L’art. 119 del D.Lgs.36/2023 definisce il subappaltatore colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi propri.
Il contratto di subappalto, quindi, ha natura derivata dall’originario rapporto stipulato tra l’appaltatore e la stazione appaltante ed è pertanto “accessorio” al medesimo.
Il Codice 36/2023, in conformità con le prescrizioni europee, si connota per una maggiore apertura eliminando alcuni limiti imposti dalla precedente normativa.
Nondimeno elemento imprescindibile del subappalto è l’autorizzazione (preventiva) da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 4); a sua volta il rilascio dell’autorizzazione richiede una preventiva comunicazione di dati ed informazioni essenziali.
Come noto, il subappalto, o il subcontratto assimilato, non autorizzato è sanzionato sia penalmente sia civilmente (con una multa non inferiore a un terzo del valore del subappalto e non superiore a un terzo del valore dell’appalto), con la conseguente nullità del contratto di subappalto.
In merito, tuttavia, occorre segnalare che le rilevanti sanzioni previste si applicano, secondo parte della giurisprudenza, unicamente se il comportamento delle parti incide negativamente sull’interesse pubblico e sulla ratio della legge, ovvero se: manchi del tutto l’autorizzazione, la stazione appaltante non abbia conoscenza delle attività del subappaltatore e non le abbia accettate (contabilità, ecc) e vi sia una volontà di elusione dei limiti di legge.
È opportuno precisare che la materia, in ogni caso, è controversa e pertanto occorre analizzare caso per caso.
Vediamo alcune ipotesi.
IL SUPERAMENTO DEL LIMITE: AUTORIZZAZIONE, SOA
1 – Primo caso –> il subappaltatore supera il limite autorizzato.
L’impresa in possesso di SOA nella categoria OG 3, classifica II (Euro 516.000), è stata autorizzata ad eseguire lavori per Euro 300.000,00.
Tuttavia nella fase di cantiere l’impresa esegue lavori per Euro 380.000,00, quindi in supero rispetto a quanto autorizzato.
Da alcune pronunce della Cassazione si ricava come “ … il reato sia configurabile laddove manchi del tutto l’autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblica amministrazione … Nell’appalto di opere pubbliche, qualora l’impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l’esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido – perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell’art. 21 della legge n. 646 del 1982 – anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione; ciò in quanto la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali» (Tra le diverse Cass. Civ. 35053/2024).
Sarebbe, quindi, esclusa la rilevanza penale se esiste un autorizzazione originaria; sicché la funzione svolta dall’autorizzazione rimane ferma anche se l’oggetto del subappalto si estende oltre i limiti originariamente autorizzati.
Una volta esclusa la rilevanza penale dell’estensione dell’oggetto del subappalto autorizzato, viene meno anche la nullità del contratto di subappalto.
2 – Secondo caso–>il subappaltatore supera il limite autorizzato ed anche la propria capacità SOA.
L’impresa in possesso di SOA nella categoria OG 3, classifica II (Euro 516.000), è stata autorizzata ad eseguire lavori per Euro 300.000,00. L’impresa realizza opere per Euro 650.000,00, quindi in supero non solo rispetto a quanto autorizzato ma anche rispetto alla propria qualificazione.
Fermo restando quanto esposto nell’esempio precedente (e della giurisprudenza contrastante), in questa ipotesi il problema concerne l’esecuzione concreta delle opere.
Il subappalto esteso potrebbe condurre l’ente a pagare le opere nei limiti dell’arricchimento, dell’utilitas (Cass. Civ. Ord. 7006/2025; Sez. Un. 10798/2015); ovvero – per esempio – nei limiti del costo dell’opera sempre che la stessa sia effettivamente utile ed accettata (esclusi fattori produttivi come spese generali ed utile).
Resta ferma, anche qui, la possibilità per la stazione appaltante di sanzionare il comportamento dell’appaltatore.
***
Residuano altre ipotesi e, tra queste, l’intervento di un operatore in cantiere previa autorizzazione della stazione appaltante “implicita” (per fatti concludenti) e non “formale”.
Come noto, l’assenza di autorizzazione preventiva determina la nullità del contratto di subappalto; tuttavia se nessuno eccepisce la presenza in cantiere del subappaltatore (che ha peraltro depositato il POS) si pone il problema di come gestire la situazione.
Il direttore dei lavori è colui che ai sensi dell’Allegato II.14 del Codice controlla la presenza in cantiere dei subappaltatori e subcontraenti autorizzati.
Ma se la sua presenza non viene eccepita ed anzi le opere da questi realizzate sono allibrate in contabilità? Il rapporto instaurato è nullo?
Anche sotto tale profilo, molto delicato, vi sono differenti e contrastanti vedute: una più formalistica ed una più sostanziale.
***
Si ribadisce, la materia è spinosa, controversa e pertanto occorre analizzare caso per caso. Le argomentazioni esposte, quindi, costituiscono uno spunto di riflessione.
Crediti immagine in evidenza: Foto di karimhaddad, via iNaturalist/Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.
Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.






































