
L’istituto del subappalto è stato affrontato in diversi articoli del Blog sotto diversi profili (da ultimo sotto il profilo del superamento del limite – Blog del 20/11/2025). Tuttavia la formulazione letterale dell’art. 119 del Codice (come del previgente art. 105 del Dlgs 50/2016) determina, sovente, incertezze sulle modalità di calcolo della quota subappaltabile.
Il limite quantitativo si calcola sul valore a base d’asta, sul valore contrattuale oppure in termini prestazionali?
Di seguito alcuni spunti di riflessione.
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IL LIMITE QUANTITATIVO: %, € , Mq, Kg ?
L’istituto del subappalto, nel corso del tempo, ha subito numerose e rilevanti modifiche, con particolare riferimento al limite quantitativo e percentuale della quota subappaltabile
| Sino al 31/5/2021 | Dal 1/6/2021 al 31/10/2021 | Dal 1/11/2021 (Legge 108/2021) | Dal 1/7/2023 - DLgs 36/2023 (conferma della Legge 108/2021 con novità) |
|---|---|---|---|
| Subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto; Subappalto nei limiti del 30% in caso di SIOS Divieto cessione contratto. | Subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, anche se previste della SIOS (lavorazione super specialistica, art. 2 del DM 248/2016); Divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente Divieto cessione contratto Divieto affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni. | Non è previsto un limite prestabilito, ma la valutazione è rimandata caso per caso alla stazione appaltante, ivi comprese le SIOS (lavorazioni super specialistiche, art, 2 del DM 248/2016); Divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente; Divieto cessione contratto Divieto affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni. | Non è previsto un limite prestabilito, ma la valutazione è rimandata caso per caso alla stazione appaltante (le SIOS sono richiamate dall'art. 104, comma 11, del DLgs 36/2023 → valutazione discrezionale della stazione appaltante); Divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente; Divieto cessione contratto Divieto affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni. Subappalto del subappalto (a cascata) |
In estrema sintesi, la situazione risulta essere la seguente:
– fino al 31/05/21, le norme prevedevano una percentuale da calcolare “ sull’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”
– dal 1° giugno 2021, le varie disposizioni succedutesi stabiliscono che è nullo “… l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente…”
Ragion per cui:
| Periodo | Limite al Subappalto | |
|---|---|---|
| Prima del 31/5/2021 | → | Il Limite massimo era espresso quale percentuale (30-40-50%) dell’importo complessivo del contratto |
| Dal 1/6/2021 e con il Dlgs 36/2023 | → | Il Limite massimo è espresso non più quale percentuale ma quale “prevalente esecuzione di lavorazioni” |
Pertanto prima l’importo massimo subappaltabile era “fisso” (30%, 40% ecc), mentre la quantità di lavorazioni eseguibili in subappalto era variabile (in linea teorica poteva crescere al crescere del ribasso concordato tra appaltatore e subappaltatore, ammesso sino al 20%).
Dopo il giugno 2021 (legge 108/2021) come nel vigente Dlgs 36/2023, è la quantità massima di lavorazioni subappaltabili a essere fissa, non espressa in termini di percentuali (potendo, perciò, variare solo l’importo del contratto di subappalto).
IL LIMITE QUANTITATIVO: alcune riflessioni ed ipotesi
Se l’appaltatore intende subappaltare nei limiti massimi consentiti dalla norma, come determina il valore delle opere da affidare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 119?
Nel previgente quadro normativo, l’art. 105 del Dlgs 50/2016 – come l’art. 118 del Dlgs 163/2006 – prevedevano che “l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 (40) per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”
Oggi il Codice prevede che “… è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”
In concreto qual’è il limite massimo cui è possibile subappaltare le opere?
Sulla base del citato esempio, le ipotesi sono 3
PRIMA IPOTESI – Il limite massimo si determina con riferimento al valore del contratto stipulato con la stazione appaltante (Nell’esempio Euro 800.000) –> Cosi se si intende subappaltare il massimo assentito, la quota disponibile si potrebbe stabilire calcolando il 49,99% di 800.000,00, quindi Euro 399.920,00.
Tale soluzione presenta evidenti criticità (si cfr TAR Lombardia – Milano – 28/2018 che individua quale riferimento il “base d’asta”). Il riferimento al contratto di appalto potrebbe essere illogico ed irragionevole, in quanto il limite medesimo risulterebbe “mobile” in considerazione del ribasso espresso dall’appaltatore. Cosi “si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro verso, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici”.
In altri termini il limite dovrebbe essere lo stesso per tutti gli operatori del mercato ed essere conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara.
SECONDA IPOTESI – Il limite massimo si calcola riferendolo al valore a base d’asta –> Cosi se si intende subappaltare il massimo assentito, si potrebbe determinare tale limite calcolando il 49,99% di 1.000.000,00, quindi Euro 499.900,00.
Anche tale soluzione – per quanto più corretta come indicato dalla citata pronuncia – presenta criticità. Se per esempio il subappalto concerne la realizzazione di murature in pietrame e malta per un totale di 4.000 mc, il corrispettivo potrebbe essere il seguente:
-Euro/mc 250,00 a base d’asta (per un totale da progetto di 4.000 mc = Euro 1.000.000)
-Euro/mc 200,00 contratto di appalto con applicazione del ribasso
-Euro/mc 180,00 contratto di subappalto a seguito della trattativa tra appaltatore e subappaltatore.
Ne conseguirebbe che, applicando il prezzo di Euro/mc 180, il subappaltatore potrebbe realizzare ben più della metà dei 4.000 mc, ovvero 2.000 mc (Euro 499.900: 180 Euro/mc = 2.777,22 mc); circostanza che sembrerebbe contravvenire al limite previsto dal codice “prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”, esponendo così il contratto di subappalto al rischio di nullità per violazione del divieto.
TERZA IPOTESI –
Il limite massimo si calcola riferendolo in base alla quantità delle lavorazioni relative alla categoria (unica) prevalente e alla tipologia di prestazioni sulla base del computo del progetto esecutivo (prescindendo dal valore relativo o assoluto) –> come previsto dall’art. 119, comma 5, del Codice (ed anche dal previgente art. 105 del Dlgs 50/2016) il contratto di subappalto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Nell’esempio fatto, pertanto, il contratto di subappalto dovrebbe definire bene la parte di lavorazione (cioè il 49,99% di quei 4.000 mc) che il subappaltatore eseguirà (esempio: dalla sezione x alla sezione y) nonché indicare, ai fini del pagamento diretto, il prezzo pattuito.
Anche tale soluzione (che prescinde dal valore delle prestazioni contrattualizzate tra appaltatore e subappaltatore) potrebbe, però, presentare alcune criticità, non essendo sempre agevole determinare in termini prestazionali (quindi progettuali, grafiche e tecniche, prescindendo dal valore economico) le attività affidate in subappalto.
Potrebbe, tuttavia, rivelarsi utile nel caso in cui i prezzi del subappaltatore fossero superiori a quelli di contratto e di base d’asta.
Se, per esempio, il subappaltatore dovesse eseguire una prestazione altamente specialistica, di valore superiore a quanto determinato nel progetto esecutivo, il limite del subappalto non potrebbe che essere determinato unicamente facendo valere la “sostanza” della prestazione, prescindendo dall’importo del contratto.
parere del MIT n.1756 del 31/01/2023, però, “…la stazione appaltante non potrà in nessun caso, per tali lavorazioni, pagare un importo superiore a quello determinato dai prezzi di contratto”.
Emerge una ulteriore criticità.
Torniamo all’esempio precedente (la realizzazione di una lavorazione per 4.000 mc) secondo i seguenti prezzi:
-Euro/mc muratura 250,00 a base d’asta;
-Euro/mc muratura 200,00 contratto di appalto a seguito di ribasso;
-Euro/mc muratura 180,00 contratto di subappalto a seguito della trattativa tra appaltatore e subappaltatore.
Nell’ipotesi, più che probabile, in cui si dovesse procedere al pagamento diretto del subappaltatore, potrebbe verificarsi che il 100% dei lavori sia cosi suddiviso:
– i 4.000 mc di lavori sono realizzati nella misura del 50,1% dall’appaltatore e nella misura del 49,9% dal subappaltatore.
La stazione appaltante corrisponde quindi:
– al subappaltatore, l’importo massimo di 359.928,00 Euro (180,00 x 1.999,60 mc; il 49,99% di 4.000 mc);
– all’appaltatore, l’importo massimo di 400.080,00 Euro (cioè 200,00 x 2000,40 mc; il 50,01% di 4.000 mc);
Residuerebbe quindi la differenza di Euro 39.992,00, determinata da Euro 800.000 – 760.008 (400.080 somma appaltatore + 359.928 somma subappaltatore); a chi dovrebbe essere corrisposta? Ove, come sembrerebbe, non potesse essergli corrisposto l’importo residuo, l’appaltatore non avrebbe alcun interesse a praticare prezzi ribassati.
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In conclusione, la formulazione letterale della disposizione:
– sembrerebbe precludere la possibilità di determinare il limite al subappalto in termini di importo, come quota percentuale dell’importo del contratto di appalto o di quello a base d’asta (ipotesi 1 e 2);
– condurrebbe a optare per la soluzione di cui alla terza ipotesi (anch’essa, però, tutt’altro che scevra da criticità).
Non pare, pertanto, azzardato osservare come, del limite al subappalto, l’infelice disposizione normativa consenta di stabilire con ragionevole certezza solo “…ciò che non è e ciò che non si vuole (o non si può – per non subire l’ennesima procedura d’infrazione – volere che sia) …”.
Si pensi, del resto, alla parte che stabilisce la nullità “…dell’accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente …”; non pare essere un infelice tentativo di riproporre quel limite, generale e astratto, alla subappaltabilità (seppur della sola categoria prevalente) che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (pronuncia del 26.09.2019, C-63/18) ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2014/24/UE?
Ulteriori argomentazioni attengono al contratto di cottimo, di cui si è argomentato nell’articolo del Blog del 4/5/2021.
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Restano ferme possibili ed ulteriori acquisizioni giurisprudenziali sul tema.
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In evidenza: Paolo Veronese, “Le Nozze di Cana” (1563). Fonte: Wikimedia Commons.
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