calcolo della quota di subappalto in analogia con tema dominante in un contrappunto di Bach sull'arte della fuga

L’istituto del subappalto è stato affrontato in diversi articoli del Blog sotto diversi profili (da ultimo sotto il profilo del superamento del limite – Blog del 20/11/2025). Tuttavia la formulazione letterale dell’art. 119 del Codice (come del previgente art. 105 del Dlgs 50/2016) determina, sovente, incertezze sulle modalità di calcolo della quota subappaltabile.

Il limite quantitativo si calcola sul valore a base d’asta, sul valore contrattuale oppure in termini prestazionali?

Di seguito alcuni spunti di riflessione.

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IL LIMITE QUANTITATIVO: %, € , Mq, Kg ?

L’istituto del subappalto, nel corso del tempo, ha subito numerose e rilevanti modifiche, con particolare riferimento al limite quantitativo e percentuale della quota subappaltabile

Sino al 31/5/2021Dal 1/6/2021 al
31/10/2021
Dal 1/11/2021
(Legge 108/2021)
Dal 1/7/2023 - DLgs 36/2023
(conferma della Legge 108/2021 con novità)
Subappalto nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto;

Subappalto nei limiti del 30% in caso di SIOS

Divieto cessione contratto.
Subappalto nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto, anche se previste della SIOS (lavorazione super specialistica, art. 2 del DM 248/2016);

Divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente

Divieto cessione contratto

Divieto affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni.
Non è previsto un limite prestabilito, ma la valutazione è rimandata caso per caso alla stazione appaltante, ivi comprese le SIOS (lavorazioni super specialistiche, art, 2 del DM 248/2016);

Divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente;

Divieto cessione contratto

Divieto affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni.
Non è previsto un limite prestabilito, ma la valutazione è rimandata caso per caso alla stazione appaltante (le SIOS sono richiamate dall'art. 104, comma 11, del DLgs 36/2023 → valutazione discrezionale della stazione appaltante);

Divieto di subappalto in misura maggioritaria della categoria prevalente;

Divieto cessione contratto

Divieto affidamento integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni.

Subappalto del subappalto (a cascata)

In estrema sintesi, la situazione risulta essere la seguente:

fino al 31/05/21, le norme prevedevano una percentuale da calcolare “ sull’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”

dal 1° giugno 2021, le varie disposizioni succedutesi stabiliscono che è nullo “… l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente…”

Ragion per cui:

PeriodoLimite al Subappalto
Prima del 31/5/2021 Il Limite massimo era espresso quale percentuale (30-40-50%) dell’importo complessivo del contratto
Dal 1/6/2021 e con il Dlgs 36/2023 Il Limite massimo è espresso non più quale percentuale ma quale “prevalente esecuzione di lavorazioni

Pertanto prima l’importo massimo subappaltabile era “fisso” (30%, 40% ecc), mentre la quantità di lavorazioni eseguibili in subappalto era variabile (in linea teorica poteva crescere al crescere del ribasso concordato tra appaltatore e subappaltatore, ammesso sino al 20%).

Dopo il giugno 2021 (legge 108/2021) come nel vigente Dlgs 36/2023, è la quantità massima di lavorazioni subappaltabili a essere fissa, non espressa in termini di percentuali (potendo, perciò, variare solo l’importo del contratto di subappalto).

IL LIMITE QUANTITATIVO: alcune riflessioni ed ipotesi

Se l’appaltatore intende subappaltare nei limiti massimi consentiti dalla norma, come determina il valore delle opere da affidare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 119?

Nel previgente quadro normativo, l’art. 105 del Dlgs 50/2016 – come l’art. 118 del Dlgs 163/2006 – prevedevano che “l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 (40)  per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”

Oggi il Codice prevede che “… è nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.”

Si ipotizzi un appalto per l’esecuzione dei “ Lavori di Sistemazione ed allargamento della Strada Comunale”:

-Importo lavori categoria unica OG 3 – Euro 1.000.000,00 – base d’asta.

-Importo contratto di appalto – Euro 800.000,00 –a seguito del ribasso.

-Subappalto consentito nel limite massimo; quindi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente” deve rimanere di pertinenza dell’appaltatore.

In concreto qual’è il limite massimo cui è possibile subappaltare le opere?

Sulla base del citato esempio, le ipotesi sono 3

PRIMA IPOTESI – Il limite massimo si determina con riferimento  al valore del contratto stipulato con la stazione appaltante (Nell’esempio Euro 800.000) –> Cosi se si intende subappaltare il massimo assentito, la quota disponibile si potrebbe stabilire calcolando il 49,99% di 800.000,00, quindi Euro 399.920,00.

Tale soluzione presenta evidenti criticità (si cfr TAR Lombardia – Milano – 28/2018 che individua quale riferimento il “base d’asta”). Il riferimento al contratto di appalto potrebbe essere illogico ed irragionevole, in quanto il limite medesimo risulterebbe “mobile in considerazione del ribasso espresso dall’appaltatore. Cosi “si favorirebbero situazioni di incertezza (fino al momento dell’aggiudicazione) circa l’effettivo rispetto del limite in questione da parte dei concorrenti e, per altro verso, si legittimerebbero irragionevoli trattamenti differenziati tra gli operatori economici”.

In altri termini il limite dovrebbe essere lo stesso per tutti gli operatori del mercato ed essere conosciuto da tutti fin dalla fase iniziale della gara.

SECONDA IPOTESI – Il limite massimo si calcola riferendolo al valore a base d’asta –> Cosi se si intende subappaltare il massimo assentito, si potrebbe determinare tale limite calcolando il  49,99% di 1.000.000,00, quindi Euro 499.900,00.

Anche tale soluzione – per quanto più corretta come indicato dalla citata pronuncia – presenta criticità. Se per esempio il subappalto concerne la realizzazione di murature in pietrame e malta per un totale di 4.000 mc, il corrispettivo potrebbe essere il seguente:

-Euro/mc 250,00 a base d’asta (per un totale da progetto di 4.000 mc = Euro 1.000.000)

-Euro/mc 200,00 contratto di appalto con applicazione del  ribasso

-Euro/mc 180,00 contratto di subappalto a seguito della trattativa tra appaltatore e subappaltatore.

Ne conseguirebbe che, applicando il prezzo di Euro/mc 180, il subappaltatore potrebbe realizzare ben più della metà dei 4.000 mc, ovvero 2.000 mc (Euro 499.900: 180 Euro/mc = 2.777,22 mc); circostanza che sembrerebbe contravvenire al limite previsto dal codice “prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”, esponendo così il contratto di subappalto al rischio di nullità per violazione del divieto.

TERZA IPOTESI

Il limite massimo si calcola riferendolo in base alla quantità delle lavorazioni relative alla categoria (unica) prevalente e alla tipologia di prestazioni sulla base del computo del progetto esecutivo (prescindendo dal valore relativo o assoluto) –> come previsto dall’art. 119, comma 5, del Codice (ed anche dal previgente art. 105 del Dlgs 50/2016) il contratto di subappalto deve indicare l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Nell’esempio fatto, pertanto, il contratto di subappalto dovrebbe definire bene la parte di lavorazione (cioè il 49,99% di quei 4.000 mc) che il subappaltatore eseguirà (esempio: dalla sezione x alla sezione y) nonché indicare, ai fini del pagamento diretto, il prezzo pattuito.

Anche tale soluzione (che prescinde dal valore delle prestazioni contrattualizzate tra appaltatore e subappaltatore) potrebbe, però, presentare alcune criticità, non essendo sempre agevole determinare in termini prestazionali (quindi progettuali, grafiche e tecniche, prescindendo dal valore economico) le attività affidate in subappalto.

Potrebbe, tuttavia, rivelarsi utile nel caso in cui i prezzi del subappaltatore fossero superiori a quelli di contratto e di base d’asta.

Se, per esempio, il subappaltatore dovesse eseguire una prestazione altamente specialistica, di valore superiore a quanto determinato nel progetto esecutivo, il limite del subappalto non potrebbe che essere determinato unicamente facendo valere la “sostanza” della prestazione, prescindendo dall’importo del contratto.

parere del MIT n.1756 del 31/01/2023, però, “…la stazione appaltante non potrà in nessun caso, per tali lavorazioni, pagare un importo superiore a quello determinato dai prezzi di contratto”.

Emerge una ulteriore criticità.

Torniamo all’esempio precedente (la realizzazione di una lavorazione per 4.000 mc) secondo i  seguenti prezzi:

-Euro/mc muratura 250,00 a base d’asta;

-Euro/mc muratura 200,00 contratto di appalto a seguito di ribasso;

-Euro/mc muratura 180,00 contratto di subappalto a seguito della trattativa tra appaltatore e subappaltatore.

Nell’ipotesi, più che probabile, in cui si dovesse procedere al pagamento diretto del subappaltatore, potrebbe verificarsi che il 100% dei lavori sia cosi suddiviso:

– i 4.000 mc di lavori sono realizzati nella misura del 50,1% dall’appaltatore e nella misura del 49,9% dal subappaltatore.

La stazione appaltante corrisponde quindi:

– al subappaltatore, l’importo massimo di 359.928,00 Euro (180,00 x 1.999,60 mc; il 49,99% di 4.000 mc);

– all’appaltatore, l’importo massimo di 400.080,00 Euro (cioè 200,00 x 2000,40 mc; il 50,01% di 4.000 mc);

Residuerebbe quindi la differenza di Euro 39.992,00, determinata da Euro 800.000 – 760.008 (400.080  somma appaltatore + 359.928 somma subappaltatore); a chi dovrebbe essere corrisposta? Ove, come sembrerebbe, non potesse essergli corrisposto l’importo residuo, l’appaltatore non avrebbe alcun interesse a praticare prezzi ribassati.

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In conclusione, la formulazione letterale della disposizione:

sembrerebbe precludere la possibilità di determinare il limite al subappalto in termini di importo, come quota percentuale dell’importo del contratto di appalto o di quello a base d’asta (ipotesi 1 e 2);

condurrebbe a optare per la soluzione di cui alla terza ipotesi (anch’essa, però, tutt’altro che scevra da criticità).

Non pare, pertanto, azzardato osservare come, del limite al subappalto, l’infelice disposizione normativa consenta di stabilire con ragionevole certezza solo ciò che non è e ciò che non si vuole (o non si può – per non subire l’ennesima procedura d’infrazione – volere che sia) …”.

Si pensi, del resto, alla parte che stabilisce la nullità “…dell’accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente …”; non pare essere un infelice tentativo di riproporre quel limite, generale e astratto, alla subappaltabilità (seppur della sola categoria prevalente) che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (pronuncia del 26.09.2019, C-63/18) ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2014/24/UE?

Ulteriori argomentazioni attengono al contratto di cottimo, di cui si è argomentato nell’articolo del Blog del 4/5/2021.

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Restano ferme possibili ed ulteriori acquisizioni giurisprudenziali sul tema.

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In evidenza: Paolo Veronese, “Le Nozze di Cana” (1563). Fonte: Wikimedia Commons.

Subappalto: superamento dell’importo autorizzato

misure immisurabili

Può accadere che durante l’esecuzione delle opere in subappalto sia superato il limite di quanto autorizzato (o addirittura il limite della qualificazione SOA). Quali potrebbero essere le conseguenze?

In merito all’istituto del subappalto ed alle sue regole generali si rinvia ai diversi articoli del Blog.

Di seguito alcune riflessioni, consapevoli che si tratta di un argomento delicato e controverso.

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Il subappalto non autorizzato

L’art. 119 del D.Lgs.36/2023 definisce il subappaltatore colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi propri.

Il contratto di subappalto, quindi, ha natura derivata dall’originario rapporto stipulato tra l’appaltatore e la stazione appaltante ed è pertanto “accessorio” al medesimo.

Il rapporto tra appaltatore e subappaltatore è regolato dal Codice Civile ed ha natura privatistica; tuttavia in ragione della finalità del rapporto – che è quella di consentire ad un terzo di realizzare parte di una opera pubblica –la stazione appaltante ha il diritto di imporre precise condizioni ai fini della relativa autorizzazione.

Il Codice 36/2023, in conformità con le prescrizioni europee, si connota per una maggiore apertura eliminando alcuni limiti imposti dalla precedente normativa.

Nondimeno elemento imprescindibile del subappalto è l’autorizzazione (preventiva) da parte della stazione appaltante (art. 119, comma 4); a sua volta il rilascio dell’autorizzazione richiede una preventiva comunicazione di dati ed informazioni essenziali.

Come noto, il subappalto, o il subcontratto assimilato, non autorizzato è sanzionato sia penalmente sia civilmente (con una multa non inferiore a un terzo del valore del subappalto e non superiore a un terzo del valore dell’appalto), con la conseguente nullità del contratto di subappalto.

In merito, tuttavia, occorre segnalare che le rilevanti sanzioni previste si applicano, secondo parte della giurisprudenza, unicamente se il comportamento delle parti incide negativamente sull’interesse pubblico e sulla ratio della legge, ovvero se: manchi del tutto l’autorizzazione, la stazione appaltante non abbia conoscenza delle attività del subappaltatore e non le abbia accettate (contabilità, ecc) e vi sia una volontà di elusione dei limiti di legge.

È opportuno precisare che la materia, in ogni caso, è controversa e pertanto occorre analizzare caso per caso.

Vediamo alcune ipotesi.

IL SUPERAMENTO DEL LIMITE: AUTORIZZAZIONE, SOA

1 – Primo caso –> il subappaltatore supera il limite autorizzato.

L’impresa in possesso di SOA nella categoria OG 3, classifica II (Euro 516.000), è stata autorizzata ad eseguire lavori per Euro 300.000,00.

Tuttavia nella fase di cantiere l’impresa esegue lavori per Euro 380.000,00, quindi in supero rispetto a quanto autorizzato.

Da alcune pronunce della Cassazione si ricava come “ … il reato sia configurabile laddove manchi del tutto l’autorizzazione al subappalto delle opere riguardanti la pubblica amministrazione … Nell’appalto di opere pubbliche, qualora l’impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l’esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido – perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell’art. 21 della legge n. 646 del 1982 – anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione; ciò in quanto la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali» (Tra le diverse Cass. Civ. 35053/2024).

Sarebbe, quindi, esclusa la rilevanza penale se esiste un autorizzazione originaria; sicché la funzione svolta dall’autorizzazione rimane ferma anche se l’oggetto del subappalto si estende oltre i limiti originariamente autorizzati.

Una volta esclusa la rilevanza penale dell’estensione dell’oggetto del subappalto autorizzato, viene meno anche la nullità del contratto di subappalto.

ATTENZIONE

-se il valore del subappalto non aveva condotto la stazione appaltante ad effettuare le verifiche antimafia, occorrerà procedere ad effettuare gli opportuni accertamenti integrativi;

-se si analizza l’excursus normativo si può notare come solo con l’art. 105 del Dlgs 50/2016 (ed oggi art.119 del Dlgs 36/2023) è stato introdotto l’obbligo dell’autorizzazione integrativa.

Parte della giurisprudenza ritiene quindi che il supero dell’importo autorizzato determini la nullità parziale del contratto (Corte di appello,  Milano 2025; Corte di Appello Brescia 2025; Corte di Appello, Ancona 2024)

Personalmente ritengo che il principio esposto dalle pronunce di Cassazione possa essere valido anche nella vigenza del Codice 50/2016 e 36/2023.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità per la stazione appaltante di sanzionare il comportamento dell’appaltatore.

2 – Secondo caso–>il subappaltatore supera il limite autorizzato ed anche la propria capacità SOA.

L’impresa in possesso di SOA nella categoria OG 3, classifica II (Euro 516.000), è stata autorizzata ad eseguire lavori per Euro 300.000,00. L’impresa realizza opere per Euro 650.000,00, quindi in supero non solo rispetto a quanto autorizzato ma anche rispetto alla propria qualificazione.

Fermo restando quanto esposto nell’esempio precedente (e della giurisprudenza contrastante), in questa ipotesi il problema concerne l’esecuzione concreta delle opere.

Il subappalto esteso potrebbe condurre l’ente a pagare le opere nei limiti dell’arricchimento, dell’utilitas (Cass. Civ. Ord. 7006/2025; Sez. Un. 10798/2015); ovvero – per esempio – nei limiti del costo dell’opera sempre che la stessa sia effettivamente utile ed accettata (esclusi fattori produttivi come spese generali ed utile).

Resta ferma, anche qui, la possibilità per la stazione appaltante di sanzionare il comportamento dell’appaltatore.

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Residuano altre ipotesi e, tra queste, l’intervento di un operatore in cantiere previa autorizzazione della stazione appaltante “implicita” (per fatti concludenti) e non “formale”.

Come noto, l’assenza di autorizzazione preventiva determina la nullità del contratto di subappalto; tuttavia se nessuno eccepisce la presenza in cantiere del subappaltatore (che ha peraltro depositato il POS) si pone il problema di come gestire la situazione.

Il direttore dei lavori è colui che ai sensi dell’Allegato II.14 del Codice controlla la presenza in cantiere dei subappaltatori e subcontraenti autorizzati.

Ma se la sua presenza non viene eccepita ed anzi le opere da questi realizzate sono allibrate in contabilità? Il rapporto instaurato è nullo?

Anche sotto tale profilo, molto delicato, vi sono differenti e contrastanti vedute: una più formalistica ed una più sostanziale.

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Si ribadisce, la materia è spinosa, controversa e pertanto occorre analizzare caso per caso. Le argomentazioni esposte, quindi, costituiscono uno spunto di riflessione.

Crediti immagine in evidenza: Foto di karimhaddad, via iNaturalist/Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0.

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Calcestruzzo e ponteggi: subappalto-fornitura-nolo

unicorno come subappalto fornitura CLS e nolo ponteggio

L’istituto del subappalto è stato affrontato in diversi articoli del Blog; tuttavia occorre calare le regole previste dall’art. 119 del Codice nella realtà di cantiere. Una sentenza della Cassazione offre uno spunto interessante su due momenti di vita del cantiere: la fornitura del calcestruzzo ed il nolo del ponteggio. Il tutto anche sotto il profilo della gestione della sicurezza. Di seguito alcune riflessioni.

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SUBAPPALTO, FORNITURA, NOLO

Dlgs 36/2023 e Dlgs 81/2008

Prima di entrare nel merito delle due fattispecie indicate, è opportuno rammentare in breve che:

–> SUBAPPALTATORE – è colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto –> con organizzazione di mezzi e rischi propri –> è una impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS

–>FORNITORE – è colui che vende un prodotto (o svolge una prestazione) che verrà inserito dall’appaltatore nel proprio processo produttivo. Es: fornitura di calcestruzzo, di ferro per armatura, di prefabbricati, di serramenti–> Il fornitore quindi non interviene nella fase di realizzazione, mediante apporto di manodopera –> non è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> in genere non  è tenuto a redigere il POS (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)

–> NOLEGGIATORE A FREDDO – è colui che «affitta, dà a nolo» un mezzo oppure un’attrezzatura, senza operatore. Es: nolo di una fresa, di un escavatore (senza autista) –> Il noleggiatore quindi non interviene nella fase di realizzazione mediante il proprio apporto di manodopera –> non è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> in genere non è tenuto a redigere il POS (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)

–> FORNITORE CON POSA IN OPERA –> è colui che fornisce un bene e provvede, anche, alla sua messa in posa –> In presenza di determinare condizioni può costituire subappalto (art. 119, comma 2, del Codice) –> Se interviene nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera è una impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS

–> NOLEGGIATORE A CALDO –> dà a nolo un mezzo mettendo a disposizione del noleggiante l’operatore che lo muove/utilizza (autista, manovratore). –> In presenza di determinate condizioni può essere assimilato al subappaltatore (art. 119, comma 2, del Codice)–> Se interviene nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera, è un’impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS

In concreto, pertanto, le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” e non partecipano direttamente alla realizzazione dell’opera con la propria manodopera non sono imprese esecutrici (sia per il Codice dei Contratti sia per il Dlgs 81/2008) e, quindi, sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS.

Per l’art.119 sopra richiamato il subappaltatore è colui che “esegue una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto” con organizzazione di mezzi e rischi propri; definizione che si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell’art. 89 del Dlgs 81/2008impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO:

 SUBAPPALTO  O SEMPLICE FORNITURA?

Il caso è certamente molto ricorrente nei cantieri; determinare se il fornitore del CLS sia da qualificare a titolo di “impresa esecutrice” (quindi subappaltatore) oppure mero fornitore, ha rilevanza sotto diversi profili: autorizzativi, requisiti e sicurezza.

La Cassazione (con pronunce del 2025 – 536/2025, e del 2017 – 11739/2017, nel richiamare le circolari del Ministero del Lavoro (3328/2011 e 2597/2016) ribadisce, sostanzialmente, il principio secondo cui: “ l’impresa fornitrice di calcestruzzo non deve redigere il POS se i suoi lavoratori si limitano a utilizzare la canaletta o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa; in caso contrario deve redigere il POS”.

La citata Circolare del 2011 indica sia le procedure di fornitura sia i rischi principali connessi alla fornitura del CLS in cantiere e precisa che il lavoratore dell’impresa fornitrice “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso,  non si potrà esigere il POS o il DUVRI. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), il Fornitore potrebbe essere considerato subappaltatore e dovrà redigere il POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008. 

Quindi

Il Fornitore di CLS per non essere qualificato subappaltatore ed essere esonerato dalla redazione del POS–> non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e/o manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico –> anche perché tali azioni di manovra determinano rischi specifici interferenziali (urti, schiacciamenti, intrappolamento, urti del capo, scivolamento)

È chiaro come nella maggior parte dei casi il fornitore di CLS si limita a posizionare la macchina su terreno adatto, aziona il freno, stabilizza il mezzo, segue le indicazioni del capo cantiere, controlla il flusso del CLS –> non tiene e manovra la benna, il secchione ecc. –> non partecipa alla posa in opera.

Breve riflessione: se il fornitore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento? Pertanto se il CLS viene fornito per l’esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, il fornitore deve possedere anch’esso la categoria OG 2? Lo stesso fornitore otterrà il CEL in OG 2?

IL PONTEGGIO:

SUBAPPALTO O SEMPLICE NOLO ?

Un altro caso ricorrente, e per la verità più complesso da analizzare (considerate le varie posizioni sul punto), è quello del nolo del Ponteggio –> Subappalto ? Nolo a Caldo ?

Le considerazioni che seguono non hanno la pretesa di costituire “verità” in materia; ma costituiscono mere riflessioni basate su esperienze pregresse.

I principi esposti per il caso della fornitura del CLS, possono aiutare a definire il perimetro dell’analisi.

Innanzitutto è bene rammentare che si possono distinguere:

i ponteggi di “sicurezza come individuati dall’Allegato XV.1 del Dlgs 81/2008, il quale elenca tra gli apprestamenti per la sicurezza ai fini della redazione del PSC i ponteggi, trabattelli ecc..

i ponteggi di “servizio” ovvero i ponteggi che risultano necessari per realizzare l’opera e quindi parte del prezzo dell’opera (da assoggettare a ribasso).

L’art. 119  del Codice prevede che il subappaltatore esegue una parte della prestazione” in appalto “con organizzazione di mezzi e rischi propri”; definizione che come abbiamo visto si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell’art. 89 del Dlgs 81/2008impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”;

In merito esistono due indirizzi interpretativi.

1-IL NOLEGGIO “A CALDO” DEL PONTEGGIO COSTITUISCE SUBAPPALTO.

Secondo tale indirizzo, se l’appaltatrice deve noleggiare “ a caldo”  un ponteggio necessario per poter lavorare sul tetto di un immobile, deve chiedere l’autorizzazione al subappalto.

Se il nolo del  ponteggio fisso  comprende l’onere di montarlo e smontarlo e il “ponteggiatore” provvede a farlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all’appaltatrice –> l’impresa che noleggia non può che essere considerata un’impresa esecutrice sotto il profilo sia del Dlgs 81/2008 sia del Codice dei Contratti –> Trattasi di un subappalto con obbligo di redigere Pimus e POS.

Se, invece, il nolo comprende la sola attrezzatura (ponteggio) e l’onere di montarlo e smontarlo rimane in capo all’appaltatrice, è evidente che l’operatore che noleggia l’attrezzatura non può essere qualificato quale impresa esecutrice non intervenendo in nessun modo nella fase esecutiva dell’opera –> Trattasi di un nolo senza obbligo di redazione del POS.

2- IL NOLEGGIO “A CALDO” DEL PONTEGGIO NON COSTITUISCE SUBAPPALTO.

Secondo un altro indirizzo, il nolo del  ponteggio fisso che comprende l’onere di montarlo e smontarlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all’appaltatrice, non costituisce subappalto in quanto si tratta di una prestazione accessoria e strumentale (quindi un servizio) che non modifica o integra il lavoro oggetto di contratto –> la prestazione non costituisce una parte dell’opera –> È quindi sufficiente una semplice comunicazione –> Rimane l’obbligo di redigere il Pimus.

Riflessione in merito.

La distinzione tra “lavoro” e “servizio” risiede nel fatto che effettivamente il lavoro “modifica la realtà fisica”, mentre nel caso di nolo del ponteggio lo stesso viene montato e smontato e sostanzialmente non ne rimane traccia (sul punto l’ANAC è intervenuta diverse volte confermando tale distinzione – con riferimento alla manutenzione).

Tuttavia si ritiene che occorra distinguere due casi:

 

a)Il nolo a caldo del ponteggio quale mero apprestamento di sicurezza, come nel caso della necessaria installazione per poter operare sul tetto di immobile durante una ristrutturazione. Oppure il caso del montaggio del  ponteggio quale opera provvisionale (temporanea) per consentire il lavoro in quota in sicurezza con stazionamento e transito al sicuro –> art. 112 dlgs 81/2008 – All. XV.

b) Il nolo a caldo del ponteggio quale attività “strumentale” per realizzare l’opera, come nel caso di riqualificazione di una facciata di un fabbricato. In questo caso il ponteggio costituisce elemento di supporto per realizzare una opera compiuta e ricondotta nella voce specifica di elenco prezzi della lavorazione –> fattispecie disciplinata dal Dlgs 81/2008 all’art. 131.

Nel primo caso si ritiene che effettivamente non sussistano le condizioni per qualificare il nolo a caldo del ponteggio quale subappalto in quanto l’attività per sua natura è accessoria, provvisionale e spesso rientra nei costi della sicurezza oppure nelle spese generali di cantiere (art. 31, All. I.7 del Codice) –> art. 112 del d.lgs. 81/2008

Nel secondo caso per taluni parrebbero sussistere, invece, le condizioni per qualificare il nolo a caldo quale subappalto; il ponteggio rientra “a stretto rigore” nella parte di opera da realizzare ed è elemento della voce di prezzo della “facciata” –> art 131 del d.lgs. 81/2008.

Tuttavia affinché un nolo a caldo sia qualificabile subappalto devono sussistere le seguenti condizioni:

a) Il noleggiatore mette a disposizione dell’appaltatore non solo il mezzo ma anche un operatore che ha una preparazione tecnica idonea a manovrare il bene noleggiato;

b) Il noleggiatore realizza una parte dell’opera, con una organizzazione imprenditoriale basata su una obbligazione di risultato (per esempio, se l’appaltatore noleggia a caldo 4 escavatori per realizzare lo scavo di fondazione per la realizzazione della scuola oppure noleggia la finitrice a caldo per realizzare una pavimentazione, l’affidamento potrebbe essere qualificato subappalto);

Il tutto al di là dei meri limiti numerici dell’art. 119, comma 2 del Codice (2% – 50% manodopera).

Ora nel caso del nolo, montaggio e smontaggio del ponteggio, non pare ritenersi – in generale – che tale attività costituisca una “parte” dell’opera –> il noleggiatore con il proprio lavoro non modifica la realtà fisica –> La differenza tra nolo a caldo e subappalto  impone, quindi, di accertare se si verifica concretamente la componente “lavoro” che conduce a realizzare, appunto, una quota dell’opera, secondo la definizione dell’art. 119 del Codice à peraltro la componente “lavoro” nel caso in esame (montaggio e smontaggio) si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.

Anche nel caso del nolo a caldo del ponteggio occorre, infine, chiedersi: se il noleggiatore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento ? Pertanto se il Ponteggio viene montato e smontato per l’esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, lo stesso noleggiatore deve possedere anch’esso la categoria OG 2? Lo stesso otterrà il CEL in OG 2?

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Il contratto di subappalto: l’attenzione al contenuto

Subappalto: le nuove regole - libro di Rosario Scalise

La gestione del subappalto ha quale presupposto fondamentale la completezza del contenuto sia del contratto di subappalto sia del capitolato speciale di appalto, i quali devono contenere precisi, chiari ed inequivocabili obblighi in capo a tutti gli attori coinvolti nel cantiere.

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IL CONTENUTO DEL CONTRATTO: RUP, DL, IMPRESA

È noto che “Il contratto di subappalto stipulato dall’appaltatore di un’opera pubblica costituisce un contratto strutturalmente distinto da quello principale e, in quanto concluso tra soggetti entrambi privati, rimane sottoposto alla normativa del codice civile …”  con la conseguenza che ad esso sono applicabili le norme del Codice dei Contratti solo in due fattispecie (Cass. Civ. Ord. 7401/2020), ovvero:

a) Nel caso di espressa previsione del Codice dei Contratti;

b) Nel caso di richiami pattizi al Codice dei Contratti inseriti nel contratto di subappalto.

In relazione alla prima ipotesi, il contenuto minimo del contratto di subappalto è disciplinato dall’art. 119, comma 5, del D.lgs. 36/2023: “…Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.”

Tale disposizione, spesso sottovalutata nella sua portata applicativa, se rispettata, consente al RUP e soprattutto al DL di adempiere pienamente ai propri obblighi di controllo, potendo fare affidamento su dati certi e concreti da utilizzare in cantiere.

Consente, altresì, all’appaltatore di accertare le responsabilità del proprio contraente, in considerazione delle responsabilità solidali previste dal Codice.

Non si deve dimenticare che il D.lgs. 36/2023, nel definire il subappalto, ha introdotto una novità, individuando il subappaltatore come colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi propri.

ATTENZIONE

Allegato II.14, art. 1, comma 1, lett. m) –> Durante la fase di esecuzione del contratto il DL, avvalendosi anche del proprio ufficio:

A – controlla il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’art. 119 del DLgs 36/2023, dai documenti contrattuali e di gara;

B – accerta che subappaltatori e subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa e in particolare sulla scorta del contenuto del contratto.

Il contratto di subappalto in concreto è strutturato:

a) indicando (graficamente) le parti di intervento del subappaltatore.

b) precisando le voci di computo assegnate al subappaltatore;

c) chiarendo i tempi di esecuzione della prestazione di subappalto mediante un programma lavori preciso e completo.

A ciò si aggiunga che lo stesso contratto deve precisare:

a) Il costo della manodopera previsto e stimato per i lavori.

b) I costi della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008.

c) La natura del trattamento economico-normativo da applicare ai dipendenti del subappaltatore.

d) L’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale (nei casi previsti dalla norma).

e) Le eventuali garanzie prestate in ragione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

È importante, peraltro, precisare che il contratto di subappalto non può prevedere oneri a carico della stazione appaltante che non siano già previsti nel contratto di appalto principale.

FORMA E AUTORIZZAZIONI. CAPITOLATO

Nella fase di autorizzazione è necessario quindi che sia verificato il contenuto del contratto. Il tutto non dimenticando che “l’assenza di autorizzazione della stazione appaltante … determina la nullità del contratto stesso” Cass. Civ. Ord. 20515/2024.

L’art. 119, comma 5, infatti, dispone (come noto a tutti) che l’affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Lo stesso contratto deve avere forma scritta, in quanto quale contratto derivato del rapporto principale (stazione appaltante/appaltatore) deve averne la medesima forma. Cass. Civ. Ord. 7323/2024, 22693/2020.

Il Capitolato, infine, dovrebbe disciplinare specifici obblighi in capo al subappaltatore, tra i quali la gestione della sicurezza (preposto, direttore tecnico di cantiere), il programma lavori, la contabilità, gli obblighi in caso di difetti e vizi costruttivi.

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La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore. Concreta applicabilità nel D.Lgs. 36/2023 (art 119, comma 6)

Subappalto: le nuove regole - libro di Rosario Scalise

L’art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, nel confermare le previsioni della Legge 108/2021, prevede la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

Quali sono le concrete regole applicative di tale responsabilità, sia nella fase di gestione da parte delle imprese sia per quanto di competenza del RUP, del DL e del CSE?

L’argomento è affrontato (con gli altri istituti inerenti al subappalto: limiti, regole, forniture, attività dell’impresa, del RUP, DL ecc) nel manuale Il Subappalto: le Nuove Regole (edizione febbraio 2024)

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La Responsabilità solidale

L’art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, nel confermare le previsioni della Legge 108/2021, stabilisce che:

ART. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La disposizione prevede, quindi, due fattispecie di responsabilità solidali:

a) Quella inerente alle prestazioni affidate in subappalto;

b) Quella riferita agli obblighi di natura retributivi e contributiva.

L’art. 119 adegua il rapporto appaltatore/subappaltatore a:

– quello previsto in caso di avvalimento, in quanto ai sensi dell’art. 104, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 l’appaltatore e l’ausiliario “sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto” di avvalimento.

– quello previsto in caso di raggruppamento temporanei di concorrenti, visto che l’art. 68, commi 7 e 9, del Codice dei Contratti dispone che “La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.” “L’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.”

La Responsabilità solidale per le prestazioni affidate in subappalto

Per quanto concerne la responsabilità solidale inerente alle prestazioni esecutive, lo schema di riferimento attuale, rispetto alla disciplina previgente ed ante riforma della Legge 108/2021, è il seguente:

responsabilità solidale subappalto dlgs 36/2023

La responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riferita alle opere oggetto di subappalto, tuttavia, fa sorgere una serie di domande.

1) La Stazione appaltante ha titolo a risolvere il contratto di subappalto per grave inadempimento del subappaltatore?

2) È possibile pretendere che il subappaltatore rilasci una garanzia definitiva (ai sensi e nei termini di cui agli articoli 53 e 117 del DLgs 36/2023) per le opere di sua competenza, oppure pretendere che la garanzia dell’appaltatore preveda quale coobbligato anche il subappaltatore medesimo?

3) Nel caso di pagamento diretto da parte della stazione appaltante, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido qualora, per esempio, dopo la conclusione dei lavori dovessero emergere vizi e difetti costruttivi?

4) La responsabilità solidale è estesa anche al subappaltatore secondario (subappalto a cascata)?

La Responsabilità solidale contributiva e retributiva

L’art. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, in relazione a tale ulteriore regime di responsabilità solidale precisa:

ART. 119, comma 6, del D.Lgs. 36/2023

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Lo stesso Codice dei Contratti, all’art. 11 stabilisce ulteriormente:

ART. 11, commi 5 e 6, del D.Lgs. 36/2023

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

6. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni operata una ritenuta dello 0,50 per cento; … somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli inadempimenti contributivi e retributivi nei confronti dei dipendenti di quest’ultimo.

Lo stesso appaltatore, tuttavia, è esonerato nei limiti degli obblighi retributivi e contributivi, nel caso in cui la stazione appaltante proceda alla corresponsione diretta delle somme dovute “al subappaltatore”.

L’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 119, infatti, precisa che Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

Il comma 11, dell’art. 119 disciplina i casi di pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

L’esonero della responsabilità solidale, quindi, si concretizza unicamente nel caso di pagamento diretto previsto nel contratto di subappalto stipulato tra appaltatore e subappaltatore; non si verifica, invece, nel caso di pagamento del subappaltatore conseguente ad inadempimento dell’appaltatore.

Pertanto nell’ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti dal comma 11 indicato, la responsabilità solidale dell’appaltatore in ordine agli obblighi retributivi-contributivi è esclusa.

N.B. –> Nel caso di pagamento diretto previsto dal comma 11, lettere a) e c), del D.Lgs. 36/2023 è esclusa a carico dell’appaltatore la sola responsabilità in materia di obblighi retributivi e contributivi; la responsabilità solidale per la fase di esecuzione delle opere, invece, rimane vigente, sempre e comunque.

È importante, evidenziare come il Direttore dei Lavori debba essere tempestivo nell’effettuare le contestazioni al subappaltatore al fine di evitare che, una volta concluse le opere di competenza, questi non sia più reperibile e l’appaltatore possa eccepire la tardività delle eccezioni.

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Il costo della manodopera – D.Lgs 36/2023

Il D.Lgs 36/2023 “rispolvera” (all’art. 41, comma 14) una previsione di legge che nel passato si è dimostrata poco efficace (soprattutto negli appalti c.d. ad alta intensità di manodopera): la non assoggettabilità a ribasso del costo della manodopera.

Quali sono gli effetti concreti di tale disposizione nei contratti di lavori (progettazione, contabilità ecc.)?

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Le disposizioni del Codice sulla MANODOPERA

L’art. 41, comma 14, del Dlgs 36/2023 prevede che “.. Nei contratti di LAVORI E SERVIZI, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza SONO SCORPORATI DALL’IMPORTO ASSOGGETTATO AL RIBASSO. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

In concreto, quindi:

a) L’importo soggetto a ribasso comprende UNICAMENTE I FATTORI PRODUTTIVI (lavori, servizi), quindi materiali, mezzi, attrezzature, ecc;

b) I costi della manodopera necessari per realizzare l’opera devono essere indicati nel bando di gara, quali elementi non ribassabili; trattasi di COSTI che, a mio avviso, sono da ritenersi AL NETTO DI SPESE GENERALI ED UTILE, (fattori questi ultimi – spese generali ed utile – che sono da ricomprendere nella quota ribassabile).

ATTENZIONE

l’art. 41 va letto in combinato con l’art. 11 del Codice, il quale impone alle stazioni appaltanti:

1) di indicare il contratto collettivo che deve essere applicato al personale dipendente impiegato nell’appalto (nei lavori la scelta è decisamente più semplice; nei servizi la questione è certamente più complessa).

2) di verificare se gli operatori economici abbiano precisato di applicare un contratto diverso da quello indicato dalla stazione appaltante stessa;

3) di acquisire – prima dell’aggiudicazione – nel caso di applicazione di un contratto differente a quello indicato dalla stazione appaltate, la dichiarazione di equivalenza; ovvero la dichiarazione con quale il futuro appaltatore si obbliga a rispettare le tutele previste dal contratto collettivo precisato dalla stazione appaltante.

Pertanto, a mero titolo esemplificativo

“Importo a base di gara Euro 950.000,00 (Iva esclusa) di cui:

a) euro 720.000,00 (I.V.A. esclusa) per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso;

b) euro 180.000,00 quale costo della manodopera ai sensi dell’art. 41, comma 14, del DLgs 36/2023, non soggetto a ribasso;

c) euro 50.000,00 (I.V.A. esclusa) per costi della sicurezza per i lavori, non soggetti a ribasso;

Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del D.Lgs 36/2023, i costi della manodopera sono individuati al netto delle spese generali e dell’utile di impresa e sono scorporati dall’importo soggetto a ribasso.

Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del medesimo Codice nell’offerta economica l’operatore deve indicare, comunque, i propri costi della manodopera e l’ente aggiudicatore prima dell’aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 110 commi 4 e 5 del DLgs 36/2023.

Il costo del personale dichiarato dal concorrente non costituirà modifica della quota individuata dalla stazione appaltante, ai fini contrattuali, e non soggetta a ribasso.

I costi stimati della manodopera sono stati calcolati sulla base degli elementi indicati nell’elaborato progettuale “Tav ….  Incidenza manodopera”.

Il contratto collettivo applicato è: CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini.

L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo di cui sopra oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, anche ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 36/2023”

Queste le prescrizioni del Codice.

La progettazione, la contabilità, il costo della manodopera

Presupposto fondamentale per la concreta efficacia della norma È LA CORRETTA DETERMINAZIONE, a priori e quindi in sede di progettazione (lavori e servizi), del costo della manodopera.

È quindi importante che negli elaborati di progetto sia determinato un costo congruo, tenendo in considerazione anche l’All. I. 14 del Codice e le implicazioni pratiche in sede di contabilità dei lavori.

Il rischio a nostro avviso è che si possa (soprattutto nei servizi) SOVRASTIMARE IL COSTO DEL LAVORO, con il rischio di “premiare le imprese meno efficienti dal punto di vista organizzativo o quelle che compensano con la voce di prezzo percepito a titolo di costo della manodopera i forti ribassi offerti sulle restanti voci di prezzo.” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, n. 1370 del 23 maggio 2017).

In ogni modo è importante che in sede di progettazione:

a) Sia indicata l’incidenza della manodopera per ogni singola categoria di lavoro (OG1, OG3, ecc).

b) Sia indicata l’incidenza della manodopera per ogni singolo corpo d’opera.

Tale accortezza permetterà di poter contabilizzare correttamente l’incidenza della manodopera in sede di stesura della contabilità a corpo che, come noto, è effettuata sulla base di percentuali di avanzamento.

Nel caso di appalto a corpo (oppure misto corpo/misura), infatti, occorrerà indicare la percentuale dell’avanzamento e pertanto il Direttore dei Lavori registrerà la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

Le annotazioni a corpo devono contenere, quindi, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, così come rilevabile dal computo metrico estimativo indicando anche la quota di incidenza della manodopera.

 

N.B. A tale scopo potrebbe diventare utile compilare il Sommario del Registro di Contabilità (All. II.14, art. 12, comma 2), ancorché sia un documento contabile NON obbligatorio. E ciò in quanto secondo la norma citata il Sommario “… nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità”.

Sempre ai fini del controllo dell’effettiva attività della manodopera, potrebbe risultare decisivo anche la tenuta del Giornale dei Lavori (art. 12, comma 1, lett. a) – si veda articolo di questo blog del 9/11/2021).

Ulteriori criticità: dichiarazione, subappalto.

Ulteriori elementi da tenere in considerazioni, con riferimento al costo della manodopera sono i seguenti.

1) In materia di subappalto è importante richiamare l’art. 119, comma 12 che precisa “ L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

Ai fini del controllo da parte del DL, sarebbe opportuno prevedere nel capitolato speciale di appalto che anche il subappaltatore/subcontraente, nel relativo contratto, indichi:

a) Il costo della manodopera previsto per i lavori (Art. 119, commi 7 e 12).

b) I costi della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi (Art. 119, commi 12 e 15).

c) La tipologia di trattamento economico-normativo da applicare ai dipendenti del subappaltatore (Art. 119, comma 12).

d) L’obbligo di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto principale (Art. 119, comma 12).

e) Le eventuali garanzie prestate in ragione della responsabilità solidale (Art. 119, comma 6).

Tali elementi sono essenziali per il DL per dare concreta applicazione alle norme citate.

2) L’art. 41, comma 14 precisa “Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

La disposizione se letta unitamente all’art. 91, comma 5 ed all’art. 108 comma 9 del Codice, consentirebbe all’operatore economico di indicare un costo del personale differente rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante negli atti di gara. Tale previsione pare rivolta, soprattutto, agli appalti di servizi e comunque agli appalti ad alta intensità di manodopera (definizione contenuta nell’Allegato I.1.), dove la parte ribassabile potrebbe essere modesta e dove i prestatori di servizi applicano tipologie contrattuali tra loro divergenti.  In ogni caso l’art. 41 rispetto agli articoli 91 e 108 pare contrastante.

3) Una ultima criticità concerne le offerte il cui criterio di aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV).

In tali circostanze si pone il problema se il costo della manodopera debba essere verificato anche con riferimento alle migliorie o varianti proposte dall’aggiudicatario, soprattutto nel caso in cui l’offerta dell’aggiudicatario non sia sottoposta al subprocedimento di verifica di anomalia.

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Il subappalto nel Nuovo Codice (D.Lgs 36/2023). Il subappalto “a cascata”

L’art. 119 del D.Lgs 36/2023 conferma la soppressione dei limiti quantitativi al subappalto, previsti con la Legge 108/2021, apportando alcune novità di rilievo ed altre novità marginali (comunque da tenere in considerazione). Di seguito una breve sintesi dell’istituto e le possibili criticità nella fase esecutiva.

***

Il subappalto: le regole

  1. Divieto di affido integrale esecuzione dei lavori.
  2. La categoria prevalente non può essere affidata in subappalto in misura superiore al 49,99%. E’ possibile indicare, nella Decisione a contrarre, un limite inferiore, motivando (per ragioni legate a: sicurezza, lavorazioni specialistiche, specifiche caratteristiche dei lavori o loro complessità) –> Nel Nuovo Codice il riferimento alla categoria prevalente è stato definito in modo più chiaro. (articoli blog 11/1/2022; 20/9/2021; 27/7/2021)
  3. Il Nuovo Codice precisa che il subappalto ha quale caratteristica che le lavorazioni sono realizzate con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore –> Tale precisazione (già elaborata dalla giurisprudenza) ha la finalità di meglio distinguere il subappalto da altri contratti similari (es: distacco). Continua a esistere (più in astratto che in concreto) il cottimo secondo la definizione dell’All. I.1 art.3 lettera ee).
  4. L’attività di lavoratori autonomi non costituisce subappalto, previa comunicazione alla stazione appaltante –> Il Nuovo Codice precisa, però, che i lavoratori autonomi possono eseguire unicamente attività accessorie, secondarie o sussidiare (nel D.Lgs 50/2016 si parlava solo “di attività specifiche”). Rimane fermo il principio per cui il lavoratore autonomo non redige il POS (ovviamente se non ha dipendenti, visto che l’art. 89 del D.Lgs 81/2008 prevede il POS a carico del datore di lavoro).
  5. Il subappaltatore deve garantire per le prestazioni a lui affidate il trattamento economico e normativo non inferiore a quello avrebbe garantito l’appaltatore –> Conferma della previsione della Legge 108/2021. (articoli blog 11/1/2022; 20/9/2021; 27/7/2021). N.B.: si tengano in considerazione i commi 7,12,14 (in relazione ai contratti collettivi, al DURC ed alla congruità della manodopera).
  6. Le categorie scorporabili, se non è previsto uno specifico divieto nella decisione a contrarre e quindi nel bando, possono essere subappaltate per intero –> Conferma della previsione della Legge 108/2021 (articoli blog 11/1/2022; 20/9/2021; 27/7/2021) –> Il limite può essere stabilito motivando con riferimento alla sicurezza nei cantieri, alle lavorazioni specialistiche (art. 104, comma 11, del Nuovo Codice), alle specifiche caratteristiche dei lavori o loro complessità.
  7. Responsabilità solidale tra subappaltatore ed appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto –> Conferma della previsione della Legge 108/2021 (articoli blog 11/1/2022; 20/9/2021; 27/7/2021)
  8. Le lavorazioni di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (c.d. sios) rimangono categorie di lavori uguali alle altre, fermo restando che il RUP può decidere che siano eseguite solo dall’appaltatore (o da un componente del RTI) oppure prevedere limiti quantitativi al relativo subappalto –> Art. 104, comma 11, del Nuovo Codice. Si consideri che l’art.  104, comma 11, impone il criterio dell’OEPV in caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico (nel DLgs 50/2016, tale obbligo era previsto solo per servizi e forniture – art. 95).
  9. Se il RUP, nella decisione a contrarre e nel bando, non vieta esplicitamente il subappalto del subappalto (subappalto a cascata), questo è ammesso –> Il limite può essere stabilito motivando con riferimento alla sicurezza nei cantieri, alle lavorazioni specialistiche (art. 104, comma 11, del Nuovo Codice), alle specifiche caratteristiche dei lavori o loro complessità.

 

N.B.

Nell’art. 119 del D.Lgs 36/2023:

-scompare definitivamente la terna;

-scompare definitivamente il divieto per chi ha concorso di essere subappaltatore;

-rimangono fermi i principi noti in materia di sub affidamenti (2%);

-nulla cambia nel regime autorizzativo (salvo che per la verifica delle dichiarazioni rese dal subappaltatore mediante la Banca dati nazionale – a partire dal 1° gennaio 2024);

-nulla cambia in merito alla necessità di controlli da parte del DL (all. II.14), del ruolo del Direttore tecnico dell’appaltatore, del contenuto del contratto di subappalto.

Il subappalto del subappalto: criticità operative

Come indicato sopra, il D.Lgs 36/2023 prevede il c.d. Subappalto a cascata, il quale se non vietato specificamente è comunque sempre ammesso.

Sorgono alcune domande operative nel merito:

a) Il subappalto a cascata deve essere autorizzato e come?

b) Il subappaltatore “secondario” beneficia del pagamento diretto o delle tutele previste in caso di mancato pagamento da parte dell’appaltatore?

c) Quali requisiti deve dimostrare il subappaltatore “secondario”?

d) Quali controlli deve effettuare il RUP (eventualmente anche a mezzo del Responsabile di Fase)?

e) Quali controlli deve effettuare il DL?

f) Quali controlli deve effettuare il CSE?

g) Il subappaltatore del subappaltatore deve anch’egli applicare, ai propri dipendenti e per le prestazioni affidate, i medesimi trattamenti normativi ed economici dell’appaltatore?

h) Quali documenti deve produrre il subappaltatore secondario?

i) Il subappalto del subappalto ha dei limiti? Ovvero il subappaltatore del subappaltatore può, a sua volta, individuare un terzo subappaltatore in filiera a cascata?

Seguiranno altri articoli del blog per rispondere a queste domande.

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Subappalto: ulteriori novità e alcune incertezze

In fase di pubblicazione l’eliminazione del divieto di subappaltare all’operatore economico che abbia partecipato alla gara per l’affidamento dell’appalto e l’abrogazione della terna dei subappaltatori.

Il 21 dicembre 2021 è stato approvato definitivamente dal Senato il Disegno di legge C. 2670 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020″. Si è in attesa della pubblicazione; Legge che all’art. 10 introduce modifiche al Codice dei Contratti Pubblici.

Il tutto sullo sfondo della incertezza applicativa del comma 8 dell’art. 105 in materia di responsabilità solidale, come riformato dalla legge 108/2021: il pagamento diretto del subappaltatore fa venire meno la responsabilità solidale?

Ma andiamo con ordine.

Le ulteriori novità di fine anno 2021

Dopo un iter iniziato il 21 settembre 2020, come detto, il 21 dicembre 2021 in seconda lettura alla Camera è stata approvata la c.d. Legge Europea 2019/2020 che, nella sostanza, chiude 12 procedure di infrazioni.

In materia di contratti pubblici è importante sottolineare che l’art. 10 prevede la rivisitazione dell’art. 105, comma 4 e comma 6.

Prima della legge EuropeaDalla data di pubblicazione della Legge Europea (e quindi dalla data di pubblicazione dei bandi futuri)
Art. 105, comma 4.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria ;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all‘articolo 80.

 

Art. 105, comma 6.

È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta…..

Art. 105, comma 4.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.

Art. 105, comma 6.

È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta…..

In concreto con l’abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’art. 105, VIENE MENO IL DIVIETO DI SUBAPPALTARE ALL’OPERATORE ECONOMICO CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO. La modifica della lettera b) e l’abrogazione della lettera d), invece, attribuiscono al subappaltatore l’obbligo di dimostrare l’insussistenza a proprio carico dei motivi di esclusione di cui all’art.80.

La legge in commento ABROGA DEFINITIVAMENTE l’art.105, comma 6, del Codice recante L’OBBLIGATORIA INDICAZIONE DELLA TERNA DI SUBAPPALTATORI (e, con essa, tutte le disposizioni che comportavano l’esclusione dalla procedura di un operatore economico per motivi legati ai subappaltatori indicati).

Di rilievo, inoltre, le modifiche in materia di violazione fiscali NON definitivamente accertate (art 80) ed in relazione al pagamento delle prestazioni (art 113, bis); novità che analizzeremo in altre occasioni.

Responsabilità solidale prevista dall’art. 105, comma 8: ma quando si applica?

Sino al 1 novembre 2021, l’appaltatore era responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante dell’operato del subappaltatore. Pertanto, nel caso di inadempimento di quest’ultimo  (ritardi, carenze esecutive ecc), la stazione appaltante poteva fare valere le proprie ragioni nei confronti del solo appaltatore.

Dal 1 novembre 2021, la situazione muta radicalmente (quanto meno in termini normativi) in quanto appaltatore e subappaltatore sono solidalmente responsabili in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.

Queste le modifiche:

ART. 105 – ante riforma

ART. 105 – nuova regola dal 1 novembre 2021

8.Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  1. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

Come si può notare il terzo comma dell’art. 105, nella versione originaria e nella versione post riforma è rimasto il medesimo: “Non c’è responsabilità solidale in caso di pagamento diretto del subappaltatore”.

Ma prima era chiaro come il richiamo al “primo comma” fosse un refuso, essendo palese che la norma facesse venire meno unicamente la responsabilità solidale contributiva e retributiva in caso di pagamento diretto. Nella sostanza il riferimento al primo comma era in realtà un riferimento al secondo comma ed alla responsabilità solidale retributiva e contributiva.

Il primo comma infatti non conteneva alcun riferimento a responsabilità “solidali” (Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante) mentre era il secondo comma che utilizzava la locuzione “in solido” in merito agli obblighi del Dlgs 276/2003.

Oggi, dopo la riforma il concetto di “solidarietà” è previsto sia al primo sia al secondo comma (comma 1: Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido …; comma 2: L’aggiudicatario è responsabile in solido …).

Potrebbe quindi apparire, da una analisi letterale dell’art. 105, che il Legislatore abbia voluto sostituire il primo periodo lasciando intatto il rinvio ad esso operato dal terzo periodo; ove così fosse (come parrebbe essere seguendo, appunto, il mero dato letterale), nell’ipotesi di pagamento diretto (ossia, quasi sempre): la responsabilità per inadempimento rimarrebbe in capo al solo subappaltatore; la responsabilità per gli obblighi retri-contributivi rimarrebbe solidale (sempre prescindendo dal pagamento diretto o meno).

Se ne potrebbe dedurre quindi che se la stazione appaltante paghi direttamene il subappaltatore, l’appaltatore sia esonerato dalla relativa responsabilità solidale.

Una interpretazione di tale portata, comunque, mi lascia perplesso, in quanto si arriverebbe alla situazione nella quale l’appaltatore: a) si sceglie il subappaltatore; b) decide quanto pagarlo; c)  decide cosa fargli fare; d)  e alla fine non risponderebbe di nulla.

Non solo, ma la norma stessa (quella nuova introdotta al prima comma dell’art. 105) verrebbe sostanzialmente svuotata di significato in quanto il pagamento diretto è pressoché sempre la regola (applicandosi alle micro e piccole imprese).

Ed infine, non riuscirei a comprendere la responsabilità del solo subappaltatore senza che questi sia obbligato a rilasciare una garanzia definitiva ex art 103 del Codice dei Contratti. Garanzia richiesta per il solo appaltatore.

Dal complesso delle disposizioni, la tesi più probabile (ovvia mi permetto di dire) è che il pagamento diretto non liberi l’appaltatore della responsabilità solidale se non con riferimento ai soli obblighi contributivi e retributivi, di cui al secondo comma dello stesso art. 105.

Si auspica un intervento del legislatore per eliminare ogni residuo dubbio.

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In un precedente articolo, ho schematizzato tutte le novità in materia di subappalto intervenute con il DL 31/5/2021 n. 77, convertito con legge 108/2021 (rinvio allo stesso per una disamina completa dell’istituto). Tuttavia un punto dolente (per non dire di quasi impossibile applicazione) è la riscrittura del comma 14 dell’art. 105.

In sintesi il comma 14 che prevedeva il limite del ribasso del 20% per le prestazioni affidate in subappalto, oggi prevede quanto segue.

comma 14: cosa prevede

Il subappaltatore, oltre agli standard qualitativi e prestazionali, deve riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Innanzitutto l’obbligo di garantire gli stessi standard «qualitativi» e «prestazionali» era già una previsione presente nel «vecchio» art. 105.

Ma il punto è un altro: la seconda parte della norma è veramente di difficile applicazione, sia per le imprese sia per i “ controllori” (RUP e DL)

Nella sostanza:

  1. il subappaltatore deve corrispondere ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo NON INFERIORE a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. la norma si applica unicamente laddove le attività di subappalto coincidano con le attività principali dell’appalto (categoria prevalente; la norma parla di categorie al plurale – ! – , ma come noto la prevalente è una sola). Non si applica alle categorie scorporabili e secondo me anche a quelle parti di opere della categoria prevalente che non sono caratterizzanti l’oggetto dell’appalto.

Ora, il problema concreto si presenta sotto due profili: quello della stazione appaltante e quello dell’impresa.

1) Quanto alla stazione appaltante (DL/RUP).

Come noto sia l’art. 101 del Codice sia l’art. 7 del DM 49/2018, impongono al RUP/DL di verificare l’applicazione concreta dell’art. 105.

Ora è giusto chiedersi quali strumenti abbiano tali soggetti per controllare che il subappaltatore corrisponda ai propri lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello del contrante principale.

Innanzitutto (e qui ritorno al mio precedente articolo, al quale rinvio), risulta importante il contenuto del contratto di subappalto, il quale dovrà:

  • indicare (graficamente) le parti di intervento del subappaltatore (soprattutto nel caso di prestazioni generali e non specialistiche).
  • precisare le voci di computo assegnate al subappaltatore;
  • indicare i tempi di esecuzione della prestazione di subappalto mediante un programma lavori molto preciso.
  • precisare il costo della manodopera per l’esecuzione delle opere affidate (che in concreto sarà uguale a quello dell’appaltatore nel caso di lavori categoria prevalente e caratterizzanti l’appalto).

Inoltre, la stazione appaltante (a mio avviso già nel capitolato speciale di appalto) dovrà precisare che ai fini autorizzativi ed in itinere di esecuzione del contratto di subappalto, dovranno essere consegnati ed indicati:

  • l’elenco del personale assegnato alla commessa;
  • il contratto applicato ai propri dipendenti;
  • le buste paghe di tutti i lavoratori presenti in cantiere (appaltatore e subappaltatore/cottimista) a dimostrazione che la somma percepita dagli stessi risulta effettivamente uguale;
  • e perché no, una dichiarazione del consulente del lavoro del subappaltatore che attesti l’applicazione del nuovo comma 14, in occasione di ogni pagamento.

Capisco che le predette richieste siano “pesanti” (e forse provocatorie), ma non riesco a capire altrimenti come possa un ingegnere, un geometra, un architetto valutare questioni di natura giuslavoristica senza la documentazione indicata.

Un modo tuttavia per limitare tale onere a mio avviso esiste:

Sarebbe opportuno indicare nel capitolato o negli atti di gara quali siano effettivamente le attività caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e quelle lavorazioni della categoria prevalente rilevanti a tale scopo

Cosi per esempio, se la categoria prevalente è una OG3 (una strada) con opere murarie, bitumature e marciapiedi, potrei ritenere non caratterizzanti “la posa della pavimentazione in porfido dei marciapiedi”.

Se invece la categoria prevalente è una OG 1 (una scuola) con opere edili generiche, scavi, murature, pavimentazioni ecc, potrei ritenere non caratterizzanti “gli impianti idrico sanitari” o quelli “elettrici”.

Nella sostanza, è opportuno precisare (proprio in ragione del venire meno dei vincoli in materia, come da sentenze della corte di giustizia), disciplinare chiaramente “le regole del gioco”.  Non voglio dire (come disse Pablo Picasso) che occorre “Imparare le regole come un professionista, in modo da poterle rompere come un artista”, ma al fine di evitare inutili contenziosi e perdite di tempo è necessario “progettare” bene l’esecuzione del contratto anche sotto tale punto di vista.

 

2) Quanto all’impresa.

Ovviamente non sono esperto in materia giuslavoristica, ma mi chiedo se sia possibile e come imporre ad una impresa di applicare una tipologia di CCNL per un determinato cantiere, per alcuni operai e per un periodo ristretto (es: 20 giorni, 30 giorni).

Non lo ritengo ragionevole.

Se, come pare, la finalità della norma sia quella di tutelare i lavoratori, non comprendo per quale motivo tale tutela debba passare per un trattamento economico e normativo diverso da quello originariamente applicato dal subappaltatore.

Mi chiedo, peraltro, come si debba applicare la norma quanto l’appaltatore abbia un regime peggiorativo rispetto a quello del subappaltatore.

La decisione se applicare un contratto di lavoro piuttosto che un altro, rientra a mio avviso nella “libera” iniziativa imprenditoriale (ovviamente nel rispetto delle leggi).

Mi chiedo, inoltre, come si concili il nuovo comma 14 con il comma 9 dello stesso art. 105 che precisa

“ L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.”

Resta ferma, peraltro, la responsabilità solidale (in materia retributiva e contributiva) prevista dal comma 8 dell’art. 105 “L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” à Responsabilità solidale che viene meno nel caso di pagamento diretto della stazione appaltante “ Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l’appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.”

Ultima annotazione: occorrerà coordinare l’applicazione del comma 14 con le nuove disposizioni in tema di “verifica di congruità dell’incidenza della manodopera” (Durc di congruità – DL 143/2021)

Concludo con le osservazioni del mio caro amico (granata come me), Romano Mutti, responsabile legale Ance Alessandria:

pur (timidamente) prevedendo solo l’obbligo di riconoscere un trattamento economico e normativo non inferiore (alias: divieto di applicare un trattamento inferiore), la disposizione  è sostanzialmente tesa a far applicare, per le lavorazioni edili, il ccnl edile, posto che per tali lavorazioni, ex comma 16, la congruità dovrà essere attestata dalle casse edili (che potranno attestarla solo per le imprese che applichino il ccnl edile).

In estrema sintesi, è come se la disposizione dicesse: quando l’appaltatore – tenuto (ex comma 9) ad applicare il ccnl – subappalta lavorazioni di cui alla prevalente o attività che caratterizzino l’appalto (quelle che fanno scattare l’obbligo di applicare il ccnl edile ex comma 9), il subappaltatore dovrà applicare il ccnl medesimo il che equivale a escludere (ex comma 9) l’obbligo per l’appaltatore di applicare il ccnl edile quando le attività non rientrino nei lavori edili (comma 16) o quello per il subappaltatore quando l’appaltatore, pur obbligato ad applicare il ccnl ex comma 9, non subappalti lavori edili (comma 16)

 

Quanto alle (im)possibili avvertenze per soggetti tenuti a verificarne il rispetto:

-Il costo della manodopera del contratto principale sarà quello indicato dall’appaltatore (e non quello stimato a progetto);

-Il costo della manodopera del contratto di subappalto, che sarà una parte di quello indicato dall’appaltatore, andrà ivi indicato, così come il costo della sicurezza;

Dal giornale dei lavori (in cui, ex art.14 comma 1, del DM 49/2018, sono annotati, per ciascun giorno, la qualifica e il numero degli operai impiegati) e dalle liste settimanali (nelle quali, ex art.14, comma 3, del medesimo DM) sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati) dovrebbero potersi desumere, con ragionevole certezza, le ore lavorate che, moltiplicate per il costo tabellare ex art.23 comma 16 (in ragione della qualifica), dovrebbero restituire il costo totale della manodopera.”

In definitiva, mi pare di intravedere nella disposizione in esame, la volontà del legislatore di introdurre una limitazione al subappalto della categoria prevalente, rendendo difficoltoso (se non impossibile) il controllo nonché la concreta applicazione da parte delle imprese.

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Il subappalto “libero”: controlli e fasi di cantiere

Come noto con il DL 31 maggio 2021, 77, (ancora da convertire in legge) il legislatore si è adeguato alle decisioni europee sul tema del subappalto. Dal 1 novembre 2021, in particolare, al di là delle difficoltà nel definire nel bando di gara i limiti al subappalto, occorrerà porre molta attenzione anche alla fase esecutiva del contratto: controlli, verifiche, responsabilità solidali, contabilità.

Breve riepilogo

L’evoluzione normativa del subappalto nel “recente” periodo è stata la seguente:

Dlgs 163/2006 –> 30% categoria prevalente e 100% categorie scorporabili (servizi e forniture 30% dell’importo complessivo dell’appalto)

Dlgs 163/2006 –> 20% per affidamenti lavori sotto soglia (art 122, comma 7 – negoziata).

Dlgs 50/2016 –> 30% dell’importo complessivo dell’appalto.

D.L. «Sblocca cantieri» pre conversione –> 50% dell’importo complessivo dell’appalto.

D.L. «Sblocca cantieri» convertito in legge –> 40% dell’importo complessivo dell’appalto (regime transitorio sino al 30/6/2021).

SIOS –> DM 248/2016 e art. 105, comma 5 –> 30% se di importo > 10% importo appalto

DL 77/2021 introduce due regimi: uno temporaneo ed uno definitivo (si auspica).

tabella riepilogo novità

Alcune considerazioni sulla fase esecutiva del contratto

Il DL 77/2021 per la fase di cantiere ha introdotto essenzialmente due modifiche importanti

abrogazione limite del 20% di ribasso

Ed inoltre

Tale ultima modifica (ovvero la responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto), pare ribaltare il classico rapporto tra appaltatore e subappaltatore e tra stazione appaltate e subappaltatore, secondo il seguente schema

responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore dal 1 novembre 2021

Ma allora se appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido (per le prestazioni affidate ed autorizzate in subappalto) è lecito chiedersi:

-La Stazione appaltante ha titolo a risolvere il contratto subappalto per grave inadempimento del subappaltatore oppure applicare penali per ritardo a quest’ultimo?

-E’ possibile richiedere al subappaltatore una cauzione definitiva per le opere di sua competenza o pretendere che la cauzione dell’appaltatore preveda quale contraente anche il subappaltatore medesimo?

-Nel caso di pagamento diretto (obbligatorio nella maggior parte dei casi) da parte della stazione appaltante, l’appaltatore è liberato dalla responsabilità in solido laddove, per esempio, dopo la conclusione dei lavori dovessero emergere vizi e difetti costruttivi?

– Cosa dire del (“pare”) refuso all’art. 105, comma 8, del Codice dove il pagamento diretto sembra liberare dalla responsabilità solidale per l’esecuzione e non, come originariamente previsto, da quella ex dlgs 276/2003 (in materia di giuslavoristica)?

E’ chiaro che il RUP/DL potrà contestare direttamente al subappaltatore i propri inadempimenti, ma è altrettanto chiaro che in caso di inerzia dello stesso nell’emendare eventuali errori/difetti, RUP e DL avranno interesse (come oggi) ad eccepire l’inadempimento ed agire nei confronti del solo appaltatore (in quanto unico contraente della cauzione definitiva e unico soggetto che potrebbe subire una risoluzione ex art 108 del Codice, con le inevitabili conseguenze).

In ogni modo, in ragione di tale responsabilità solidale, della liberalizzazione dei limiti, degli obblighi in materia di trattamenti economici dei lavoratori, della eliminazione del ribasso del 20% e della maggiore ampiezza delle quote di subappalto, diventano importanti i seguenti riferimenti normativi:

  1. L’art. 105, comma 7, del Codice (sul contenuto del contratto di subappalto);
  2. L’art. 7 del DM 49/2018 (in tema di controlli)
valorizzazione art 105 e dm 49/2018

Il contratto di subappalto dovrà pertanto essere strutturato in modo chiaro e completo:

  • indicando (graficamente) le parti di intervento del subappaltatore (soprattutto nel caso di prestazioni generali e non specialistiche). E’ chiaro infatti che se il subappalto si riferisce ad una lavorazione specialistica che viene realizzata per intero dal subappaltatore, il problema non si pone. Diverso è, invece, se l’appaltatore affida al subappaltatore prestazioni parziali di una categoria, suddividendo lavori omogenei (es: OG3, OG 1 ecc);
  • precisando le voci di computo assegnate al subappaltatore;
  • chiarendo i tempi di esecuzione della prestazione di subappalto mediante un programma lavori molto preciso. Il tutto senza dimenticare la gestione della sicurezza;

Nel DM 49/2018, all’art. 7, rubricato “Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore”, al comma 1, viene, a tale proposito, espressamente stabilito l’obbligo per il direttore dei lavori, con l’ausilio degli ispettori di cantiere di verificare (tra l’altro): … che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato e provvedere senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del codice.

E’ quindi palese come il contratto di subappalto (nel suo contenuto) assumerà importanza ancora maggiore e dovrà essere calibrato di volta in volta in ragione dei limiti (qualitativi e quantitativi) previsti nel bando di gara.

In conclusione, si ritiene importante che il RUP/la stazione appaltante nel determinare i limiti quantitativi e qualitativi del subappalto pensino anche alla fase esecutiva ed alla concreta realizzazione delle opere.

L’impresa appaltatrice e la subappaltatrice dovranno a loro volta prestare particolare attenzione alla stesura del contratto, in modo da chiarire, senza dubbi, chi fa cosa.

Sullo sfondo di tale breve e sommessa analisi, rimangono diversi dubbi e tra questi:

  • il DL 77/2021 si applica anche al cottimo?
  • Cosa significa che il subappaltatore debba garantire gli stessi standard qualitativi delle prestazioni richieste agli aggiudicatari? (non mi pare che prima il subappaltatore potesse realizzare opere in difformità al progetto ed abbassare il livello di qualità)
  • Con quali strumenti il DL/RUP potrà verificare che l’applicazione ai lavoratori del subappaltatore del trattamento economico e normativo sia non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro? (nella sostanza deve chiedere le buste paghe di entrambi i contraenti, visto che il LUL non è sufficiente?)

Ne parleremo ancora.

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