stivale da cantiere bloccato nel cemento fresco

In materia di sospensione, abbiamo già illustrato le novità dell’art. 121 del Dlgs 36/2023 (Blog 7/3/2023). Nel caso di sospensione “illegittima” (ovvero non motivata nei termini di legge), sono dovuti all’appaltatore i maggiori oneri conseguenti.

Tuttavia, rileva anche il comportamento di quest’ultimo nella determinazione concreto del ristoro da riconoscere (Cass. Civ. Ord. 8716/2026; Ord. 8441/2026).

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Le ragioni alla base della sospensione lavori

L’art. 121, comma 1, del DLgs 36/2023 precisa che le circostanze speciali alla base della sospensione disposta dal DL debbano avere quale parametro di riferimento la prevedibilità al momento della stipulazione del contratto”.

La norma di dettaglio (art. 8, comma 1, dell’Allegato II.14) dispone, altresì, che il DL debba indicare nel verbale di sospensione le ragioni che hanno determinato l’interruzione; deve dare atto, pertanto, se rispetto al momento della stipula del contratto siano mutate le condizioni e le circostanze ivi previste.

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Il verbale di sospensione, ai sensi dell’art. 121 del DLgs 36/2023 e dell’art. 8, dell’Allegato II.14, deve:

1 precisare le ragioni della sospensione;

2 – indicare a chi/cosa è imputabile la sospensione;

3 – fare espresso riferimento alle condizioni iniziali contrattuali evidenziando quali situazioni siano mutate rispetto a tale momento (si ritiene opportuno, comunque, che il verbale faccia riferimento anche alle risultanze del verbale di consegna, indicando con riferimento a tale momento quali siano le situazioni mutate);

4 -indicare lo stato di avanzamento dei lavori;

5 -precisare le opere che rimangono interrotte a seguito della sospensione;

6 -segnalare le cautele da adottare affinché alla ripresa dei lavori, le opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;

7 – verificare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;

8 – essere redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e da questi sottoscritto (l’art. 8, comma 1, dell’Allegato II.14 prevede l’intervento di quest’ultimo “ ove possibile”);

9 – essere trasmesso al RUP entro 5 giorni dalla data di redazione.

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L’art. 121, comma 3, primo periodo, del DLgs 36/2023, prevede un’espressa deroga normativa alla regola generale sul “ragionevole” periodo della sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico, ovvero “per il tempo strettamente necessario”.

Il danno da sospensione illegittima. Il comportamento dell’appaltatore

L’art. 121, comma 7, del DLgs 36/2023, riformula in modo più puntuale la precedente disposizione contenuta nel comma 5, dell’art. 10, del DM 49/2018   precisando che

–>Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori … sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;

–>In caso di contestazione che riguardi la sola durata delle sospensioni inizialmente legittime, è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;

In caso di sospensione subito illegittima –> l’appaltatore deve firmare con riserva sia il verbale di sospensione sia quello di ripresa, provvedendo alla quantificazione.

In caso di sospensione inizialmente legittima che diviene illegittima in itinere per eccessiva durata o per il venire meno delle ragioni di sospensione –> l’appaltatore può sottoscrivere con riserva il solo verbale di ripresa, previa diffida alla ripresa (Art. 8 allegato II.14).

L’art. 121, comma 10, del DLgs 36/2023 precisa che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’Esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14…”.

Al di fuori dei casi previsti per legge (ovvero la sospensione per circostanze speciali, causa di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), le sospensioni sono da considerarsi illegittime e determinano, quindi, nell’Appaltatore il diritto al risarcimento dei danni ad esso derivanti per effetto del fermo cantiere.

Il danno è calcolato secondo le previsioni dell’art. 8 comma 2, dell’allegato II.14.

a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere;

b) Lesione dell’utile quale la ritardata percezione dell’utile di impresa,

c) Mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte.

Attenzione

La posta risarcitoria va quantificata escludendo i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227, comma 2, Codice Civile) e diminuendo l’entità del risarcimento in proporzione al concorso di colpa del creditore (art. 1227, comma 1, Codice Civile)

Nell’ottica del principio della diligenza che dovrebbe contraddistinguere ogni Appaltatore (“diligenza del buon padre di famiglia”), è indubbio che lo stesso deve provvedere ad adeguare la propria organizzazione aziendale alla nuova e ridotta programmazione lavorativa.

Pertanto, progressivamente, l’Appaltatore deve cercare di limitare i danni in merito all’improduttività delle maestranze stesse, destinando gli stessi ad altre commesse o altre attività.

Le Ordinanze di Cassazione citate precisano che:

– … le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione d’impresa può limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa”

– a norma dell’art. 1227 c.p.c., il creditore non ha il diritto al risarcimento se, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il prodursi del danno”.

 

Rimane fermo il principio, già esposto in altri articoli del Blog: l’appaltatore che pretende un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’amministrazione, ha l’onere  di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo quantificare il danno nelle successive registrazioni.

Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.

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La sospensione dei lavori e le riserve nel nuovo codice

Il Nuovo Codice (che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 ed acquisire efficacia il 1° luglio 2023, salvo proroghe), come emerge dallo Schema ultimo (versione del 05/01/2023), introduce novità in materia di riserve (si veda articolo del 23/1/2023) nonché in relazione alla sospensione dei lavori.

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LA SOSPENSIONE DEI LAVORI

1- Il Nuovo Codice all’art. 121 conferma la suddivisione tra sospensione lavori disposta dal Direttore dei Lavori e disposta dal RUP (Responsabile Unico di Progetto).

–> Per circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte – laddove non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto – il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione.

–> Per ragioni di necessità o pubblico interesse, il RUP può a sua volta sospendere i lavori.

Tuttavia dall’analisi dell’art. 121 citato e dell’art. 8 dell’allegato II. 14 si rilevano alcune novità rispetto all’istituto previsto nel D.Lgs 50/2016 e nel DM 49/2018.

In sintesi (con riserva di ulteriori approfondimenti):

a) Sia la sospensione disposta dal DL sia quella decisa dal RUP, se superano i 6 mesi oppure il quarto del tempo contrattuale, determinano il diritto dell’appaltatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale. L’art. 121, infatti, non pare prevedere (come nell’art. 107 del D.Lgs 50/2016) che tale facoltà sia legata alla sola sospensione disposta dal RUP.

b) Per i lavori sopra soglia, la sospensione è disposta dopo l’acquisizione del Parere del Collegio Consultivo Tecnico.

c) Per i lavori sopra soglia se la sospensione è prevista per “gravi ragioni di ordine tecnico” (ovvero circostanze che incidono sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera) che le parti (Impresa e stazione appaltante) non sono riuscite a dirimere, il Collegio Consultivo Tecnico accerta la causa tecnica ed indica come proseguire le attività di cantiere e le eventuali modifiche necessarie.

d) La sospensione parziale è disciplinata in modo più sfumato rispetto alle disposizioni dell’art. 10 del DM 49/2018;

e) Tra le “ragioni di necessità o pubblico interesse” (inerente alle sospensioni di pertinenza del RUP), non è più prevista in modo specifico l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica (art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016). Ma direi che nulla cambia.

2- Sul tema delle riserve inerenti alla sospensione, sia l’art. 121 sia l’allegato II.14 ripercorrono le disposizioni del D.Lgs 50/2016 e del DM 49/2018.

Nella sostanza quindi:

-La sospensione inizialmente legittima non deve essere (ovviamente) firmata con riserva;

-La sospensione inizialmente legittima ma che diviene illegittima per l’eccessiva durata, può essere contestata in occasione della ripresa, se è stata inviata la preventiva diffida (come previsto peraltro nella disciplina del d.p.r. 207/2010);

-La sospensione inizialmente illegittima va contestata immediatamente;

-La quantificazione del danno da sospensione illegittima rimane la medesima dell’art. 10 del DM 49/2018.

– Il contenuto del verbale di sospensione (rilevante anche ai fini delle riserve), rimane identico a quello previsto dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.

3- Una ultima annotazione, concerne il ruolo del RUP. Quest’ultimo dispone (sempre e comunque) la ripresa delle attività di cantiere precisando il termine finale di conclusione del contratto; il tutto come già previsto nel DM 49/2018. Ovviamente il verbale di ripresa è compilato e firmato dal DL.

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 Illeggittima durata della sospensione dei lavori: riserve ed obbligo di diffida

L’art. 107 del Codice (Dlgs 50/2016) e l’art. 10 del DM 49/2018 prevedono le ipotesi di sospensione legittima dei lavori: avverse condizioni climatiche, forza maggiore, varianti. Può accadere, comunque, che una sospensione disposta legittimamente divenga, per il protrarsi eccessivo della sua durata, illegittima. In tale caso quali sono gli obblighi dell’esecutore per fare valere correttamente i maggiori oneri connessi a tale protrazione?

BREVE RIASSUNTO.

L’art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016 dispone che qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte – e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto – il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione.

Il comma 2 del medesimo articolo, disciplina l’ipotesi della sospensione disposta dal RUP per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica.

In entrambi i casi, si ritiene che il verbale debba comunque essere redatto dal Direttore dei Lavori.

Le sospensioni, in ragione delle cause che le determinano, possono suddividersi (come previsto sia dal DM 49/2018 sia dall’art. 107 del DLgs 50/2016) in:

a) sospensione legittima per causa di forza maggiore;

b) sospensione legittima per ragioni di pubblico interesse;

c) Sospensione originariamente legittima, la quale diviene illegittima successivamente

d) sospensione illegittima

Inoltre la sospensione può essere:

– totale;

– parziale, nella quale le lavorazioni restano sospese in parte.

Tutte le sospensioni, in ogni modo, devono durare il tempo “strettamente” necessario (art 107, comma 3, del codice).

Nel caso in esame (il caso di cui alla lettera C sospensione legittima che diventa illegittima per l’eccessiva durata) l’art. 10, comma 4, del citato DM, dispone che “ … Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. “

Attenzione: la diffida costituisce condizione essenziale per iscrivere riserva all’atto della ripresa lavori, qualora l’esecutore intenda fare vale l’illegittima maggiore durata della sospensione. In difetto la riserva è inammissibile

Pertanto, qualora cessino i motivi che hanno determinato la legittima sospensione e l’Ente non disponga la ripresa, l’Esecutore può optare per una delle seguenti soluzioni:

a) riprendere i lavori pur in assenza del verbale di ripresa, laddove risulti pacifico e indubitabile che sia cessata la causa di sospensione (scelta da sconsigliare).

b) non riprendere i lavori, riservandosi in tal caso di chiedere i danni da fermo cantiere per il periodo intercorrente tra la cessazione della causa della sospensione ed il verbale di ripresa. In tale caso la richiesta di ristoro economico può essere avanzata solo nei termini di cui all’art. 107, comma 6, del DLgs 50/2016 e dell’art. 10 del DM 49/2018 come indicato successivamente (norme che nella sostanza ripercorrono le disposizioni dell’art. 160 del DPR 207/2010).

IL CASO

Un direttore dei lavori ha disposto, ai sensi dell’art. 107 del Dlgs 50/2016, la sospensione dei lavori di adeguamento di una strada provinciale.

Nel verbale della sospensione si legge quanto segue: “… il direttore dei lavori ordina l’immediata sospensione delle opere in considerazione dell’abbondante nevicata intervenuta nell’area di cantiere tale da compromettere l’esecuzione delle opere a regola d’arte”.

La sospensione delle attività di cantiere è stata predisposta nel mese di dicembre.

Nel successivo mese di giugno (quindi oltre 6 mesi dalla data di interruzione delle attività lavorative), il direttore dei lavori ha ordinato la ripresa.

L’impresa ha firmato il relativo verbale con riserva ritenendo che i lavori potevano essere, utilmente, ripresi già dal mese di marzo. Per tale motivo ha provveduto alla quantificazione dei danni nei modi e nei termini di cui all’art. 10 del DM 49/2018 (spese generali improduttive, ecc. ecc).

Tale norma precisa, come noto, i criteri di determinazione del danno da sospensione illegittima.

Le riserve apposte dall’impresa, seppur astrattamente fondate, sono risultate comunque inammissibili poiché lo stesso esecutore avrebbe dovuto attivare la procedura descritta dal citato art. 10 comma 4 del DM 49/2018.

Tale norma dispone, come indicato sopra: “ L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori … senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Nel caso, quindi, di sospensione legittima che diviene illegittima in itinere l’esecutore deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento apposita diffida a riprendere i lavori; il tutto pena l’inammissibilità di ogni sua successiva richiesta.

Tale obbligo, ovviamente, sussiste unicamente nel caso in cui l’esecutore abbia l’oggettiva possibilità di capire quando siano venute meno le cause della sospensione (tale oggettività, per esempio, spesso non si appalesa nel caso di sospensione per variante).

Nel caso in esame la maggiore ed illegittima durata della sospensione era percepibile già nel mese di marzo.

E’ corretto, quindi, ritenere che una volta venuta meno la causa climatica (e chiunque può apprezzare come nei mesi di marzo, aprile e maggio la neve non produca alcun ostacolo all’esecuzione delle opere) l’impresa avrebbe dovuto avanzare formale diffida nei termini indicati dall’art. 10 citato.

La diffida, quindi, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Se la diffida non viene inoltrata la riserva è da considerarsi, come detto, inammissibile.

Tale diffida oltre a costituire condizione essenziale alla richiesta, costituisce anche il termine a decorrere dal quale l’impresa può chiedere i danni da fermo cantiere.

Pertanto, il calcolo matematico dei danni da risarcire riguarderà solo il periodo di tempo intercorrente tra la data della diffida e la data della ripresa lavori; nulla potrà essere chiesto per il periodo ante diffida, ancorché in vigenza di un’illegittima sospensione.

Nel caso in analisi l’ente, opportunamente, ha respinto le riserve iscritte ritenendo, per le ragioni esposte, inammissibile ogni richiesta.

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