
In materia di sospensione, abbiamo già illustrato le novità dell’art. 121 del Dlgs 36/2023 (Blog 7/3/2023). Nel caso di sospensione “illegittima” (ovvero non motivata nei termini di legge), sono dovuti all’appaltatore i maggiori oneri conseguenti.
Tuttavia, rileva anche il comportamento di quest’ultimo nella determinazione concreto del ristoro da riconoscere (Cass. Civ. Ord. 8716/2026; Ord. 8441/2026).
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Le ragioni alla base della sospensione lavori
L’art. 121, comma 1, del DLgs 36/2023 precisa che le circostanze speciali alla base della sospensione disposta dal DL debbano avere quale parametro di riferimento “la prevedibilità al momento della stipulazione del contratto”.
La norma di dettaglio (art. 8, comma 1, dell’Allegato II.14) dispone, altresì, che il DL debba indicare nel verbale di sospensione le ragioni che hanno determinato l’interruzione; deve dare atto, pertanto, se rispetto al momento della stipula del contratto siano mutate le condizioni e le circostanze ivi previste.
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Il verbale di sospensione, ai sensi dell’art. 121 del DLgs 36/2023 e dell’art. 8, dell’Allegato II.14, deve:
1 – precisare le ragioni della sospensione;
2 – indicare a chi/cosa è imputabile la sospensione;
3 – fare espresso riferimento alle condizioni iniziali contrattuali evidenziando quali situazioni siano mutate rispetto a tale momento (si ritiene opportuno, comunque, che il verbale faccia riferimento anche alle risultanze del verbale di consegna, indicando con riferimento a tale momento quali siano le situazioni mutate);
4 -indicare lo stato di avanzamento dei lavori;
5 -precisare le opere che rimangono interrotte a seguito della sospensione;
6 -segnalare le cautele da adottare affinché alla ripresa dei lavori, le opere possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
7 – verificare la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
8 – essere redatto in contraddittorio con l’Appaltatore e da questi sottoscritto (l’art. 8, comma 1, dell’Allegato II.14 prevede l’intervento di quest’ultimo “ ove possibile”);
9 – essere trasmesso al RUP entro 5 giorni dalla data di redazione.
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L’art. 121, comma 3, primo periodo, del DLgs 36/2023, prevede un’espressa deroga normativa alla regola generale sul “ragionevole” periodo della sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico, ovvero “per il tempo strettamente necessario”.
Il danno da sospensione illegittima. Il comportamento dell’appaltatore
L’art. 121, comma 7, del DLgs 36/2023, riformula in modo più puntuale la precedente disposizione contenuta nel comma 5, dell’art. 10, del DM 49/2018 precisando che
–>Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori … sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
–>In caso di contestazione che riguardi la sola durata delle sospensioni inizialmente legittime, è sufficiente l’iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori;
In caso di sospensione subito illegittima –> l’appaltatore deve firmare con riserva sia il verbale di sospensione sia quello di ripresa, provvedendo alla quantificazione.
In caso di sospensione inizialmente legittima che diviene illegittima in itinere per eccessiva durata o per il venire meno delle ragioni di sospensione –> l’appaltatore può sottoscrivere con riserva il solo verbale di ripresa, previa diffida alla ripresa (Art. 8 allegato II.14).
L’art. 121, comma 10, del DLgs 36/2023 precisa che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l’Esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Codice Civile e secondo criteri individuati nell’allegato II.14…”.
Al di fuori dei casi previsti per legge (ovvero la sospensione per circostanze speciali, causa di forza maggiore e per ragioni di pubblico interesse o necessità), le sospensioni sono da considerarsi illegittime e determinano, quindi, nell’Appaltatore il diritto al risarcimento dei danni ad esso derivanti per effetto del fermo cantiere.
Il danno è calcolato secondo le previsioni dell’art. 8 comma 2, dell’allegato II.14.
a) Maggiori oneri per spese generali infruttifere;
b) Lesione dell’utile quale la ritardata percezione dell’utile di impresa,
c) Mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte.
Le Ordinanze di Cassazione citate precisano che:
– … le cosiddette spese generali mentre non costituiscono perdite o causa di danni nel periodo in cui le opere sono eseguite, essendo computate nel prezzo pagato all’appaltatore, sono invece dovute a quest’ultimo a titolo risarcitorio in caso di illegittima sospensione dei lavori e devono essere liquidate in misura percentuale sul prezzo dell’appalto, salva la possibile riduzione in relazione al decorso del tempo, essendo illogico liquidarle in percentuale identica all’inizio della sospensione dei lavori e dopo lunghi periodi di mancata esecuzione delle opere, durante i quali l’organizzazione d’impresa può limitare o ridurre l’incidenza negativa di essa”
– a norma dell’art. 1227 c.p.c., il creditore non ha il diritto al risarcimento se, usando l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il prodursi del danno”.
Rimane fermo il principio, già esposto in altri articoli del Blog: l’appaltatore che pretende un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall’amministrazione, ha l’onere di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerge la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo quantificare il danno nelle successive registrazioni.
Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall’inizio, l’appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato.
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Immagine in evidenza: Serge Mazet, Le Mythe de Sisyphe, via Wikimedia Commons, licenza CC BY 4.0. Diritti indicati nella pagina di origine. Immagine utilizzata con attribuzione; eventuale ritaglio/adattamento grafico per il web





