Schema del SAL revisionale con confronto tra Tabella B, riferita all'intero appalto, e Tabella C, riferita ai soli lavori allibrati - avvocato di cantiere

Come già indicato nel precedente articolo del 4/5/2026 (al quale si rinvia), è stato pubblicato il DM 743/2026 e sono stati individuati gli indici delle TOL. Le modalità di calcolo del meccanismo revisionale prevedono, tuttavia, due metodologie differenti: Tabella B oppure Tabella C. In breve, alcune considerazioni sui predetti metodi e sulle loro finalità nonché sui termini di emissione del corrispondente SAL revisionale.

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Le previsioni dell’Allegato II.2 bis del Codice: Metodi e SAL revisionale.

L’art. 5 dell’Allegato II 2 bis, del Codice, dispone che l’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale è determinato applicando 2 metodi:

Calcolo con la Tabella B –> procedimento predefinito (di base);

Calcolo con la Tabella C –> procedimento alternativo (da scegliere, con motivazione, nella decisione di contrarre).

Pertanto, in assenza di esplicita previsione nei documenti di gara (e nella decisione di contrarre), il Direttore dei Lavori deve applicare la metodologia della Tabella B.

In merito al momento di emissione del SAL revisionale, lo stesso art. 5 precisa che:

a-La stazione appaltante verifica la variazione di costo sulla base della pubblicazione degli indici TOL (ogni 60 giorni);

b-Se, in occasione della verifica di cui alla precedente lettera a), emerge che sussistono le condizioni per applicare la revisione prezzi (soglia del 3%) il Direttore dei Lavori emette il SAL revisionale, ad integrazione di quello ordinario.

Con riferimento ai due aspetti citati, sorgono due quesiti:

Quando è opportuno utilizzare la Tabella C rispetto alla Tabella B?

È possibile emettere il SAL revisionale alla stessa data del SAL ordinario?

Tabella B oppure Tabella C?

NB – Quanto esposto nel presente articolo è suscettibile di modifica in ragione delle acquisizioni giurisprudenziali e delle disposizioni ministeriali.

Si ipotizzi un appalto con le seguenti TOL:

TOLDescrizionePesoTipologia
1Opere edili40%Generale
5Pavimentazione bitume5%Generale
4Movimenti terra8%Specializzata
7Strutture in CLS24%Specializzata
14Impianti elettrici5%Specializzata
15Impianti meccanici5%Specializzata
19Opere fondazione speciale13%Specializzata

L’indice sintetico revisionale di progetto è dato dalla sommatoria dei singoli prodotti (peso TOL x Indice TOL):

(0,40 x ITOL1) + (0,05 x ITOL5) + (0,08 x ITOL4) + (0,24x ITOL 7) + (0,05 x ITOL 14) + (0,05 x ITOL 15) + (0,13 x ITOL 19)

(NB –> per comodità espositiva non si è inserita la TOL 20 – conferimento rifiuti – la quale invece deve essere inserita se presenti le TOL 4 e 19 le quali non prevedono la voce “rifiuti)

LA TABELLA B

prevede, come già illustrato nel precedente articolo del blog, l’applicazione dell’indice sintetico revisionale di Progetto prescindendo dal contenuto del SAL e dalle effettive lavorazioni, quantità e prezzi allibrati.

Se in occasione del SAL 1 sono allibrate solo i movimenti terra (TOL 4) e le fondazioni del fabbricato (TOL 7), il metodo della Tabella B prevede, comunque, il raffronto tra l’Indice revisionale al momento del SAL (ISpx) e quello al mese di aggiudicazione – o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione(Ismo); tiene conto di tutte le TOL e non solo di quelle relative ai lavori effettivamente allibrati.

ISpx = (0,40 x ITOL1) + (0,05 x ITOL5) + (0,08 x ITOL4) + (0,24x ITOL 7) + (0,05 x ITOL 14) + (0,05 x ITOL 15) + (0,13 x ITOL 19)  –> con tutti gli indici TOL al momento del SAL.

ISmo = (0,40 x ITOL1) + (0,05 x ITOL5) + (0,08 x ITOL4) + (0,24x ITOL 7) + (0,05 x ITOL 14) + (0,05 x ITOL 15) + (0,13 x ITOL 19)  –> con tutti gli indici TOL al mese di aggiudicazione (o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione).

In concreto, quindi, la revisione prezzi con la Tabella B comprende anche opere e lavori non eseguiti.

DatiTabella B
Indice aggiudicazione (Ismo)Su tutte le TOL dell'appalto
Indice SAL (Ispx)Su tutte le TOL dell'appalto
Se ((ISpx-ISmo) /ISmo) > 0,03: revisione in aumento
Sal revisionale (SALrpx)SAL maturato* 0,9* [(( ISpx - ISmo) / ISmo) - 0,03]
Se ((ISpx-ISmo) /ISmo) <- 0,03: revisione in diminuzione
Sal revisionale (SALrpx)SAL maturato* 0,9* [((ISpx - ISmo) / ISmo) + 0,03]

LA TABELLA C

impone, invece, la progressiva verifica di due condizioni, la seconda delle quali tiene conto delle sole lavorazioni (e quindi delle sole TOL) effettivamente allibrate:

1 – Prima condizione –>

Il Direttore dei lavori applica la metodologia di cui alla Tabella B – che, come prima visto, tiene conto di tutte le TOL e non solo di quelle relative ai lavori allibrati – fino ad arrivare a determinare il valore di ((ISpxISmo)/ISmo).

La condizione è soddisfatta solo quando tale valore è maggiore di (o uguale a) 0,03 o quando è minore di (o uguale a) – 0,03:

((ISpxISmo) /ISmo) ≥0,03 oppure ((ISpxISmo) /ISmo) ≤ – 0,03

NB: Al di fuori di tali casi e quindi se non si avvera la prima condizione il procedimento si arresta perché la revisione prezzi non si attiva.

In pratica, il valore di ((ISpxISmo)/ISmo) è condizione di attivazione della revisione prezzi e, più precisamente, della revisione in aumento – quando ((ISpxISmo)/ISmo)≥0,03 – o della revisione in diminuzione, quando  ((ISpxISmo)/ISmo)≤- 0,03.

Ma per stabilire la misura dell’eventuale revisione prezzi da riconoscere occorrerà verificare la seconda condizione.

2- Seconda condizione –>

Una volta superata la prima condizione che attiene a  tutte le TOL di appalto, la Tabella C prevede di concentrare la seconda verifica unicamente sulle sole ed effettive lavorazioni eseguite.

Se nei calcoli precedenti si è ottenuto ((ISpxISmo) / ISmo) ≥ 0,03 occorrerà verificare se

((ISSALpxISSALmo) /ISSALmo – 0,03) ≥ 0

Se, invece, si è ottenuto ((ISpx ISmo) / ISmo) ≤ – 0,03 occorrerà verificare se

((ISSALpx ISSALmo) / ISSALmo+ 0,03) ≤ 0 

ISSALpx è il valore più aggiornato dell’indice sintetico del SAL, rispetto al periodo x di maturazione del SAL, calcolato considerando le sole TOL inerenti alle lavorazioni effettivamente allibrate; 

ISSALmo è il valore dell’indice sintetico del SAL relativo al mese di aggiudicazione (o al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione), calcolato considerando le sole TOL inerenti alle lavorazioni effettivamente allibrate.

 

3 – Calcolo –>

Nella prima delle due ipotesi di cui sopra, troverà applicazione la revisione prezzi in aumento e il SAL revisionale sarà determinato secondo la seguente formula:

SALrpx = SALcpx* 0,9* [((ISSALpx ISSALmo) / ISSALmo) – 0,03]

Nella seconda, invece, troverà applicazione la revisione prezzi in diminuzione e il SAL revisionale sarà determinato secondo la seguente formula:

SALrpx = SALcpx* 0,9* [(ISSALpx ISSALmo) / ISSALmo) + 0,03]

DatiTabella C
Indice aggiudicazione (Ismo)Su tutte le TOL dell'appalto
Indice SAL (Ispx)Su tutte le TOL dell'appalto
1 condizione[(ISpx - ISmo)/ISmo) + 0,03] ≥0,03  ;  [(ISpx - ISmo)/ISmo) + 0,03] ≥ -0,03
Indice aggiudicazione (ISSAL mo)Solo su TOL allibrate in contabilità
Indice SAL (ISSAL px)Solo su TOL allibrate in contabilità
2 condizione[(ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo]-0,03 ≥0;  [(ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo]-0,03 ≤ 0
Sal revisionale (SAL rpx)SAL maturato *0,9*[((ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo)-0,03] in aumento
Sal revisionale (SAL rpx)SAL maturato *0,9*[((ISSALpx-ISSALmo)/ISSALmo)+0,03] in diminuzione

QUANDO UTILIZZARE LA TABELLA C?

L’allegato II.2bis, come precisato, impone di motivare l’utilizzo della Tabella C, la quale avrebbe il pregio di calcolare la revisione facendo esplicito riferito unicamente ai lavori allibrati.

In generale si può ritenere che la Tabella B sia più adatta ad appalti semplici e di breve/media durata o, comunque, nel caso di opere di tipo «lineare», caratterizzate cioè da modalità esecutive omogenee (esempio: strade, ferrovie, reti di distribuzione etc).

La Tabella C, invece, pare più opportuna su appalti di lunga durata con lavorazioni complesse e multidisciplinari oppure laddove le opere siano, comunque, distribuite su una programmazione non lineare (ovvero dove l’ordine progressivo prevede la realizzazione di opere da concludersi secondo precisi vincoli di precedenza).

Quando emettere il SAL Revisionale?

L’art. 5 dell’Allegato II.2bis, nella sua stesura, non pare di agevole comprensione in quanto dispone che:

a) Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e a darne comunicazione al RUP e all’appaltatore –> la condizione dell’art. 3, comma 2, è la pubblicazione degli indici di riferimento.

b) La stazione appaltante provvede alla regolazione dell’importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi –> in occasione del pagamento del SAL ordinario si regola anche il pagamento del SAL revisionale.

c) Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo –> In ogni caso si regola il pagamento complessivo sulla rata di saldo.

Da una prima lettura delle norme indicate, potrebbe apparire logico (possibile) emettere contestualmente il SAL ordinario e il Sal revisionale.

 

Ma in realtà si ritiene che il SAL revisionale, nella maggior parte dei casi, non sia concomitante al SAL ordinario. Le condizioni di emissione e maturazione dei due atti contabili, infatti, attengono a circostanze e momenti differenti.

Gli indici TOL sono pubblicati in versione definitiva entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Se si emette il SAL a tutto il 30 giugno 2026, a tale data gli indici TOL di giugno non sono ancora stati pubblicati (lo saranno entro il 31 agosto).

Quindi:

i SAL ordinari sono emessi a maturazione secondo le previsioni di Capitolato (a data fissa, a percentuale ecc);

i SAL revisionali sono emessi a maturazione al momento dell’emissione degli indici.

La norma infatti parla di SAL ad integrazione dell’ordinario e di regolazione alla data del SALDO. Secondo i principi contabili dell’allegato II.14, il SAL va emesso quando maturano le condizioni.

Nel caso di specie, la condizione per l’emissione del SAL revisionale si realizza quando sono emessi gli indici di riferimento, ovvero in un momento successivo alla maturazione del SAL ordinario.

Nemmeno è possibile sostenere che l’emissione del SAL ordinario debba posposto in attesa della emissione dell’indice di riferimento, in quanto tale scelta contrasta sia con le regole contrattuali sia con la disciplina dell’art. 125 del codice.

Ulteriore riflessione –> Con la Tabella B, considerato che il SAL revisionale concerne sempre tutte le TOL, il SAL revisionale potrebbe essere emesso contestualmente al SAL ordinario, potendo poi “regolare” i conti al Saldo (come previsto dall’art. 5 dell’Allegato II.14). Con la Tabella C, invece, si ritiene opportuno l’emissione del SAL revisionale al momento dell’emissione dell’indice di riferimento.

Quanto esposto nel presente articolo è suscettibile di modifica in ragione delle acquisizioni giurisprudenziali e delle disposizioni ministeriali.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

È stato pubblicato il DM 743/2026 e sono stati individuati gli indici delle TOL (Tipologie Omogenee di Lavorazioni – Nota Informativa ISTAT). Le disposizioni transitorie non paiono, tuttavia, coerenti con l’allegato II.2bis del Codice. Con riserva di integrare alla luce di nuove indicazioni del MIT, alleghiamo delle schede riepilogative dell’istituto ed un esempio di calcolo.

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La revisione prezzi dell'art. 60

Nei contratti pubblici di appalto di lavori:

– le clausole di revisione si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell’importo complessivo e operano nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire;

– ai fini della determinazione della variazione del costo dell’opera si utilizza l’indice sintetico revisionale di cui all’art.4 dell’Allegato II.2-bis, con riferimento agli indici pubblicati;

Ai fini dell’applicazione della Revisione, tale Allegato:

a) individua 20 indici sintetici, corrispondenti ad altrettante categorie di opere denominate Tipologie Omogenee di lavorazioni (T.O.L), il cui elenco è riportato nella tabella A;

b) La “tabella A” dell’allegato II-bis, è costituita da più sub-tabelle.

c) La tabella A 1 elenca le T.O.L. mentre la A 2 descriva in termini estesi le T.O.L. (declaratorie).

d) In particolare, nella tabella A.2, le venti T.O.L. individuate nella tabella A.1, vengono a loro volta suddivise in n. 11 T.O.L. definite “Generali” e n. 9 T.O.L., definite “Specializzate”.

NB –> no corrispondenza con SOA.

L’informativa ISTAT precisa quali sono i fattori produttivi delle singole TOL, suddividendo le stesse nelle percentuali di: manodopera, materiali, macchinari, energia, trasporto, rifiuti.

DI SEGUITO UNA BREVE ANALISI DA SCARICARE (con riserva di aggiornamento in funzione delle disposizioni future)

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Immagine in evidenza: aherrero ia Flickr/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0. Immagine modificata rispetto all’originale. Immagine in piccolo: “Dire Straits’ Guitar” di Fernando García, via Flickr/Wikimedia Commons, licenza CC BY 2.0. Immagine modificata rispetto all’originale.

labirinto-normativo

La Legge di Bilancio 30/12/2025, n. 199 interviene sulla revisione/adeguamento prezzi (DL aiuti), introducendo alcune novità, dimenticando, tuttavia, i c.d. contratti esodati.

Cerchiamo di fare ordine sui meccanismi revisionali oggi vigenti.

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I meccanismi di revisione prezzi: riepilogo

Al netto di quelle apportate al comma 12 – rilevanti solo per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A. in essere al 18 maggio 2022 e le cui opere siano in corso di esecuzione e per quegli interventi del PNRR di competenza del MIT di cui all’articolo 18, comma 2, del DL 104/2023 – la legge di bilancio non reca più le “usuali” modifiche all’art.26 del DL 50/2022 (che pertanto, per le parti non modificate, pare vada “in soffitta” dal 1° gennaio ’26), ma introduce (art.1 comma 490) una disposizione che, a tutti gli effetti, pare sostituire quelle di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art.26 medesimo.

In sostanza, per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023 il meccanismo di adeguamento dei prezzi viene esteso (in via strutturale) fino alla data di fine dei lavori.

Di seguito la sintesi dello stato delle cose.

NormeTermine presentazione
offerte
Maggiore importo
prezzario aggiornato
RibassoVariazione
in Aumento
Variazione
in Diminuzione
DL 50/2022Entro il
31/12/2021
Nei limiti del
90%
Solo da anno 2025
(compreso) in poi
DL 50/2022Dal 01/01/2022
al 30/06/2023
Nei limiti dell'
80%
Solo da anno 2025
(compreso) in poi
Dlgs 36/2023Dal 1° luglio 2023Nei limiti del 90%
(con alea del 3%)

Quindi,

– TERMINE FINALE DI PRESENTAZIONE OFFERTE AL 31/12/2021 –>

a) I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

b) Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

c) lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate” dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 in poi, deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati.

N.B. Si ribadisce che la norma ha introdotto l’alternativa tra “eseguite” o “contabilizzate”; circostanza molto importante perché prima le due condizioni dovevano sussistere contemporaneamente.

d) Per gli anni 2025, 2026 e successivi il meccanismo si applica anche in diminuzione.

 

-TERMINE FINALE DI PRESENTAZIONE OFFERTE DAL 01/01/22 AL 30/6/2023

a) I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’ 80 per cento.

b) Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

c) lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate” dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure sino alla fine lavori deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati.

N.B. Si ribadisce che la norma ha introdotto l’alternativa traeseguite” o “ contabilizzate”; circostanza molto importante perché prima le due condizioni dovevano sussistere contemporaneamente.

d) Per gli anni 2025, 2026 e successivi il meccanismo si applica anche in diminuzione.

 

BANDI/INVITI PUBBLICATI DAL 1° LUGLIO ‘23

Si applica la revisione Prezzi ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.36/2023 e dell’Allegato II.2bis (si attendono ancora le TOL!)

ATTENZIONE

1 – La legge di Bilancio 2026 ha dimenticato di disciplinare i c.d. esodati . Si tratta, in particolare, dei contratti aggiudicati sulla base di procedure avviate entro il 30 giugno ’23, ma con termine di presentazione delle offerte dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, cui poteva trovare applicazione solo quell’obbligatorio inserimento delle clausole di revisione prezzi, di cui all’art.29 del DL 4/2022, la cui concreta operatività non è mai divenuta possibile a causa della mancata adozione degli atti amministrativi di rilevazione delle variazioni dei prezzi ivi previsti.

É proprio per offrire un rimedio a tali “sfortunati” contratti che il DL Infrastrutture ha esteso loro (NB purché, ovviamente, non abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e del Fondo per l’avvio di opere indifferibili) l’applicazione della revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs.36/2023. Condivisibile nella ratio, la disposizione in argomento (art.9 del DL Infrastrutture) reca però una congerie di condizioni che rischiano di limitarne, se non precluderne del tutto, gli effetti, risultando gli attuali indici ISTAT inconciliabili con la maggioranza delle categorie di lavori pubblici. (si veda articolo del Blog del 4/6/2025)

2- La stessa Legge ha lasciato ferma la distinzione tra contratti finanziati con il Fondo Prosecuzione opere Pubbliche (ai quali si applica senza dubbio il DL aiuti) e contratti finanziati con il FOI (Fondo Opere Indifferibili) ai quali invece, ancora oggi, non è applicabile il DL aiuti bensì le clausole capitolari.

I FONDI PER IL MECCANISMO DI REVISIONE.

In merito ai fondi da destinare al meccanismo revisionale (art. 1, commi 492 e 493 della Legge di Bilancio), si prevede quanto di seguito riportato nella tabella

NormeTermine presentazione offerteRisorseSAL / Libretto misureAccesso al Fondo Prosecuzione OOPP
DL 50/2022entro il
31/12/2021
• Imprevisti (70%)
• Ribassi d'asta
• Obbligo reintegro fondi
Lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno.Per gli anni 2026 in poi non pare possibile l’accesso al fondo essendo obbligatorio reintegrare le risorse da parte della stazione appaltante
DL 50/2022da 01/01/2022
a 30/06/2023
• Imprevisti (70%)
• Ribassi d'asta
• Obbligo reintegro fondi
Lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno.Per gli anni 2026 in poi non pare possibile l’accesso al fondo essendo obbligatorio reintegrare le risorse da parte della stazione appaltante
Dlgs 36/2023dal 1° luglio 2023 • Allegato II.2 Codice
• Quadro economico
Lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno.No

Quindi, per fare fronte ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni sopra descritte, le stazioni appaltanti possono utilizzare:

a) le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento nel limite massimo del 70 per cento (prima era il 50%), fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento;

b) le somme derivanti dai ribassi d’asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti.

L’art.1 comma 493 della Legge prevede altresì che, quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come sopra determinate, “risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all’80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, anche attraverso una riduzione delle opere inserite nella programmazione triennale, nonché nell’elenco annuale dei lavori o del contratto di programma sottoscritto con il Ministero concedente o ricorrendo alle economie derivanti dalle varianti in diminuzione del medesimo intervento.

Domanda: è ancora possibile accedere al Fondo prosecuzione opere pubbliche per gli anni 2026 in poi? Parrebbe di no, fermo restando l’obbligo di applicazione del meccanismo revisionale.

Il prezzario “nazionale”

La legge di bilancio (art. 1, co 487, 488 e 489) dispone che il MIT (di concerto con il MEF) adotti entro fine giugno 2026 un PREZZARIO NAZIONALE da aggiornare annualmente.

Tale prezzario è redatto in coerenza con l’Allegato I.14 del Codice.

 

A cosa “dovrebbe” servire detto prezzario?

– Indica il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni relativi agli appalti di lavori.

– Garantire un monitoraggio del costo delle opere pubbliche sull’intero territorio nazionale

– Promuovere condizioni di equilibrio contrattuale e sostenibilità dei quadri economici delle opere nel medio e lungo periodo

Coordinare la definizione dei prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del codice dei contratti pubblici, e costituire strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle regioni ai sensi dell’articolo 41, comma 13, del Codice.

E i prezzari regionali?

Il prezzario nazionale indica, per i prodotti, le attrezzature e le lavorazioni, le possibili soglie di variazione di prezzo applicabili a livello territoriale, tenuto conto del contesto di riferimento, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione del medesimo.

Pertanto gli eventuali scostamenti dalle stime di prezzo e dalle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale in sede di stesura dei prezzari regionali, dovranno essere motivate.

Viene altresì istituito l’Osservatorio sperimentale per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche, il quale dovrà svolgere attività di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, nonché delle dinamiche di mercato che incidono sulla determinazione dei prezzi nei diversi ambiti territoriali. Ciò, al fine di promuovere metodologie omogenee di formazione e aggiornamento dei medesimi prezzari.

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Revisione prezzi: istanza sì, istanza no

scambio ferroviario

DL Aiuti e Dlgs 36/2023 –> La revisione prezzi si applica “d’ufficio” (senza necessità di istanza) oppure occorre la presentazione di una specifica richiesta da parte dell’impresa?

Esiste un termine massimo entro il quale è necessario, al fine di evitare decadenze, far valere il diritto alla revisione prezzi ?

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L’istanza nel DL AIUTI

Per quanto concerne il DL Aiuti (Fondo Prosecuzione Opere Pubbliche), esistono vedute differenti; mentre la disciplina della revisione prezzi del Dlgs 36/2023 pare più chiara.

DL Aiuti  – Istanza SI (necessaria) –> si veda TAR Lombardia 2025/1025 (appellata)

“Per pacifica giurisprudenza … necessita sempre l’attivazione – su istanza di parte – di un procedimento nel quale l’Amministrazione dovrà svolgere l’attività istruttoria volta all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale … In applicazione di questi principi deve quindi ritenersi, che, al pari delle altre ipotesi di revisione prezzi, anche quella eccezionale prevista all’art. 26,d.l. n. 50/2022 richieda necessariamente la presentazione di un’istanza da parte dell’interessato che dia avvio al procedimento volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla norma per il riconoscimento della revisione dei prezzi.”

DL Aiuti – Istanza NO (non necessaria ) –> MIT parere 1464/2022

“L’art. 26, comma 1, del d.l. 50/2022 e s.m.i. si applica d’ufficio (ovvero senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dell’impresa) …”

Laddove l’opera sia finanziata con il FOI, ovviamente il punto di riferimento è il capitolato speciale e la relativa disciplina (capitolato che deve prevedere una clausola revisionale).

Per quanto concerne il DL Aiuti, chi scrive ritiene che l’istanza non sarebbe necessaria (fermo restando le superiori acquisizioni giurisprudenziali) in quanto l’art. 26 chiaramente prevede l’obbligo di adottare il SAL applicando i prezzari aggiornati

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione …, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità  dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato  anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati

Nella sostanza se c’è l’obbligo di adottare il SAL “revisionale” non pare necessaria alcuna  istanza. Inoltre l’art. 26 prevede, anche, l’obbligo di emettere il relativo certificato entro cinque giorni.

L’istanza nel DLgs 36/2023 

La problematica pare decisamente più chiara nell’attuale Codice.

Dlgs 36/2023 – Istanza NO (non necessaria) –> art. 60 e Allegato II.2bisLe clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell’indice sintetico, calcolato …”

Peraltro, come già esposto in altro articolo di questo BLOG (12/12/2024), il progettista deve determinare le TOL e stabilire, già nel capitolato, l’indice revisionale, la cui concreta applicazione verrà fatta dal DL.

Attenzione – DECADENZE

Se la stazione appaltante non redige gli atti necessari per la revisione prezzi?

In merito sia la giurisprudenza sia l’ANAC (ed il MIT) prevedono che il termine ultimo per avanzare istanza sia all’atto della sottoscrizione del Collaudo/CRE.

Chi scrive ritiene tuttavia che sia molto importante sottoscrivere con dissenso anche il Conto Finale (che viene emesso ovviamente prima del Collaudo/CRE).

Il conto finale dei lavori, infatti, è l’atto contabile emesso dal DL a seguito dell’ultimazione dei lavori che definisce in maniera chiara e finale l’entità e la qualità dei lavori eseguiti, il corrispettivo dell’Appaltatore e l’eventuale credito.

In concreto, il conto finale rappresenta l’ultimo stato di avanzamento dei lavori con il riepilogo di tutti i certificati di pagamento emessi (il conto finale è solitamente denominato “stato finale dei lavori”).

Il conto finale contiene:

il totale netto dei lavori eseguiti indicati;

gli acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti; tali acconti si evincono dai vari certificati di pagamento emessi, la cui somma costituisce proprio le somme già versate a favore dell’impresa;

l’eventuale credito a favore dell’impresa (saldo finale).

Laddove la stazione appaltante, omettesse di applicare la revisione prezzi, pertanto, potrebbe rivelarsi opportuno precisare, in occasione della sottoscrizione del Conto Finale, che il saldo ivi riportato non è corretto (tanto più nella disciplina del Dlgs 36/2023 dove le decadenze contabili sono chiaramente previste nell’art. 7 dell’Allegato II.14).

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Estensione applicazione dell’art. 60 del D.Lgs 36/2023

quanti decreti per correggere

Il Decreto Legge n. 73/2025 (DL Infrastrutture) – da convertire in legge – interviene sulla materia della Revisione Prezzi, per porre rimedio ad una incoerenza normativa già segnalata nell’articolo del 9/1/2024 (in cui si era anche prospettata una soluzione alternativa a quella oggi adottata dal DL Infrastrutture).

Ma di nuovo qualcosa non pare quadrare.

 

***

Offerte formulate tra il 1 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023

Come noto, il D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) e, per quel che qui rileva, l’art. 60 in materia di revisione prezzi trovano applicazione alle procedure avviate dal 1° luglio 2023.

L’adeguamento prezzi di cui all’art.26, comma 6-ter, del DL Aiuti trova, invece, applicazione ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine di presentazione entro il 30 giugno 2023.

Quindi:

–> Termine presentazione offerte entro il 30 giugno ‘23 –> Revisione Prezzi mediante il DL Aiuti

–> Bandi/inviti pubblicati dal 1° luglio ‘23 –> Revisione Prezzi ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 36/2023

Per effetto di tali disposizioni, taluni contratti sono risultati privi di meccanismi contrattuali o extra-contrattuali idonei a coprire l’ipotesi di incremento di prezzi in fase di esecuzione.

Si tratta, in particolare, dei contratti aggiudicati sulla base di procedure avviate entro il 30 giugno ’23, ma con termine di presentazione delle offerte dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, cui poteva trovare applicazione solo l’obbligatorio inserimento delle clausole di revisione prezzi, di cui all’art.29 del DL 4/2022, obbligo la  cui concreta operatività non è mai divenuta possibile a causa della mancata adozione degli atti amministrativi di rilevazione delle variazioni dei prezzi ivi previsti.

È proprio per offrire un rimedio a tali “sfortunati” contratti che il DL Infrastrutture estende loro (NB purché, ovviamente, non abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e del Fondo per l’avvio di opere indifferibili) l’applicazione della revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs. 36/2023.

Condivisibile nella ratio, la disposizione in argomento (art.9 del DL Infrastrutture) reca però una congerie di condizioni che rischiano di limitarne gli effetti.

Criticità e limiti: di nuovo qualcosa non quadra?

L’applicazione, anche ai predetti contratti, della revisione prezzi di cui all’art. 60 del Dlgs 36/2023 è, infatti, condizionata al rispetto di tutti i seguenti criteri:

a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti devono essere comprese tra il 5% ed il 10% dell’importo a base di gara –> nella sostanza in sede di PFTE la quota di imprevisti deve essere stata correttamente determinata;

b) deve risultare disponibile il 50 per cento delle indicate risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;

c) oppure devono essere disponibili le somme appositamente accantonate per la revisione prezzi ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera e), punto 6) dell’Allegato I.7 del Dlgs 36/2023 (PFTE).

In concreto, il DL Infrastrutture condiziona l’applicazione dell’art.60 del D.Lgs.36/2023 alla circostanza che nel quadro economico siano previste voci disciplinate dall’Allegato I.7 del Codice stesso (imprevisti e revisione prezzi), dimenticando però (o almeno parrebbe) che il Progetto oggetto di contratto è stato redatto sulla base del D.Lgs.50/2016, nel quale:

-il 10% della voce imprevisti comprende anche i lavori in economia (art. 42 DPR 207/2010)

-non è prevista una voce specifica in materia di revisione prezzi (DPR 207/2010).

Non è, quindi, agevole comprendere se e come l’art. 9 del DL 73/2025 potrà sortire gli effetti sperati.

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Lavori e servizi (indici ISTAT vigenti in attesa dei nuovi del MIT; le tabelle di calcolo nei servizi )

appalti in corso e indici temporanei

L’art. 16 dell’Allegato II.2 bis stabilisce i tempi di applicazione della “nuova revisione prezzi”: anche con riferimento al periodo transitorio, sino alla pubblicazione degli indici del MIT. Come si applica la revisione prezzi per gli appalti in corso?

Per chi si occupa di lavori pubblici, è opportuno non trascurare le modalità di revisione prezzi nei servizi, le cui tabelle possono rilevare anche in materia di lavori.

Alcune considerazioni, in breve.

***

REVISIONE PREZZI

per gli appalti in corso con il Dlgs 36/2023

– periodo 1 luglio 2023/Indici MIT –

Le disposizioni dell’Allegato II.2 bis (Revisione Prezzi), si applicano unicamente per le procedure bandite successivamente alla data di pubblicazione degli indici da parte del MIT.

Ad oggi (alla data del presente articolo), quindi la situazione è la seguente

Offerte sino al 30 giugno 2023 –> DL Aiuti

Bandi pubblicati dopo il 30 giugno 2023 e sino alla pubblicazione indici MIT –> art. 60 del Codice nella versione originaria (soglia 5% – alea 80%).

Bandi pubblicati dopo la pubblicazioni indici MIT –> Revisione prezzi sulla base dell’Allegato II.2 bis del Codice (soglia 3% – alea 90%).

Per contratti in corso di esecuzione sotto la vigenza del D.Lgs 36/2023 continuano ad applicarsi, secondo l’art. 16 dell’Allegato II.2bis “in via transitoria, le disposizioni dell’articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023.

In concreto, per i contratti in corso (D.Lgs 36/2023), ai fini della revisione prezzi valgono le seguenti regole:

a) La revisione si attiva se la variazione del costo dell’opera (in aumento o diminuzione), è superiore al 5%;

b) La revisione opera nella misura dell’80% della variazione.

c) Ai fini della determinazione della variazione si fa riferimento “agli indici sintetici del costo di costruzione di Istat”

Ad oggi gli indici Istat di riferimento sono

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Costruzione di edifici residenziali
Costruzione di edifici non residenziali

Costruzione di strade e ferrovie

Costruzione di strade e autostrade
Costruzione di ponti e gallerie

Dalla lettura di tali indici emerge come la variazione, sostanzialmente in nessuna delle ipotesi, superi la soglia del 5%.

In concreto ad oggi per le procedure bandite dopo il 1 luglio 2023 ed in attesa dell’applicazione dell’Allegato II.2 bis non è concretamente attivabile nessuna revisione prezzi.

ESEMPIO

Costruzioni Strade

Offerta settembre 2024 – Indice 109,80

SAL mese di Febbraio 2025 – Indice 112,00

Nel periodo indicato non è riscontrabile nessuna variazione superiore al 5%.

Peraltro analizzando il grafico nel periodo luglio 2023 (Dlgs 36/2023) – febbraio 2025, la revisione prezzi non è concretamente attivabile. L’indice minimo si è verificato a settembre 2024 (109,80) mentre l’indice massimo a settembre 2023 (112,50).

Le medesime considerazioni attengono agli edifici e alle altre categorie.

È chiaro come gli indici sintetici siano, forse,  “troppo sintetici”.

Sino all’entrata in vigore, quindi, dell’Allegato II.2 bis (ovvero per i bandi pubblicati dopo la pubblicazione degli indici del MIT), sia la stazione appaltante sia l’appaltatore, ai fini del riequilibrio contrattuale possono pertanto:

a) Rinegoziare ai sensi degli articoli 9 e 120 del Codice nei termini previsti dal Codice (si veda Blog 12/12/2024). Il Correttivo in merito ha ribadito l’importanza di tale istituto (si veda art. 2 dell’Allegato II.2 bis). È necessario infatti abituarsi ai concetti di “equilibrio contrattuale”, “rischio”, “negoziazione”.

b) Fare riferimento, ai fini della eventuale rinegoziazione, agli indici ISTAT utilizzati per i servizi e forniture, laddove questi attengano a fattori produttivi tipici dei lavori.

Come noto, per servizi e forniture, l’Allegato II.2bis è già operativo da gennaio.

Gli indici, associati a tre tabelle (D1, D2, D3) fanno riferimento a 4 tipi di fattori:

PC – Prezzi al consumo,

PPI – Prezzi alla Produzione dell’industria,

PPS – Prezzi alla produzione dei servizi,

IR – Indici di retribuzione.

Fra gli indici utili in materia di lavori abbiamo (tabelle allegato II.2bis):

CPV - common procurement vocabulary

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Esecuzione del contratto e correttivo al codice

correttivo al codice - radiografia spina dorsale

Il D.lgs n. 209 del 31/12/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti) ha introdotto (poche) novità nella fase di esecuzione del Contratto. Di seguito una breve analisi.

***

FASE ESECUTIVA

1. OPERE A CORPO (All. I.7)

Nella definizione delle voci del Quadro economico di appalto, si ribadisce quanto già previsto ai fini della redazione della progettazione esecutiva: il corrispettivo a corpo è una scelta residuale.

La scelta di tale modalità di corrispettivo deve essere motivata “espressamente” e concerne quelle lavorazioni dove le opere possono essere definite in maniera certa.

N.B. –> previsione che nulla aggiunge alle previsioni del Codice, ma certamente utile.

2 . PREZZARI (art. 41)

L’utilizzo di Prezzari diversi da quelli Regionali (da aggiornare annualmente) deve essere espressamente autorizzato dal MIT.

N.B. –> L’opera quindi deve (dovrebbe) essere computata solo con prezzi dell’EP regionale. L’Allegato I.7, però, all’art. 31 precisa che laddove i prezzi elementari non siano presenti nell’EP regionale, si possono utilizzare: listini ufficiali, listini camere di commercio, oppure prezzi correnti di mercato.

3 . ANTICIPAZIONE PREZZO (art. 125)

L’anticipazione del prezzo può essere innalzata sino al 30% (da indicare in gara).

L’importo è calcolato sull’intero valore contrattuale, anche se l’esecuzione dell’opera è prevista su più anni.

In caso di appalto integrato l’anticipazione è calcolata distintamente per la progettazione e per i lavori

N.B. –> Obbligatorietà anche nei settori speciali.

4. PENALI E PREMIO ACCELERAZIONE (art. 126)

Le penali sono calcolate non più nel range tra 0,3 per mille e 1 per mille, ma nel range compreso tra 0,5 per mille e 1,5 per mille.

Il Premio di accelerazione diviene obbligatorio:

– si calcola per ogni giorno di anticipo;

– si corrisponde nei limiti delle somme indicate nel QTE a titolo di imprevisti (All. I.7 – N.B. –> la norma dispone che gli imprevisti sono previsti nella misura massima del 10%);

– si determina sulla base della natura delle opere e con soglie progressive e temporali (da indicare opportunamente nel capitolato di appalto)

-si liquida dopo il collaudo e solo se “l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza nel cantiere”;

– si applica anche in caso di proroga.

In concreto, quindi, stante le numerose condizioni per la sua erogazione, in diversi casi il premio di accelerazione non verrà corrisposto.

5. SUBAPPALTO (art. 119)

È previsto l’obbligo di stipulare i contratti di subappalto nella misura minima del 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese.

Pertanto se nell’ambito di un contratto di appalto da 5.000.000 di euro è possibile subappaltare 3.500.000 di euro (49,99% prevalente e 100% scorporabile), almeno 700.000 euro devono essere affidati a piccole e medie imprese.

N.B. –> È possibile derogare a tale limite in due ipotesi:

a) la stazione appaltante nella decisione di contrarre e negli atti di gara precisa che la natura dei lavori o del mercato di riferimento non rende possibile rispettare il limite;

b) il concorrente in sede di gara può dichiarare e motivare – sempre per ragioni tecniche o di mercato – di non essere in grado di rispettare il limite

Occorre chiedersi: tale previsione non rischia di cozzare con il divieto di porre limiti al subappalto come stabilito dalla Corte di Giustizia?

Peraltro analizzando la natura delle medie imprese (sino a 250 dipendenti e sino a 43 milioni di bilancio annuo) è chiaro che nella quasi totalità degli appalti la previsione non ha nessun effetto concreto.

Inoltre:

– è previsto obbligo di inserire nel contratto di subappalto (e subcontratto) la clausola di revisione prezzi dell’art. 60 del codice.

– il CEL delle prestazioni di subappalto può essere utilizzato dal solo subappaltatore (nessuna novità rispetto a prima), mentre l’appaltatore può utilizzare il relativo importo per la dimostrazione della cifra di affari complessiva (art. 23 All. II.12 – qualificazione)

6. MODIFICHE (art. 120 , commi 1 e 7)

In materia di varianti sono inserite le possibili fattispecie di eventi imprevedibili, recuperando le ipotesi “solite” già previste nel passato (sopravvenute disposizioni normative, casi di forza maggiore in relazione ai beni oggetto di intervento, rinvenimenti imprevisti, cause geologiche) –

Previsioni già affrontate nel prontuario sulle varianti e che nulla aggiunge alla disciplina previgente; Anzi: la stessa pare contraddire le indicazioni della relazione illustrativa del Codice (del gennaio 2023) e della Direttiva, nelle quali l’elencazione degli eventi imprevedibili non è ritenuta opportuna (ed anzi controproducente). Si noti, infatti, che per tale motivo è stata soppressa la fattispecie della variante per errore progettuale.

In merito alle modifiche “compensative” (comma 7 si veda Blog del 6/6/2023) è stata inserita la precisazione per la quale le proposte dell’impresa o della stazione appaltante possono riguardare anche “modifiche contrattuali” e non solo “modifiche progettuali”.

È stata inserita (alla lettera c) anche l’ipotesi di interventi “imposti” dal DL per risolvere questioni tecniche nel corso dei lavori e finanziabili con le risorse del quadro economico –> Francamente tale previsione non convince, in quanto troppo generica ed avulsa dal contesto del comma 7; la stessa, inoltre, pare in contrasto con il ruolo, i compiti ed i limiti dell’attività del DL.

Ben venga una previsione che consenta al DL di muoversi in termini più ampi rispetto alle c.d. variazioni di dettaglio (All. II.14) – in genere tale ipotesi noi la discipliniamo nel capitolato – ma occorre porre dei limiti atteso che il DL non ha un autonomo potere di spesa.

Il comma 7 dell’art. 120 ha la finalità di consentire (nella logica del principio del risultato – si veda la relazione illustrativa al Codice) di ampliare la portata delle modifiche e varianti; ma le previsioni di cui alle lettere a) e b) – modifiche compensative – prevedono una istruttoria (una proposta ed una analisi). La  nuova ipotesi della lettera c), invece, parrebbe inserire la possibilità di intervenire a sanatoria su scelte esecutive del DL imposte nel corso dei lavori.

La previsione, quindi, sembra indicare che se il DL debba risolvere problematiche tecniche in cantiere e se le soluzioni siano finanziabili con le risorse del quadro economico, le scelte esecutive medesime non sono considerate sostanziali. Il tutto senza limiti se non quelli della finanziabilità con le risorse disponibili nel Quadro economico dell’opera (con riferimento a quale voce del Quadro? gli imprevisti?).

In concreto il DL deve in ogni momento essere a conoscenza delle somme a disposizione nel Quadro Economico (imprevisti, allacciamenti pubblici servizi ed interferenze ecc) e valutare le decisioni tenendo conto di tali somme.

E se poi gli interventi non sono finanziabili? Ovviamente il DL ne risponderà personalmente.

Peraltro come si concilia tale ipotesi con:

a) il limite dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 che prevede “In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico.”?

b) il limite dell’art. 5, comma 4, dell’Allegato II.14 che punisce” il DL se ordina modifiche senza autorizzazione (se non in casi specifici per evitare pericoli a persone e cose)?

c) il limite dell’art. 5, comma 9, dell’Allegato II. 14 che consente al DL di disporre modifiche di dettaglio senza aumenti o diminuzione dell’importo contrattuale?

7. RILASCIO DEL CEL (All. I.2)

È previsto che il RUP rilasci il CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore (art. 8 – All.I.2).

8. LIBRETTO DELLE MISURE E CONTABILITÀ (All. II.14)

È previsto uno specifico richiamo all’utilizzo di programmi di contabilità digitale

9. ERRORE PROGETTUALE (art. 41)

È previsto l’obbligo di inserire nei contratti dei servizi tecnici una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali il progettista, in caso di errore od omissione che pregiudichi (in parte o in tutto) la realizzazione dell’opera, debba rimediare in forma specifica.

10. ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATTUATIVO (art. 59)

È previsto che:

nella fase di stipula del contratto attuativo dell’accordo, laddove non sia possibile garantire l’equilibrio contrattuale e non sia possibile rinegoziare il contenuto dello stesso, l’operatore economico ha diritto a non procedere con la stipula.

nella fase esecutiva del contratto attuativo, laddove non sia possibile garantire l’equilibrio contrattuale e non sia possibile rinegoziare il contenuto dello stesso, l’operatore economico ha diritto (cosi come la stazione appaltante) di chiedere lo scioglimento del contratto stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.

11. REVISIONE PREZZI (art. 60 e All.II.2bis)

In merito alla revisione prezzi si rinvia all’articolo del Blog del 9/1/2025 e del 12/12/2024.

La Revisione prezzi si applica nella misura del 90% (non più 80%) della sola variazione eccedente la soglia del 3 % (non più del 5%) à  se la variazione non supera il 3% nessuna revisione è applicabile.

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Revisione prezzi 2025: DL aiuti e decreto correttivo

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La Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 207) ha previsto la proroga della disciplina contenuta nel c.d. DL Aiuti, con portata innovativa; il D.Lgs n. 209 del 31/12/2024 a sua volta, nell’ambito delle disposizioni correttive ed integrative al Codice dei Contratti, ha rivisto la disciplina della Revisione Prezzi, con portata – anche qui – innovativa.

Domande: ma il c.d. DL Aiuti – cosi come previsto – è ancora attuale? Per essere concreti, è ancora utile?  E la Revisione prezzi del Dlgs 36/2023, quale portata concreta avrà?

Di seguito alcune considerazione scritte a “4 mani” con il  mio amico granata Romano Mutti di Ance Alessandria.

***

1 – DL Aiuti 2025

Contrariamente alle leggi di bilancio per gli anni 2023 e 2024 – che avevano prorogato l’applicazione, ai lavori eseguiti nei predetti anni, dell’adeguamento del corrispettivo d’appalto di cui all’art.26 del c.d. “DL aiuti” – la Legge di bilancio 2025 non si limita a disporre un’analoga proroga per l’anno in corso ma reca anche talune disposizioni che appaiono in contrasto con la ratio originaria della disposizione.

La disciplina dell’art. 26 del DL Aiuti ( DL 17/5/2022 n.50, convertito con Legge 91/2022) cosi come modificata dalla Legge di Bilancio 2025 prevede:

-Per gli appalti di lavori aggiudicati (compresi gli Accordi Quadro) sulla base di offerte con termine finale entro il 31 dicembre 2021 –> I lavori eseguiti o contabilizzati sino al 31 dicembre 2025 devono essere allibrati applicando i prezzari regionali aggiornati. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

-Per gli appalti di lavori aggiudicati (compresi gli Accordi Quadro)sulla base di offerte con termine finale compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023  –> I lavori eseguiti o contabilizzati sino al 31 dicembre 2025 devono essere allibrati applicando i prezzari regionali aggiornati. I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’ 80 per cento.

Tuttavia, come indicato, la proroga al 2025 reca due novità.

Novità –> le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell’elenco annuale possono essere utilizzate per liquidare i maggiori corrispettivi.  Gli eventuali minori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari rimangono, infine, nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell’ambito del medesimo intervento.

Novità –> Il legislatore ha ritenuto di precisare che per il 2025 (e non per il passato altrimenti lo avrebbe precisato nelle precedenti leggi di bilancio), il DL Aiuti si applica anche se in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara.

Tale norma contrasta, come sottolineato da più parti (si veda ANCE ed  anche Blog 10/4/2024), con la ratio ispiratrice del DL Aiuti: ovvero incidere solo sui prezzi in aumento fermo restando l’offerta alla quale l’appaltatore si è vincolato, con l’obiettivo di intervenire a fronte dell’aumento eccezionale dei prezzi e delle materie prime.

In diversi casi, infatti, l’applicazione del meccanismo nella versione 2025 condurrà a diminuzioni, anche rilevanti, dei corrispettivi.

Riassumendo:

1) Offerte depositate entro il 31/12/21 –> Adeguamento tramite contabilizzazione a prezzi aggiornati e riconoscimento del 90% del maggior importo. Stipula attuativi degli Accordi Quadro con prezzi aggiornati.

2) Offerte dal 1° gennaio al 17 maggio 2022 (data del DL Aiuti) –> Dal 1° gennaio 2023 è stato introdotto l’adeguamento mediante contabilizzazione a prezzi aggiornati e riconoscimento dell’80% del maggior importo.

3) Offerte dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2023 (data ultima di vigenza del Dlgs 50/2016) –> Dal 1° gennaio 2023 è stato introdotto l’adeguamento mediante contabilizzazione a prezzi aggiornati e riconoscimento dell’80% del maggior importo. Rispetto ai precedenti, gli appalti in argomento (anno 2022 e 2023) sono (almeno in gran parte) quelli per cui ha trovato applicazione l’obbligatorio aggiornamento della base d’asta, sicché è indubbio che i ribassi di aggiudicazione siano stati formulati in ragione della remuneratività garantita dall’applicazione dei prezzi aggiornati.

Ne consegue che molti prezzi contrattuali del 2022, 2023 e forse anche 2024, saranno certamente superiori a quelli del 2025; il meccanismo potrebbe rivelarsi, quindi, un “aggravio” piuttosto che un “aiuto”  con evidenti diminuzioni del corrispettivo.

Così ANCE

revisione prezzi - perplessità ANCE

Ma come già ribadito nel citato articolo del Blog, la ratio originaria del DL Aiuti aveva tutt’altra finalità.

2 – Il DL Aiuti : la sua ratio

In estrema sintesi, la disposizione in argomento:

1) nella versione vigente dal 18 maggio al 31 dicembre 2022, prevedeva:

a) per gli appalti di lavori aggiudicati con termine di presentazione delle offerte al 31 dicembre 2021, l’obbligo di applicare, nell’anno 2022, i prezzi aggiornati e di riconoscere all’esecutore il 90% dell’eventuale maggior importo (comma 1);

b) per gli appalti da affidare tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022, l’obbligo di aggiornare la base d’asta (comma 2);

c) per gli accordi quadro già aggiudicati al 17 maggio 2022, l’obbligo di applicare, sino al 31 dicembre 2022, i prezzi aggiornati in sede di stipula dei contratti attuativi (comma 8);

d) per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., in corso di esecuzione al 17 maggio 2022, l’obbligo di applicare un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 (comma 12).

È, dunque, evidente come la disposizione mirasse a tutelare non solo chi fosse già affidatario di un appalto o di un accordo quadro ma anche chi avrebbe partecipato a procedure di affidamento tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022.

2) nelle versioni che hanno prorogato l’istituto tra il 1°gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, i numerosi provvedimenti susseguitisi nel periodo in argomento hanno sia introdotto una nuova misura sia modificato le misure già adottate.

Con la nuova misura, vigente dal 1° gennaio 2023, è stato introdotto:

a) per gli appalti di lavori aggiudicati con termine di presentazione delle offerte tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, l’obbligo di applicare, nell’anno 2023, i prezzi aggiornati e di riconoscere all’esecutore l’80% dell’eventuale maggior importo (comma 6-ter);

Con le modifiche progressivamente apportate, invece, le misure applicabili sono divenute (in ordine cronologico) quelle in appresso descritte.

Dal 1° gennaio 2023

a) per gli appalti di lavori aggiudicati con termine di presentazione delle offerte al 31 dicembre 2021, l’obbligo di applicare, nell’anno 2023, i prezzi aggiornati e di riconoscere all’esecutore il 90% dell’eventuale maggior importo (comma 6-bis);

b) per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., in corso di esecuzione al 17 maggio 2022, l’obbligo di applicare un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023 (comma 12);

Dal 28 febbraio 2023

c) per gli accordi quadro con termine finale di presentazione delle offerte al 31 dicembre 2021, l’obbligo di applicare, sino al 31 dicembre 2023, i prezzi aggiornati in sede di stipula dei contratti attuativi (comma 8);

Dal 22 aprile 2023

d) per gli appalti di lavori aggiudicati con termine di presentazione delle offerte tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, l’obbligo di applicare, nell’anno 2023, i prezzi aggiornati e di riconoscere all’esecutore l’80% dell’eventuale maggior importo (comma 6-ter);

Dal 1° gennaio 2024

a) per gli appalti di lavori aggiudicati con termine di presentazione delle offerte al 31 dicembre 2021, l’obbligo di applicare, anche nell’anno 2024, i prezzi aggiornati e di riconoscere all’esecutore il 90% dell’eventuale maggior importo (comma 6-bis);

b) per gli appalti di lavori aggiudicati con termine di presentazione delle offerte tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, l’obbligo di applicare, anche nell’anno 2024, i prezzi aggiornati e di riconoscere all’esecutore l’80% dell’eventuale maggior importo (comma 6-ter);

c) per gli accordi quadro con termine finale di presentazione delle offerte al 31 dicembre 2021, l’obbligo di applicare, sino al 31 dicembre 2024, i prezzi aggiornati in sede di stipula dei contratti attuativi (comma 8);

d) per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.A., in corso di esecuzione al 17 maggio 2022, l’obbligo di applicare un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024 (comma 12).

La ratio dell’art.26 del “DL Aiuti” sino al 31 dicembre 2024

Dal quadro riepilogativo di cui sopra, emerge chiaramente come le modifiche sopravvenute abbiano, sostanzialmente, inciso sul solo ambito di applicazione delle misure previste dalla disposizione in argomento, lasciandone perfettamente intatta la ratio.

Ratio che, ad avviso di chi scrive, emerge chiaramente quando si pensi agli effetti che avrebbero potuto sortire non solo le misure originariamente previste (comma 1) – e poi «prorogate» (comma 6-bis) – per i contratti aggiudicati con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 ma anche quelle introdotte (comma 6-ter) per i contratti aggiudicati con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° gennaio e il 17 maggio 2022.

Dovendo, infatti, darsi per scontato che il legislatore fosse pienamente consapevole che, in tali casi, i prezzi aggiornati (da applicare in sede di contabilizzazione o di stipula) si sarebbero rivelati più remunerativi di quelli vigenti al momento della formulazione dell’offerta, la sola ratio di tali misure non può che essere «…quella di tutelare gli operatori economici da aumenti dei materiali anomali e non prevedibili» (Tar Lazio sentenza del 10 giugno 2024, n°11719).

Ragion per cui, a mero avviso di chi scrive, l’applicazione di tali misure avrebbe potuto e dovuto, almeno sino al 31 dicembre 2024, comportare solo un (eventuale) incremento del corrispettivo dovuto all’esecutore e mai la sua diminuzione (come già esposto).

Nella formulazione vigente sino al 31 dicembre 2024, infatti, le uniche disposizioni che contemplassero un’eventuale riduzione dell’importo dovuto all’esecutore erano quelle, di cui ai commi 3 e 6-quinquies, che imponevano di procedere al conguaglio, in aumento o in diminuzione, degli importi riconosciuti ai sensi, rispettivamente, del comma 1 e del comma 6-quinquies, disposizioni che, tuttavia, si riferiscono solo a quei maggior importi che le stazioni appaltanti avessero già corrisposto, nelle more dell’adozione dei prezzari aggiornati, applicando «temporaneamente» i diversi prezzari ivi indicati.

Se ne ricava, pertanto, come il conguaglio in diminuzione potesse (e dovesse) essere operato sul solo maggior importo, provvisoriamente (nelle more dell’adozione dei prezzari aggiornati) calcolato e corrisposto all’esecutore, laddove (e nella misura in cui) detto maggior importo fosse risultato superiore a quello che sarebbe dovuto essere effettivamente corrisposto sulla base dei prezzari aggiornati.

Ove così non fosse, risulterebbe illogico il continuo riferimento, operato dal legislatore tanto nel comma 1 quanto nei commi 6-bis e 6-ter, ai “maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati”.

Riferimento che, a mero avviso di chi scrive, il legislatore si sarebbe ben premurato di omettere (quantomeno nei commi 6-bis e 6-ter) qualora avesse davvero voluto prevedere, anziché il solo riconoscimento di tali “maggiori importi”, la mera applicazione, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi contrattuali, dei prezzi aggiornati.

Circostanza di cui il legislatore pare essersi accorto, a giudicare dalle modifiche introdotte con l’ultima legge di bilancio, solo di recente (e, a mero avviso di chi scrive, un po’ tardi, quantomeno per legittimamente pretendere di poter, con esse, incidere sulle modalità di applicazione delle misure in argomento ai lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2024).

3 – Revisione prezzi nel Decreto Correttivo approvato

Nell’articolo precedente (Blog del 12 dicembre 2024), al quale si rinvia, è stato analizzato il meccanismo applicativo dell’art. 60 sulla base del nuovo allegato II.2bis.

Rispetto alla versione dello schema del Decreto Correttivo, il D.Lgs n. 209 del 31/12/2024, ha rivisto i limiti di variazione e l’alea (solo per i contratti di lavori).

La Revisione prezzi si applica nella misura del 90% (non più 80%) della sola variazione eccedente la soglia del 3% (non più del 5%) –> se la variazione non supera il 3% nessuna revisione è applicabile.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Revisione prezzi e decreto correttivo

Il disegno di legge di Bilancio 2025, al momento, non prevede alcuna proroga del DL Aiuti per il 2025. Nell’attesa di valutare il contenuto finale della Legge e gli effetti concreti (ne daremo conto in un prossimo articolo), si procede a una breve analisi delle novità che l’attuale versione dello schema di correttivo apporta all’istituto della “revisione prezzi” di cui all’art. 60 del Codice (novità che, ad avviso di chi scrive, sembrano destinate a rendere pressoché inutile l’istituto).

Il che finirebbe per rendere ancor più preferibile, alla “revisione prezzi, la “rinegoziazione” (articoli 9 e 120), istituto già rivelatosi ben più concreto e satisfattivo.

***

1 – Revisione prezzi : elementi applicativi

L’art. 60 del Codice, come rivisto dal Decreto Correttivo (ad oggi), prevede i seguenti elementi:
a) la Revisione prezzi si applica alle prestazioni ancora da eseguire al momento di attivazione della clausola;
b) la Revisione prezzi si applica nella  misura dell’80% della variazione e per le variazioni superiori a 5% –> Il  5% nella versione originaria del Codice costituiva una soglia di attivazione e non un’alea ulteriore, come esposto a suo tempo in questo Blog e confermato dal parere reso, dal Consiglio di Stato, riguardo allo schema di correttivo (secondo cui per 80% della “variazione stessa” deve intendersi dell’intera variazione dei prezzi). In concreto se la variazione non supera il 5% nessuna revisione è applicabile;
c) in caso di contratti misti, la Revisione prezzi si applica alla sola componente di lavori;
d) gli indici sono individuati e pubblicati non più dall’ISTAT ma con provvedimento che verrà adottato dal MIT, sentito l’ISTAT, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla tabella A del Nuovo Allegato II.2-bis;
Ai fini dell’applicazione della Revisione, tale Allegato:
a) individua 20 indici sintetici, corrispondenti ad altrettante venti categorie di opere denominate Tipologie Omogenee di lavorazioni (T.O.L), il cui elenco è riportato nella tabella A;
b) la “tabella A” dell’allegato II-bis, è costituita da più sub-tabelle. 
c) la tabella A.1 elenca le T.O.L. mentre la A.2 descriva in termini estesi le T.O.L. (declaratorie).
d) in particolare, nella tabella A.2, le venti T.O.L. individuate nella tabella A.1, vengono a loro volta suddivise in n. 11 T.O.L. definite “Generali” e n. 9 T.O.L., definite “Specializzate”.
NOTA BENE : no corrispondenza con SOA.
Esempio:
T.O.L.  1Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali
T.O.L.  5Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
T.O.L. 19Opere di fondazione speciali, indagini geologiche e geotecniche

2 – Revisione prezzi: indici e modalità di determinazione

Il progettista in concreto, quanto redige il progetto:

a) scompone e classifica l’importo secondo le TOL (prevalenza a quelle specializzate);
b) determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL (possibile espungere TOL< 4%);
c)  calcola l’indice sintetico del progetto, di seguito IS, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto:

[pmath size=24]I_{S}=sum{n=1}{+n}{p_{i}I_{TOL}_{i}}[/pmath]

(dove pi è il peso percentuale della singola TOL presa in considerazione). Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all’interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l’elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

Le modalità di determinazione dell’indice sintetico di applicazione sono le seguenti:

a) l’art. 4 dell’Allegato II.bis stabilisce le modalità di calcolo;
b) il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara individua l’indice sintetico inerente al Progetto;
c) l’indice sintetico è composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal MIT, sentito l’ISTAT ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del Codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.

NB –> Il progettista non conosce gli indici del MIT da applicare, ancora da emanare al momento della progettazione. Quindi lo stesso progettista determina, in concreto, i pesi delle singole T.O.L. e poi in sede esecutiva sarà il DL a determinare l’indice di revisione.

L’indice sintetico individuato e la durata dell’appalto, peraltro, rappresentano i parametri sulla cui base il progettista andrà a determinare, nel quadro economico, le somme a disposizione della stazione appaltante per “accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice” (art.5 dell’Allegato I.7).

ESEMPIO: REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO – Euro 2.500.000,00

T.O.L. n. 11 (generale) – Acquedotti e fognature – Euro 2.000.000,00 – Peso 80%
T.O.L. n. 19 (speciale) – Opere di fondazione speciali – Euro 500.000,00 – Peso 20%

L’indice di progetto è:

[pmath size=16]I_{S}=sum{n=1}{+n}{p_{i}I_{TOL}_{i}}=0,80*I_{TOL_{11}}+0,20*I_{TOL_{19}}[/pmath]

N.B. Gli indici [pmath size=16]I_{TOL_{11}} e I_{TOL_{19}}[/pmath] –> sono desunti nella fase di applicazione dalle disposizioni del MIT.

3 – Revisione prezzi: verifica variazione e calcolo

La stazione appaltante deve:

a) monitorare gli indici sulla base delle frequenze indicate nella clausola di revisione prezzi, o meglio (come accadrà quasi sempre) sulla base degli aggiornamenti degli indici da parte del MIT;
b) valutare se sussistono le condizioni per attivare la clausola di revisione prezzi. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell’articolo 60 sono attivate automaticamente.
c) la variazione è calcolata come differenza tra il valore dell’indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione –>in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione, il valore di riferimento per il calcolo dell’indice sintetico è quello dell’indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l’aggiudicazione previsto dall’Allegato I.3.

Il Direttore dei Lavori deve:

d) comunicare al RUP e impresa l’avverarsi della condizione.
e) determinare le somme in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati
f) trasmettere al RUP, ad integrazione di ciascun SAL, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale.

Come si calcola la revisione ?
L’importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, è determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all’alternativa metodologia di cui alla Tabella C.
In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.

Esempio con la Tabella B.

L’indice sintetico di revisione al mese di aggiudicazione è ISmo  (in concreto si calcola sulla base della formula stabilita dal progetto – vedi sopra – applicata al mese di aggiudicazione)

L’indice sintetico di revisione all’adozione del SAL (o quello più aggiornato disponibile) sulla base delle indicazioni del MIT è ISpx

Se

[pmath size=16]{I_{S}_{px}-I_{S}_{mo}}/{I_{S}_{mo}}{gt}0,05[/pmath]

si applica la revisione in aumento.

La formula di calcolo in aumento è la seguente:

[pmath size=24]SAL_{rpx}=SAL_{cpx}*0,8*({I_{S}_{px}-I_{S}_{mo}}/{I_{S}_{mo}}-0,05)[/pmath]

Se

[pmath size=16]{I_{S}_{px}-I_{S}_{mo}}/I_{S}_{mo}{lt}-0,05[/pmath]

si applica la revisione in diminuzione.

La formula di calcolo in diminuzione è la seguente:

[pmath size=24]SAL_{rpx}=SAL_{cpx}*0,8*({I_{S}_{px}-I_{S}_{mo}}/{I_{S}_{mo}}+0,05)[/pmath]

dove

SALrpx è il Sal revisionale,

SALcpx è il SAL maturato nel periodo (con costi sicurezza, al lordo delle trattenute e recuperi)

NELL’ESEMPIO SOPRA RIPORTATO

[pmath size=16]I_{S}=sum{n=1}{+n}{p_{i}I_{TOL}_{i}}=0,80*I_{TOL}_{11}+0,20*I_{TOL}_{19}[/pmath]

SAL adottato ad Euro 250.000,00 (10% del valore, compresi costi sicurezza, senza detrazioni per anticipazioni ecc).
Mese aggiudicazione Aprile 2025– Indici MIT:

[pmath size=18]{lbrace}{matrix{2}{1}{{I_{TOL}_{11}=113,00}{I_{TOL}_{ 19}=114,50}}}[/pmath]

Mese adozione SAL Ottobre 2025– Indici MIT:

[pmath size=18]{lbrace}{matrix{2}{1}{{I_{TOL}_{11}=125,00}{I_{TOL}_{ 19}=120,50}}}[/pmath]

Calcolando [pmath size=16]I_{S}_{mo} e I_{S}_{px}[/pmath]

[pmath size=16]I_{S}_{mo}=0,80*I_{TOL}_{11}*113,00+0,20*I_{TOL}_{19}*114,50=113,30[/pmath]

[pmath size=16]I_{S}_{px}=0,80*I_{TOL}_{11}*125,00+0,20*I_{TOL}_{19}120,50=124,10[/pmath]

da cui calcolando il coefficiente revisionale (con arrotondamento alla quarta cifra decimale)
[pmath size=16]{I_{S}_{px}- I_{S}_{mo}}/{I_{S}_{mo}}={124,10-113,30}/{113,30}=0,095[/pmath]

risultano sussistere le condizioni per il riconoscimento della revisione prezzi in aumento.

Si ottiene perciò una revisione in aumento di 9.000,00 euro data da:

[pmath size=16]SAL_{rpx}=SAL_{cpx}*0,8*({I_{S}_{px}-I_{S}_{mo}}/{I_{S}_{mo}}-0,05)=[/pmath]

[pmath size=16]250.000,00*0,8*({124,10-113,30}/{113,30}-0,05)=9.000 euro[/pmath]

Come si può notare a fronte di un aumento del 9,5% è riconosciuta una revisione prezzi pari al 3,6% circa.

NOTA BENE

Il punto 6 della tabella B dell’allegato distingue tra:

SAL emesso su base mensile: in tale ipotesi, il coefficiente revisionale è calcolato sulla base del valore degli Indici TOL;
SAL emesso su base plurimensile: in tale ipotesi, il coefficiente revisionale è calcolato sulla base della media del valore dei medesimi indici TOL più aggiornati rispetto al periodo di maturazione del SAL

Prima del pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
Resta ferma la possibilità di prevedere nel contratto modalità semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l’importo contrattuale di cui all’articolo 125, comma 3 e l’importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Per gli Accordi Quadro l’indice sintetico è individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell’accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati
In caso di varianti in corso d’opera –> indice sintetico revisionale di cui all’articolo 7 dell’allegato II-bis al codice.
In caso di subappalto –> Il contratto di subappalto o subcontratto deve prevedere obbligatoriamente la clausola di revisione prezzi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60 e in coerenza all’Allegato II-2-bis.

NB.

Le disposizioni si applicano alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 60, comma 4, primo periodo, del Codice –> ovvero la pubblicazione degli indici.

E prima?

L’art. 16 dell’Allegato II-2bis precisa che si continuano ad applicare le disposizioni dell’art. 60, comma 3, lett. a) –> ovvero il richiamo ad indici sintetici dell’ISTAT –> in concreto si può ritenere che non la revisione prezzi non si applicherà se non in termini sporadici.

4 – L’ alternativa (più efficace) alla revisione prezzi: la rinegoziazione

Dal meccanismo indicato e soprattutto dalla circostanza che la revisione prezzi si applica solo se la variazione supera il 5% (alea non prevista inizialmente, come sopra esposto), si deduce ragionevolmente come – in concreto – l’istituto avrà un effetto trascurabile.
Lo stesso Allegato II-2bis pare prendere atto di tale circostanza visto che all’art. 2 stabilisce che:
Qualora l’applicazione della clausola di revisione prezzi non garantisce l’equilibrio contrattuale, è possibile invocare risoluzione contratto per eccessiva onerosità –> sia stazione appaltante sia impresa –> Pagamento dei soli lavori eseguiti –> 122,comma 5.

Al di là della concreta modalità di risoluzione del contratto (l’eccessiva onerosità va comunque provata e non è sempre agevole), si ritiene essenziale dare evidenza che – a seguito delle previsioni del Decreto Correttivo – la vera ed unica modalità di riequilibrio del contratto è contenuta nell’art. 9 e nell’art. 120 del Codice (come già indicato nel Blog)
Tali norme (in materia di conservazione dell’equilibrio contrattuale) recepiscono i principi indicati nella citata Relazione 56/2020 della Corte di Cassazione, stabilendo il diritto della parte svantaggiata di negoziare (non di ottenere) il riequilibrio contrattuale.

Cosa si intende per “Equilibrio contrattuale”?

L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Il legame che esiste tra le reciproche obbligazioni (il c.d. sinallagma) è essenziale: qualora una delle prestazioni venga a mancare, l’altra diviene sproporzionata vanificando il senso dell’operazione programmata.

La causa del contratto non ha natura aleatoria ma commutativa, sicché:

– l’entità delle reciproche prestazioni è sempre determinata (o, comunque, determinabile) già al momento della sua conclusione (potendo, semmai, variare solo il valore economico delle stesse);

– lo scambio è tra prestazioni economicamente equivalenti, per cui le vicende successive alla formazione del negozio che influiscono sul valore di una prestazione, innescandone uno squilibrio economico rispetto all’altra, sono suscettibili di ripercuotersi sulla sorte del contratto (Corte Suprema di Cassazione, Relazione tematica n.56 dell’8 luglio 2020).

Esiste, quindi, un nesso di reciprocità che unisce una prestazione all’altra; trattasi di un nesso c.d. di “corrispettività” per il quale una prestazione esiste e se esiste l’altra.
L’equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere in sede di conclusione del contratto richiede, infatti, che tale bilanciamento tra gli interessi delle parti duri sino alla ultimazione dei lavori. 

Attenzione

L’art. 9, quindi, si pone l’obiettivo di perseguire (per quanto più possibile) il mantenimento del contratto in considerazione della finalità di pubblico interesse perseguita con la realizzazione dell’opera. In concreto, se l’art. 1467 del codice civile prevede una “tutela demolitoria” a favore del soggetto svantaggiato, l’art. 9 del D.Lgs 36/2023 (unitamente all’art. 120) privilegia una “tutela manutentiva” del contratto mediante la rinegoziazione delle pattuizioni. La rinegoziazione del contratto pur avendo la finalità di conservare l’esistenza del contratto, deve, comunque, rispettare precise regole previste ai sensi degli articoli 9 e 120 del DLgs 36/2023.

L’art. 120, comma 8, quindi, prevede la possibilità di rinegoziare il contratto di appalto al fine di riequilibrare i reciproci rapporti, al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili.
La norma prevede:

rinegoziazione art. 120 dlgs36

Come sin qui visto, l’inserimento in contratto delle clausole di revisione è obbligatorio, mentre quello delle clausole di rinegoziazione è solo eventuale (per quanto, ex art.9 comma 4, “favorito”).

Pare, allora lecito domandarsi se la richiesta di rinegoziazione ex art.120 comma 8 possa essere legittimamente avanzata anche nell’ipotesi in cui l’applicazione della revisione prezzi si riveli (com’è probabile) non satisfattiva, ossia inidonea a garantire il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale.

Al momento, risulta lecito rispondere affermativamente, ma la situazione potrebbe cambiare ove le modifiche all’istituto previste dallo schema di decreto correttivo diventassero definitive.

L’art..2 dell’Allegato II.2-bis (contenuto nello schema di decreto correttivo) dispone, infatti, che “Quando l’applicazione dell’articolo 60 del Codice non garantisce il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (a mente del quale “alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

Disposizione che – pur facendola salva come “extrema ratio” (verosimilmente adottabile solo quando non fosse possibile ristabilire l’equilibrio contrattuale mediante la rinegoziazione) – potrebbe finire per indurre, tanto prudenzialmente quanto comprensibilmente, il RUP a optare per la risoluzione del contratto.

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Revisione prezzi e variazione in diminuzione:  meccanismi previsti

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È possibile procedere a una variazione in diminuzione dei prezzi?

A sommesso avviso di chi scrive (fermo restando acquisizioni giurisprudenziali in materia), la risposta è diversa a seconda che si tratti di un contratto disciplinato dal nuovo (D.Lgs.36/2023) o dal vecchio Codice (D.Lgs.50/2016).

Ciò in quanto:

– nel primo caso trova applicazione il meccanismo revisionale previsto dall’art. 60 del D.Lgs.36/2023;

– nel secondo caso trova, invece, applicazione il meccanismo di “adeguamento dei prezzi” di cui all’art.26 del DL 50/2022 (DL Aiuti come convertito e modificato sino ad oggi – vedi anche altri articoli del blog a riguardo).

Per rispondere alla domanda, pertanto, sembra opportuno analizzare le differenze tra i predetti meccanismi. Di seguito un contributo per rispondere al quesito.

***

Art.26 del DL Aiuti

Aumento e diminuzione dei prezzi?

Com’è noto, la Legge di Bilancio 30/12/2023, n.213 ha esteso l’applicazione dello speciale “meccanismo di adeguamento dei prezzi”, previsto dall’art.26 del DL Aiuti (DL 17/5/2022 n.50, convertito con Legge 91/2022 e modificato con Legge 197/2022), anche ai lavori eseguiti/contabilizzati/annotati nell’anno 2024 (Si veda articolo del Blog del 9/1/2024)

Essendo ragionevole ipotizzare che, tra il 2022 e il 2024, i prezzi di talune lavorazioni siano diminuiti, pare opportuno domandarsi se l’applicazione di tale meccanismo comporti anche la possibilità di allibrare in contabilità prezzi inferiori a quelli contrattuali.

Si ipotizzi il seguente caso:

-Fornitura e posa di Calcestruzzo Euro 152/mc – Prezzo contrattuale anno 2022;

-Fornitura e posa di Calcestruzzo Euro 142/mc – Prezzo Elenco Prezzi anno 2024.

Talune stazioni appaltanti sostengono che, nell’esempio indicato, il Direttore dei lavori dovrebbe – all’atto dell’allibramento contabile delle voci per la Fornitura e posa del CLS – applicare il DL Aiuti “in diminuzione”, ossia liquidare il corrispettivo nella misura di Euro 142/mc in luogo del prezzo contrattuale pari ad Euro 152/mc.

Interpretazione che, a sommesso avviso di chi scrive, non pare corretta, per le seguenti ragioni.

 

 A) Le finalità del “meccanismo” previsto dal DL Aiuti.

Il meccanismo previsto dai commi 1, 6-bis e 6-ter dell’art.26 del DL Aiuti (come convertito e successivamente modificato sino alla ultima legge di bilancio 213/2023) è espressamente finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi.

L’art. 26 precisa, infatti, che la disposizione ha quale ratio di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione …”.

 

B) La modifica contrattuale e l’adeguamento “unicamente” contabile.

Applicato come esposto nell’esempio, il meccanismo in argomento comporterebbe un’integrale sostituzione dell’elenco prezzi contrattuale con quello vigente al momento della contabilità.

Il che sostanzierebbe una modifica contrattuale non prevista né dalle disposizioni surrichiamate né dall’art.106, comma 4 del Codice 50/2016 (teoricamente applicabile, ratione temporis, alle ipotesi contemplate nelle predette disposizioni – oggi art. 120, comma 4, del D.Lgs 36/2023)

Come noto peraltro, i Nuovi Prezzi contrattuali andrebbero determinati applicando il procedimento dell’art. 8, comma 5, del DM 49/2018 (oggi Allegato II. 14, art. 5, comma 7), ovvero desumendoli dai prezzari alla data di formulazione dell’offerta.

La revisione prezzi del DL Aiuti, pertanto, è chiaramente una revisione di natura contabile che non modifica, come invece nel caso dell’art. 60 del D.Lgs 36/2023, le pattuizioni originarie e quindi “tutti” i prezzi contrattuali; in difetto, appunto, ci troveremmo dinanzi ad una modifica sostanziale del contratto.

 

 C) Il Conguaglio.

Il conguaglio, previsto dai commi 3 e 6-quinquies dell’art.26, riguarda espressamente la sola ipotesi in cui la stazione appaltante abbia già corrisposto un maggiore importo calcolato sulla base dei prezzari applicabili nelle more dell’aggiornamento dei prezzari (previsto, rispettivamente, dai commi 2 e 6-bis).

Le disposizioni in argomento, infatti, stabiliscono che:

nelle more dell’aggiornamento del prezzario si applica l’ultimo prezzario adottato;

– una volta pubblicato il prezzario aggiornato si procede al conguaglio del maggior importo “solo temporaneamente” (ossia nelle more dell’aggiornamento del prezzario) riconosciuto;

il conguaglio, in aumento o in diminuzione, va dunque operato nella sola ipotesi in cui il maggior importo corrisposto all’impresa, calcolato sulla base del prezzario temporaneamente applicabile nelle more dell’adozione del prezzario aggiornato, risulti inferiore o superiore a quello calcolato applicando il prezzario aggiornato;

Cosi l’art. 26, al comma 6 quienques: “ Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6 bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato… All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori …

 

D) L’intenzione del Legislatore e la lettera della legge.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 6-bis e 6-ter, dell’art. 26 non prevedono affatto di pagare l’importo dovuto in base al SAL “a prezzi aggiornati” (per importo dovuto s’intende quello al netto del ribasso d’asta) bensì di calcolare, sulla base di questo, i maggiori importi da corrispondere, nella misura dell’80 o del 90 per cento, alle imprese esecutrici.

Se avesse voluto introdurre il mero obbligo di applicare i prezzi aggiornati e non quello di corrispondere i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzi aggiornati, infatti, il Legislatore avrebbe dettato una disposizione analoga a quella di cui al comma 8 del medesimo art.26 (che, in relazione agli accordi quadro di lavori con termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021, prevede proprio l’obbligo di stipulare i contratti attuativi utilizzando i prezzari aggiornati).

Nei casi previsti dai commi 1, 6-bis e 6-ter, dell’art. 26, invece, l’obbligo di adottare gli stati avanzamento lavori applicando i prezzi aggiornati è solo strumentale al calcolo dei maggiori importi da corrispondere ai sensi delle disposizioni medesime.

Ciò che deve essere corrisposto all’impresa, pertanto, è il 90 o l’80 per cento del maggior importo, corrispondente alla differenza tra l’importo dovuto in base al SAL “a prezzi aggiornati” e quello in base al SAL “a prezzi contrattuali”.

La stessa decurtazione dell’alea (rispettivamente del 10 e del 20 per cento) in ragione dell’anno di presentazione dell’offerta, infatti, può solo riguardare il maggior importo così calcolato; prova ne sia che il citato comma 8, nell’imporre l’applicazione dei prezzi aggiornati in luogo di quelli contrattuali, non prevede alcuna decurtazione.

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In conclusione, sul punto, fermo restando acquisizioni giurisprudenziali in materia, qualora manchi il maggior importo da riconoscere (perché la differenza tra l’importo dovuto in base al SAL “a prezzi aggiornati” e quello in base al SAL “a prezzi contrattuali” è nulla o negativa), il corrispettivo da corrispondere all’impresa rimane quello dovuto in base al SAL “a prezzi contrattuali”.

Art.60 del D.Lgs. 36/2023.

Aumento e diminuzione dei prezzi?

L’art. 60 del D.Lgs.36/2023 prevede un meccanismo di revisione di natura contrattuale, totalmente diverso da quello prima descritto, che si applica:

-al verificarsi di condizioni di natura oggettiva;

-nel caso di variazione del costo dell’opera (in aumento o in diminuzione) superiore al 5% dell’importo complessivo dell’opera, in relazione alla prestazione ancora da eseguire;

L’aliquota del 5% non costituisce un’alea ma una soglia di applicazione e le variazioni si determinano sulla base di indici ISTAT (indici sintetici). Gli indici ISTAT sono pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.

In concreto, la Revisione prevista dall’art. 60, modifica il contratto ed i prezzi ivi previsti, aumentando o diminuendo gli stessi sulla base delle rilevazioni ISTAT, anno per anno, potendo verificarsi, quindi, diverse oscillazioni nel periodo di esecuzione dell’opera.

Trattandosi di una modifica prevista esplicitamente dalla Legge, il prezzo cosi diminuito diviene quello di riferimento per la contabilità.

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