incastrarsi in una inadempienza miglioria per appalto integrato- avvocato di cantiere

Sul tema delle varianti in corso d’opera si è già argomentato negli articoli di questo Blog.

Nell’ambito dei limiti qualitativi e quantitativi delle varianti, sia l’impresa sia il RUP (DL) si trovano, sovente, a dovere affrontare la gestione delle modifiche relative all’offerta tecnica di gara.

In breve alcune considerazioni sul punto.

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L’offerta tecnica

Mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa le offerte depositate sono scelte sulla base di parametri tecnici ed economici secondo un’analisi del miglior rapporto costi/benefici.

Tale criterio di valutazione delle offerte è previsto dall’art. 108 del D.Lgs 36/2023 e:

a) si connota per la scomposizione dell’offerta in una pluralità di elementi, a ciascuno dei quali viene attribuito un punteggio;

b) rispetto al criterio del prezzo più basso, in cui si valuta solo la convenienza economica senza tenere conto di fattori qualitativi, permette di valorizzare i profili qualitativi della prestazione offerta ed, eventualmente, i tempi di esecuzione della stessa;

c) permette alla Stazione Appaltante di scegliere l’offerta migliore in relazione al miglior rapporto qualità/prezzo.

Le proposte dettate dall’impresa introducono delle migliorie alle scelte progettuali iniziali ed entrano a fare parte del complesso delle obbligazioni contrattuali.

L’offerta tecnica, nella comune esperienza di tutti, in genere:

  • introduce migliorie su materiali, aspetti architettonici, strutturali;
  • prevede piani di gestione della commessa migliorativi.

Si pone, quindi, il problema di come gestire tali proposte migliorative nella fase realizzativa dell’opera allorché sorga la necessità di introdurre varianti ai sensi dell’art. 120 del DLgs 36/2023.

Le varianti in corso d’opera dell’offerta tecnica

Può accadere che si verifichino i seguenti casi:

  • la necessità di modificare il progetto originario e che tale modifica incida in qualche misura sulle proposte avanzate dall’Esecutore in gara;
  • la necessità di non realizzare una o più proposte dell’Esecutore in ragione di eventi imprevedibili.

Allo stato attuale non si rinvengono precise indicazioni, sia nella giurisprudenza sia nella prassi, per risolvere tali problematiche.

Sulla base delle esperienze concrete si ritiene opportuno che tali ipotesi siano già contemplate negli atti di gara e soprattutto nel Capitolato Speciale di Appalto (quale documento che regola il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 87 del Codice – articolo blog del 26 luglio 2023).

Il tutto nel solco della ratio prevista dall’art. 120 del Codice e  soprattutto dalla Direttiva Europea.

In tali documenti occorrerebbe prevedere le modalità di gestione delle modifiche contrattuali legate all’offerta tecnica, anche in ragione del fatto che (circostanza spesso dimenticata) le scelte esecutive di offerta incidono sulla gestione della sicurezza.

ESEMPIO

Lavori di realizzazione della scuola

L’Esecutore, in gara, ha proposto l’esecuzione di una gestione della commessa che comprende una determinata sequenza operativa e, quindi, l’esecuzione delle lavorazioni in 3 fasi rispetto alle 2 previste in progetto. Il PSC è stato, conseguentemente, aggiornato prima dell’avvio dei lavori.

Nel corso delle opere, per ragioni non prevedibili, si rende necessario realizzare nuove lavorazioni che incidono sulla gestione della commessa prevista dall’Esecutore al punto che occorre realizzare le opere secondo un nuovo cronoprogramma in ragione delle nuove lavorazioni.

ESEMPIO

Lavori di riqualificazione della pavimentazione del centro storico del comune

L’Esecutore in gara ha proposto la realizzazione di pozzetti per allacciamenti fognari.

Nel corso di esecuzione degli scavi per l’esecuzione di tali pozzetti si rilevano una serie di impedimenti connessi ad interferenze e roccia compatta che impediscono la realizzazione della proposta.

In tali casi è evidente che l’istruttoria della variante deve tenere in considerazione la riduzione/modifica delle migliorie proposte e gestirne le conseguenze sugli obblighi contrattuali.

L’Ente appaltante, nel caso in esame, procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, redige e approva la variante tecnica dando atto dell’imprevisto e della impossibilità di realizzare detta miglioria.

Nel caso di varianti che apportino modifiche alle migliorie, l’esecutore è comunque tenuto ad eseguire opere compensative di pari importo delle migliorie stesse?

Se non è possibile realizzare le migliorie, deve essere prevista una riduzione del corrispettivo pari al loro valore?

Valore determinato come?

La risposta a tale domanda non è agevole. O meglio sarebbe agevole qualora, come sopra indicato, il Capitolato preveda tale evenienza e la valorizzazione delle migliorie sia stata effettuata già in sede di offerta economica.

L’Esecutore, infatti, potrebbe essere obbligato (sulla base delle previsioni di capitolato) a realizzare opere di pari importo nell’ambito della medesima categoria di lavorazione.

Occorre, in ogni caso, precisare che qualora la proposta migliorativa non sia realizzabile per fatto e colpa dell’Esecutore (errati studi preliminari ed erronee valutazioni in sede di gara), il medesimo è da ritenersi di fatto inadempiente, analogamente a quanto previsto nel caso di appalto integrato. Inadempimento le cui conseguenze sarebbe opportuno fossero indicate già nel Capitolato.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Errore progettuale: riserve e varianti nel D.Lgs 36/2023

Prontuario Gestione delle varianti in corso d'opera - terza Edizione

Come viene gestita la variante per errore progettuale nel D.Lgs 36/2023?  In caso di errore progettuale, l’appaltatore può iscrivere riserve? Cosa si intende per errore od omissione progettuale?

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Errore progettuale e variante

L’art. 3 dell’Allegato I.1, del D.Lgs 36/2023 definisce l’errore od omissione progettuale nei seguenti termini”

A) inadeguata valutazione dello stato di fatto,

B) mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,

C) mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta,

D) violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”.

Rispetto alla previgente disposizione contenuta nell’art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, l’art. 120 del D.Lgs 36/2023 non contiene alcun specifico riferimento alla variante determinata da errore ed omissione progettuale.

 

N.B.

Nel DLgs 36/2023 (Codice dei Contratti) in caso di errore od omissione progettuale, la relative varianti seguono le regole comuni a tutte le varianti ordinarie (limiti quantitativi e qualitativi).

In concreto, comunque, nell’ambito delle responsabilità professionali, la disciplina normativa vigente non intende colpire l’errore o l’omissione del progettista in sé, ma unicamente l’errore od omissione che procura, totalmente o parzialmente, pregiudizio all’opera oppure che determina a carico della stazione appaltante esborsi per risarcimenti danni.

Gli errori e le omissioni progettuali possono, quindi, essere di due tipi:

A) quelli che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione o l’utilizzazione dell’opera.

B) quelli che non compromettono, nemmeno in parte, la realizzazione o la funzionalità dell’opera.

Nel primo caso, il progettista risponderà anche di eventuali danni connessi all’inadempimento (es: risarcimento per riserve anomalo andamento ecc). Così, per esempio, se l’errore od omissione determina un ritardo nel completamento dell’opera oppure la perdita del finanziamento, il progettista risponderà degli oneri conseguenti.

Nel secondo caso (il più frequente), l’unico maggior costo (in genere) concerne la riprogettazione e l’emendamento dell’errore. Infatti nella maggior parte dei casi le omissioni od errori non determinano un vero e proprio onere per la stazione appaltante. Per maggior costo, infatti, si deve intendere la differenza fra i costi e gli oneri che lo stesso committente deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore od omissione progettuale ed i costi e gli oneri che avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione di un progetto esente da errori od omissioni.

Per esempio: se nel computo sono state dimenticate 3 finestre e poi le stesse sono inserite successivamente, non si rinviene un maggior costo per il committente; il costo delle finestre, infatti, se fosse stato previsto inizialmente avrebbe determinato un incremento di valore pari alla variante (fatto salvo casi particolari).

Errore progettuale e riserve

L’art. 210, comma 2, del dlgs 36/2023 (come il previgente art. 205 del dlgs 50/2016) prevede che non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 42 “

Tale previsione impedisce all’Esecutore di contestare le scelte progettuali, ma non impedisce allo stesso di contestare ed eccepire errori progettuali.

Nella sostanza non può essere compressa la facoltà dell’Esecutore di contestare errori/omissione del progetto, quanto piuttosto l’impossibilità – per il RUP – di utilizzare l’istituto dell’accordo bonario e della transazione per definire rivendicazioni legate a tali circostanze.

D’altra parte la disposizione in esame è inserita nella Parte I del Titolo II relativo proprio ai “Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale” e non è inserita nell’art. 7 dell’Allegato II.14 che disciplina le riserve.

Anzi, come indicato nell’articolo del 27/9/2023 di questo blog, tale articolo 7 impone delle regole rigide in tema di inammissibilità delle riserve e tra queste l’obbligo di indicare

c) le contestazioni relative ALL’ESATTEZZA TECNICA DELLE MODALITÀ COSTRUTTIVE previste dal capitolato speciale d’appalto O DAL PROGETTO ESECUTIVO;

d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative AGLI ASPETTI TECNICI ed economici DELLA GESTIONE DELL’APPALTO;

In concreto, lo stesso Allegato II.14 impone di indicare, a pena di inammissibilità, le contestazioni sull’esattezza tecnica e gli aspetti tecnici del progetto esecutivo; ovvero la possibilità di eccepire sul progetto di appalto.

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Riferimento: Prontuario Gestione Varianti Edizione 2023; Prontuario esecuzione Opere Pubbliche (di prossima uscita).

Caro materiali: parere ANAC 34/2022 su decreto 36/2022 per varianti in corso d’opera. Collaudo (CRE) e DL Aiuti

Nei recenti articoli del blog si è argomentato sul ruolo dell’istituto della variante, quale strumento per rinegoziare il contratto in caso di aumenti significativi del costo dei materiali; soprattutto quale “mezzo” per considerare le esigenze degli operatori esclusi dall’applicazione del DL Aiuti (per svariati motivi, ivi compreso nel caso di appalto di servizi – es: sgombero neve ecc).

La disciplina del DL Aiuti, peraltro, trova difficoltà applicative anche con riferimento all’istituto del collaudo (o CRE) e alla sua rilevanza quale momento scriminante nell’applicazione della rivisitazione dei prezzi di appalto.

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA (Decreto PNRR 36/2022 – Parere Anac 34/2022)

Non voglio dilungarmi sulle regole e limiti delle varianti e quindi rinvio ai blog del 18/7/2022 e del 29/3/2022 nei quali avevamo analizzato l’istituto sia dal punto di vista generale (limiti quantitativi e qualitativi) sia in relazione alla possibile (come sempre sostenuto) applicabilità per ovviare agli eccezionali aumenti del costo dei materiali.

Il recente Decreto PNRR 36/2022, convertito con la legge 29/6/2022, n.79, all’art. 7, commi 2 ter e 2 quater, precisa:

A – Le circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett. c, del Dlgs 50/2016, includono “anche quelle  che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.

B – La stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, “senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”.

Quindi:

DL aiuti - soggetti esclusi - avvocato di cantiere

L’interpretazione autentica del Decreto 36/2022 (sul PNRR) non può essere riferita ai soli appalti finanziati appunto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come potrebbe obiettare qualcuno (obiezione peraltro contraria al buon senso e alla lettura della norma, oltre che della Direttiva UE).

L’Anac infatti con il recente parere 34/2022 ha precisato:

parere ANAC art-106 dl 50 - avvocato di cantiere

Nella sostanza per ogni contratto pubblico, la circostanza imprevista ed imprevedibile contempla anche gli aumenti “significativi” di singoli materiali da costruzione.

Domande

–> Cosa si intende per circostanze che alterano in maniera SIGNIFICATIVA il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera” ?

–> Se può adottare la variante, prima della stipula del contratto quando è già conclamato l’imprevisto, oppure solo la stipula del medesimo?

Per la risposta si rinvia al blog del 18/7/2022.

COLLAUDO -CRE e DL AIUTI

Altro tema “caldo” è l’applicazione del DL Aiuti nei casi in cui alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del DL Aiuti), era già stato approvato il Collaudo ed il CRE.

Secondo un  parere del Ministero (num. 1367 del 17/6/2022) il DL aiuti non si applicherebbe se alla data del 18 maggio 2022 è  stato approvato il Collaudo/CRE (intendendo il Collaudo/CRE provvisorio).

Tale interpretazione, peraltro, smentita da altre indicazioni ministeriali e, come pare, anche dalla Delibera n. 63 dell’8/2/2022 di Anac (ancorché riferita alle compensazioni), non pare coerente con le disposizioni normative.

E ciò in quanto:

a) L’ art.26 del DL 50/2016 (come convertito in legge) riconosce il diritto di applicazione dei prezzi di cui all’ultimo elenco prezzi, per i lavori eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, sulla base di offerte presentate entro il 31/12/21, senza pretendere che il contratto sia in corso di esecuzione a una data determinata;

b) Nella sostanza, l’articolo 26 del 50/2022 non fa riferimento ai “contratti in corso di esecuzione”; condizione, invece, presente nell’articolo 1-septies del dl 73/2021. La norma richiama esclusivamente le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022.

Pertanto, per esempio, se l’impresa ha realizzato opere tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 marzo 2022 (con offerta antecedente il 31 dicembre 2021) e poi il 15 aprile è stato approvato il CRE (quindi prima del 18 maggio 2022), la stessa avrebbe comunque diritto alla rivisitazione dei prezzi secondo il DL Aiuti.

Questa pare l’interpretazione più logica e coerente con l’impianto normativo; ma accetto – ovviamente – contraddittori sul punto.

Ultimo tema concerne la rilevanza del collaudo provvisorio rispetto a quello definitivo, di cui ne parleremo in altra occasione.

*in copertina “Addii” di Rosario Scalise

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

La variante in corso d’opera e la modifica contrattuale

Sull’aumento abnorme del costo dei materiali da costruzione si è scritto molto, anche in questo blog.

Tuttavia, a mio avviso, una soluzione possibile per compensare l’aumento dei prezzi e degli altri fattori produttivi (Energia, Gas ecc), si trova nel Codice dei Contratti all’art. 106 e precisamente al comma 1 (lett. c) ed al comma 2: varianti in corso d’opera e modifiche.

I problemi più complessi spesso hanno soluzioni semplici; tuttavia sono consapevole quali siano le concrete difficoltà nell’istruire ed approvare una variante, sia perché me ne sono occupato da RUP (e da supporto) sia perché ho scritto manuali in materia.

Ritengo, in ogni caso, che gli istituti indicati possano essere strumenti idonei per (tentare di) porre rimedio alla gravissima situazione attuale.

Mi spiego meglio.

BREVE ANALISI DELLE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

L’art. 106 del D.Lgs 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017), rispetto al previgente art. 132 del D.Lgs 163/2006, ha ridotto le varianti alla sola “macro” fattispecie di “circostanze impreviste ed imprevedibili”, chiarendo come non sia possibile approvare “varianti sostanziali”.

Cosa è una variante?

La variante è una modifica contrattuale ed ha quale punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto posto a base di gara; le modifiche introdotte non devono snaturare in alcun modo le scelte iniziali in quanto le lavorazioni aggiuntive o le variazioni contrattuali hanno carattere accessorio rispetto all’opera contrattualizzata.

Il progetto, occorre precisare, non è composto unicamente dagli elaborati grafici ma anche – per quel che qui rileva – dai computi, dagli elenchi prezzi, dalle stime, dai costi della sicurezza.

 Quali sono i limiti generali delle varianti?

Ecco un breve schema

limiti-varianti

A questi limiti si aggiungono le ulteriori previsioni sul quinto d’obbligo e sulle variazioni ad opera del DL (già analizzate in altri articoli di questo blog)

QUINDI –> CONSIDERAZIONI SUL CARO MATERIALI

Analizziamo il fenomeno in corso sulla base dei presupposti sopra indicati, tenendo anche conto delle possibili obiezioni sul punto. 

1- L’adeguamento dei prezzi può essere approvato mediante una variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c)?

La Regione Piemonte, nel comunicato recente “Caro materiali – informativa in materia e prime indicazioni operative” e nella successiva deliberazione, per le procedure di gara per le quali sia già stata presentata l’offerta e sia stata avviata la fase di valutazione “suggerisce l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera “c” (variante in corso d’opera) o in alternativa comma 2, nel rispetto dei limiti ivi previsti. Con riferimento al comma 1 è infatti di tutta evidenza la riconducibilità del fenomeno del “caro materiali” a circostanza imprevista e imprevedibile …”

Dello stesso avviso pare il Tar Piemonte con la pronuncia n.667 del 28/6/2021.

Di diverso avviso, invece, parrebbe essere il Tar Brescia del 10/3/2022, secondo cui “ La norma, (osserva il Collegio), disciplina i casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, si renda necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, modificare “l’oggetto del contratto” attraverso “varianti in corso d’opera”, ossia “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2021, n. 7602), laddove invece, nel caso di specie, la domanda formulata dalla parte ricorrente all’amministrazione comunale concerneva unicamente l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio.”

Personalmente concordo con le indicazioni della Regione Piemonte.

Dal complesso delle norme, appare invero evidente, a mio avviso, come la variante possa attenere anche ai soli costi dell’opera e non debba, per forza, riguardare unicamente modifiche strutturali e funzionali, come sembra indicare il Tar Brescia. Il richiamo effettuato al Consiglio di Stato (15/11/2021, n. 7602) dal Tribunale Lombardo concerne un caso del tutto diverso a quello in oggetto: si riferisce infatti alle varianti durante la fase di gara (che evidentemente non possono afferire a variazioni sul prezzo di offerta ma solo a modifiche delle opere).

Se la variante, come indicato, ha quale base di raffronto il progetto posto a base di gara, non si deve dimenticare che il progetto è composto anche e soprattutto da elaborati economici (computo, stime, elenchi prezzi, costi sicurezza).

Tali elaborati possono essere modificati non solo se intervengono nuove opere o modifiche agli elaborati grafici ma anche laddove sia necessario modificare i prezzi di appalto (es: sovrapprezzo per una difficoltà esecutiva, per un magistero più complesso, ecc).

Lo stesso art.106, comma 1, lett.c), infatti, indica la possibilità – per esempio – di variare il contratto per disposizioni di enti terzi o nuove norme; il che accade quando si rende necessario o sia prescritto dall’Amministrazione una lavorazione più accurata oppure quando si rende necessaria o vengano prescritti accorgimenti tecnici più onerosi. Il tutto senza intervenire sugli elaborati grafici oppure modificando le opere previste.

Se durante uno scavo si riscontrano interferenze non prevedibili, la variante riguarderà unicamente sovrapprezzi sugli scavi oppure la modifica del prezzo dello scavo stesso. In questo caso il volume degli scavi rimane il medesimo e le sezioni idem (il progetto rimane intatto, nella sua stesura grafica).

Se, nel corso dei lavori, la demolizione della roccia si rivela più complessa di quella ipotizzata e non è possibile utilizzare il martello demolitore, la stazione appaltante può intervenire prevedendo un prezzo per l’utilizzo di agenti demolitori (esplosivo ecc). Anche in tale caso, il volume dello scavo rimane il medesimo.

In casi del genere, il RUP ed il DL predisporranno un atto di sottomissione ed un verbale di concordamento nuovi prezzi (con aumento di spesa) che costituiranno, con ogni logica, documenti di una variante meramente economica (il RUP dovrà comunque fare la sua relazione di ammissibilità).

2 – L’adeguamento dei prezzi rende la variante di natura sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4? Trattasi di un modo surrettizio per aggirare la regola dell’invariabilità dei prezzi?

Come visto sopra, la variante è sostanziale se, in concreto, introduce elementi che – riportati nella gara iniziale – avrebbero determinato una platea di concorrenti diversi o una offerta diversa.

A mio sommesso avviso una variante che determini un adeguamento del prezzo non può ritenersi sostanziale e non costituisce, nemmeno, un modo per aggirare la clausola contrattuale che impedisce la revisione dei prezzi.

In breve,

a) All’atto dell’offerta (ipotizziamo un’offerta del mese di settembre 2021) l’aumento delle materie prime era un fenomeno conosciuto sulla base del mercato edilizio riferito al mese di settembre 2021. Tuttavia da inizio febbraio l’aumento è divenuto insostenibile per i fatti noti, i quali hanno condotto, anche, alla chiusura di impianti e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie (oltre che agli aumenti del gasolio, del gas, dell’energia ecc). Nessuno poteva prevedere, al momento dell’offerta, la situazione attuale (né la stazione appaltante né l’impresa).

b) La compensazione, peraltro, non avrebbe la finalità di alterare l’equilibrio contrattuale di offerta a beneficio dell’impresa; anzi esattamente il contrario. La finalità è proprio quella di riequilibrare il rapporto riportandolo – economicamente – alle condizioni iniziali. D’altra parte mi chiedo: se la stazione appaltante dovesse oggi effettuare la verifica di anomalia dell’offerta, la stessa offerta non potrebbe che risultare incongrua e quindi non sostenibile. L’adeguamento del prezzo, quindi, è in concreto indirizzato a ristabilire (come dicono gli avvocati) il sinallagma contrattuale.

c) Nemmeno si può dire che la variante costituirebbe un mezzo per aggirare la clausola contrattuale che vieta la revisione prezzi.

La variante, infatti, lascerebbe intatta detta clausola, la quale continuerebbe a dispiegare i suoi effetti, i quali sono volti a fare assumere all’appaltatore il rischio della lievitazione dei prezzi ma nei limiti dell’alea norma contrattuale.

L’alea è normale quando le quantità delle oscillazioni di valore sono legate alla tipologia di rapporto ed al rischio che le parti assumono nell’esecuzione del contratto.

Le parti, nel momento in cui pongono in essere una operazione economica, affrontano un rischio (contrattuale) entro i limiti del quale non possono intervenire variazioni dei prezzi.

Ma se si verifica una grave alterazione dell’equilibrio tra il valore della prestazione (esecuzione dell’opera che da 50 oggi vale 100) e quello della controprestazione (che rimane 50), l’equilibrio che al momento della conclusione del contratto sussisteva, oggi non esiste più. Il tutto con il rischio di non riuscire nemmeno a pagare la manodopera.

In concreto: non esiste un’alea illimitata, con la conseguenza che la variante ha la finalità di ricondurre il rapporto all’originario equilibrio (divieto di revisione prezzi compreso)

d) Quale potrebbe essere il limite oltre il quale è legittimo intervenire con una variante di adeguamento dei prezzi?

Ovviamente la variante non può essere introdotta per ogni minima variazione del prezzo, altrimenti si concretizzerebbe (in questo caso) un aggiramento del divieto di revisione prezzi.

La variante, invece, verrà introdotta quando – come previsto dal codice civile (applicabile alla fase esecutiva dei contratti pubblici per l’espresso richiamo operato dall’art. 30, comma 8, del Dlgs 50/2016) – risulti superato quello che può definirsi il tipico rischio imprenditoriale ovvero il 10%[1] del valore del contratto (o, al limite, il diverso utile dichiarato e comprovato in sede di verifica di congruità).

Che è, del resto, la stessa misura dell’utile di impresa prefigurata dall’art. 32 del dpr 207/2010.

Nella sostanza, quando l’appaltatore redige un’offerta mette in conto di poter perdere il proprio utile[2], confidando in ogni caso di avere le provviste per pagare fornitori, dipendenti, operai ecc.

 3- L’adeguamento dei prezzi e le circostanze impreviste ed imprevedibili.

L’art. 106, comma 1, lett.c, come indicato sopra, impone che si siano concretizzate delle situazioni impreviste e imprevedibili[3].

Ora nessuno può mettere in dubbio che il fenomeno in argomento fosse prevedibile dalle parti e soprattutto dalla stazione appaltante

Occorre tuttavia fare attenzione alla data della offerta: è chiaro che se l’offerta è del 25 marzo 2022, l’appaltatore non potrà invocare l’imprevedibilità di un contesto ben noto a quella data (salvo eventuali ulteriori eventi ancora peggiori).

Non si deve dimenticare, inoltre, che l’art. 8, comma 1, del DM 49/2018 precisa che “Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.”

La prevedibilità o meno dell’evento, secondo il citato art. 8 è da ricondurre addirittura al momento della redazione del progetto o meglio – pare chiaro – al momento della sua approvazione (atteso che la progettazione si sostanzia in tre fasi che possono anche durare anni e che il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione delle altre fasi). Il riferimento alla consegna, concerne quelle situazioni previste dall’art. 5, comma 10, dello stesso DM (differenze dello stato dei luoghi al momento della consegna).

Ultima considerazione (del mio amico granata di Ance Alessandria Romano Mutti).

Se la stazione appaltante si trova costretta a risolvere il contratto, detta risoluzione imporrebbe comunque una nuova procedura (essendo impossibile che i concorrenti che seguono in graduatoria accetteranno di realizzare l’opera con prezzi insostenibili).

La nuova gara condurrà ad un ribasso inferiore al soggetto uscente o molto probabile una gara deserta (se non i prezzi non sono aggiornati); sicché la risoluzione non pare conveniente per alcuno. La stazione appaltante o adeguerà i prezzi al mercato attuale o si troverà senza alcun operatore in grado di realizzare l’opera.

Ne discende che l’adeguamento prezzi, mediante variante, all’appaltatore iniziale pare la soluzione più logica, celere e conveniente.

[1] La revisione del prezzo è dunque ammessa, a favore di entrambe le parti, quando l’aumento o la diminuzione del costo dei materiali e della mano d’opera superi quel limite dell’alea normale che qui la legge indica a priori nel decimo del prezzo complessivo convenuto; ed è ammessa solo per quella parte della differenza che eccede tale decimo. (Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI), presentata nell’udienza del 16 Marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice Civile»).

[2]“…il valore dell’opera compiuta, entrata nel patrimonio del committente, è normalmente in funzione del valore dei materiali e della mano d’opera; di guisa che è giusto, in caso di notevoli variazioni di questi elementi che superino l’alea normale del contratto, variare pure il prezzo dell’opera, lasciandosi in ogni caso immutato il margine di guadagno che l’appaltatore si riprometteva al momento della conclusione del contratto” (Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI), presentata nell’udienza del 16 Marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice Civile»)

[3]“A ben guardare, l’estremo dell’assoluta imprevedibilità dell’evento, su cui si fonda la clausola rebus sic stantibus, si può riconoscere più difficilmente in un contratto a lungo termine (…) per converso, quando per l’esecuzione di un contratto è stabilito un termine di breve durata, molto più facile è che non si preveda un avvenimento straordinario, nel tempo che intercede tra l’assunzione della obbligazione e l’adempimento…” (Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI), presentata nell’udienza del 16 Marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice Civile»))

In conclusione, sullo sfondo rimangono due problemi: il primo concerne le risorse disponibili per approvare la variante; il secondo il ruolo del RUP (che anche in questi casi viene lasciato sostanzialmente solo a gestire situazioni decisamente complesse).

LA MODIFICA DELL’ART. 106 COMMA 2

Oltre alla variante di cui all’art. 106, comma 1, lett. c), non si deve dimenticare quanto previsto dal comma 2 sempre dell’art. 106: una ipotesi che non appare molto chiara. Tuttavia leggendo la Direttiva Europea e la norma di riferimento, la ratio della previsione risulta evidente.

Cerco di spiegarmi.

L’art. 106, comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi, (a seguito della novità introdotta con il DLgs 56/2017) introduce un’ulteriore fattispecie di modifica contrattuale, riferita anche ai contratti di lavori pubblici.

La norma introduce limiti, al di sotto dei quali, la stazione appaltante può evitare l’avvio della procedura di risoluzione del contratto appalto ed indire una nuova gara.

La disposizione precisa che è possibile modificare il contratto (senza necessità di una nuova procedura) se il valore di tale modifica è, contemporaneamente, al di sotto di due soglie:

-la soglia europea come definita all’art. 35.

-il 15% del valore iniziale dei contratti di lavori (sia settori ordinari sia settori speciali)

La previsione normativa in esame va letta ed analizzata in combinato con i principi della Direttiva Europea 2014/24/UE (art. 72, considerando n. 107 e 109 ed in relazione alle statuizioni dell’art.106 del Codice e del DM 49/2018.

Dal complesso delle disposizioni citate, si ritiene, quindi, che il comma 2 dell’art. 106, introduca una flessibilità maggiore nel sistema delle varianti di natura, unicamente, motivazionale. Il tutto fermo restando la presenza di circostanze impreviste ed imprevedibili.

In concreto, quindi, si ritiene che entro i limiti previsti dal comma 2, la stazione appaltante possa comunque apportare varianti (sempre per fatti e circostanze impreviste ed imprevedibili) senza tuttavia essere obbligata a risolvere il contratto, ancorché le varianti siano sostanziali.

E’ la flessibilità richiamata nella Direttiva Europea nei citati “considerando”.

Sia l’art. 106, comma 2, sia l’art. 72 della Direttiva, stabiliscono, quindi, una deroga alla verifica sulla natura sostanziale o meno della variante: il comma 2 precisa “oltre a quanto previsto al comma 1” (tale comma alla lettera e parla di modifiche sostanziali), mentre l’art. 72 dispone “senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d) siano rispettate (paragrafo 4 che parla di modifiche sostanziali).

In concreto sino al 15% è possibile apportare una modifica contrattuale anche se sostanziale.

Anche tale istituto, quindi, può essere utilizzato per fare fronte alle compensazioni prezzi.

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Riserve e varianti: le categorie omogenee e l’equo compenso

L’equo compenso sulle variazioni della categorie omogenee di lavorazioni è ancora attuale? L’esecutore può richiederlo mediante iscrizione di riserve?

Il Codice dei Contratti ed il DM 49/2018 hanno “dimenticato” la vecchia previsione dell’art. 161, comma 16, del d.p.r. 207/2010 (già prevista nel DM 145/2000 e nelle norme precedenti) che prevedeva una somma a beneficio dell’impresa in caso di variazione della singola categoria di lavorazione superiore al 20% (1/5). Ritengo, tuttavia, che tale istituto sia ancora attuale. (Prontuario Varianti DEI 2018 – Scalise).

I limiti quantitativi sulle variazioni del contratto sono essenzialmente 3: due che possiamo definire “esterni” ed uno “interno”:

limiti quantitativi varianti avc

Nell’art. 161, comma 16,  del DPR 207/2010  e smi era prevista la seguenti disposizione “Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’art. 3, comma 1, lett. s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’Esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite”.

Tale norma prevedeva il diritto dell’Esecutore di essere indennizzato in caso di variazioni che interessavano le singole lavorazioni nella misura del quinto del relativo importo, prescindendo dal limite del quinto complessivo del contratto.

Lo schema operativo era (ed è)  il seguente:

schema operativo equo compenso

Il D.Lgs 50/2016 e il DM 49/2018 hanno omesso (o forse dimenticato), come detto, di introdurre tale istituto.

In ogni modo, si può ritenere che il c.d. equo compenso sulle variazioni delle categorie omogenee possa, comunque, essere chiesto dall’esecutore, sulla base dei seguenti principi.

La ratio del previgente sistema normativo coincideva con quella indicata nell’art. 1661, comma 2, del codice civile che vieta al committente di ordinare variazioni al progetto comportanti notevoli modificazioni dei quantitativi delle singole categorie di lavoro previste in contratto.

Al comma 2 la norma precisa:

“ La disposizione del comma precedente non si applica quando le variazioni, pur essendo contenute nei limiti suddetti, importano notevoli modificazioni della natura dell’opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nel contratto per l’esecuzione dell’opera medesima.

Il richiamo all’art. 1661 del codice civile, peraltro, è pienamente legittimo in ragione dell’art. 30, comma 8, del DLgs 50/2016 che stabilisce” per quanto non espressamente previsto nel presente Codice e negli atti attuativi … si applicano le disposizioni del codice civile

Cosa sono le categorie omogenee?

Per categorie omogenee non si intendono le categorie generali o specialistiche SOA bensì l’insieme di lavorazioni similari ed aventi le medesime caratteristiche esecutive e realizzative.

Laddove, quindi, siano disposte variazioni all’interno delle indicate categorie omogenee, ancorché, nei limiti del quinto complessivo (e quindi nell’ambito del limite esterno del c.d. quinto d’obbligo), l’esecutore potrebbe chiedere di essere indennizzato.

Esempio

Lavori di realizzazione di una scuola

Importo contratto: 1.900.000 €

Categoria prevalente : OG 1 – Euro 1.500.000,00

Categoria scorporabile: OG 11 – Euro 400.000,00.

Categorie omogenee secondo il Capitolato Speciale di Appalto:

– Scavi Euro 200.000

– Strutture e murature in calcestruzzo Euro 600.000

– Pavimentazioni Euro 300.000

– Finiture Euro 400.000.

– Impianti idrici Euro 100.000

– Impianti termici Euro 150.000.

-Impianti elettrici Euro 150.000.

In itinere di esecuzione l’ente approva una variante che, pur essendo contenuta nei limiti del quinto complessivo, modifica le lavorazioni riducendo la categoria delle strutture e murature in calcestruzzo da Euro 600.000 ad Euro 300.000, aumentando altre lavorazioni.

Tale variazione pur essendo contenuti nei limiti del quinto complessivo, arreca all’esecutore un notevole pregiudizio economico.

L’esecutore, in sede di offerta, infatti ha ritenuto di offrire un certo ribasso ritenendo di dovere eseguire opere di calcestruzzo di rilevante entità contando sul fatto di essere proprietario di un impianto di produzione di calcestruzzi.

Tale circostanza ha permesso allo stesso esecutore di operare un ribasso importante ed aggiudicarsi la gara.

Ne consegue un danno che andrebbe riparato.

Affinché si concretizzi, pertanto, tale possibile diritto concorrono le seguenti condizioni:

a)  la variazione non deve alterare la natura del contratto e non deve avere natura sostanziale (art. 106, comma 1, lett.c e comma 4):

b) deve sussistere un pregiudizio economico “notevole”.

a) La natura sostanziale della variazione è ben descritta nel comma 4 dell’art. 106 del Codice.

b) Per quanto concerne il pregiudizio economico, non essendo stabilita, oggi, una definizione di notevole pregiudizio (n.b. lo stesso art. 1661 del c.c., sopra citato, parla di “notevoli modificazioni nei quantitativi nelle singole categorie”), si ritiene essenziale, ai fini di un possibile riconoscimento dell’indennizzo, che l’esecutore dimostri come la variazione disposta determini un pregiudizio economico rispetto a quanto rappresentatosi e valutato in sede di offerta.

La percentuale del 20% della singola categoria può essere ritenuta tuttora valida quale limite oltre il quale prevedere o richiedere detto equo compenso.

D’altra parte l’aliquota del 20% costituisce un parametro di riferimento generalizzato che viene richiamato per le variazioni complessive in aumento ed in diminuzione.  

La ratio dell’art. 1661 del c.c. si fonda, infatti, sull’acquisizione al rapporto contrattuale di una serie di prezzi che, singolarmente considerati, possono essere remunerativi per effetto della conoscenza obiettiva delle quantità previste e delle proporzioni in cui i prezzi stessi si trovano nel contratto.

Come si calcola il possibile equo compenso ?

Ai fini del calcolo (e in questo consiste la vera difficoltà di valutazione) occorre determinare quale sia l’effettivo utile connesso alla singola lavorazione oggetto di variazione.

Infatti, ancorché nel complesso dell’opera l’utile è previsto nella misura del 10% (art 32 del DPR 207/2010), in relazione alle singole lavorazioni tale aliquota può variare in rapporto a vari fattori: natura delle lavorazioni, condizioni oggettive di cantiere, condizioni soggettive dell’appaltatore, difficoltà esecutive.

Non si dimentichi, peraltro, che la norma parla di “equo” compenso: tale somma quindi va ridotta in considerazione del ratio del compenso medesimo, ovvero la ripartizione del maggiore onere tra impresa e Stazione Appaltante.

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I limiti delle varianti: 3 regole

Di recente l’ANAC ha emesso un Comunicato sulla corretta interpretazione del c.d. quinto d’obbligo previsto dall’art. 106, comma 12, del Codice che, nella sostanza, conferma un principio, a mio sommesso avviso decisamente ovvio. Di seguito, quindi, un breve riepilogo dei limiti quantitativi e qualitativi delle varianti negli appalti pubblici (tratti peraltro dal mio Prontuario DEI 2018).

  1. L’Anac precisa come il c.d. quinto d’obbligo non costituisca una autonoma causa di modifica del contratto ma, nella sostanza, un limite “interno” nel senso che qualora la modifica (art. 106, comma 1 e 2) del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo106, commi 1 e 2, del Codice, l’appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.

In breve un sunto dei limiti delle varianti.

Regola 1 – L’opera deve essere realizzata come prevista nel progetto.

Regola 2 – L’Esecutore non può apportare variazioni all’opera di sua iniziativa.

Regola 3 – Le varianti sono ammesse entro precisi limiti oggettivi, di natura quantitativa e qualitativa.

LIMITE QUALITATIVO ->

  1. a) Natura delle opere. Tale limite si sostanzia nel divieto di disporre modifiche tali da alterare e snaturare il progetto iniziale (variante essenziale o sostanziale), arrivando a mutare addirittura l’oggetto del contratto (art. 106, comma 4, del D.Lgs 50/2016). In concreto devo fare attenzione, per esempio, alla introduzione di nuove categorie di lavorazioni oppure al mutamento di quelle iniziali (lavori in OG1 che diventano lavori in OG2). Ovviamente la valutazione va fatta caso per caso con riferimento alle modifiche intervenute, alla natura delle lavorazioni e all’incidenza delle stesse sul progetto originario, nonché ai costi ed ai tempi della modifica.
  2. b) Variazioni di dettaglio. Ai sensi del DM 49/2018 (art. 8, comma 7 – norma confermata nello schema del nuovo regolamento), il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio senza aumenti o diminuzione dell’importo di contratto, comunicandole al RUP. Non sono previsti limiti percentuali (nello schema di Nuovo Regolamento sono previsti limiti percentuali); non devono comportare aumenti di importo. Consiglio: si eviti di fare variazioni di dettaglio senza lasciarne traccia, soprattutto se le opere sono a corpo (comunicando al RUP ed annotando sul giornale dei lavori, oppure comunque indicandole nella relazione di accompagnamento al conto finale)

LIMITI QUANTITATIVI IN AUMENTO ->

  1. a) Singola variante. Il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (no per i settori speciali). In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica: quindi se i lavori sono pari ad 1.000.000 la prima variante può essere di 500.000, ma anche la seconda sarà sempre di 500.000 e cosi via. (art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016). La seconda variante non potrà essere pari al 50% di 1.500.000 (contratto + prima perizia).
  2. b) Quinto d’obbligo. Tale limite – come ribadisce l’Anac – è un limite che segue questa logica (art 106, comma 12 – Attenzione però al calcolo del quinto in caso di più varianti):
schema variante atto di sottomissione atto aggiuntivo

LIMITE QUANTITATIVO IN DIMINUZIONE ->

Quinto d’obbligo in diminuzione. Tale limite è stabilito anch’esso dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 con riferimento al quinto dell’importo di contratto.  Tuttavia rispetto al previgente sistema normativo (che non ancorava la riduzione alle medesime motivazioni della variante in aumento – art. 162, comma 1, del D.P.R. 207/2010),il D.Lgs 50/2016 non specifica nulla nel merito. Si ritiene, quindi, che anche la variante in riduzione debba essere motivata nei medesime termini di quella in aumento.

LIMITE QUANTITATIVO INTERNO ->

Categorie omogenee di lavorazioni. L’art. 161, comma 16, del D.P.R. 207/2010 stabiliva il diritto dell’esecutore di ottenere l’equo compenso sulle variazioni delle categorie omogenee di lavorazioni.

Il D.Lgs 50/2016 (ed il DM 49/2018) stabiliscono unicamente come la variante non debba introdurre modifiche tali da alterare la natura della prestazione. L’esecutore, in ogni modo, ha diritto di far valere i maggiori oneri conseguenti alle variazioni delle categorie omogenee iscrivendo riserve circostanziate, facendo riferimento al codice civile (come richiamato dall’art. 30, comma 8, del Codice) à Lo schema del Nuovo Regolamento reintroduce la previsione dell’art. 161 citato.

Ulteriore attenzione va posta all’art. 106, comma 2, modifiche contrattuali oggetto di future considerazioni.

Rosario Scalise.

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