Analizziamo il fenomeno in corso sulla base dei presupposti sopra indicati, tenendo anche conto delle possibili obiezioni sul punto.
1- L’adeguamento dei prezzi può essere approvato mediante una variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c)?
La Regione Piemonte, nel comunicato recente “Caro materiali – informativa in materia e prime indicazioni operative” e nella successiva deliberazione, per le procedure di gara per le quali sia già stata presentata l’offerta e sia stata avviata la fase di valutazione “…suggerisce l’applicazione delle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera “c” (variante in corso d’opera) o in alternativa comma 2, nel rispetto dei limiti ivi previsti. Con riferimento al comma 1 è infatti di tutta evidenza la riconducibilità del fenomeno del “caro materiali” a circostanza imprevista e imprevedibile …”
Dello stesso avviso pare il Tar Piemonte con la pronuncia n.667 del 28/6/2021.
Di diverso avviso, invece, parrebbe essere il Tar Brescia del 10/3/2022, secondo cui “ La norma, (osserva il Collegio), disciplina i casi in cui, nel corso di svolgimento del rapporto contrattuale, si renda necessario, per circostanze impreviste e imprevedibili, modificare “l’oggetto del contratto” attraverso “varianti in corso d’opera”, ossia “modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 15/11/2021, n. 7602), laddove invece, nel caso di specie, la domanda formulata dalla parte ricorrente all’amministrazione comunale concerneva unicamente l’adeguamento del prezzo dell’appalto ad asseriti aumenti dei costi del servizio.”
Personalmente concordo con le indicazioni della Regione Piemonte.
Dal complesso delle norme, appare invero evidente, a mio avviso, come la variante possa attenere anche ai soli costi dell’opera e non debba, per forza, riguardare unicamente modifiche strutturali e funzionali, come sembra indicare il Tar Brescia. Il richiamo effettuato al Consiglio di Stato (15/11/2021, n. 7602) dal Tribunale Lombardo concerne un caso del tutto diverso a quello in oggetto: si riferisce infatti alle varianti durante la fase di gara (che evidentemente non possono afferire a variazioni sul prezzo di offerta ma solo a modifiche delle opere).
Se la variante, come indicato, ha quale base di raffronto il progetto posto a base di gara, non si deve dimenticare che il progetto è composto anche e soprattutto da elaborati economici (computo, stime, elenchi prezzi, costi sicurezza).
Tali elaborati possono essere modificati non solo se intervengono nuove opere o modifiche agli elaborati grafici ma anche laddove sia necessario modificare i prezzi di appalto (es: sovrapprezzo per una difficoltà esecutiva, per un magistero più complesso, ecc).
Lo stesso art.106, comma 1, lett.c), infatti, indica la possibilità – per esempio – di variare il contratto per disposizioni di enti terzi o nuove norme; il che accade quando si rende necessario o sia prescritto dall’Amministrazione una lavorazione più accurata oppure quando si rende necessaria o vengano prescritti accorgimenti tecnici più onerosi. Il tutto senza intervenire sugli elaborati grafici oppure modificando le opere previste.
Se durante uno scavo si riscontrano interferenze non prevedibili, la variante riguarderà unicamente sovrapprezzi sugli scavi oppure la modifica del prezzo dello scavo stesso. In questo caso il volume degli scavi rimane il medesimo e le sezioni idem (il progetto rimane intatto, nella sua stesura grafica).
Se, nel corso dei lavori, la demolizione della roccia si rivela più complessa di quella ipotizzata e non è possibile utilizzare il martello demolitore, la stazione appaltante può intervenire prevedendo un prezzo per l’utilizzo di agenti demolitori (esplosivo ecc). Anche in tale caso, il volume dello scavo rimane il medesimo.
In casi del genere, il RUP ed il DL predisporranno un atto di sottomissione ed un verbale di concordamento nuovi prezzi (con aumento di spesa) che costituiranno, con ogni logica, documenti di una variante meramente economica (il RUP dovrà comunque fare la sua relazione di ammissibilità).
2 – L’adeguamento dei prezzi rende la variante di natura sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4? Trattasi di un modo surrettizio per aggirare la regola dell’invariabilità dei prezzi?
Come visto sopra, la variante è sostanziale se, in concreto, introduce elementi che – riportati nella gara iniziale – avrebbero determinato una platea di concorrenti diversi o una offerta diversa.
A mio sommesso avviso una variante che determini un adeguamento del prezzo non può ritenersi sostanziale e non costituisce, nemmeno, un modo per aggirare la clausola contrattuale che impedisce la revisione dei prezzi.
In breve,
a) All’atto dell’offerta (ipotizziamo un’offerta del mese di settembre 2021) l’aumento delle materie prime era un fenomeno conosciuto sulla base del mercato edilizio riferito al mese di settembre 2021. Tuttavia da inizio febbraio l’aumento è divenuto insostenibile per i fatti noti, i quali hanno condotto, anche, alla chiusura di impianti e alle difficoltà di approvvigionamento delle materie (oltre che agli aumenti del gasolio, del gas, dell’energia ecc). Nessuno poteva prevedere, al momento dell’offerta, la situazione attuale (né la stazione appaltante né l’impresa).
b) La compensazione, peraltro, non avrebbe la finalità di alterare l’equilibrio contrattuale di offerta a beneficio dell’impresa; anzi esattamente il contrario. La finalità è proprio quella di riequilibrare il rapporto riportandolo – economicamente – alle condizioni iniziali. D’altra parte mi chiedo: se la stazione appaltante dovesse oggi effettuare la verifica di anomalia dell’offerta, la stessa offerta non potrebbe che risultare incongrua e quindi non sostenibile. L’adeguamento del prezzo, quindi, è in concreto indirizzato a ristabilire (come dicono gli avvocati) il sinallagma contrattuale.
c) Nemmeno si può dire che la variante costituirebbe un mezzo per aggirare la clausola contrattuale che vieta la revisione prezzi.
La variante, infatti, lascerebbe intatta detta clausola, la quale continuerebbe a dispiegare i suoi effetti, i quali sono volti a fare assumere all’appaltatore il rischio della lievitazione dei prezzi ma nei limiti dell’alea norma contrattuale.
L’alea è normale quando le quantità delle oscillazioni di valore sono legate alla tipologia di rapporto ed al rischio che le parti assumono nell’esecuzione del contratto.
Le parti, nel momento in cui pongono in essere una operazione economica, affrontano un rischio (contrattuale) entro i limiti del quale non possono intervenire variazioni dei prezzi.
Ma se si verifica una grave alterazione dell’equilibrio tra il valore della prestazione (esecuzione dell’opera che da 50 oggi vale 100) e quello della controprestazione (che rimane 50), l’equilibrio che al momento della conclusione del contratto sussisteva, oggi non esiste più. Il tutto con il rischio di non riuscire nemmeno a pagare la manodopera.
In concreto: non esiste un’alea illimitata, con la conseguenza che la variante ha la finalità di ricondurre il rapporto all’originario equilibrio (divieto di revisione prezzi compreso)
d) Quale potrebbe essere il limite oltre il quale è legittimo intervenire con una variante di adeguamento dei prezzi?
Ovviamente la variante non può essere introdotta per ogni minima variazione del prezzo, altrimenti si concretizzerebbe (in questo caso) un aggiramento del divieto di revisione prezzi.
La variante, invece, verrà introdotta quando – come previsto dal codice civile (applicabile alla fase esecutiva dei contratti pubblici per l’espresso richiamo operato dall’art. 30, comma 8, del Dlgs 50/2016) – risulti superato quello che può definirsi il tipico rischio imprenditoriale ovvero il 10%[1] del valore del contratto (o, al limite, il diverso utile dichiarato e comprovato in sede di verifica di congruità).
Che è, del resto, la stessa misura dell’utile di impresa prefigurata dall’art. 32 del dpr 207/2010.
Nella sostanza, quando l’appaltatore redige un’offerta mette in conto di poter perdere il proprio utile[2], confidando in ogni caso di avere le provviste per pagare fornitori, dipendenti, operai ecc.
3- L’adeguamento dei prezzi e le circostanze impreviste ed imprevedibili.
L’art. 106, comma 1, lett.c, come indicato sopra, impone che si siano concretizzate delle situazioni impreviste e imprevedibili[3].
Ora nessuno può mettere in dubbio che il fenomeno in argomento fosse prevedibile dalle parti e soprattutto dalla stazione appaltante
Occorre tuttavia fare attenzione alla data della offerta: è chiaro che se l’offerta è del 25 marzo 2022, l’appaltatore non potrà invocare l’imprevedibilità di un contesto ben noto a quella data (salvo eventuali ulteriori eventi ancora peggiori).
Non si deve dimenticare, inoltre, che l’art. 8, comma 1, del DM 49/2018 precisa che “Con riferimento ai casi indicati dall’articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.”
La prevedibilità o meno dell’evento, secondo il citato art. 8 è da ricondurre addirittura al momento della redazione del progetto o meglio – pare chiaro – al momento della sua approvazione (atteso che la progettazione si sostanzia in tre fasi che possono anche durare anni e che il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione delle altre fasi). Il riferimento alla consegna, concerne quelle situazioni previste dall’art. 5, comma 10, dello stesso DM (differenze dello stato dei luoghi al momento della consegna).
Ultima considerazione (del mio amico granata di Ance Alessandria Romano Mutti).
Se la stazione appaltante si trova costretta a risolvere il contratto, detta risoluzione imporrebbe comunque una nuova procedura (essendo impossibile che i concorrenti che seguono in graduatoria accetteranno di realizzare l’opera con prezzi insostenibili).
La nuova gara condurrà ad un ribasso inferiore al soggetto uscente o molto probabile una gara deserta (se non i prezzi non sono aggiornati); sicché la risoluzione non pare conveniente per alcuno. La stazione appaltante o adeguerà i prezzi al mercato attuale o si troverà senza alcun operatore in grado di realizzare l’opera.
Ne discende che l’adeguamento prezzi, mediante variante, all’appaltatore iniziale pare la soluzione più logica, celere e conveniente.
[1] La revisione del prezzo è dunque ammessa, a favore di entrambe le parti, quando l’aumento o la diminuzione del costo dei materiali e della mano d’opera superi quel limite dell’alea normale che qui la legge indica a priori nel decimo del prezzo complessivo convenuto; ed è ammessa solo per quella parte della differenza che eccede tale decimo. (Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI), presentata nell’udienza del 16 Marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice Civile»).
[2]“…il valore dell’opera compiuta, entrata nel patrimonio del committente, è normalmente in funzione del valore dei materiali e della mano d’opera; di guisa che è giusto, in caso di notevoli variazioni di questi elementi che superino l’alea normale del contratto, variare pure il prezzo dell’opera, lasciandosi in ogni caso immutato il margine di guadagno che l’appaltatore si riprometteva al momento della conclusione del contratto” (Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI), presentata nell’udienza del 16 Marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice Civile»)
[3]“A ben guardare, l’estremo dell’assoluta imprevedibilità dell’evento, su cui si fonda la clausola rebus sic stantibus, si può riconoscere più difficilmente in un contratto a lungo termine (…) per converso, quando per l’esecuzione di un contratto è stabilito un termine di breve durata, molto più facile è che non si preveda un avvenimento straordinario, nel tempo che intercede tra l’assunzione della obbligazione e l’adempimento…” (Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro Guardasigilli (GRANDI), presentata nell’udienza del 16 Marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice Civile»))