regolare nodi in analogia alla rinegoziazione

L’attuale contesto geopolitico internazionale sta determinando importanti criticità sul costo delle materie prime (un dejà vu): GAS, BITUME, GASOLIO e, si presume a breve, anche altri fattori produttivi.

Cosa fare? Il Dlgs 36/2023 – a differenza del passato – fornisce gli strumenti per affrontare il problema (norme che si applicano anche ai contratti di servizi e forniture).

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L'equilibrio contrattuale

Cosa si intende con l’espressione “Equilibrio contrattuale”?

È il legame che esiste tra due prestazioni contrattuali: la stazione appaltante ha interesse all’esecuzione dell’opera (la scuola, la strada) e l’impresa ha interesse a realizzarla a fronte di un corrispettivo.

Le due prestazioni sono caratterizzate da reciproci diritti ed obblighi:

–la stazione appaltante ha il diritto di ottenere l’esecuzione dell’opera e l’obbligo di pagare il corrispettivo;

–l’impresa ha il diritto di ottenere il pagamento dei SAL ed ha l’obbligo di realizzare l’opera a regola d’arte.

Insomma, una prestazione esiste solo se esiste l’altra.

L’incremento notevole dei prezzi di acquisto dei materiali (legati ad eventi bellici o particolari condizioni di economia globale) possono (come accaduto e come accade oggi) alterare questo legame al punto che l’impresa a fronte di un importo contrattuale pari a 100 potrebbe dovere spendere più di quanto incassa per realizzare l’opera stessa (ovviamente tenendo in considerazione il rischio e l’alea imprenditoriale connessa all’operazione).

Oppure la stazione appaltante potrebbe non avere le risorse per affrontare eventi cosi straordinari e/o imprevedibili.

L’equilibrio che le parti hanno inteso raggiungere in sede di conclusione del contratto richiede, infatti, che tale bilanciamento tra gli interessi delle parti duri sino alla ultimazione dei lavori. 

Gli eventi che alterano tale equilibrio devono avere una delle seguenti caratteristiche:

–Evento straordinario: evento che statisticamente è eccezionale, raro, poco frequente, con carattere di eccezionalità (es: Pandemia, Guerra).

–Evento imprevedibile: quello del cui verificarsi nessuna delle parti poteva/doveva, usando la necessaria diligenza, tener conto al momento della conclusione dell’accordo.

–Rilevante alterazione: si intende una circostanza che rende impossibile (anche solo parzialmente) la prosecuzione del rapporto con un sacrificio di una delle parti non sostenibile

I rimedi

Il Dlgs 36/2023, a differenza del Dlgs 50/2016, introduce meccanismi di riequilibrio del contratto, nel caso di eventi imprevisti e/o straordinari:

a) L’art. 120, comma 8 e l’art. 9;

b) L’art. 2 dell’Allegato II.2bis del Codice.

c) L’art. 59 5 bis in materia di accordi quadro.

Strumenti che hanno la finalità di conservare il contratto e che sono invocabili sia dalla stazione appaltante sia dall’impresa

Attenzione

Le citate disposizioni si pongono l’obiettivo di perseguire (per quanto più possibile) il mantenimento del contratto in considerazione della finalità di pubblico interesse perseguita con la realizzazione dell’opera.

In concreto, se l’art. 1467 del codice civile prevede una “tutela  demolitoria” a favore del soggetto svantaggiato, l’art. 9 del D.Lgs 36/2023 (unitamente all’art. 120 ed Allegato II.2 bis) privilegia una “tutela manutentiva” del contratto mediante la rinegoziazione delle pattuizioni.

La rinegoziazione del contratto pur avendo la finalità di conservare l’esistenza del contratto, deve, comunque, rispettare precise regole previste ai sensi degli articoli 9 e 120 del DLgs 36/2023.

I rimedi per fare fronte all’alterazione dell’equilibrio: art. 120 comma 8

L’art. 120 del D.Lgs 36/2023, al comma 8, introduce un principio di rilievo: la possibilità di rinegoziare il contratto di appalto al fine di riequilibrare i reciproci rapporti, al verificarsi di eventi straordinari e/o imprevedibili.

Tale norma – come indicato nella Relazione Illustrativa al Codice dei Contratti Pubblici – costituisce una disposizione di coordinamento con il principio dell’art. 9 (anche in relazione ai principi stabiliti dalla nota Relazione della Cassazione 56/2020).

La norma prevede:

La Rinegoziazione dell'art. 120, comma 8 del D.Lgs 36/2023
Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023, anche se non sono presenti clausole di rinegoziazione nel contratto
Il contratto è comunque modificabile se sono presenti clausole di rinegoziazione, le quali devono rispettare i principi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023

Nei capitolati spesso non sono previste clausole di rinegoziazione; tuttavia come previsto dall’art. 120, comma 8, la rinegoziazione è sempre ammessa.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 36/2023, anche se non sono presenti clausole di rinegoziazione nel contratto
L'istanza di rinegoziazione in caso di assenza di clausole specifiche, deve essere proposta dalla parte svantaggiata senza ritardo (ovvero all'immediato verificarsi dell'evento squilibrante). La parte, quindi, secondo principi di correttezza e buona fede deve attivarsi subito per rendere edotta la controparte del problema sorto.
L'istanza di rinegoziazione non giustifica – di per sé - la sospensione dei lavori. Ovviamente la parte svantaggiata potrebbe (in casi particolari) essere autorizzata ad interrompere momentaneamente le attività, in attesa della definizione della richiesta.
Se l'istanza è avanzata dall'appaltatore, il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine di 3 mesi (termine forse troppo ampio rispetto alle effettive esigenze, quindi si ritiene opportuno accelerare le decisioni conclusive)

Se l’esito della rinegoziazione è negativa e non si perviene ad un accordo, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto e, quindi, il riequilibrio contrattuale.

Resta ferma la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione, laddove la stazione appaltante non dia risposta compiuta e giustificata al diniego opposto alla richiesta.

Non è ammessa una mera negoziazione di “facciata”, bensì un vero contraddittorio in buona fede.

I rimedi per fare fronte all’alterazione dell’equilibrio:
ART. 2 ALLEGATO II.2 bis

La norma introdotta con il Correttivo prevede che se non è possibile garantire il principio di conservazione dell’equilibrio mediante la revisione prezzi (come avviene oggi, a causa delle mancanza delle c.d. TOL), le parti (sia la stazione appaltante sia l’impresa), possono:

–rinegoziare il contratto ai sensi degli articoli 9 e 120 del Codice;

–in caso di impossibilità a rinegoziare “è sempre fatta salva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del Codice (applicazione del Codice civile), la possibilità per la stazione appaltante o l’appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

In concreto se le parti in buona fede hanno tentato di rinegoziare il contratto, senza riuscirvi, l’unica via possibile è sciogliere il vincolo contrattuale.

Come formulare l’istanza di rinegoziazione

L’istanza di rinegoziazione deve contenere:

–Le ragioni che impediscono di procedere nella esecuzione del contratto (evento imprevisto o straordinario);

–La descrizione degli effetti concreti che gli eventi determinano sulla prosecuzione del contratto (costi maggiori, il delta negativo sulla commessa);

–La richiesta di avviare urgentemente un tavolo di confronto per rinegoziare il contratto;

-Eventuali proposte conseguenti: minore durata, minori lavori ecc.

-La richiesta di sospensione dei lavori, laddove necessario.

Attenzione

La Corte di Cassazione nella nota Relazione 56/2020 stabilisce che la trattativa tra le parti deve avvenire in buona fede, la rinegoziazione costituisce un passaggio obbligato che serve a conservare e mantenere in vita il contratto.

Il Codice precisa che la rinegoziazione si deve limitare a riequilibrare il contratto e non deve alterare la natura essenziale dello stesso.

Gli accordi quadro

L’art. 59, comma 5 bis, del Codice precisa che :

a) Se In fase di stipula dei contratti attuativi dell’accordo non è possibile preservare l’equilibrio contrattuale (né ripristinarlo) mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell’operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula.

b) Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell’accordo non sia possibile preservare l’equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà della stazione appaltante o dell’appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall’articolo 122, comma 5, del codice.

In relazione all’Accordo Quadro, quindi, è possibile per entrambi le parti non solo rinegoziare ma anche non eseguire i singoli contratti attuativi, sempre che sia evidente il disequilibrio contrattuale.

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Revisione prezzi 2024 – DL Aiuti 2024. Il caro materiali nel 2024

La Legge di Bilancio 30/12/2023, n.213 ha esteso l’applicazione della revisione prezzi prevista dall’art.26 del DL Aiuti (DL 17/5/2022 n.50, convertito con Legge 91/2022 e modificato con Legge 197/2022) anche ai lavori eseguiti nell’anno 2024.

Occorre, tuttavia, tenere in considerazione che nel 2024 sarà operativo, anche, il meccanismo revisionale previsto dall’art. 60 del DLgs 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). Di seguito, un breve riepilogo delle possibili ipotesi di revisione prezzi nell’anno 2024.

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Ipotesi n. 1

OFFERTE DEPOSITATE entro il 31 dicembre 2021 (2021,2020,2019 ecc)

Per i contratti di appalto, le cui offerte sono state depositate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori per lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL sino al 31 dicembre 2024 deve essere redatto applicando i prezzari regionali aggiornati nel 2024.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

Ipotesi n. 2

OFFERTE DEPOSITATE tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022

Per i contratti di appalto, le cui offerte sono state depositate tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, lo stato di avanzamento dei lavori per lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL sino al 31 dicembre 2024 deve essere redatto applicando i prezzari aggiornati nel 2024.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’ 80 per cento.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

Ipotesi n. 3

OFFERTE DEPOSITATE tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023

(qualcosa non quadra ?)

Per i contratti di appalto, le cui offerte sono state depositate tra il 1 gennaio 2023 ed il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori per lavorazioni eseguite o contabilizzate dal DL sino al 31 dicembre 2024 deve essere redatto applicando i prezzari aggiornati nel 2024.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura dell’80 per cento.

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

N.B. –> Dalla lettura della Legge 213/2023, emergerebbe un mancato coordinamento rispetto alle previsioni del Nuovo Codice dei Contratti.

La Legge di bilancio fa esplicito riferimento alle “offerte con termine finale entro il 30 giugno 2023” quale limite di applicazione del DL Aiuti, ritenendo, erroneamente, che per i contratti le cui offerte sono state depositate dal 1 luglio si applicherà l’art.60 del D.Lgs.36/2023 (Nuovo Codice).

Tuttavia, l’efficacia del D.Lgs.36/2023 (come previsto dall’art.226) è riferita alla pubblicazione del bando/invito e non già al deposito delle offerte.

In concreto, quindi, ad un contratto di appalto la cui offerta è stata depositata (per esempio) il 10 luglio 2023 sulla base di un bando pubblicato nel mese di giugno 2023, non si applicherà (nel 2024) la revisione prezzi del Nuovo Codice, ma “parrebbe” nemmeno il DL Aiuti (considerato che l’offerta è stata deposita dopo il 30 giugno 2023).

È evidente che una interpretazione di tale portata risulterebbe illogica e non coerente con la ratio alla base del DL Aiuti; ne consegue che – a nostro avviso – il meccanismo revisionale dell’art.26 del DL 50/2022 si deve applicare a tutti i contratti esclusi dall’applicazione dell’art.60 del Nuovo Codice.

Ipotesi n. 4

OFFERTE DEPOSITATE su bandi pubblicati dopo il 30 giugno 2023

Per i contratti di appalto stipulati sulla base di bandi/inviti pubblicati dopo il 30 giugno 2023, si applicherà la revisione prezzi di cui all’art. 60 del D.Lgs.36/2023; norma che in sintesi prevede:

a) L’obbligo di inserire nei documenti di gara e contrattuali una clausola di revisione prezzi;

b) La revisione prezzi si applica,

-al verificarsi di condizioni di natura oggettiva;

-nel caso di variazione del costo dell’opera (in aumento o in diminuzione) superiore al 5% dell’importo complessivo dell’opera, in relazione alla prestazione ancora da eseguire;

c) L’aliquota del 5% non costituisce un’alea ma una soglia di applicazione;

d) Le variazioni si determinano sulla base di indici ISTAT (indici sintetici).

Gli indici ISTAT sono pubblicati sul portale istituzionale dell’ISTAT.

Ulteriori elementi da considerare

Rimane fermo l’obbligo per le Regioni di aggiornare annualmente i prezzari (come previsto anche dal D.Lgs.36/2023) e quindi anche per il 2024.

La Legge di Bilancio prevede che entro il 31 gennaio 2024 dovrà essere emanato il Decreto del MIT per l’accesso al fondo, la cui dotazione è stata all’uopo incrementata (700 milioni per il 2024 e 100 milioni per il 2025).

La revisione prezzi prevista dal DL Aiuti è applicata sulla base dei prezzari regionali, ancorché il prezzario di riferimento (utilizzato in fase progettuale) sia differente.

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Caro Materiali e Legge di Bilancio 2023. Revisione prezzi. Estensione del DL Aiuti e Nuovo Codice.

La legge 197 del 29/12/2022 (Bilancio di Previsione per l’anno 2023) interviene per “fronteggiare” gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione (nonché “dei carburanti e dei prodotti energetici”), con riferimento all’anno 2023 ed alle opere che verranno realizzate (continuate) in tale annualità.

Il Nuovo Codice (che entrerà in vigore il 1 aprile 2023 ed acquisirà efficacia il 1 luglio 2023), introduce a sua volta l’obbligo della revisione prezzi (artt. 60 e 120). Previsione questa che allo stato è confermata.

In breve alcune considerazioni sui tali temi.

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La legge 197/2022 all’art. 1, commi 369/379 e al comma 458 introduce obblighi in materia di aggiornamento dei prezzari per il 2023 e sostanzialmente estende il meccanismo del DL Aiuti per il medesimo anno  (DL 50/2022 – Legge 91/2022), apportando modifiche a tale Legge. 

Questi gli elementi essenziali della Legge.

Legge di Bilancio 2023: I Prezzari per l’anno 2023 (Art. 1 – comma 369 e ss)

L’art. 1, commi 369 e seguenti, della Legge dispone:

  1. L’obbligo per le Regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023;
  2. I prezzari aggiornati entro il 31 marzo 2023 si applicano alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2022, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;
  3. Sino all’adozione del prezzario 2023 (31 marzo), si applica il prezzario ultimo adeguato nel 2022, ovvero quello dell’edizione Luglio 2022 (rivisto a seguito del DL Aiuti).

N.B. In caso di inadempienza l’aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture (15 giorni la vedo dura!)

Legge di Bilancio 2023: I meccanismi di adeguamento dei prezzi

(Art. 1, commi 369,371, 372 e  458)

L’art. 1, commi 369,371,372, della legge di bilancio prevede il meccanismo applicativo per le gare nell’anno 2023; mentre il comma 458 integra l’art. 26 del DL Aiuti estendendone il relativo meccanismo sempre per l’anno 2023.

In sintesi, andando al concreto, dalla lettura delle norme rilevo i seguenti casi.

A- Primo caso.

Procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023 al  31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro –> si applica il prezzario aggiornato al 31 marzo 2023 e nelle more della pubblicazione del prezzario aggiornato si applica  il prezzario ultimo del 2022 (ed. Luglio – aggiornato secondo il DL Aiuti).

 B – Secondo caso.

Offerte depositate entro il 31 dicembre 2021.

In tale caso, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate” dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati. Si noti che la norma introduce l’alternativa tra “eseguite” o “contabilizzate”; circostanza molto importante perché prima le due condizioni dovevano sussistere contemporaneamente.

Quindi il meccanismo opera:

– sino al 31 marzo 2023 applicando il prezzario ultimo del 2022 fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6-quinquies del DL 50/2022);

– mediante adozione del prezzario nuovo (che le Regioni pubblicheranno entro il 31 marzo) applicando i prezzi aggiornati;

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

N.B.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

C – Terzo caso.

Offerte depositate tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (ovvero anche quelle offerte depositate prima della pubblicazione del DL Aiuti e quindi potenzialmente escluse da meccanismi revisionali per il 2022);

Anche in tale caso, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate” dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati.

Quindi, anche in tale caso, il meccanismo opera:

– sino al 31 marzo 2023 applicando il prezzario ultimo del 2022 fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6-quinquies del DL 50/2022);

– mediante adozione del prezzario nuovo (che le Regioni pubblicheranno entro il 31 marzo) applicando i prezzi aggiornati;

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

N.B.

In tale caso i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, non sono riconosciuti nella misura del 90% ma nella misura dell’80 per cento.

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Per i contratti che usufruiscono della disciplina indicata non troverà applicazione l’art. 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del DL Sostegni ter. Rimane valida, quindi, l’applicazione per gli stessi del comma 1, lettera a) dell’articolo 29, che dispone l’obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Legge di Bilancio 2023: Ulteriori elementi e criticità

I meccanismi sopra esposti prevedono ulteriori elementi da tenere in considerazione nonché alcune criticità (almeno cosi appare da una prima lettura delle norme).

In particolare:

A) Il comma 374 precisa che il prezzario 2023 si applica anche “ all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera”. Si precisa altresì accedere al fondo anche per far fronte al fabbisogno di “altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali”. Sostanzialmente la norma pare chiarire che l’adeguamento prezzi, giustamente, non investe solo i lavori ma anche le voci connesse ai medesimi.

B) Il Conguaglio. Sul punto la previsione normativa parrebbe chiara: nel 2023 all’esito dell’applicazione del prezzario aggiornato si deve procedere con il conguaglio. Tuttavia la sua applicazione a nostro avviso non è così altrettanto chiara, potendo condurre a risultati illogici.

In breve.

L’art. 1, comma 458, della Legge di Bilancio introduce una modifica al DL Aiuti mediante inserimento del comma 6 quinquies: “ Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario” .

Ora, il conguaglio originario (comma 3 dell’art. 26 del DL Aiuti) era da calcolarsi tra il maggior importo «transitoriamente» riconosciuto e quello effettivamente risultante applicando il prezzario luglio 2022, ma comportava pur sempre l’applicazione di prezzi diversi da quelli contrattuali.

Il conguaglio nell’anno 2022 era da calcolarsi, infatti, tra il maggior importo riconosciuto transitoriamente (prezzari al 31/12/21 incrementati sino al 20%) e quello dovuto applicando il prezzario luglio 2022.

In concreto e nella sostanza, il precedente conguaglio avveniva tra prezzi (prima e dopo) non contrattuali ma aggiornati (prima in via transitoria e poi definitivamente); si può ragionevolmente ritenere, quindi, che il conguaglio anno 2023 abbia senso solo se la base d’asta di gara (da aggiornare) non sia stata determinata sulla base del prezzario luglio 2022 (come previsto dal penultimo periodo del comma 2, art 26, del DL Aiuti) e quindi nel caso in cui (come accaduto in varie circostanze) la stessa stazione appaltante abbia bandito una gara con prezzario non aggiornato sulla base del DL Aiuti.

Sul punto occorrerà ragionare.

C) Per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono trasmettere al MIT, entro il 31/12/2023, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL come rideterminato rispetto a quello contrattuale.

D) Le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle proprie (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti del quadro economico di ogni intervento; eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; somme derivanti da ribassi d’asta; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati).

E) in caso di insufficienza di queste ultime, la Legge di Bilancio prevede sostanzialmente due modalità di accesso ai fondi per le revisioni prezzi del 2023:

-per le gare avviate nel 2023 mediante la previsione di un decreto da emanare entro il 31 gennaio;

-per offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), dell’art. 26 del DL Aiuti per l’anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater dello stesso articolo, ma nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. Allo stesso fondo possono accedere le opere per le quali le offerte sono state presentate nel 2022 e per le quali le stazioni appaltanti non hanno avuto accesso ai fondi ulteriori (comma 7 del Dl Aiuti, quali Fondi opere PNRR, opere indifferibili ecc).

*

Sull’accesso ai fondi non posso non evidenziare come la disposizione normativa e la sua applicazione siano poco comprensibili per gli addetti ai lavori.

Il Nuovo Codice e la Revisione Prezzi

Il Nuovo Codice che entrerà in vigore il 1 aprile 2023 (ed acquisirà efficacia il 1 luglio 2023) prevede tre disposizioni in materia di revisione prezzi e rinegoziazione del contratto.

Innanzitutto introduce all’art. 9 il principio “di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, sulla scorta di quanto aveva rilevato la Corte di Cassazione nella Relazione 56/2020.

Tale principio nella sostanza sancisce che:

A- Se sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili (estranee alla normale alea contrattuale e tali da incidere sull’equilibrio originario del contratto) la parte svantaggiata (l’impresa e l’operatore economico in generale) ha diritto alla rinegoziazione.

B- Tale rinegoziazione ha la finalità di riportare il contratto all’equilibrio iniziale; sul punto le stazioni appaltanti sono invitate ad inserire nei bandi clausole di rinegoziazione in rapporto alla natura del contratto (durata, contesto, rischi ecc). Clausole la cui scrittura non è certamente agevole.

C- La concreta applicazione di tale principio avviene prioritariamente mediante l’applicazione dei successivi articoli 60 e 120 del medesimo Nuovo Codice.

–>L’art. 60 – Revisione prezzi.

L’articolo 60 prevede l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo. (percentuali che sono state indicate dagli organi istituzionali, sperando siano confermate nel testo che verrà pubblicato).

–> L’art. 120, comma 7, – Le modifiche.

L’art. 120, comma 7, dispone che il contratto di appalto è “sempre” modificabile ai sensi dell’art. 9 (principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale) e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione previste nel contratto:

–L’appaltatore avanza istanza sulla base delle citate clausole e del citato principio;

–Tale istanza va avanzata “senza ritardo” (da intendersi – ritengo –  non appena l’appaltatore si avvede del problema. Non sono chiare le conseguenze del ritardo e chi decida quale sia il termine congruo per avanzare istanza);

–La presentazione della istanza non giustifica la sospensione dell’esecuzione del contratto;

–Il RUP (che diventa nel nuovo codice il Responsabile Unico del Progetto) provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro 3 mesi;

–Se non si addiviene ad un accordo entro un termine “ragionevole” (cosi dispone la norma), la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto;

–E’ prevista la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione (sul punto occorre richiamare un altro principio del Nuovo Codice, ovvero quello del comportamento secondo buona fede e tutela dell’affidamento – art. 5).

Sul Nuovo Codice seguiranno altri articoli.

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Estensione del meccanismo DL Aiuti 50/2022 all’anno 2023 (?)

Il Testo della Legge di Bilancio 2023 (bollinato), in fase di approvazione, prevede sostanzialmente un meccanismo revisionale dei prezzi del tutto simile a quello introdotto con il DL Aiuti 50/2022 (convertito con Legge 91/2022), con una novità.

Rimane ancora molto incerta la risoluzione del problema dell’emissione della fattura da parte delle imprese al momento dell’adozione del SAL incrementato della revisione prezzi (ai sensi dell’art. 113 del Codice), in attesa del reperimento delle somme per liquidare i SAL medesimi (determinati con la revisione prezzi).

Ma andiamo in ordine, ben sapendo che il presente articolo, dovrà, ovviamente, essere aggiornato all’esito della pubblicazione della Legge di Bilancio.

Le misure ad oggi per il 2022 ed il problema della fattura del SAL revisionato

Ad oggi sostanzialmente per il 2022 i meccanismi per fare fronte al caro materiali sono 3.

1- Clausola revisione prezzi

Decreto Sostegni TER – DL 4/2022 – Legge 25/2022-  Clausola revisione prezzi obbligatoria (vedi articolo Blog del 9/2/2022 e del 30/6/2022)

Clausola revisione prezzi -Estensione DL Aiuti 50/2022 al 2023 - avvocato di cantiere

2- Decreto Aiuti anno 2022

Decreto Legge n. 50/2022 (17 maggio 2022) convertito in legge 91/2022 – prevede 3 meccanismi operativi (vedi articolo Blog del 23/5/2022 e del 30/6/2022)

box di sintesi DL aiuti-bozza nuovo codice - avvocato di cantiere

3- Varianti

Sul punto si rinvia all’articolo del Blog del 18/7/2022 e del 27/9/2022.

box di sintesi varianti-Estensione meccanismo DL Aiuti 50/2022 all'anno 2023 - avvocato di cantiere

Resta sullo sfondo il problema dell’emissione del Certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis del Dlgs 50/2016 e della conseguente fattura, per i SAL revisionati con i prezzi 2022.

La norma prevede

“1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.

1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento (CP) da parte del RUP.

N.B. Il DL aiuti 2022 e la legge di Bilancio 2023 riducono da 7 a 5 i giorni per l’emissione del CP.

Nella sostanza, la norma consente all’impresa di emettere fattura all’emissione del SAL, prescindendo dall’emissione del CP da parte del RUP (che si ricorda deve essere emesso contestualmente al SAL oppure al massimo dopo 5/7 giorni).

Una norma di non facile applicazione per più motivi:

a) Come noto il CP determina quanto fatturare, atteso che è su tale documento che si applica la ritenuta dello 0,5 e le ulteriori decurtazioni (anticipazione, penali ecc). Quindi l’importo della fattura non è sempre agevole da determinare se il RUP non emette il certificato;

b) L’impresa – dalla lettura della norma – ha titolo ad emettere la fattura per il SAL rilasciato (revisionato con i prezzi anno 2022), sempre e comunque prescindendo dal CP. Ma come si concilia tale circostanza con gli obblighi contabili e di copertura delle spese a carico della stazione appaltante? La fattura (senza che sia accompagnata da un CP pieno e non condizionato al reperimento delle risorse) è scontabile in banca?

Domande alle quali occorrerebbe che il Legislatore, l’ANAC o il MIT (non più MIMS) rispondessero.

Sul punto ANCE avrebbe proposto quanto segue:

Proposta ANCE - Certificato di pagamento - avvocato di cantiere

La Legge di Bilancio 2023 “bollinata”, da approvare

In genere non ritengo opportuno parlare di norme in bozza (ancora da approvare) ma, nel caso di specie, non posso che fare una eccezione, considerate le preoccupazioni sia dei RUP sia delle imprese per quel che potrà essere stabilito in ordine ai lavori da eseguire nel 2023, ormai imminente.

La Legge di Bilancio 2023, bollinata, da approvare (ma si ritiene sostanzialmente definitiva in merito alla revisione dei prezzi) affronta, opportunamente, il meccanismo dell’adeguamento dei prezzi per l’anno 2023  sostanzialmente   in due articoli: 68 e 79 (numerazione che dovrebbe rimanere tale).

Le considerazioni che seguono, pertanto, dovranno trovare conferma nel testo definitivo.

L’art. 68 prevede:

A) l’incremento delle risorse dei fondi per l’applicazione dei meccanismi di revisione;

B) l’aggiornamento entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 giugno 2023 dei prezzari ufficiali (art. 23 del Codice).

art. 68 - Bozza nuovo codice - avvocato di cantiere

C) I prezzari aggiornati al 31 gennaio 2023 e al 30 giugno 203 dovranno trovare applicazione alle procedure che saranno avviate, rispettivamente, tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 e tra il 1° luglio 203 e il 31 dicembre 2023.

Cioè (pare di capire):

-Prezzario aggiornato entro il 31 gennaio 2023 –> si applica ai bandi/inviti/avvisi dall’ 1/1/2023 al 30/6/2023;

-Prezzario aggiornato entro il 30 giugno 2023 –> si applica ai bandi/inviti/avvisi dall’ 1/7/2023 al 31/12/2023.

D) Le modalità di reperimento dei fondi e la rimodulazione delle somme a disposizione, anche attingendo da altri interventi (meccanismo non semplice per un ente pubblico).

art. 68 - revisione prezzi della bozza del Nuovo Codice - rimodulazione somme a disposizione - avvocato di cantiere

L’art. 79 (integra e modifica l’art. 26 del DL Aiuti)

prevede:

A) che – per l’accesso alle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – le stazioni appaltanti possano trasmettere, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

B) in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che:

– lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali aggiornati.

– il certificato di pagamento è emesso contestualmente al SAL e comunque entro i 5 giorni successivi (come per DL aiuti 2022).

– la revisione è riconosciuta nei limiti del 90%, al netto del ribasso d’asta (come per DL aiuti 2022)

N.B.

-Si prevede che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari si utilizzano l’ultimo prezzario adottato, fermo il conguaglio.

-Si prevede che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, sono riconosciuti dalla stazione appaltante “nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.” (come per DL aiuti 2022, quindi nulla di nuovo)

C) ATTENZIONE:

Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 –> Sostanzialmente – a quanto pare dalla lettura della norma – anche coloro che non potevano accedere direttamente al DL Aiuti 2022 perché il bando era stato pubblicato prima del 18 maggio 2022, per il 2023 potranno invece accedere al meccanismo di revisione. (vedi articolo blog del 30/6/2022) –> il tutto però nei limiti dell’80% (chissà perché 80%, forse per richiamare il DL 4/2022).

art. 79 - 6ter revisione prezzi della bozza del Nuovo Codice - avvocato di cantiere

D) Si stabilisce, infine, che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l’ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato

La bozza “riservata” del Nuovo Codice

Quanto esposto, infine, deve essere valutato con quanto disposto nella bozza del Nuovo Codice (che, pur essendo definita “Riservata”, parrebbe essere ormai nota a tutti) che stabilisce i seguenti principi (alcuni decisamente interessanti ed opportuni).

art. 9 - revisione prezzi della bozza del Nuovo Codice - avvocato di cantiere
art. 60 - revisione prezzi della bozza del Nuovo Codice - avvocato di cantiere

Come si può notare, ad oggi in merito ai limiti dell’alea e delle percentuali di variazioni, nulla ancora è certo. Sarebbe auspicabile che tali limiti siano annullati o comunque contenuti in percentuali “congrue”. Nel valutare tali percentuali, il legislatore dovrebbe tenere in considerazione come “oggi” le percentuali sia di spese generali (13/17%) sia di utile (10%) (fissate ancora dall’art. 32 del DPR 207/2010) non siano più attuali.

Oggi le spese generali di cantiere sono ben più elevate e spesso l’utile è decisamente inferiore.

Vedremo.

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Caro materiali: DL Aiuti – l’adeguamento dei Nuovi Prezzi o di Prezzi non previsti nell’elenco Prezzi Regionale di riferimento approvato nel luglio 2022

scotch whisky single malt - avvocato di cantiere

Sulle modalità applicative del meccanismo previsto dal DL Aiuti (DL 50/2016, convertito con Legge 91/2022) si è argomentato in vari articoli di questo Blog (ai quali si rinvia). Tuttavia, un tema non ancora analizzato concerne l’adeguamento dei Nuovi Prezzi o di Prezzi non previsti nell’elenco Prezzi Regionale di riferimento approvato nel luglio 2022; tema che richiede una particolare attenzione, considerato l’impatto economico che in determinati appalti i Nuovi Prezzi possono avere.

Come ho sempre precisato, le affermazioni ed argomentazioni di questo Blog non hanno la pretesa di fornire una verità unica ed inconfutabile. Protagora diceva, infatti, che non esiste una verità oggettiva, ma la verità prodotta dall’esperienza ed ogni uomo ha esperienze diverse.

La domanda alla quale occorre rispondere è:

Se nel prezzario di appalto una lavorazione è stata computata a seguito di una indagine di mercato (per esempio riferita all’anno 2018) costruendo, quindi, un Nuovo Prezzo e se nel prezzario 2022 la lavorazione stessa non è presente, come si deve procedere per effettuare l’adeguamento ai sensi dell’art. 26 del DL Aiuti?

Cosa sono e come si formano i Nuovi Prezzi. Opere a corpo.

Il nuovo prezzo è un prezzo autonomo riferito ad una lavorazione non prevista nell’elenco prezzi di riferimento oppure (se da approvare in caso di variante) non prevista nel contratto ed è, quindi, diretto a compensare un lavoro del tutto nuovo, rispetto ai documenti e prezzari utilizzati in sede di progettazione. Anche i c.d. sovrapprezzi sono da considerarsi “Nuovi Prezzi”.

Il sovrapprezzo consiste, infatti, in un prezzo complementare che integra un prezzo già esistente e previsto in progetto. Trattasi di una categoria di lavoro prevista in una voce dell’elenco prezzi ma dalla quale differisce in ragione delle variazioni di alcune delle condizioni rispetto a quella presupposta. Il che accade, ad esempio, quando si rende necessario o sia prescritto dall’Amministrazione un magistero di esecuzione più accurato o diverso da quello compreso nella voce dell’elenco prezzi, ovvero quando si rende necessaria o venga prescritta la variazione di uno dei materiali che la compongono oppure si prescrivono accorgimenti tecnici più onerosi.

I sovrapprezzi sono comunque nuovi prezzi anche se diretti ad integrare prezzi già esistenti.

Ai fini della determinazione dei Nuovi Prezzi e dei Sovrapprezzi, la procedura è la medesima così come delineata nell’art. 32 del d.p.r. 207/2010 (vigente) e nell’art. 8 del DM 49/2018 (per la fase esecutiva).

Attenzione: il nuovo prezzo può essere riferito anche solo ad un materiale o ad una fornitura.

L’art. 32 del dpr 207/2010 precisa:

[...]
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Art. 32 del dpr 207/2010

Pertanto, se in fase di progettazione e/o di esecuzione si rende necessario determinare il prezzo di una nuova lavorazione/fornitura, si procede:

a) desumendolo in primis dal prezzario di cui all’art. 23, commi 7 e 16, del Codice (ovvero il prezzario di riferimento della stazione appaltante);

b) in difetto (ossia se tale voce non è presente nell’elenco prezzi), ricavandolo totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti dell’elenco prezzi medesimo (oppure in caso di variante con riferimento alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP).

Attenzione: il medesimo problema si pone nel caso di voce composita “a corpo”.

L’Adeguamento dei Nuovi Prezzi

Il meccanismo revisionale introdotto con il DL Aiuti non può limitarsi, per la stessa ratio della norma, ai soli prezzi di contratto presenti nel prezzario regionale, ma deve essere esteso anche ai prezzi relativi a lavorazioni particolari di progetto non presenti nel Prezzario o non presenti con le caratteristiche richieste dal progetto relativo all’intervento per i quali sono stati determinati “Nuovi Prezzi o Prezzi Aggiunti”.

L’art. 32 del DPR n. 207/2010, infatti, stabilisce che “i prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata” o in mancanza “il relativo prezzo viene determinato mediante analisi …”;

Il DL n. 50/2022, pertanto, è finalizzato a “ fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021”; al fine di uniformare la disciplina dei contratti in corso di esecuzione la modalità di aggiornamento prevista deve estendersi a tutti i prezzi di contratto, ivi compresi i Nuovi Prezzi, determinati in base alle previsioni dell’art 32 del DPR n. 207/2010 sopra citato.

In tale senso Parere Mims dell’8/5/2022 e del 23/5/2022.

parere mims 8 maggio 2022 - avvocato di cantiere

Tuttavia non è sempre agevole effettuare una nuova/aggiornata indagine di mercato presso imprese produttrici; può, infatti, accadere che i fornitori/operatori da sentire non rispondano e/o che ci si debba rivolgere a fornitori/operatori differenti da quelli originariamente interpellati (senza contare che, nell’attuale contesto economico, si può correre il rischio di assecondare manovre speculative).

 

Pertanto, in concreto:

diagramma nuovi prezzi - avvocato di cantiere

Ultima annotazione: Il DL Aiuti come già esposto in altro articolo del Blog, si applica “d’ufficio” senza che sia necessaria alcuna istanza dell’appaltatore, come ribadito dal Mims nel parere del 8/10/2022

parere mims 8 ottobre 2022 - avvocato di cantiere

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Caro materiali: parere ANAC 34/2022 su decreto 36/2022 per varianti in corso d’opera. Collaudo (CRE) e DL Aiuti

Nei recenti articoli del blog si è argomentato sul ruolo dell’istituto della variante, quale strumento per rinegoziare il contratto in caso di aumenti significativi del costo dei materiali; soprattutto quale “mezzo” per considerare le esigenze degli operatori esclusi dall’applicazione del DL Aiuti (per svariati motivi, ivi compreso nel caso di appalto di servizi – es: sgombero neve ecc).

La disciplina del DL Aiuti, peraltro, trova difficoltà applicative anche con riferimento all’istituto del collaudo (o CRE) e alla sua rilevanza quale momento scriminante nell’applicazione della rivisitazione dei prezzi di appalto.

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA (Decreto PNRR 36/2022 – Parere Anac 34/2022)

Non voglio dilungarmi sulle regole e limiti delle varianti e quindi rinvio ai blog del 18/7/2022 e del 29/3/2022 nei quali avevamo analizzato l’istituto sia dal punto di vista generale (limiti quantitativi e qualitativi) sia in relazione alla possibile (come sempre sostenuto) applicabilità per ovviare agli eccezionali aumenti del costo dei materiali.

Il recente Decreto PNRR 36/2022, convertito con la legge 29/6/2022, n.79, all’art. 7, commi 2 ter e 2 quater, precisa:

A – Le circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett. c, del Dlgs 50/2016, includono “anche quelle … che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.

B – La stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, “senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”.

Quindi:

DL aiuti - soggetti esclusi - avvocato di cantiere

L’interpretazione autentica del Decreto 36/2022 (sul PNRR) non può essere riferita ai soli appalti finanziati appunto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come potrebbe obiettare qualcuno (obiezione peraltro contraria al buon senso e alla lettura della norma, oltre che della Direttiva UE).

L’Anac infatti con il recente parere 34/2022 ha precisato:

parere ANAC art-106 dl 50 - avvocato di cantiere

Nella sostanza per ogni contratto pubblico, la circostanza imprevista ed imprevedibile contempla anche gli aumenti “significativi” di singoli materiali da costruzione.

Domande

–> Cosa si intende per circostanze “che alterano in maniera SIGNIFICATIVA il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera” ?

–> Se può adottare la variante, prima della stipula del contratto quando è già conclamato l’imprevisto, oppure solo la stipula del medesimo?

Per la risposta si rinvia al blog del 18/7/2022.

COLLAUDO -CRE e DL AIUTI

Altro tema “caldo” è l’applicazione del DL Aiuti nei casi in cui alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del DL Aiuti), era già stato approvato il Collaudo ed il CRE.

Secondo un  parere del Ministero (num. 1367 del 17/6/2022) il DL aiuti non si applicherebbe se alla data del 18 maggio 2022 è  stato approvato il Collaudo/CRE (intendendo il Collaudo/CRE provvisorio).

Tale interpretazione, peraltro, smentita da altre indicazioni ministeriali e, come pare, anche dalla Delibera n. 63 dell’8/2/2022 di Anac (ancorché riferita alle compensazioni), non pare coerente con le disposizioni normative.

E ciò in quanto:

a) L’ art.26 del DL 50/2016 (come convertito in legge) riconosce il diritto di applicazione dei prezzi di cui all’ultimo elenco prezzi, per i lavori eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, sulla base di offerte presentate entro il 31/12/21, senza pretendere che il contratto sia in corso di esecuzione a una data determinata;

b) Nella sostanza, l’articolo 26 del 50/2022 non fa riferimento ai “contratti in corso di esecuzione”; condizione, invece, presente nell’articolo 1-septies del dl 73/2021. La norma richiama esclusivamente le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022.

Pertanto, per esempio, se l’impresa ha realizzato opere tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 marzo 2022 (con offerta antecedente il 31 dicembre 2021) e poi il 15 aprile è stato approvato il CRE (quindi prima del 18 maggio 2022), la stessa avrebbe comunque diritto alla rivisitazione dei prezzi secondo il DL Aiuti.

Questa pare l’interpretazione più logica e coerente con l’impianto normativo; ma accetto – ovviamente – contraddittori sul punto.

Ultimo tema concerne la rilevanza del collaudo provvisorio rispetto a quello definitivo, di cui ne parleremo in altra occasione.

*in copertina “Addii” di Rosario Scalise

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Caro materiali e varianti: istituto della variante come strumento idoneo per far fronte ad eventi come quelli legati all’aumento dei materiali.

inclusione esclusione logica

Nell’articolo del Blog del 29 marzo 2022, avevo precisato come la variante in corso d’opera fosse uno strumento – previsto anche dalla Direttiva Europea – idoneo a rinegoziare il contratto di appalto nel caso di aumenti spropositati dei materiali.

Questo principio (che appariva già ovvio) è stato sancito dal recente Decreto PNRR 36/2022, come convertito con la legge 29/6/2022, n. 79. Interpretazione autentica che si rivela certamente utile per i soggetti esclusi dai meccanismi compensativi (anzi direi che tale disposizione nasce proprio per ovviare a tali “ingiustizie”, a mio avviso).

Mi spiego meglio, senza dilungarmi molto avendo già analizzato la questione nell’articolo del 29 marzo 2022 (che invito a rileggere).

LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Nel citato articolo avevo effettuato una breve analisi dell’istituto della variante in corso d’opera alla quale rinvio.

Riporto tuttavia un quadro sintetico dei limiti (qualitativi e quantitativi) dell’istituto della variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c, del Codice e della Direttiva Europea (mai da dimenticare).

limiti qualitativi quantitativi varianti - avvocato di cantiere

L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DATA DALLA LEGGE 79/2022

Il Decreto PNRR 36/2022, come convertito con la legge 29/6/2022, n. 79, all’art. 7, commi 2 ter e 2 quater, precisa quanto segue:

“2 ter. L’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.

“2 quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario può proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”

La variante ha quale base di raffronto il progetto posto a base di gara, che (giova sempre ricordarlo) è composto anche e soprattutto da elaborati economici (computo, stime, elenchi prezzi, costi sicurezza).

Tali elaborati possono essere modificati non solo se intervengono nuove opere o modifiche agli elaborati grafici ma anche laddove sia necessario modificare i prezzi di appalto (es: sovrapprezzo per una difficoltà esecutiva, per un magistero più complesso, ecc).

La variante, quindi, costituisce uno strumento idoneo per far fronte ad eventi come quelli legati all’aumento dei materiali.

Soprattutto nel caso di gravi diseconomie a carico di quei soggetti (operatori economici) esclusi dall’applicazione dei meccanismi compensativi vigenti, come indicato nell’articolo del blog del 30/6/2022:

Allo stato, sulla base delle disposizioni normative vigenti, oltre alle criticità espresse al punto precedente, si possono verificare i seguenti casi (esemplificativi):

a) Bando pubblicato il 4 novembre 2021 con scadenza offerta 20 gennaio 2022.

In un caso del genere (non di scuola), l’operatore economico rimane escluso sia dall’applicazione della clausola revisionale (decorrente dal 27 gennaio 2022) sia dal decreto aiuti (in quanto l’offerta non è antecedente al 31 dicembre 2021).

b) Offerte presentate dal 1° gennaio 2022 al 27 gennaio 2022.

L’operatore economico che ha presentato offerta in questo periodo è escluso anche qui sia dall’applicazione della clausola revisionale (decorrente dal 27 gennaio 2022) sia dal decreto aiuti (in quanto l’offerta non è antecedente al 31 dicembre 2021).

Resta da stabilire:

–> Cosa si debba intendere per circostanze “che alterano in maniera SIGNIFICATIVA il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”

–> Se si possa adottare la variante, prima della stipula del contratto quando è già conclamato l’imprevisto, oppure solo la stipula del medesimo.

Alla prima domanda non si può che rispondere, anche qui, sulla base dei principi vigenti già indicati nell’articolo del 29 marzo 2022.

Ovviamente la variante non può essere introdotta per ogni minima variazione del prezzo, altrimenti si concreterebbe un aggiramento del divieto di revisione prezzi.

La variante, invece, verrà introdotta quando – come previsto dal codice civile (applicabile alla fase esecutiva dei contratti pubblici per l’espresso richiamo operato dall’art. 30, comma 8, del Dlgs 50/2016) – risulterà superato quello che può definirsi il tipico rischio imprenditoriale ovvero il 10% del valore del contratto (o, al limite, il diverso utile dichiarato e comprovato in sede di verifica di congruità).

Che è, del resto, la stessa misura dell’utile di impresa prefigurata dall’art. 32 del dpr 207/2010.

Nella sostanza, quando l’appaltatore redige un’offerta mette in conto di poter perdere il proprio utile, confidando però di avere quantomeno le provviste per pagare fornitori, dipendenti, operai ecc.

Oppure, soluzione che potrebbe apparire parimenti logica, l’alea potrebbe essere la medesima applicata dai meccanismi compensativi vigenti.

Alla seconda domanda, rispondo con le considerazioni del mio amico granata Romano Mutti di Ance Alessandria che condivido appieno:

Resta, tuttavia, da stabilire se, al verificarsi delle circostanze ivi contemplate, lo ius variandi possa essere legittimamente esercitato solo nel corso dell’esecuzione del contratto o anche prima della stipula del contratto.

A seguire un recente approdo del Tar Lombardia (sentenza 10 giugno 2022, n.1343), infatti, tale ultima possibilità sarebbe da escludere per la sola ragione che “…gli istituti posti a governo delle sopravvenienze contrattuali (…) riguardano la fase di esecuzione del contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio ma non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula ove l’eventuale insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto.”

Interpretazione che, ad avviso di scrive, potrebbe forse risultare plausibile se la possibilità per l’aggiudicatario di non sottoscrivere il contratto, senza esporsi a conseguenze pregiudizievoli, fosse riconosciuta sin da subito e non, come oggi previsto, solo dopo che sia vanamente decorso il termine di 60 giorni per procedere alla stipula.

Più convincenti sembrano, invece, essere le conclusioni, di avviso diametralmente opposto, cui è pervenuto il Tar Piemonte (sentenza 28 giugno 2021, n.667), secondo cui:

– “La scelta dell’amministrazione di individuare i termini della necessaria rinegoziazione ancor prima di procedere alla stipulazione del contratto si configura in fondo come prudente, poiché, posto che la rinegoziazione implica ovviamente l’accordo della controparte, ove tale accordo non fosse stato raggiunto, si sarebbe rafforzata in capo all’amministrazione una possibilità di revoca fondata sulle sopravvenienze organizzative e su un ragionevole rispetto delle aspettative dell’aggiudicatario”;

– “…ove l’attività qui condotta dall’amministrazione fosse ritenuta illegittima solo perché intervenuta a monte della stipulazione del contratto (…) l’annullamento della sola delibera impugnata metterebbe l’amministrazione nella condizione, a fronte di una valida ed esistente aggiudicazione, di procedere alla stipulazione formale del contratto e quindi rinegoziarlo ai sensi dell’art.106, ottenendo esattamente lo stesso risultato”.

Conclusione, quella da ultimo riportata, che autorizza, quantomeno, a dubitare che l’intenzione del legislatore fosse davvero quella di vietare la rinegoziazione ante stipula, posto che, in tal caso, si sarebbe almeno premurato, se non già di prevederlo, di non consentire un così agevole aggiramento del supposto divieto.

Ragion per cui, tra le due tesi contrapposte, sembrerebbe potersi privilegiare la seconda, che consentirebbe se non altro di rimediare a quell’irragionevole disparità di trattamento sin qui riservata alle offerte presentate prima, o a ridosso, dell’odiosa invasione russa dell’Ucraina.

D’altra parte, risulterebbe difficile giustificare l’approvazione di una variante a un contratto concluso nella piena conoscenza degli eventi che hanno alterato l’offerta.

LA VARIANTE SOSTANZIALE

L’adeguamento dei prezzi rende la variante di natura sostanziale ai sensi dell’art. 106, comma 4? Trattasi di un modo surrettizio per aggirare la regola dell’invariabilità dei prezzi?

Innanzitutto con la variante non si può certamente rivedere completamente il quadro economico dell’appalto, adeguando “acriticamente” l’intero elenco prezzi; più logico e aderente alla norma è, invece, intervenire unicamente sui prezzi di quei materiali (singoli) che hanno subito effettivamente e documentalmente aumenti significativi.

La variante è sostanziale se, in concreto, introduce elementi che – riportati nella gara iniziale – avrebbero determinato una platea di concorrenti diversi o una offerta diversa.

A mio avviso, una variante che determini solo un adeguamento del prezzo di alcuni materiali non può ritenersi sostanziale e non costituisce, nemmeno, un modo per aggirare la clausola contrattuale che impedisce la revisione dei prezzi.

La compensazione, peraltro, non avrebbe la finalità di alterare l’equilibrio contrattuale di offerta a beneficio dell’impresa; anzi esattamente il contrario. La finalità è proprio quella di riequilibrare il rapporto riportandolo – economicamente – alle condizioni iniziali.

Nemmeno si può dire che la variante costituirebbe un mezzo per aggirare la clausola contrattuale che vieta la revisione prezzi.

La somma che verrebbe riconosciuta con la variante, infatti, costituisce “COMPENSAZIONE DEI PREZZI” e non “REVISIONE DEI PREZZI”.

compensazione e revisione prezzi - avvocato di cantiere

La variante, quindi, lascerebbe intatta la clausola di revisione prezzi, la quale continuerebbe a dispiegare i suoi effetti, volti a fare assumere all’appaltatore il rischio della lievitazione dei prezzi ma nei limiti della normale alea contrattuale.

CONCLUSIONI

L’introduzione della disposizione in argomento, in ragione dei meccanismi compensativi vigenti (si veda riepilogo nell’articolo del blog del 30/6/2022), può trovare applicazione per i soggetti esclusi dai meccanismi medesimi.

Un’ultima valutazione: ritengo che la variante, nei termini esposti, debba e possa applicarsi anche agli appalti di servizi e forniture, atteso che l’art. 106, comma 1, lett. c), attiene a tutti i contratti pubblici.

D’altra parte se – per esempio – nel servizio di sgombero neve, il prezzo del “sale” aumenta in maniera spropositata, non vedo per quale motivo la medesima interpretazione non potrebbe applicarsi al caso di specie, o casi simili.

*in copertina “Matrilineare” di Rosario Scalise

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Caro materiali: sintesi applicative delle norme al 30 giugno 2022 in materia di compensazione prezzi. Inoltre: quanti e quali sono gli esclusi?

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Cercando di fare ordine – anche nella mia mente – ecco una sintesi applicativa delle norme pubblicate ad oggi in materia di Compensazione prezzi (in attesa della conversione del DL Aiuti).

E poi: quanti e quali sono gli esclusi dai “benefici” della compensazione prezzi?

Si spera in un intervento riparatore (magari già in sede di conversione dello stesso DL Aiuti).

Quadro di insieme delle norme e sintesi

Primo semestre 2021

Decreto Sostegni BIS – DL 73/2021 –> Legge 106/2021 –> Compensazione primo semestre 2021 (vedi articolo Blog del 29/11/2021 e del 3/8/2021)

Decreto ministeriale 11 novembre 2021, recante le variazioni % dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre 2021;

Circolare applicativa sulla compensazione prezzi, pubblicata in data 25 novembre 2021.

Secondo semestre 2021

Legge di bilancio 2021 – L. 234/2021 –> Estensione compensazione secondo semestre 2021 (vedi articolo Blog del 9/2/2022 e del 16/5/2022).

Decreto materiale n.110, pubblicato sulla G.U. del 12/5/2022, recante le variazioni % dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre 2021.

compensazione secondo semestre

Clausola revisione prezzi

Decreto Sostegni TER – DL 4/2022 –> Legge 25/2022 –> Clausola revisione prezzi obbligatoria (vedi articolo Blog del 9/2/2022)

clausola revisione prezzi avvocato di cantiere

Primo semestre 2022

Decreto Energia –> DL 17/2022 –> Legge 34/2022 –> Estensione compensazione primo semestre 2022.

N.B. Previsione abrogata dal DL Aiuti.

 

Decreto Aiuti anno 2022

Decreto Legge n. 50/2022 (17 maggio 2022) da convertire in legge –> per l’anno 2022 –> prevede 3 meccanismi operativi (vedi articolo Blog del 23/5/2022)

DL aiuti avvocato di cantiere

Il diritto alla compensazione per lavori iniziati e conclusi nel 2021

La compensazione è ammessa anche nel caso di offerta presentata nel primo semestre 2021, il cui contratto è stato concluso nel 2021?

A mio avviso la risposta parrebbe affermativa.

Tra il primo ed il secondo semestre 2021 si sono verificati certamente aumenti e rincari notevoli (già analizzati nell’articolo del blog del 16/5/2022).

La “discussa esclusione” parrebbe emergere da questi elementi (del tutto “sommessamente” confutabili, salvo acquisizioni giurisprudenziali o interventi normativi):

A) Se si accede al sito https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/ l’accesso al fondo per le offerte dell’anno 2021 è escluso, sulla base (si legge) di quanto disposto dall’art. 1 septies del DL 73/2021, cosi come indicato nelle Faq.

faq-dl aiuti avvocato di cantiere

Ma francamente la risposta non convince per nulla, sia perché la norma non vieta la compensazione per lavori la cui offerta è del 2021 (e che sono stati ultimati nel medesimo anno) sia perché la Circolare del MIMS è riferita (giustamente) al solo primo semestre 2021. In disparte, poi, la circostanza la domanda se una circolare possa introdurre “divieti” non previsti dalle norme.

B) Nella circolare del 25/11/2021 il MIMS ha precisato (al penultimo periodo del punto 2.3.) che “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta”.

Ma la circolare aveva, come detto, quale punto di riferimento il primo semestre e fondatamente escludeva la compensazione per offerte presentate in tale periodo e per le quali i lavori sono stati ultimati sempre nel primo semestre.

Nessun articolo della norma vieta, invece, la compensazione per offerte presentate nel 2021 e i cui lavori sono stati ultimati nel medesimo anno –>L’unica condizione prevista è che il contratto sia in corso al 25 luglio 2021.

Riporto sul punto le considerazione del mio amico granata Romano Mutti (Ance Alessandria) ( https://ancealessandria.it/2022/06/28/del-diritto-alla-compensazione-per-il-ii-semestre-2021/)

“ Le indicazioni recate nella predetta circolare (non potevano e) non possono, infatti, che essere interpretate in ragione dell’originaria formulazione dell’articolo de quo che, a seguire il paragrafo 1 (Premessa) della circolare medesima, recava “…disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo (…) l’emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (…) che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.”

La compensazione per il secondo semestre dell’anno 2021 origina, invece, dalla formulazione dell’art.1-septies (come modificata dalla Legge n. 234/2021) in vigore dal 1° gennaio 2022 che, per quel che qui rileva, è la seguente:

“1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, …

  1. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
  2. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.”

Formulazione, non impeccabile che consente però di fondatamente escludere, per le ragioni che seguono, l’asserita operatività annuale della compensazione de qua.

È, infatti, evidente come le surrichiamate disposizioni si limitino ad attribuire un automatico diritto alla compensazione prezzi (quale diretta e immediata conseguenza delle variazioni percentuali in aumento “verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021”, rilevate dai decreti ministeriali ivi contemplati) a tutti coloro che, alla data del 25 luglio 2021, avessero in corso di esecuzione un contratto pubblico di appalto di lavori.

Oltre a non poter essere fondata sul dato letterale, l’asserita esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta risulta, poi, in evidente contrasto con l’univoco indice (per il noto principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” – “dove la legge volle disse, dove non volle tacque”, canone ermeneutico rilevante nell’interpretazione della volontà di legge), sintomatico di una volontà diametralmente contraria a tale asserzione, rappresentato dal silenzio tenuto, al riguardo, dal legislatore, tanto più ove si consideri che quest’ultimo, quando ha ritenuto di dover prevedere detta esclusione, vi ha provveduto espressamente (cfr art.29, comma 5, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4).

Infine, per completezza, pare utile aggiungere che:

– escludere dalla compensazione del secondo semestre 2021 i contratti derivanti da offerte presentate nel primo semestre 2021, dopo aver riconosciuto la compensazione del primo semestre 2021 ai contratti derivanti da offerte presentate nel secondo semestre 2020, configurerebbe un’evidente violazione dei principi generali di uguaglianza e parità di trattamento;

– a seguire la Relazione al Codice Civile (“A ben guardare, l’estremo dell’assoluta imprevedibilità dell’evento, su cui si fonda la clausola rebus sic stantibus, si può riconoscere più difficilmente in un contratto a lungo termine … quando per l’esecuzione di un contratto è stabilito un termine di breve durata, molto più facile è, invece, che non si preveda un avvenimento straordinario, nel tempo che intercede tra l’assunzione della obbligazione e l’adempimento” Paragrafo n.665-Dell’eccessiva onerosità), l’imprevedibilità degli incrementi verificatisi nel secondo semestre 2021 è più facilmente riconoscibile nel caso di offerte presentate nel primo semestre 2021 (specie se relative ad appalti di durata infrannuale) mentre lo è sempre meno per quelle presentate dal 2020 al 2003 (cui, tuttavia, sono riconosciute entrambe le compensazioni semestrali del 2021);

– le variazioni percentuali, su base semestrale, verificatesi nel 2021, risultano agevolmente determinabili sulla base delle risultanze dell’Allegato 1 al Decreto MIMS dell’11 novembre e dell’Allegato 1 al Decreto MIMS del 4 aprile 2022;

– quand’anche si volesse ammettere che la surrichiamata Circolare MIMS possa integralmente applicarsi (e risultare, per ciò solo, vincolante per gli Enti destinatari) a una fattispecie (la compensazione del secondo semestre) diversa da quella ivi analizzata, è tuttavia da escludere che la stessa possa validamente integrare il contenuto di una norma giuridica;

– nel modificare, surrettiziamente, i “presupposti applicativi” dell’art.1-septies (aggiungendovi quello per cui sarebbero “…esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta”), il penultimo periodo del punto 2.3.), della Circolare MIMS de qua, si pone, di fatto, praeter legem (se non, addirittura, contra legem), finendo così per dover essere considerato – anche dagli stessi Enti cui la circolare è diretta (le circolari essendo, per gli organi destinatari, vincolanti solo se e in quanto legittime, ex plurimis C.d.S., Sez. V, 15 ottobre 2010, n. 7521), tamquam non esset;

– non sembra (almeno ad avviso di chi scrive) ravvisabile alcun riferimento normativo su cui poter validamente fondare un eventuale rigetto dell’istanza di compensazione, per i materiali impiegati nei lavori eseguiti nel II semestre 2021, presentata da un’impresa che, al 25 luglio 2021, avesse in essere un contratto d’appalto aggiudicato sulla base di un’offerta nel primo semestre 2021.

In conclusione, la compensazione in esame pare opportuna, anche perché gli aumenti tra primo e secondo semestre sono risultati in molti casi notevoli e si rischia di “punire” indebitamente aziende che hanno sostenuto costi ingenti per realizzare opere pubbliche (si veda raffronto tabelle nell’articolo del 16/5/2022).

D’altra parte che senso avrebbe una rilevazione semestrale se poi la stessa non ha alcuna rilevanza?

Ultima annotazione sul punto concerne il fatto che la somma che viene riconosciuta all’impresa costituisce “COMPENSAZIONE DEI PREZZI” e non “REVISIONE DEI PREZZI”; differenza di non poco conto.

schema revisione compensazione quadro normativo avvocato di cantiere

Gli esclusi

Allo stato, sulla base delle disposizioni normative vigenti, oltre alle criticità espresse al punto precedente, si possono verificare i seguenti casi (esemplificativi):

a) Bando pubblicato il 4 novembre 2021 con scadenza offerta 20 gennaio 2022.

In un caso del genere (non di scuola), l’operatore economico rimane escluso sia dall’applicazione della clausola revisionale (decorrente dal 27 gennaio 2022) sia dal decreto aiuti (in quanto l’offerta non è antecedente al 31 dicembre 2021).

b) Offerte presentate dal 1° gennaio 2022 al 27 gennaio 2022.

L’operatore economico che ha presentato offerta in questo periodo è escluso anche qui sia dall’applicazione della clausola revisionale (decorrente dal 27 gennaio 2022) sia dal decreto aiuti (in quanto l’offerta non è antecedente al 31 dicembre 2021).

Anche per tali ipotesi si auspica un intervento.

*In copertina  “Tensione Verticale” di  Rosario Scalise

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Decreto Aiuti – Decreto Legge 50/2022 – Misure urgenti in materia di appalti di lavori. Caro materiali: Prima analisi.

Sulla G.U. è stato pubblicato il Decreto Legge 17/5/2022 n. 50 (da convertire quindi in legge), il quale all’art. 26 introduce ulteriori Misure urgenti in materia di appalti di lavori.

Di seguito una prima analisi ed alcune “sommesse” considerazioni (mie e di altri) sul contenuto del meccanismo revisionale introdotto.

Indice

1 – A  quali lavori/offerte si applica?

2 – In cosa consiste il rialzo temporaneo del 20%?

3 – Come si applica il conguaglio con i prezzi aggiornati ?

4 – L’aggiornamento dei prezzari regionali. Le risorse. Accordi quadro.

5 – Considerazioni finali. Abrogazioni. Si deve fare istanza ?

La norma ha la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali non solo dei materiali ma anche dei carburanti e dei prodotti energetici; tale ratio deve essere alla base della corretta interpretazione normativa.

art-26-disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

Andiamo con ordine.

1 – A QUALI LAVORI/OFFERTE SI APPLICA ?

In sintesi, il decreto in argomento prevede concretamente tre meccanismi applicativi:

a) Lavori allibrati nei libretti delle misure dal 1/1/2022 al 31/12/2022;

b) Lavori allibrati nei libretti delle misure tra il 1/1/2022 ed il 18/5/2022 (entrata in vigore del decreto);

c) Procedure di gare avviate successivamente al 18/5/2022 (entrata in vigore del decreto).

In concreto:

a) Per i lavori allibrati nei libretti delle misure per tutto il 2022 e con riferimento ad offerte presentate prima del 31/12/2021, deve essere applicato il prezzario regionale aggiornato.

Il comma 2 del decreto prevede, infatti, l’obbligo per le Regioni di adeguare entro il 31/7/2022 i propri prezzari (trattasi di un aggiornamento infrannuale), rispetto a quelli in uso alla data del 18/5/2022 (entra in vigore del decreto) –> tali prezzari aggiornati cesseranno di avere validità al 31/12/2022, ma potranno essere utilizzati in via transitoria sino al 31/3/2023. Sulle modalità di  aggiornamento dei prezzari si veda paragrafo successivo.

Nella sostanza, i lavori eseguiti per tutto il 2022 dovranno essere contabilizzati e pagati sulla base (non già del prezzario di offerta ma) del prezzario “aggiornato” o “incrementato”
–> attenzione: solo per lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021

In attesa di tale adeguamento del prezzario è previsto un rialzo temporaneo “fino” al 20%, come illustrato al punto 2.

b) Nell’ipotesi in cui, per i lavori eseguiti tra il 1/1/2022 ed il 18/5/2022 (data di entra in vigore del decreto legge), sia già stato adottato il sal e sia già stato emesso il certificato di pagamento –> è prevista l’emissione, entro 30 giorni dal 18/5/2022, di un nuovo certificato di pagamento “straordinario”che tenga conto del meccanismo revisionale temporaneo della norma (rialzo pari al 20%), come illustrato al punto 2.

Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni dall’emissione del C.P.

Nella sostanza, per i lavori eseguiti e già pagati alla data di entra in vigore del Decreto (18/5/2022), si deve procedere con un pagamento straordinario –> attenzione: solo per lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021

c) Alle procedure di gara avviate dal 18 maggio 2022, troverà applicazione o il prezzario debitamente aggiornato (come visto, entro il 31/7/2022) o, nelle more di tale aggiornamento, il prezzario aggiornato al 31/12/2021 incrementato sino al 20%.

Resta fermo l’obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi prevista con il decreto-legge 4/2022 (si veda articolo del blog del 9/2/2022).

si applicano i prezzari aggiornati

Viene spontaneo chiedersi: ma se il prezzario incrementato del 20% (utilizzato per le gare bandite tra il 18/5/2022 ed il 31/7/2022 per determinare la base d’asta) dovesse risultare inferiore – per  determinati prezzi – rispetto a quello che sarà aggiornato entro il 31/7/2022, cosa dovrebbe fare la stazione appaltante? Continuare ad utilizzare il prezzario incrementato o adeguarsi al nuovo prezzario aggiornato?

Sul punto occorre precisare che il prezzario incrementato (del 20%) è utilizzato ai fini della stima della base d’asta; su questa saranno basate le offerte, sicché i prezzi risultanti dall’aggiudicazione rimarranno fissi e invariabili (fatto salvo la clausola revisionale del Decreto Legge 4/2022). Il “raffronto” prezzario incrementato/prezzario aggiornato è previsto (dal comma 3) solo per il sal in deroga di cui al comma 1 “Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento….”

Questa si ritiene la soluzione più coerente con la norma, anche se personalmente nutro dubbi sulla coerenza della previsione.

2 – IN COSA CONSISTE IL RIALZO “TEMPORANEO” DEL 20% ?

 Il decreto in argomento prevede che nell’attesa dell’adeguamento dei prezzari (entro il 31/7/2022), le stazioni appaltanti debbano incrementare i prezzari aggiornati al 31/12/2021 “sino” alla percentuale massima del 20%.

In concreto, quindi, la norma prevede:

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Cosa si intende per prezzario “aggiornato” al 31/12/2021 ? Considerato peraltro che poche righe dopo la disposizione sopra citata si parla di prezzario “approvato” al 31/12/2021 ?

Il prezzario alla data del 31 quindi è quello “aggiornato” o “approvato” ?

prezzari-rispetto-a-quelli-approvati-web

Se per esempio ho partecipato ad una gara nel 2019 e presentato offerta in quell’anno, cosa si deve incrementare ? Il prezzario di gara o quello approvato successivamente ? E se non vi sono prezzari aggiornati nel 2021 (come si rileva in tante realtà), quale rialzo devo effettuare ?

Al di là di tale prima analisi (che ci riserva di approfondire anche all’esito di eventuali circolari o all’esito della conversione in legge), ritengo corretto ed opportuno – nel solco della ratio della norma, sopra richiamata  – operare il rialzo rispetto all’ultimo prezzario vigente, anche se l’offerta è del 2019, 2018 e cosi via.

In difetto il rialzo rischierebbe di non avere alcun effetto “ristorativo”.

Quindi se prima dell’aggiornamento del prezzario la stazione appaltante deve emettere un sal, dovrà adeguare i prezzi relativi all’ultimo prezzario vigente alla data del 31/12/2021, aumentato del 20%.  Molte regioni, peraltro, hanno adeguato i prezzari nell’anno 2022 aggiornando gli stessi, comunque, a tutto il 31 dicembre 2021. In tale caso si applicherà l’incremento su tali prezzari, ancorché pubblicati nel 2022.

Ulteriore problema –> come aggiornare i prezzi che non sono presenti nell’ultimo prezzario aggiornato al 31 dicembre (per esempio se si tratta di nuovi prezzi, prezzi compositi, opere a corpo ecc) ?

A sommesso avviso occorre procedere negli stessi termini indicati dalla Circolare del MIMS riferita al caro materiali primo semestre 2021:

singolo-materiale-ricompreso-in-una-lavorazione-più-ampia-web

Il Direttore dei Lavori quindi dovrà effettuare analisi o fare riferimento a prezzari analoghi. Fermo restando che tale incremento costituisce, nella sostanza, un acconto e che verrà effettuato il conguaglio all’esito del nuovo prezzario del 31/7/2022.

Attenzione: la norma si applica sempre per lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

3 – COME SI APPLICA IL CONGUAGLIO CON I PREZZI AGGIORNATI?

Riporto sul punto, quanto scritto dal mio amico granata di Ance Alessandria (Romano Mutti), sul quale concordiamo

“ I maggiori importi, derivanti dall’applicazione delle sopra richiamate disposizioni, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90% (limite, quest’ultimo, che – pur, verosimilmente, finalizzato a espungere l’alea normalmente addebitabile all’appaltatore – sembra difficilmente conciliabile con quello del 20%, forfettariamente già stabilito per gli incrementi da applicare ai prezzari in uso).

Qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari (al 31 luglio 2022), la variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati (recte, è dato sperare, “aggiornati”) alla data del 31 dicembre 2021 risultasse inferiore ovvero superiore alla percentuale massima, del 20%, le stazioni appaltanti dovranno procedere, in occasione del pagamento dei sal afferenti alle lavorazioni eseguite dopo l’adozione del prezzario aggiornato, al conguaglio degli importi riconosciuti.”

Quindi, potremmo avere due casi:

Primo caso.

– il prezzo del materiale di offerta del mese di marzo 2020 è 10 euro;

– il prezzo dello stesso materiale nell’ultimo prezzario al 31 dicembre 2021 è pari a 12 euro;

– si incrementa il prezzo di Euro 12 per il 20%, quindi 12 x 1,2 = euro 14,40;

– qualora il prezzo dello stesso materiale, nel prezzario aggiornato al 31/7/2022, dovesse essere aumentato e quindi, per esempio, risultare pari a euro 16,00, dovrebbe applicarsi un conguaglio di Euro 1,60. (16€ – 14,40€)

– ove, invece, il prezzo aggiornato dovesse risultare inferiore a Euro 14,40, il conguaglio sarebbe negativo.

– il conguaglio va applicato nella misura del 90% ed al netto del ribasso d’asta.

 

Secondo caso.

– il prezzo del materiale di offerta del mese di marzo 2020 è 10 euro;

– tra la data di offerta ed il 31 dicembre 2021 non sono intervenuti adeguamenti del prezzario;

– si incrementa, quindi, il prezzo di offerta pari a euro 10 per il 20%, quindi 10 x 1,2 = euro 12,00;

– qualora il prezzo dello stesso materiale, nel prezzario aggiornato al 31/7/2022, dovesse essere aumentato e quindi, per esempio, risultare pari a euro 16,00, dovrebbe applicarsi in tale caso un conguaglio più elevato e quindi pari ad Euro 4,00 (16€ – 12€);

– anche qui laddove, invece, il prezzo aggiornato fosse inferiore a Euro 12,00 il conguaglio sarebbe negativo.

– il conguaglio va applicato nella misura del 90% ed al netto del ribasso d’asta.

Queste paiono – ma si è aperti a critiche e valutazioni – le soluzioni e metodi più logici.

Attenzione –> il pagamento viene effettuato al netto delle compensazioni già riconosciute laddove vi sia nel contratto la clausola revisionale dell’art. 106, comma 1, lett. a, del Codice e questa sia stata applicata, ed  entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall’adozione dello stato di avanzamento dei lavori).

4 – L’AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI. LE RISORSE. ACCORDI QUADRO.

L’aggiornamento dei prezzari, entro il 31/7/2022 viene effettuato in attuazione delle linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del decreto-legge 4/2022 (convertito con legge 28/3/2022 n. 25).

Tali linee guida non sono ancora state emanate (dovevano essere pubblicate entro il 30 aprile 2022).

Se le Regioni non provvedono a tale adeguamento ?

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Ai fini dell’applicazione del prezzario aggiornato del 2022, per i lavori in corso, le stazioni appaltanti possono farvi fronte mediante le seguenti risorse:

-imprevisti nel limiti del 50%, indicati nel quadro economico di appalto;

-eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento;

-ribassi d’asta;

-somme residue su altri interventi ultimati.

Il Decreto Legge prevede, poi, fondi ulteriori e risorse stanziate dallo stato.

Ai fini, invece, dell’adeguamento dei prezzari per le gare da bandire:

-si possono rimodulare le somme previste nel quadro economico;

-si possono utilizzare risorse derivanti da altri interventi ultimati.

Anche a tale fine il decreto legge prevede fondi ulteriori stanziati dallo stato.

Accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci al 18 maggio 2022.

Riporto anche qui, quanto scritto da Romano Mutti (Ance Alessandria):

“Ai fini della esecuzione degli accordi quadro (e, quindi, nei contratti attuativi/applicativi da affidare sino al 31 dicembre 2022), le stazioni appaltanti dovranno utilizzare (nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dagli accordi quadro medesimi) i prezzari aggiornati secondo le medesime modalità, alternative, sin qui viste.

Analogamente a quanto prima visto per i sal dei lavori già eseguiti, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate o annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, inerenti ad appalti di lavori basati su accordi quadro in esecuzione al 18 maggio 2022, troveranno applicazione le medesime disposizioni sin qui viste (sal immediato, alias in deroga, certificato di pagamento contestuale o entro 5 giorni e applicazione dei prezzari debitamente aggiornati ai sensi del comma 2 o, nelle more del predetto aggiornamento, dei prezzari aggiornati al data del 31/12/21 debitamente incrementati fino al 20%).”

5- ABROGAZIONI. CONSIDERAZIONI FINALI. SI DEVE FARE ISTANZA ?

Il Decreto Legge abroga:

-l’art. 29, comma 11 bis, del DL 4/2022, in tema di accordi quadro. Tale norma viene sostituita da quelle del Decreto Legge medesimo.

-i commi 2,3,4,5,6,7,8 del meccanismo compensativo previsto dall’art. 25 del DL 1/3/2022 n. 17 (convertito con legge 27/4/2022, n. 34) e relativo alle tabelle di rilevazioni per l’anno 2022.

L’impresa deve fare istanza per ottenere l’applicazione delle norme contenute nel Decreto Legge 50/2022 ?

Le disposizioni non prevedono tale onere e nessuna decadenza. Pertanto non è necessario avanzare istanza. Tuttavia nulla vieta di chiedere, soprattutto per i lavori già contabilizzati alla data del 18 maggio, l’emissione del certificato di pagamento straordinario.

Ultima annotazione: riporto alcune considerazioni pervenutemi da un imprenditore “giurista” del settore (Denis Xausa) sulle quali riflettere:

“ L’articolo 26 del Decreto Legge recita testualmente: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché’ dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale”.

È quindi facile comprendere come l’adeguamento dei prezzi sembrerebbe rivolto ai soli appalti di lavori con conseguente esclusione delle forniture e dei servizi. Rimarrebbero esclusi quindi, anche se ricomprendenti di fatto “lavori”, quegli appalti di servizi quali ad esempio: servizio di pronto intervento manutentivo, tagli erba, servizi del verde, appalti di pulizie, sgombero neve ecc., così anche per tutte le forniture come, ad esempio, l’arredo urbano o le forniture tecnologiche; come se chi opera per i servizi di taglio erba o rimozione neve non abbia subito i rincari del gasolio o chi effettua fornitura di prodotti tecnologici non abbia subito il “caro materiali” .

Siamo quindi nuovamente in presenza di un provvedimento confuso e “monco” che darà origine, in assenza di un nuovo intervento legislativo chiarificatore, a decine di contenziosi.

Oltre alla mancata identificazione di Servizi e Forniture, il DL 50/2022 non interviene regolando e chiarendo come, lo stesso, possa interagire con gli appalti a “corpo” rispetto agli “appalti a misura”.

*in copertina opera di Rosario Scalise (AVC) “Metodo”

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Caro materiali: decreto rilevazione secondo semestre 2021. Decreto MIMS pubblicato in G.U.S.G. n. 110 del 12/05/2022. 

lighthouse

Il Decreto del MIMS (pubblicato nella G.U. S.G. n. 110 del 12/5/2022), emanato ai sensi dell’art.1-septies del DL 73/2021 (sostegni bis – come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1 comma 398), reca:

a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

Sommessamente rilevo che ancora qualcosa non quadra, come indicato di seguito (cfr. anche qui).

Breve riepilogo delle regole – E l’anno 2021?

La compensazione prezzi del secondo semestre 2021:

–> si applica ai contratti che erano in corso d’esecuzione alla data del 25 luglio 2021.

–> deve essere chiesta dall’impresa (a pena di decadenza) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta del Decreto di rilevazione e quindi entro il 27/5/2022 (compreso);

–> è determinata al netto dell’alea dell’8% (offerte anno 2020) o 10% (offerte ante 2020 ovvero dal 2003 al 2019).

–> concerne i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, come già segnalato nell’articolo del 29/11/2021 (https://avvocatodicantiere.it/caro-materiali-pubblicati-il-decreto-le-tabelle-e-la-circolare-riassunto-e-prassi-operative-per-imprese-ed-enti/), l’esplicito riferimento ai “libretti delle misure” consente di includere non solo i materiali previsti nei SAL ma anche quelli inerenti a lavorazioni e attività eseguite ma non allibrate; la verifica, pertanto, dovrebbe riguardare tutti i materiali messi in opera nel periodo indicato, anche se riferiti ad allibramenti nei sal emessi dopo il 31 dicembre 2021;

–> si applica in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. 163/2006 e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016.

–> Il contratto deve essere riferito ad offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;

Domanda

La compensazione è ammessa anche nel caso di offerta presentata nel primo semestre 2021, il cui contratto è stato concluso nel 2021?

La norma di riferimento non dice nulla sul punto.

Non esclude la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta e pertanto, secondo una interpretazione logica e letterale, tale divieto non sussisterebbe. Tuttavia, la Circolare applicativa riferita al primo semestre la vietava (può una circolare introdurre un divieto di tale natura nel silenzio della legge?).

Sul punto occorre tenere in considerazione che logicamente sarebbe stato opportuno inserire nella tabella pubblicata anche il prezzo medio del primo semestre 2021, per consentire la compensazione tra primo e secondo semestre 2021. Cosi non è avvenuto e quindi rimane il serio e concreto dubbio che sia applicabile la compensazione per contratti iniziati e conclusi in tale anno.

Personalmente ritengo sia un errore: è sufficiente verificare le percentuali dei singoli materiali ricavabili dalle due tabelle  ( allegato 1  e allegato 2) dell’anno 2021, come nel seguente esempio:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 esempio ferro

Se si nota, tra il primo semestre 2021 ed il secondo semestre 2021  il ferro acciaio tondo per cemento armato presenta un differenziale di incremento di 28,45% (72,25% – 43,80 %). E cosi per tutti i materiali.

Si veda anche per il bitume:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 esempio bitume

Anche per il bitume, si può notare che tra il primo semestre ed il secondo semestre il differenziale è pari a  incremento del 18,37% (36,52% – 18,15 %).

Quindi ?

Quindi “qualcosa non quadra”, in quanto diversi operatori subiranno (hanno già subito) aumenti importanti con il rischio di non vedersi riconosciuto nulla, nel caso appunto abbiano fatto l’offerta nel primo semestre 2021 e chiuso la contabilità nel secondo semestre dello stesso anno.

Anche se – sommessamente – ritengo e ribadisco che la norma non pone il divieto specifico della compensazione per contratti con offerta 2021 e conclusi nel medesimo anno.

D’altra parte la scelta di effettuare le rilevazioni semestre per semestre rende chiaro come i prezzi siano “volatili” e quindi come tra i due periodi possa esserci effettivamente un aumento rilevante, ben superiore all’alea contrattuale.

COSA DEVE FARE L’IMPRESA (TERMINE PERENTORIO)

–> Quando.

A pena di decadenza, le imprese devono presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro il termine perentorio del 27/5/2022 – compreso –  (15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto MIMS sopra richiamato).

–> Cosa.

L’istanza dovrà unicamente contenere:

– l’indicazione dei materiali per i quali si domanda la compensazione;

– la richiesta al direttore dei lavori di accertare le relative quantità impiegate nelle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Nella sostanza la domanda (istanza) deve essere indirizzata al RUP e al DL; deve precisare quali materiali sono stati utilizzati nel periodo indicato; deve contenere la richiesta di avvio della istruttoria per il calcolo (NB:  opportuno, anche se non obbligatorio, effettuare anche il calcolo della compensazione già nella istanza).

Quindi, se sono un’impresa:

a) prendo i libretti delle misure dei lavori del periodo 1 luglio/31 dicembre 2021 o comunque faccio riferimenti ai materiali posati (a mio avviso anche solo acquistati, secondo documentazione a comprova) in quel periodo;

b) verifico i materiali del periodo e che compaiono nelle tabelle ministeriali allegati al decreto (attenzione: nel dubbio inserirei anche i materiali che comunque non ritrovo esplicitamente nel decreto, perché alcuni sono compresi in definizioni più generiche);

c) scrivo l’istanza e faccio la pec entro il giorno 27/5/2022.

L’istanza è quindi relativamente semplice: non occorre quantificare la compensazione essendo onere del DL; tuttavia se possibile ne suggerirei la quantificazione.

COSA DEVE FARE LA STAZIONE APPALTANTE

Una volta pervenuta l’istanza (che non necessita – elemento importante – che confluisca negli atti contabili a titolo di riserva), il Direttore dei lavori deve:

–> calcolare la maggiore onerosità subita dall’appaltatore ed effettuare i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto nella circolare;

–> presentare i calcoli e le sue analisi alla stazione appaltante (al RUP).

–> il RUP (o il dirigente presposto), controllano i calcoli, verificano le disponibilità sul capitolo di spesa dell’appalto oppure stanziano somme aggiuntive, e procedono al pagamento.

Il Decreto precisa a tale proposito:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 precisazioni

Nella sostanza, secondo le norme indicate, le stazioni appaltanti dovranno provvedere alle compensazioni:

-per il 50% attingendo dalle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento oppure ulteriori somme a disposizione.

-mediante utilizzi dei ribassi d’asta qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

– mediante somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Se le somme non sono sufficienti ?

Solo in caso di assenza ovvero di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno presentare richiesta di accesso al “Fondo compensazioni” istituito presso il MIMS ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies, secondo le nuove modalità e tempistiche stabilite dal DM del 5 aprile scorso che precisa:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 precisazioni2

Da venerdì 13 maggio è operativa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali.

N.B. La recente Circolare del MIMS ribadisce “ infine, si rappresenta che, allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, con decreto ministeriale del 5 aprile 2022 …, è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendosi, in sintesi: la diminuzione, da 60 a 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonché l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti.”

 I giustificativi

Il DM del 5 aprile, con riferimento al secondo semestre 2021, non parla di giustificativi da presentare ad opera della stazione appaltante.

Tuttavia si potrebbe ritenere che gli stessi siano necessari laddove occorra dimostrare l’incidenza dei materiali su lavorazioni composite e complesse (come previsto per esempio dal DL 27/1/2022 n. 4 “

“Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”..

Termini di pagamento delle compensazioni.

Ultimo elemento da tenere in considerazione concerne i termini per liquidare il corrispettivo. La norma non dispone nulla sul punto. Occorre quindi fare riferimento ai principi generali in materia. Trattandosi di un corrispettivo che nasce nella sostanza da una revisione della contabilità, si deve applicare l’art. 113 bis del Codice dei Contratti (30 giorni).

D’altra parte, l’istanza di compensazione determina l’avvio di un procedimento amministrativo che deve concludersi, entro 30 giorni, con l’adozione di un provvedimento espresso (Tar Lazio, sez. Terza Quater, 15 febbraio 2022, n.1818).

Ovviamente se l’ente non ha le risorse ed ha chiesto al Ministero il trasferimento delle stesse, dovrà comunicare all’impresa tale circostanza dando evidenza della necessità di attendere l’erogazione del fondo e di sospendere i termini per l’adozione del provvedimento finale. L’importante è non rimanere in silenzio (Tar Lazio, sez. Terza Quater, 15 febbraio 2022, n.1818).

IL CALCOLO

Sulle modalità di calcolo si farà riferimento alle modalità previste per il primo semestre, come indicato nella circolare ministeriale emessa per il primo semestre 2021 (si vedano gli esempi dell’articolo del blog)

https://avvocatodicantiere.it/caro-materiali-pubblicati-il-decreto-le-tabelle-e-la-circolare-riassunto-e-prassi-operative-per-imprese-ed-enti/

Si riporta comunque un esempio.

La differenza rileva ai fini dell’applicazione dell’alea (8% per offerte del 2020; 10% per offerte di anni precedenti).

A- Offerta anno 2020.

-Apro il libretto delle misure del periodo e verifico quali sia la quantità di materiale allibrata. Ribadisco che in ogni caso a mio avviso l’istruttoria deve verificare quei materiali messi in opera nel periodo anche se riferiti a sal emessi dopo il 30 giugno;

-Kg da libretto 5.342,636 primo semestre 2021.

-Verifico sulle tabelle del decreto la voce “Ferro acciaio tondo per cemento armato”.

-Prezzo medio 0,59 euro/kg e variazione percentuale secondo semestre 2021 del 72,25%

-Tolgo l’alea dell’8% e rimane come variazione assentibile il  64,25%.

– Euro 0,59/kg x 64,25% = Euro 0,379 Euro/kg quale variazione unitaria.

-Euro 0,379 x 5.342,636 Kg (rilevati nel libretto) = Euro 2.025,26

B- Offerta anno 2018.

Il medesimo meccanismo si applica per le offerte anteriori al 2020, con alea al 10% e facendo riferimento ai prezzi medi degli anni riferimento di offerta.

-Offerta anno 2018.

-Kg da libretto 5.342,636 secondo semestre 2021.

-Verifico sulle tabelle del decreto la voce “Ferro acciaio tondo per cemento armato” guardando l’anno 2018.

-Prezzo medio 0,60 euro/kg e variazione percentuale secondo semestre 2021 del 70,03%

-Tolgo l’alea del 10% e rimane come variazione assentibile il  60,03%.

– Euro 0,60/kg x 60,03% = Euro 0,360 Euro/kg quale variazione unitaria.

-Euro 0,360 x 5.342,636 Kg (rilevati nel libretto) = Euro 1.923,35

Il problema maggiore si pone nelle voci a corpo, ovvero quelle voci che comprendono plurimi fattori produttivi per un prezzo globale. Il DL provvede, in questi casi, a ricostruire l’incidenza del materiale, scorporando la manodopera ed eventuali altri fattori. Tale valutazione verrà effettuata sulla base dei dati progettuali o comunque sulla base di analisi.

In copertina opera di Rosario Scalise (AVC: avvocato di cantiere)

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.