Caro materiali: parere ANAC 34/2022 su decreto 36/2022 per varianti in corso d’opera. Collaudo (CRE) e DL Aiuti

Nei recenti articoli del blog si è argomentato sul ruolo dell’istituto della variante, quale strumento per rinegoziare il contratto in caso di aumenti significativi del costo dei materiali; soprattutto quale “mezzo” per considerare le esigenze degli operatori esclusi dall’applicazione del DL Aiuti (per svariati motivi, ivi compreso nel caso di appalto di servizi – es: sgombero neve ecc).
La disciplina del DL Aiuti, peraltro, trova difficoltà applicative anche con riferimento all’istituto del collaudo (o CRE) e alla sua rilevanza quale momento scriminante nell’applicazione della rivisitazione dei prezzi di appalto.
LE VARIANTI IN CORSO D’OPERA (Decreto PNRR 36/2022 – Parere Anac 34/2022)
Non voglio dilungarmi sulle regole e limiti delle varianti e quindi rinvio ai blog del 18/7/2022 e del 29/3/2022 nei quali avevamo analizzato l’istituto sia dal punto di vista generale (limiti quantitativi e qualitativi) sia in relazione alla possibile (come sempre sostenuto) applicabilità per ovviare agli eccezionali aumenti del costo dei materiali.
Il recente Decreto PNRR 36/2022, convertito con la legge 29/6/2022, n.79, all’art. 7, commi 2 ter e 2 quater, precisa:
A – Le circostanze impreviste ed imprevedibili di cui all’art. 106, comma 1, lett. c, del Dlgs 50/2016, includono “anche quelle … che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”.
B – La stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, “senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.”.
Quindi:

L’interpretazione autentica del Decreto 36/2022 (sul PNRR) non può essere riferita ai soli appalti finanziati appunto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come potrebbe obiettare qualcuno (obiezione peraltro contraria al buon senso e alla lettura della norma, oltre che della Direttiva UE).
L’Anac infatti con il recente parere 34/2022 ha precisato:

Nella sostanza per ogni contratto pubblico, la circostanza imprevista ed imprevedibile contempla anche gli aumenti “significativi” di singoli materiali da costruzione.
Domande
–> Cosa si intende per circostanze “che alterano in maniera SIGNIFICATIVA il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera” ?
–> Se può adottare la variante, prima della stipula del contratto quando è già conclamato l’imprevisto, oppure solo la stipula del medesimo?
Per la risposta si rinvia al blog del 18/7/2022.
COLLAUDO -CRE e DL AIUTI
Altro tema “caldo” è l’applicazione del DL Aiuti nei casi in cui alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del DL Aiuti), era già stato approvato il Collaudo ed il CRE.
Secondo un parere del Ministero (num. 1367 del 17/6/2022) il DL aiuti non si applicherebbe se alla data del 18 maggio 2022 è stato approvato il Collaudo/CRE (intendendo il Collaudo/CRE provvisorio).
Tale interpretazione, peraltro, smentita da altre indicazioni ministeriali e, come pare, anche dalla Delibera n. 63 dell’8/2/2022 di Anac (ancorché riferita alle compensazioni), non pare coerente con le disposizioni normative.
E ciò in quanto:
a) L’ art.26 del DL 50/2016 (come convertito in legge) riconosce il diritto di applicazione dei prezzi di cui all’ultimo elenco prezzi, per i lavori eseguiti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022, sulla base di offerte presentate entro il 31/12/21, senza pretendere che il contratto sia in corso di esecuzione a una data determinata;
b) Nella sostanza, l’articolo 26 del 50/2022 non fa riferimento ai “contratti in corso di esecuzione”; condizione, invece, presente nell’articolo 1-septies del dl 73/2021. La norma richiama esclusivamente le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022.
Pertanto, per esempio, se l’impresa ha realizzato opere tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 marzo 2022 (con offerta antecedente il 31 dicembre 2021) e poi il 15 aprile è stato approvato il CRE (quindi prima del 18 maggio 2022), la stessa avrebbe comunque diritto alla rivisitazione dei prezzi secondo il DL Aiuti.
Questa pare l’interpretazione più logica e coerente con l’impianto normativo; ma accetto – ovviamente – contraddittori sul punto.
Ultimo tema concerne la rilevanza del collaudo provvisorio rispetto a quello definitivo, di cui ne parleremo in altra occasione.
*in copertina “Addii” di Rosario Scalise
Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.