Calcestruzzo e ponteggi: subappalto-fornitura-nolo

unicorno come subappalto fornitura CLS e nolo ponteggio

L’istituto del subappalto è stato affrontato in diversi articoli del Blog; tuttavia occorre calare le regole previste dall’art. 119 del Codice nella realtà di cantiere. Una sentenza della Cassazione offre uno spunto interessante su due momenti di vita del cantiere: la fornitura del calcestruzzo ed il nolo del ponteggio. Il tutto anche sotto il profilo della gestione della sicurezza. Di seguito alcune riflessioni.

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SUBAPPALTO, FORNITURA, NOLO

Dlgs 36/2023 e Dlgs 81/2008

Prima di entrare nel merito delle due fattispecie indicate, è opportuno rammentare in breve che:

–> SUBAPPALTATORE – è colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto –> con organizzazione di mezzi e rischi propri –> è una impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS

–>FORNITORE – è colui che vende un prodotto (o svolge una prestazione) che verrà inserito dall’appaltatore nel proprio processo produttivo. Es: fornitura di calcestruzzo, di ferro per armatura, di prefabbricati, di serramenti–> Il fornitore quindi non interviene nella fase di realizzazione, mediante apporto di manodopera –> non è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> in genere non  è tenuto a redigere il POS (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)

–> NOLEGGIATORE A FREDDO – è colui che «affitta, dà a nolo» un mezzo oppure un’attrezzatura, senza operatore. Es: nolo di una fresa, di un escavatore (senza autista) –> Il noleggiatore quindi non interviene nella fase di realizzazione mediante il proprio apporto di manodopera –> non è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> in genere non è tenuto a redigere il POS (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)

–> FORNITORE CON POSA IN OPERA –> è colui che fornisce un bene e provvede, anche, alla sua messa in posa –> In presenza di determinare condizioni può costituire subappalto (art. 119, comma 2, del Codice) –> Se interviene nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera è una impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS

–> NOLEGGIATORE A CALDO –> dà a nolo un mezzo mettendo a disposizione del noleggiante l’operatore che lo muove/utilizza (autista, manovratore). –> In presenza di determinate condizioni può essere assimilato al subappaltatore (art. 119, comma 2, del Codice)–> Se interviene nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera, è un’impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS

In concreto, pertanto, le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” e non partecipano direttamente alla realizzazione dell’opera con la propria manodopera non sono imprese esecutrici (sia per il Codice dei Contratti sia per il Dlgs 81/2008) e, quindi, sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS.

Per l’art.119 sopra richiamato il subappaltatore è colui che “esegue una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto” con organizzazione di mezzi e rischi propri; definizione che si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell’art. 89 del Dlgs 81/2008impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.

LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO:

 SUBAPPALTO  O SEMPLICE FORNITURA?

Il caso è certamente molto ricorrente nei cantieri; determinare se il fornitore del CLS sia da qualificare a titolo di “impresa esecutrice” (quindi subappaltatore) oppure mero fornitore, ha rilevanza sotto diversi profili: autorizzativi, requisiti e sicurezza.

La Cassazione (con pronunce del 2025 – 536/2025, e del 2017 – 11739/2017, nel richiamare le circolari del Ministero del Lavoro (3328/2011 e 2597/2016) ribadisce, sostanzialmente, il principio secondo cui: “ l’impresa fornitrice di calcestruzzo non deve redigere il POS se i suoi lavoratori si limitano a utilizzare la canaletta o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa; in caso contrario deve redigere il POS”.

La citata Circolare del 2011 indica sia le procedure di fornitura sia i rischi principali connessi alla fornitura del CLS in cantiere e precisa che il lavoratore dell’impresa fornitrice “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso,  non si potrà esigere il POS o il DUVRI. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), il Fornitore potrebbe essere considerato subappaltatore e dovrà redigere il POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008. 

Quindi

Il Fornitore di CLS per non essere qualificato subappaltatore ed essere esonerato dalla redazione del POS–> non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e/o manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico –> anche perché tali azioni di manovra determinano rischi specifici interferenziali (urti, schiacciamenti, intrappolamento, urti del capo, scivolamento)

È chiaro come nella maggior parte dei casi il fornitore di CLS si limita a posizionare la macchina su terreno adatto, aziona il freno, stabilizza il mezzo, segue le indicazioni del capo cantiere, controlla il flusso del CLS –> non tiene e manovra la benna, il secchione ecc. –> non partecipa alla posa in opera.

Breve riflessione: se il fornitore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento? Pertanto se il CLS viene fornito per l’esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, il fornitore deve possedere anch’esso la categoria OG 2? Lo stesso fornitore otterrà il CEL in OG 2?

IL PONTEGGIO:

SUBAPPALTO O SEMPLICE NOLO ?

Un altro caso ricorrente, e per la verità più complesso da analizzare (considerate le varie posizioni sul punto), è quello del nolo del Ponteggio –> Subappalto ? Nolo a Caldo ?

Le considerazioni che seguono non hanno la pretesa di costituire “verità” in materia; ma costituiscono mere riflessioni basate su esperienze pregresse.

I principi esposti per il caso della fornitura del CLS, possono aiutare a definire il perimetro dell’analisi.

Innanzitutto è bene rammentare che si possono distinguere:

i ponteggi di “sicurezza come individuati dall’Allegato XV.1 del Dlgs 81/2008, il quale elenca tra gli apprestamenti per la sicurezza ai fini della redazione del PSC i ponteggi, trabattelli ecc..

i ponteggi di “servizio” ovvero i ponteggi che risultano necessari per realizzare l’opera e quindi parte del prezzo dell’opera (da assoggettare a ribasso).

L’art. 119  del Codice prevede che il subappaltatore esegue una parte della prestazione” in appalto “con organizzazione di mezzi e rischi propri”; definizione che come abbiamo visto si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell’art. 89 del Dlgs 81/2008impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”;

In merito esistono due indirizzi interpretativi.

1-IL NOLEGGIO “A CALDO” DEL PONTEGGIO COSTITUISCE SUBAPPALTO.

Secondo tale indirizzo, se l’appaltatrice deve noleggiare “ a caldo”  un ponteggio necessario per poter lavorare sul tetto di un immobile, deve chiedere l’autorizzazione al subappalto.

Se il nolo del  ponteggio fisso  comprende l’onere di montarlo e smontarlo e il “ponteggiatore” provvede a farlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all’appaltatrice –> l’impresa che noleggia non può che essere considerata un’impresa esecutrice sotto il profilo sia del Dlgs 81/2008 sia del Codice dei Contratti –> Trattasi di un subappalto con obbligo di redigere Pimus e POS.

Se, invece, il nolo comprende la sola attrezzatura (ponteggio) e l’onere di montarlo e smontarlo rimane in capo all’appaltatrice, è evidente che l’operatore che noleggia l’attrezzatura non può essere qualificato quale impresa esecutrice non intervenendo in nessun modo nella fase esecutiva dell’opera –> Trattasi di un nolo senza obbligo di redazione del POS.

2- IL NOLEGGIO “A CALDO” DEL PONTEGGIO NON COSTITUISCE SUBAPPALTO.

Secondo un altro indirizzo, il nolo del  ponteggio fisso che comprende l’onere di montarlo e smontarlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all’appaltatrice, non costituisce subappalto in quanto si tratta di una prestazione accessoria e strumentale (quindi un servizio) che non modifica o integra il lavoro oggetto di contratto –> la prestazione non costituisce una parte dell’opera –> È quindi sufficiente una semplice comunicazione –> Rimane l’obbligo di redigere il Pimus.

Riflessione in merito.

La distinzione tra “lavoro” e “servizio” risiede nel fatto che effettivamente il lavoro “modifica la realtà fisica”, mentre nel caso di nolo del ponteggio lo stesso viene montato e smontato e sostanzialmente non ne rimane traccia (sul punto l’ANAC è intervenuta diverse volte confermando tale distinzione – con riferimento alla manutenzione).

Tuttavia si ritiene che occorra distinguere due casi:

 

a)Il nolo a caldo del ponteggio quale mero apprestamento di sicurezza, come nel caso della necessaria installazione per poter operare sul tetto di immobile durante una ristrutturazione. Oppure il caso del montaggio del  ponteggio quale opera provvisionale (temporanea) per consentire il lavoro in quota in sicurezza con stazionamento e transito al sicuro –> art. 112 dlgs 81/2008 – All. XV.

b) Il nolo a caldo del ponteggio quale attività “strumentale” per realizzare l’opera, come nel caso di riqualificazione di una facciata di un fabbricato. In questo caso il ponteggio costituisce elemento di supporto per realizzare una opera compiuta e ricondotta nella voce specifica di elenco prezzi della lavorazione –> fattispecie disciplinata dal Dlgs 81/2008 all’art. 131.

Nel primo caso si ritiene che effettivamente non sussistano le condizioni per qualificare il nolo a caldo del ponteggio quale subappalto in quanto l’attività per sua natura è accessoria, provvisionale e spesso rientra nei costi della sicurezza oppure nelle spese generali di cantiere (art. 31, All. I.7 del Codice) –> art. 112 del d.lgs. 81/2008

Nel secondo caso per taluni parrebbero sussistere, invece, le condizioni per qualificare il nolo a caldo quale subappalto; il ponteggio rientra “a stretto rigore” nella parte di opera da realizzare ed è elemento della voce di prezzo della “facciata” –> art 131 del d.lgs. 81/2008.

Tuttavia affinché un nolo a caldo sia qualificabile subappalto devono sussistere le seguenti condizioni:

a) Il noleggiatore mette a disposizione dell’appaltatore non solo il mezzo ma anche un operatore che ha una preparazione tecnica idonea a manovrare il bene noleggiato;

b) Il noleggiatore realizza una parte dell’opera, con una organizzazione imprenditoriale basata su una obbligazione di risultato (per esempio, se l’appaltatore noleggia a caldo 4 escavatori per realizzare lo scavo di fondazione per la realizzazione della scuola oppure noleggia la finitrice a caldo per realizzare una pavimentazione, l’affidamento potrebbe essere qualificato subappalto);

Il tutto al di là dei meri limiti numerici dell’art. 119, comma 2 del Codice (2% – 50% manodopera).

Ora nel caso del nolo, montaggio e smontaggio del ponteggio, non pare ritenersi – in generale – che tale attività costituisca una “parte” dell’opera –> il noleggiatore con il proprio lavoro non modifica la realtà fisica –> La differenza tra nolo a caldo e subappalto  impone, quindi, di accertare se si verifica concretamente la componente “lavoro” che conduce a realizzare, appunto, una quota dell’opera, secondo la definizione dell’art. 119 del Codice à peraltro la componente “lavoro” nel caso in esame (montaggio e smontaggio) si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.

Anche nel caso del nolo a caldo del ponteggio occorre, infine, chiedersi: se il noleggiatore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento ? Pertanto se il Ponteggio viene montato e smontato per l’esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, lo stesso noleggiatore deve possedere anch’esso la categoria OG 2? Lo stesso otterrà il CEL in OG 2?

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

La verifica d’idoneità tecnico professionale

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Come esposto in un altro articolo del blog (9/5/2024), il D.lgs. 36/2023 ha introdotto alcune novità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tuttavia, spesso, viene sottovalutata l’istruttoria relativa alla verifica di idoneità tecnico professionale. E ciò sia dal RUP sia, soprattutto, dall’appaltatore.

In breve alcune annotazioni pratiche.

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Cosa è (a cosa serve) la verifica di idoneità tecnico professionale

L’art. 89 del D.lgs. 81/2008 chiarisce che si tratta della verifica del “possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.”

Nella sostanza il “solo” possesso della Certificazione SOA, seppur requisito indispensabile per concorrere alla procedura di gara, non è sufficiente ai fini dell’avvio del cantiere: prima della stipula del contratto (quindi ben prima dell’avvio dei lavori) è necessario effettuare una ulteriore istruttoria.

L’art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/2008, nel richiamare l’allegato XVII, dispone che il RUP (quale Responsabile dei Lavori) deve verificare una serie di requisiti.

Obbligo previsto in capo anche all’appaltatore, come di seguito specificato.

N.B. –> L’art. 157 del testo unico in materia di sicurezza dispone che l’omessa verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale determina una sanzione (penale).

La finalità della verifica dell’idoneità tecnico professionale è quella di appurare una serie di requisiti tecnici, legali e di sicurezza al fine di garantire la realizzazione delle opere da parte di operatori qualificati anche nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili.

E tra questi, la circostanza che l’appaltatore oppure il subappaltatore non siano soggetti a provvedimenti interdittivi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; provvedimenti oggi divenuti concreti anche nel caso di una sola violazione delle previsioni dell’allegato I dello stesso Testo (si vedano articoli Blog 16/11/2022; 25/1/2022) e tra queste:

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

-Mancata formazione ed addestramento

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

Mancanza di protezioni verso il vuoto

Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

Chi deve fare la verifica di idoneità tecnico-professionale:

RUP e Appaltatore

In ambito di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/08 e smi (cantieri temporanei o mobili), vi sono DUE distinte verifiche di idoneità tecnico-professionale:

1)  una di competenza esclusiva del RUP (in qualità di Responsabile dei Lavori ai sensi degli articoli  89, comma 1, lett. c) del D.Lgs 81/08 e smi e  art. 8, comma 1, lett. f), dell’Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023) da effettuarsi prima della stipula del contratto nei confronti dell’appaltatore e, successivamente, nei confronti di tutte le imprese esecutrici (subappaltatrici e subcontraenti), nonché dei lavoratori autonomi, che operano nel cantiere;

2) l’altra a carico del datore di lavoro dell’appaltatore da effettuarsi nei confronti delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi) che operano in cantiere per conto della stessa, da allegare al momento della trasmissione del contratto di subappalto/subcontratto (art. 97, comma 2 e punto 3 dell’Allegato XVII, del DLgs 81/08).

L’Allegato XVII infatti impone all’appaltatore di effettuare tale verifica: “In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

L’appaltatore è tenuto, quindi, in fase di trasmissione della istanza di autorizzazione al subappalto a documentare l’avvenuta verifica.

Con l’introduzione del subappalto a cascata previsto dal comma 17, dell’art. 119, del DLgs 36/2023, la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici assume, maggiore rilevanza. D’altra parte, la presenza di un maggior numero di imprese esecutrici (presumibilmente microimprese o piccole imprese in filiera verticale), determina senza dubbio maggiori rischi interferenziali, richiedendo un controllo decisamente più attento sia nella fase autorizzativa sia nella fase esecutiva (in cantiere).

Strettamente connesso alla verifica di cui sopra (punto 1 dell’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008) è l’obbligo previsto a carico del datore di lavoro dell’appaltatore (art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/08) di provvedere affinché i dirigenti e i preposti (Capi cantiere) siano in possesso di adeguata formazione.

I soggetti, infatti, che per conto delle imprese gestiscono il cantiere e devono adempiere agli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e smi, sono:

A) Il Direttore Tecnico di Cantiere;

B) Il Preposto (ovvero il capo cantiere).

A tal proposito è importante evidenziare che l’ultimo periodo del comma 15, dell’art. 119 del Codice, stabilisce che:

articolo 119 comma 15 del DLgs 36/2023 avvocato di cantiere

Dalla disposizione citata emerge, quindi, l’importanza che il cantiere sia gestito da personale qualificato e individuato in termini chiari e precisi; ogni impresa che interviene nella filiera esecutiva deve quindi individuare un direttore tecnico ed un preposto (figure che potrebbero anche coincidere).

ATTENZIONE

Il RUP deve accertarsi che ogni operatore che interviene nella filiera esecutiva, abbia formalizzato la nomina, per il cantiere specifico:

-del Direttore tecnico di cantiere (soprattutto con riferimento all’appaltatore principale, come previsto dall’art. 119, comma 15, del DLgs 36/2023);

-del Preposto Capo Cantiere, quale garante della sicurezza nell’area di lavoro.

Entrambi i soggetti devono essere formati in modo specifico. La presenza di tali figure nella gestione della sicurezza ha, peraltro, la finalità di rendere più serena l’attività del RUP medesimo.

Documenti per la verifica: cantieri e non cantieri.

L’art. 90, unitamente all’Allegato XVII, del D.lgs. 81/2008 prevede le seguenti ipotesi:

a) In caso di cantiere (temporaneo/mobile) occorre acquisire

Visura camerale in corso di validità con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

– Documento di valutazione dei rischi (DVR);

DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;

– Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

b) In caso di cantiere (temporaneo/mobile) se lavoratore autonomo, occorre acquisire

Visura camerale in corso di validità con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

-Documentazione che attestati la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle disposizioni del D. L.vo 81/08 (ex. dichiarazioni di conformità CE, verbali di verifica periodica);

-Elenco dei DPI in dotazione;

-Attestati inerenti la formazione e certificato di idoneità sanitaria, se espressamente previsti dal D. L.vo 81/08;

DURC in corso di validità.

c) Nei cantieri di durata presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari (individuati all’Allegato XI del Testo Unico Sicurezza), sia le imprese sia i lavoratori autonomi possono dimostrare la propria idoneità tecnico professionale presentando:

-Certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

DURC;

Autocertificazione per gli altri documenti di cui all’Allegato XVII

d) Se non si opera nell’ambito di un cantiere (la cui definizione di cantiere è prevista dallo stesso D.lgs. 81/2008) il datore di lavoro (art 26 del D.lgs. 81/2008) deve richiedere all’impresa o al lavoratore autonomo a cui ha affidato le attività:

-Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Per ultimo si fa presente che il RUP, per effettuare i necessari riscontri finalizzati alla verifica di idoneità tecnico-professionale, dovrà fare riferimento non solo al citato Allegato XVII del D.Lgs 81/08 ma anche alla nota del Ministero del Lavoro del 14 gennaio 2010 e agli interpelli n. 13 del 11 luglio 2014 e n. 7 del 12 maggio 2016.

A tale riguardo si rammenta che l’articolo 12 comma 3 del D.Lgs 81/08 (rubricato “Interpello”), inserito all’interno del Capo II del Titolo I (“Sistema istituzionale”), prevede che “le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.”

L’Avvalimento

Come previsto dall’art. 104 del D.lgs. 36/2023 “il RUP accerta in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha, inoltre, l’obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell’articolo 29 e quelle inerenti all’esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.”

Nella sostanza considerato che l’ausiliaria sostituisce l’ausiliata nella esecuzione, si ritiene che (fermo restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia) la verifica di idoneità tecnico professionale dell’ausiliaria sia di competenza del RUP.

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La sicurezza nei cantieri: riserve e patente a crediti

Riserva indiana Oregon Rattlesnake

La Legge 56/2024 (G.U. n. 100 del 30 aprile 2024), ha introdotto novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (e tra queste la c.d. “Patente a crediti”). A sua volta il Codice dei Contratti prevede, rispetto al D.Lgs. 50/2016 ed al DPR 207/2010, innovazioni sul tema della sicurezza, con riferimento alla fase progettuale ed in materia di riserve.

La gestione dei luoghi di lavoro, in ogni caso, deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.81/2008, come peraltro modificato dalla Legge 215/2021.

Di seguito alcune brevi considerazioni.

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Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e la progettazione

L’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 ha previsto, come noto, l’eliminazione del livello definitivo della progettazione.

L’attività progettuale si sostanzia – come previsto all’Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 – nel seguente iter di redazione

1 – QUADRO ESIGENZIALE

2- DOCFAP – Documento di fattibilità alternative Progettuali  (sopra soglia)

3 – DIP – Documento di indirizzo alla Progettazione  

4 – PFTE – Progetto di fattibilità tecnica ed economica 

5 – Progetto Esecutivo

Per quanto concerne la sicurezza, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) è previsto sin dalla fase di redazione del PFTE, con la correlativa stima dei costi.

L’art. 15 dell’Allegato I.7, riprende sostanzialmente quanto disciplinato nel precedente art. 17, comma 2, del DPR 207/2010.

Attenzione –> Il Codice introduce un obbligo specifico: Il PSC del PFTE deve contenere l’esplicita previsione della valutazione dei rischi da derivanti dal possibile rinvenimento e bonifica di ordigni bellici inesplosi.

Nella fase di progettazione esecutiva, il PSC allegato al PFTE deve essere aggiornato in funzione delle scelte finali.

Attenzione –> In caso di appalto integrato, il PFTE deve contenere il PSC nella sua versione definitiva.

I soggetti: committente e impresa

D.Lgs. 36/2023 – D.Lgs. 81/2008

I principali soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere, nell’ambito del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/2008, sono cosi individuati:

1 – RUP –> Ai sensi dell’allegato I.2. del Codice, rimane Responsabile dei Lavori, prescindendo dalla presenza di Responsabili di Fase.

2 – Il DL –> Non è destinatario delle norme in materia di sicurezza. Tuttavia laddove con il proprio comportamento (omissivo o commissivo) si ingerisca nelle scelte organizzative del cantiere, potrebbe essere responsabile di violazioni.

3- Il CSE –>  Le funzioni di CSE possono essere svolte dal DL solo: a) per importi lavori inferiore a 1 milione; b) se i lavori non sono complessi (art. 2, All. I.2); c) se non vi sono rischi di interferenze.

La vigilanza si svolge sul rischio generico del cantiere e non risponde, in generale, per eventi riconducibili al c.d. rischio specifico.

4- Il Direttore di Cantiere –> L’esecutore assicura mediante il Direttore di Cantiere l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Tale direzione può essere assunta dal D.T.(SOA) oppure da altro tecnico formalmente incaricato. È responsabile del coordinamento della sicurezza di tutte le imprese presenti in cantiere a titolo di subappalto e subcontratto (art. 119 del D.Lgs. 36/2023)

5-Il Capo Cantiere (Preposto) –> Il Capo Cantiere (preposto) è il soggetto incaricato di gestire la sicurezza nel cantiere, assumendo importanti responsabilità (anche a seguito della Legge 215/2021). È il trait d’union tra Datore di Lavoro e Maestranze. Deve essere specificamente formato.

Se il Direttore Tecnico ha funzioni direttive, il Preposto ha invece funzioni operative ed esecutive, essendo presente in cantiere durante le singole attività lavorative (scavi, posizionamento gru, getti ecc).

Prima di avviare un cantiere, occorre che ogni operatore che interviene nella filiera esecutiva, abbia formalizzato la nomina, per il cantiere specifico:

-del Direttore tecnico di cantiere (soprattutto con riferimento all’appaltatore principale, come previsto dall’art. 119, comma 15, del D.Lgs. 36/2023);

-del Preposto Capo Cantiere, quale garante della sicurezza nell’area di lavoro.

Entrambi i soggetti devono essere formati in modo specifico (formazione da provare mediante attestati specifici). La presenza di tali figure nella gestione della sicurezza ha, peraltro, la finalità di rendere più serena l’attività del DL medesimo.

Costi della sicurezza, Riserve

I costi della sicurezza, come noto, non sono soggetti a ribasso (come previsto dall’art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, dagli articoli 5,17 e 31 dell’Allegato I.7, dagli articoli 5 dell’Allegato I.14 nonché dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008).

Rimangono fermi i seguenti principi (di cui al citato Allegato XV):

– L’obbligo di una stima analitica (prescindendo dalla modalità di corrispettivo, corpo o misura);

– La liquidazione dei costi sulla base di una effettiva verifica ed un corretto allibramento;

– La Liquidazione da parte del DL, previa approvazione del CSE.

Nel passato i costi della sicurezza, per la loro natura di componenti esecutive ineludibili e non soggetti a ribasso, non sono stati ritenuti soggetti alle regole in materia di riserve previste per le voci contabili afferenti alle lavorazioni (scavi, murature, tubazioni ecc).

In realtà, come previsto anche dalla Cassazione ed oggi dall’art. 7 dell’Allegato II.14, trattandosi di pretese economiche inerenti al contenuto del Registro di Contabilità, le domande sui costi della sicurezza soggiacciono alle regole in materia di riserve, previste dallo stesso art. 7: ammissibilità, tempestività, fondatezza (si veda articolo del Blog del 27/9/2023).

Ne consegue che eventuali contestazioni in materia di sicurezza, se hanno rilevanza economica, devono essere avanzate a titolo di riserve.

La Patente a crediti: prima sintesi

Con la Legge del 29 aprile 2024, n. 56 (pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024), è stata introdotta una importante novità, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: la c.d. patente a crediti.

Sintesi:

– A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (art 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 -Allegato X).

– La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei determinati requisiti

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici.

– La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

– Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

– Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis (al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

– La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti siano superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l’adozione di provvedimenti specifici.

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Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza

Nell’articolo di questo BLOG del 25 gennaio 2022 abbiamo dato evidenza delle novità introdotte con la legge 215/2021 (misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”); novità che impattano non sono sulla gestione dei cantieri ma anche sulla possibilità di stipulare contratti con le stazioni appaltanti.

In particolare, nel primo periodo di applicazione di tali novità, sono subito emerse rilevanti criticità inerenti al divieto di contrattare con le stazioni appalti, per il periodo di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza, di cui all’art. 14 del Dlgs 81/2008.

Prima di esaminare alcuni dei casi critici già emersi, ritengo opportuno riepilogare le principali novità introdotte con la legge in epigrafe.

Breve riassunto. Art. 14 del TU 81/2008

Divieto di contrarre con le stazioni appaltanti per gravi violazioni e lavoro irregolare

Nella formulazione dell’art.14 vigente sino al 21/10/21, il provvedimento di sospensione poteva essere adottato nel caso in cui fossero riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza; nell’attuale formulazione dell’art.14 (come riformato appunto dalle Legge 215/2021), invece, il provvedimento di sospensione deve essere adottato quando sia accertata ANCHE UNA SOLA delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell’Allegato I del Dlgs 81/2008. Il comma 2 dell’articolo medesimo prevede, che

divieto di contrarre - articolo 14 81/08

ne deriva che l’accertamento di una delle violazioni di cui all’Allegato I, oltre a imporre l’adozione del provvedimento sospensivo, comporta anche il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel rinviare, per un maggior approfondimento, all’articolo pubblicato nel presente blog il 25 gennaio 2022, si ricorda che le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I, sono le seguenti:

gravi violazioni in materia di salute e sicurezza - allegato I - avvocato di cantiere

Le criticità del divieto di contrattare con la stazione appaltante.  

Cosa accade tra cantiere e decreto interdittivo

Nell’ipotesi in cui l’Autorità intervenuta in cantiere accerti una violazione di cui al citato Allegato I (es: rischio caduta dall’alto; mancata formazione ed addestramento), ha quindi inizio il seguente iter.

La medesima Autorità dovrà:

a) sospendere i lavori e l’attività imprenditoriale sino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro (art 14, comma 9, del Dlgs 81/2008);

b) comunicare subito il provvedimento ad ANAC e MIMS (oggi, di nuovo, MIT);

Il MIT, a sua volta, emetterà il provvedimento interdittivo a contrarre con le stazioni appaltanti (intese quelle di cui al Codice dei Contratti Pubblici) per il periodo di sospensione stabilito nel provvedimento adottato dalla predetta Autorità;

L’ANAC, infine, annoterà il provvedimento interdittivo sul casellario.

Rispetto all’iter descritto (di per sé simile a quello della precedente versione dell’art. 14 del Dlgs 81/2008, ante riforma), diversi operatori economici hanno evidenziato come il provvedimento interdittivo venga, in realtà, emanato a distanza di diversi mesi dalla sospensione (che spesso dura, al massimo, qualche settimana se non qualche giorno).

Veniamo al primo dei (tanti) casi concreti già emersi:

a) Provvedimento di sospensione dei lavori per “Mancata formazione ed addestramento” disposto il 5/1/2022 e contestuale comunicazione a MIMS e ANAC;

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - a) Provvedimento di sospensione dei lavori per “Mancata formazione ed addestramento”

b) Revoca del provvedimento di sospensione dei lavori emessa il giorno 4/2/2022.

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - revoca del provvedimento - avvocato di cantiere

c) Decreto del provvedimento interdittivo del MIMS adottato il 5/5/2022 (3 mesi dopo la revoca)

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - c) Decreto del provvedimento interdittivo del MIMS - avvocato di cantiere

d) Annotazione sul casellario ANAC dell’11/5/2022

Altro caso, ancor più recente:

a) Provvedimento di sospensione dei lavori adottato il 21/3/2022 e contestuale comunicazione a MIMS ed ANAC;

b) Revoca del provvedimento di sospensione dei lavori emessa il giorno 31/3/2022;

c) Decreto del provvedimento interdittivo del MIMS adottato l’8/11/2022 (a più di 7 mesi dalla revoca della sospensione!!);

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - annotazione sul casellario anac - avvocato di cantiere

d) Annotazione sul casellario ANAC in corso.

Prima ancora di capire se possa considerarsi legittimo, sembra opportuno approfondire la ragione per cui, nei casi descritti, il provvedimento interdittivo sia stato adottato quando era già sopravvenuta la revoca del provvedimento di sospensione (e, pertanto, in un momento in cui doveva ormai considerarsi venuto meno il divieto di contrarre con la PA e le stazioni appaltanti).

Ad avviso di chi scrive, ciò sembrerebbe dipendere o da una non impeccabile formulazione del nuovo art.14 o da un modus procedendi, degli “Enti” coinvolti, non più adeguato a essa formulazione o, più probabilmente, dal combinato di entrambe le cause. Il tutto peraltro rispetto alla previgente formulazione dell’art. 14.

Ora è evidente come, nei casi esposti, tra la sospensione dei lavori e il provvedimento interdittivo siano trascorsi svariati mesi e che sul casellario ANAC sia  annotata l’interdittiva riferita ad un periodo oramai “consumato”.

E’ quindi chiaro come l’impresa subisca un provvedimento interdittivo riferito ad un periodo nel quale verosimilmente potrebbe avere continuato ad operare, in quanto formalmente non le è stato comminata alcuna interdittiva.

In un caso simile (ma riferito al pregresso sistema interdittivo), il TAR Lazio aveva stigmatizzato (nel settembre 2020 e nell’aprile 2019; ), tale “illogicità temporale” precisando che

valutazione tempestivita - avvocato di cantiere

Alla luce della nuova formulazione dell’art.14 (che stabilisce la durata massima della sanzione interdittiva in misura pari a quella della sospensione dell’attività) pare oltremodo lecito, per ragioni analoghe a quelle evidenziate nei citati approdi giurisprudenziali, ritenere che il MIT, prima di emettere il provvedimento interdittivo, debba sempre verificare se sia medio tempore intervenuta la revoca della sospensione e, in tal caso, astenersi dall’emettere un provvedimento che non risponderebbe più ad alcun fine (essendo evidente – stante l’inciso “a tal fine” che lega il primo e il secondo periodo del comma 2 dell’art.14 – come il provvedimento interdittivo sia unicamente finalizzato ad assicurare l’effettività del divieto di contrarre con la PA per tutta la durata della sospensione).

Rimane, tuttavia, da capire se (come apparirebbe lecito presumere) il divieto di contrarre con la PA debba considerarsi una conseguenza automatica del provvedimento di sospensione (nel qual caso, però, sarebbe opportuno che tale conseguenza fosse ivi puntualmente specificata) o se sia invece ancora necessaria – come potrebbe parimenti presumersi in ragione dell’espressa previsione secondo cui detto provvedimento deve essere comunicato (e proprio al predetto fine) all’ANAC e al MIT – la formale adozione, da parte del MIT, del provvedimento interdittivo.

Conclusioni ed alcune considerazioni

Auspicando una pronta correzione della (obiettivamente non impeccabile) formulazione della norma e del modus operandi degli Enti convolti, non rimane che suggerire alle imprese, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero subire un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, di voler sempre:

– verificare quale delle violazioni di cui all’Allegato I sopra riportato (allegato al D.lgs. 81/2008) sia alla base del provvedimento;

adoperarsi immediatamente per ottenere la revoca del provvedimento;

Ferma restando, ovviamente, ogni valutazione circa l’opportunità di impugnare, se del caso, e il provvedimento interdittivo del MIT e l’eventuale annotazione di ANAC, in ragione della loro tardività.

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Nuove modifiche e integrazioni all. I del Dlgs 81/2008

Sulla G.U. del 20/12/2021 n. 301 è stata pubblicata la legge 215/2021 (misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) che impatta sulla gestione dei cantieri in misura importante, anche ai fini – a quanto pare – sulla possibilità di stipulare contratti con le stazioni appaltanti.

Le modifiche e le integrazioni apportate al D.lgs. 81/08, in vigore dal 21 dicembre 2021, riguardano i seguenti articoli:

  • 7 – Comitati regionali di coordinamento
  • 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
  • 13 – Vigilanza
  • 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori
  • 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • 19 – Obblighi del preposto à Capo cantiere
  • 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • 51 – Organismi paritetici
  • 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
  • 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • 56 – Sanzioni per il Preposto
  • 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso (dei Dispositivi di Protezione Individuali)
  • 99 – Notifica preliminare

In particolare occorre porre l’attenzione su 3 aspetti:

Art. 14 del TU 81/2008 – Divieto di contrarre con la stazione appaltante per gravi violazioni e lavoro irregolare

Obiettivo dell’art. 14 –>

L’obiettivo è “far cessare il pericolo  per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Violazioni sanzionate –>

a) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto), quali mancato POS, mancata previsioni rischi caduta dall’alto, mancata redazione DVR ecc.

b) impiego di personale “irregolare” in misura pari o superiore al 10%del totale dei lavoratori regolarmente occupati (ivi compresi lavoratori autonomi);

Conseguenze delle violazioni  –>

Viene prevista – anche per una sola grave violazione (non serve la reiterazione) –  la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale ed il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovviamente con riguardo all’intero periodo di sospensione (nella versione originaria del Decreto Legge si parlava più genericamente di divieto  “di contrattare con la pubblica amministrazione”)

Il provvedimento di sospensione viene tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ovviamente il provvedimento può essere oggetto di ricorso o comunque di revoca qualora l’impresa ottemperi a tutte le prescrizioni impartite, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

Quali sono le violazioni che determinano le sanzioni tra cui il divieto di contrarre con la p.a., ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 81/2008?

1 – GRAVI VIOLAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO I.

Una prima violazione riguarda le gravi violazioni in materia di sicurezza sulle quali occorre porre molta attenzione in quanto il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate.

Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una sola  delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione viene, quindi, adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni previste nell’Allegato I di seguito riportato:

Come si può notare ai fini della gestione del cantiere sono diverse le inadempienze che spesso si riscontrano nel settore.

Occorre ribadire che la circolare INL n. 3/2021 segnala che il provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza va adottato “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente” nel nuovo Allegato I al D.lgs. 81/08, sottolineando che il novellato art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate”, per cui per consentire l’adozione del provvedimento è “sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I” che espongono:

  • rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza della protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

2 – LAVORO IRREGOLARE

Una seconda violazione che conduce al provvedimento di sospensione, si concretizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Sul punto si evidenzia che la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% al 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

Attenzione: Nel computo rientrano anche I LAVORATORI AUTONOMI occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva prevista, all’Ispettorato del Lavoro.

Ulteriori aspetti da valutare nella riforma

Da non dimenticare che con la legge 215/2021, sono previsti nuovi compiti per il preposto (capo cantiere) imponendo maggiori responsabilità (art 19 del Dlgs 81/2008). Il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

E’ stabilito che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto “(art. 26, comma 8-bis, D.lgs. 81/08, per la cui omissione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

Nella sostanza, il RUP, DL e CSE devono essere messi a conoscenza dell’identità, formazione, ecc del preposto/capo cantiere del singolo cantiere.

L’art. 19, comma 1, D.lgs. 81/08, prevede, inoltre, che ora il preposto debba:

sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

E ancora: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, per la non osservanza della quale è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

In conclusione, occorre prestare molta attenzione alle indicazioni dell’allegato I e tenere in considerazione che la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro sopra richiamata precisa “ andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.

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Il RUP e la sicurezza: responsabilità da rivedere

Ritengo (da ex RUP) sia necessario ripensare (in qualche modo) le responsabilità dei RUP in materia di sicurezza.

Per semplificare ed accelerare le opere pubbliche (anche a beneficio delle imprese) sarebbe sufficiente, a mio sommesso avviso, rendere sereni chi gestisce l’opera pubblica e prende decisioni fondamentali per la sua realizzazione; soggetti che, come il RUP, operano a volte senza adeguate coperture assicurative e senza incentivi economici proporzionati. Ripeto: soprattutto in materia di sicurezza.

Il RUP assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, così come chiaramente previsto dalle norme ed in particolare dall’art. 89 del Dlgs 81/2008

Leggo spesso sentenze di cassazione (penale) che chiariscono come il RUP (quale responsabile dei lavori ai sensi del dlgs 81/2008) abbia il compito (per me troppo generico e generale) di provvedere “a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia” (da ultimo per esempio Cass. Penale, sez. 4, 19/2/2021 n. 6504 – Pedone inciampa nella trave di legno non segnalata del cantiere. Responsabilità del CSE, del DL e del RUP).

Il RUP, nel corso di questi ultimi anni è venuto ad assumere una delicatissima posizione di garanzia che lo espone a responsabilità, sia di natura civile sia di natura penale, essendo di fatto possibile ricondurre, sempre secondo Cassazione, alla sua posizione e al suo generico dovere di vigilanza e verifica, qualsivoglia violazione, commissiva od omissiva, da chiunque posta in essere, anche dallo stesso lavoratore, delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori.

Ricordiamo in breve alcuni dei principali compiti del RUP (solo) nella materia della sicurezza, il quale deve:

Assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

attenersi, nella fase di progettazione dell’opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/2008 , in particolare:

a)al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b)all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

prendere in considerazione, nella fase della progettazione dell’opera, il PSC e il fascicolo dell’opera;

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, richiedere la nomina del CSP;

qualora non sia prevista la predisposizione del PSC elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), su delega del Dirigente della struttura, inerente alla cooperazione, al coordinamento e alla valutazione dei rischi da interferenze;

provvedere alla messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto, ovvero che il PSC sia parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara;

nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, richiedere la nomina CSE (anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese);

comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE;

vigilare su tutte le fasi di realizzazione dell’opera pubblica, e provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori;

verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo;

chiedere alle imprese esecutrici una  dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate INPS, INAIL e alle casse edili, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

(ha facoltà di) svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/08;

(ha facoltà di) sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente (se in possesso dei requisiti)  il CSP ed il CSE;

tenere in conto le eventuale proposte integrative del PSC formulate dalle imprese esecutrici, richiedendo l’immediata revisione del Piano al CSE e delle modifiche al PSC medesimo in caso di varianti;

(anche avvalendosi del direttore dei lavori) garantire e verificare (con accessi diretti in cantiere) che tutte le attività finalizzate alla realizzazione dei lavori, siano svolte nell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza  e salute sui luoghi di lavoro;

adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE, sentito il DL se le due figure non coincidono;

trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito  il  DL,  la  proposta  del  CSE  di  sospensione,  allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

vigilare sull’attività del CSP e del CSE e fare le notifiche preliminari;

provvedere, sentito il DL e il CSE, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Se a questo si aggiunge che, a norma dell’art. 31, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016,“ l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”, e che tale ufficio comprende ulteriori e rilevanti incombenze dalla fase di progettazione al collaudo, appare evidente come il RUP sia gravato da notevoli responsabilità.

La gestione del cantiere è probabilmente quella che maggiormente incide sulla responsabilità del RUP, in qualità di Responsabile  dei Lavori; difatti i suoi compiti di “alta vigilanza” si esplicano non solo nell’obbligo di vigilanza sull’attività del CSE, ma anche e soprattutto con un controllo diretto in cantiere, come si evince chiaramente dal coordinamento normativo del punto 6, lett. i) delle “Linee guida n. 3”, con il disposto dell’art. 31, comma 12, primo periodo, del D.Lgs 50/2016.

Il RUP, nella sostanza, oltre alle decine di altre incombenze (dalla fase di gara sino al collaudo, passando per l’istruttoria delle varianti, il contenzioso, la contabilità ecc), ha un ruolo molto delicato anche nella fase di gestione della sicurezza.

Il tutto però:

a) non avendo, quasi sempre, svolto corsi specifici in materia e non avendo una qualificazione idonea in materia (a differenza del CSE e del CSP);

b) non potendo recarsi in cantiere quando e come vuole (per mancanza di tempo – in ragione delle mille attività incombenti – o per motivi organizzativi dell’ente) e non potendo rifiutare l’incarico;

c) non essendo coperto (a volte) da adeguate coperture assicurative e non essendo valorizzato dal punto di vista economico.

In concreto, va bene semplificare, accelerare, modernizzare, ma alla fine c’è sempre un soggetto che risponde delle scelte concrete esecutive sulla base di principi generali e generici. Il legislatore dovrebbe, quindi, ripensare a mio modestissimo avviso il corpo normativo, consentendo a tali funzionari e dipendenti di essere sereni nell’assumere l’incarico. Questo, si, renderebbe tutto più semplice e gioverebbe anche alle imprese esecutrici.

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