Calcestruzzo e ponteggi: subappalto-fornitura-nolo

L’istituto del subappalto è stato affrontato in diversi articoli del Blog; tuttavia occorre calare le regole previste dall’art. 119 del Codice nella realtà di cantiere. Una sentenza della Cassazione offre uno spunto interessante su due momenti di vita del cantiere: la fornitura del calcestruzzo ed il nolo del ponteggio. Il tutto anche sotto il profilo della gestione della sicurezza. Di seguito alcune riflessioni.
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SUBAPPALTO, FORNITURA, NOLO
Dlgs 36/2023 e Dlgs 81/2008
Prima di entrare nel merito delle due fattispecie indicate, è opportuno rammentare in breve che:
–> SUBAPPALTATORE – è colui che esegue parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto –> con organizzazione di mezzi e rischi propri –> è una impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS
–>FORNITORE – è colui che vende un prodotto (o svolge una prestazione) che verrà inserito dall’appaltatore nel proprio processo produttivo. Es: fornitura di calcestruzzo, di ferro per armatura, di prefabbricati, di serramenti–> Il fornitore quindi non interviene nella fase di realizzazione, mediante apporto di manodopera –> non è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> in genere non è tenuto a redigere il POS (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)
–> NOLEGGIATORE A FREDDO – è colui che «affitta, dà a nolo» un mezzo oppure un’attrezzatura, senza operatore. Es: nolo di una fresa, di un escavatore (senza autista) –> Il noleggiatore quindi non interviene nella fase di realizzazione mediante il proprio apporto di manodopera –> non è impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> in genere non è tenuto a redigere il POS (si veda art. 96 comma 1bis Dlgs 81/2008)
–> FORNITORE CON POSA IN OPERA –> è colui che fornisce un bene e provvede, anche, alla sua messa in posa –> In presenza di determinare condizioni può costituire subappalto (art. 119, comma 2, del Codice) –> Se interviene nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera è una impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS
–> NOLEGGIATORE A CALDO –> dà a nolo un mezzo mettendo a disposizione del noleggiante l’operatore che lo muove/utilizza (autista, manovratore). –> In presenza di determinate condizioni può essere assimilato al subappaltatore (art. 119, comma 2, del Codice)–> Se interviene nella fase di realizzazione, mediante il proprio apporto di manodopera, è un’impresa esecutrice ai sensi dell’art. 89, c. 1, del Dlgs 81/2008 –> Redige il POS
In concreto, pertanto, le imprese che effettuano una “mera fornitura di materiali o attrezzature” e non partecipano direttamente alla realizzazione dell’opera con la propria manodopera non sono imprese esecutrici (sia per il Codice dei Contratti sia per il Dlgs 81/2008) e, quindi, sono esonerate dall’obbligo di redazione del POS.
Per l’art.119 sopra richiamato il subappaltatore è colui che “esegue una parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto” con organizzazione di mezzi e rischi propri; definizione che si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell’art. 89 del Dlgs 81/2008 “impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”.
LA FORNITURA DEL CALCESTRUZZO:
SUBAPPALTO O SEMPLICE FORNITURA?
Il caso è certamente molto ricorrente nei cantieri; determinare se il fornitore del CLS sia da qualificare a titolo di “impresa esecutrice” (quindi subappaltatore) oppure mero fornitore, ha rilevanza sotto diversi profili: autorizzativi, requisiti e sicurezza.
La Cassazione (con pronunce del 2025 – 536/2025, e del 2017 – 11739/2017, nel richiamare le circolari del Ministero del Lavoro (3328/2011 e 2597/2016) ribadisce, sostanzialmente, il principio secondo cui: “ l’impresa fornitrice di calcestruzzo non deve redigere il POS se i suoi lavoratori si limitano a utilizzare la canaletta o la pompa senza tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa; in caso contrario deve redigere il POS”.
La citata Circolare del 2011 indica sia le procedure di fornitura sia i rischi principali connessi alla fornitura del CLS in cantiere e precisa che il lavoratore dell’impresa fornitrice “non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa” (cfr. 6.3.2 Scarico in benna o secchione e 6.4 Operazioni di pompaggio), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.
“Nell’ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l’ispettore verifichi precisamente se si tratti di una “mera” fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest’ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).
Nel primo caso, non si potrà esigere il POS o il DUVRI. Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), il Fornitore potrebbe essere considerato subappaltatore e dovrà redigere il POS, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 81/2008.
È chiaro come nella maggior parte dei casi il fornitore di CLS si limita a posizionare la macchina su terreno adatto, aziona il freno, stabilizza il mezzo, segue le indicazioni del capo cantiere, controlla il flusso del CLS –> non tiene e manovra la benna, il secchione ecc. –> non partecipa alla posa in opera.
Breve riflessione: se il fornitore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento? Pertanto se il CLS viene fornito per l’esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, il fornitore deve possedere anch’esso la categoria OG 2? Lo stesso fornitore otterrà il CEL in OG 2?
IL PONTEGGIO:
SUBAPPALTO O SEMPLICE NOLO ?
Un altro caso ricorrente, e per la verità più complesso da analizzare (considerate le varie posizioni sul punto), è quello del nolo del Ponteggio –> Subappalto ? Nolo a Caldo ?
Le considerazioni che seguono non hanno la pretesa di costituire “verità” in materia; ma costituiscono mere riflessioni basate su esperienze pregresse.
I principi esposti per il caso della fornitura del CLS, possono aiutare a definire il perimetro dell’analisi.
Innanzitutto è bene rammentare che si possono distinguere:
–i ponteggi di “sicurezza” come individuati dall’Allegato XV.1 del Dlgs 81/2008, il quale elenca tra gli apprestamenti per la sicurezza ai fini della redazione del PSC i ponteggi, trabattelli ecc..
–i ponteggi di “servizio” ovvero i ponteggi che risultano necessari per realizzare l’opera e quindi parte del prezzo dell’opera (da assoggettare a ribasso).
L’art. 119 del Codice prevede che il subappaltatore “esegue una parte della prestazione” in appalto “con organizzazione di mezzi e rischi propri”; definizione che come abbiamo visto si sovrappone a quella di impresa esecutrice dell’art. 89 del Dlgs 81/2008 “ impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”;
In merito esistono due indirizzi interpretativi.
1-IL NOLEGGIO “A CALDO” DEL PONTEGGIO COSTITUISCE SUBAPPALTO.
Secondo tale indirizzo, se l’appaltatrice deve noleggiare “ a caldo” un ponteggio necessario per poter lavorare sul tetto di un immobile, deve chiedere l’autorizzazione al subappalto.
Se il nolo del ponteggio fisso comprende l’onere di montarlo e smontarlo e il “ponteggiatore” provvede a farlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all’appaltatrice –> l’impresa che noleggia non può che essere considerata un’impresa esecutrice sotto il profilo sia del Dlgs 81/2008 sia del Codice dei Contratti –> Trattasi di un subappalto con obbligo di redigere Pimus e POS.
Se, invece, il nolo comprende la sola attrezzatura (ponteggio) e l’onere di montarlo e smontarlo rimane in capo all’appaltatrice, è evidente che l’operatore che noleggia l’attrezzatura non può essere qualificato quale impresa esecutrice non intervenendo in nessun modo nella fase esecutiva dell’opera –> Trattasi di un nolo senza obbligo di redazione del POS.
2- IL NOLEGGIO “A CALDO” DEL PONTEGGIO NON COSTITUISCE SUBAPPALTO.
Secondo un altro indirizzo, il nolo del ponteggio fisso che comprende l’onere di montarlo e smontarlo con propri mezzi, materiali e manodopera ed in piena autonomia rispetto all’appaltatrice, non costituisce subappalto in quanto si tratta di una prestazione accessoria e strumentale (quindi un servizio) che non modifica o integra il lavoro oggetto di contratto –> la prestazione non costituisce una parte dell’opera –> È quindi sufficiente una semplice comunicazione –> Rimane l’obbligo di redigere il Pimus.
Riflessione in merito.
La distinzione tra “lavoro” e “servizio” risiede nel fatto che effettivamente il lavoro “modifica la realtà fisica”, mentre nel caso di nolo del ponteggio lo stesso viene montato e smontato e sostanzialmente non ne rimane traccia (sul punto l’ANAC è intervenuta diverse volte confermando tale distinzione – con riferimento alla manutenzione).
Tuttavia si ritiene che occorra distinguere due casi:
a)Il nolo a caldo del ponteggio quale mero apprestamento di sicurezza, come nel caso della necessaria installazione per poter operare sul tetto di immobile durante una ristrutturazione. Oppure il caso del montaggio del ponteggio quale opera provvisionale (temporanea) per consentire il lavoro in quota in sicurezza con stazionamento e transito al sicuro –> art. 112 dlgs 81/2008 – All. XV.
b) Il nolo a caldo del ponteggio quale attività “strumentale” per realizzare l’opera, come nel caso di riqualificazione di una facciata di un fabbricato. In questo caso il ponteggio costituisce elemento di supporto per realizzare una opera compiuta e ricondotta nella voce specifica di elenco prezzi della lavorazione –> fattispecie disciplinata dal Dlgs 81/2008 all’art. 131.
Nel primo caso si ritiene che effettivamente non sussistano le condizioni per qualificare il nolo a caldo del ponteggio quale subappalto in quanto l’attività per sua natura è accessoria, provvisionale e spesso rientra nei costi della sicurezza oppure nelle spese generali di cantiere (art. 31, All. I.7 del Codice) –> art. 112 del d.lgs. 81/2008
Nel secondo caso per taluni parrebbero sussistere, invece, le condizioni per qualificare il nolo a caldo quale subappalto; il ponteggio rientra “a stretto rigore” nella parte di opera da realizzare ed è elemento della voce di prezzo della “facciata” –> art 131 del d.lgs. 81/2008.
Tuttavia affinché un nolo a caldo sia qualificabile subappalto devono sussistere le seguenti condizioni:
a) Il noleggiatore mette a disposizione dell’appaltatore non solo il mezzo ma anche un operatore che ha una preparazione tecnica idonea a manovrare il bene noleggiato;
b) Il noleggiatore realizza una parte dell’opera, con una organizzazione imprenditoriale basata su una obbligazione di risultato (per esempio, se l’appaltatore noleggia a caldo 4 escavatori per realizzare lo scavo di fondazione per la realizzazione della scuola oppure noleggia la finitrice a caldo per realizzare una pavimentazione, l’affidamento potrebbe essere qualificato subappalto);
Il tutto al di là dei meri limiti numerici dell’art. 119, comma 2 del Codice (2% – 50% manodopera).
Ora nel caso del nolo, montaggio e smontaggio del ponteggio, non pare ritenersi – in generale – che tale attività costituisca una “parte” dell’opera –> il noleggiatore con il proprio lavoro non modifica la realtà fisica –> La differenza tra nolo a caldo e subappalto impone, quindi, di accertare se si verifica concretamente la componente “lavoro” che conduce a realizzare, appunto, una quota dell’opera, secondo la definizione dell’art. 119 del Codice à peraltro la componente “lavoro” nel caso in esame (montaggio e smontaggio) si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene.
Anche nel caso del nolo a caldo del ponteggio occorre, infine, chiedersi: se il noleggiatore interviene nelle fasi lavorative quale subappaltatore, deve essere qualificato nella categoria SOA di riferimento ? Pertanto se il Ponteggio viene montato e smontato per l’esecuzione di opere su edificio sottoposto a tutela, lo stesso noleggiatore deve possedere anch’esso la categoria OG 2? Lo stesso otterrà il CEL in OG 2?
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