Esecuzione del contratto e correttivo al codice

Il D.lgs n. 209 del 31/12/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti) ha introdotto (poche) novità nella fase di esecuzione del Contratto. Di seguito una breve analisi.
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FASE ESECUTIVA
1. OPERE A CORPO (All. I.7)
Nella definizione delle voci del Quadro economico di appalto, si ribadisce quanto già previsto ai fini della redazione della progettazione esecutiva: il corrispettivo a corpo è una scelta residuale.
La scelta di tale modalità di corrispettivo deve essere motivata “espressamente” e concerne quelle lavorazioni dove le opere possono essere definite in maniera certa.
N.B. –> previsione che nulla aggiunge alle previsioni del Codice, ma certamente utile.
2 . PREZZARI (art. 41)
L’utilizzo di Prezzari diversi da quelli Regionali (da aggiornare annualmente) deve essere espressamente autorizzato dal MIT.
N.B. –> L’opera quindi deve (dovrebbe) essere computata solo con prezzi dell’EP regionale. L’Allegato I.7, però, all’art. 31 precisa che laddove i prezzi elementari non siano presenti nell’EP regionale, si possono utilizzare: listini ufficiali, listini camere di commercio, oppure prezzi correnti di mercato.
3 . ANTICIPAZIONE PREZZO (art. 125)
L’anticipazione del prezzo può essere innalzata sino al 30% (da indicare in gara).
L’importo è calcolato sull’intero valore contrattuale, anche se l’esecuzione dell’opera è prevista su più anni.
In caso di appalto integrato l’anticipazione è calcolata distintamente per la progettazione e per i lavori
N.B. –> Obbligatorietà anche nei settori speciali.
4. PENALI E PREMIO ACCELERAZIONE (art. 126)
Le penali sono calcolate non più nel range tra 0,3 per mille e 1 per mille, ma nel range compreso tra 0,5 per mille e 1,5 per mille.
Il Premio di accelerazione diviene obbligatorio:
– si calcola per ogni giorno di anticipo;
– si corrisponde nei limiti delle somme indicate nel QTE a titolo di imprevisti (All. I.7 – N.B. –> la norma dispone che gli imprevisti sono previsti nella misura massima del 10%);
– si determina sulla base della natura delle opere e con soglie progressive e temporali (da indicare opportunamente nel capitolato di appalto)
-si liquida dopo il collaudo e solo se “l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza nel cantiere”;
– si applica anche in caso di proroga.
In concreto, quindi, stante le numerose condizioni per la sua erogazione, in diversi casi il premio di accelerazione non verrà corrisposto.
5. SUBAPPALTO (art. 119)
È previsto l’obbligo di stipulare i contratti di subappalto nella misura minima del 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese.
Pertanto se nell’ambito di un contratto di appalto da 5.000.000 di euro è possibile subappaltare 3.500.000 di euro (49,99% prevalente e 100% scorporabile), almeno 700.000 euro devono essere affidati a piccole e medie imprese.
N.B. –> È possibile derogare a tale limite in due ipotesi:
a) la stazione appaltante nella decisione di contrarre e negli atti di gara precisa che la natura dei lavori o del mercato di riferimento non rende possibile rispettare il limite;
b) il concorrente in sede di gara può dichiarare e motivare – sempre per ragioni tecniche o di mercato – di non essere in grado di rispettare il limite
Occorre chiedersi: tale previsione non rischia di cozzare con il divieto di porre limiti al subappalto come stabilito dalla Corte di Giustizia?
Peraltro analizzando la natura delle medie imprese (sino a 250 dipendenti e sino a 43 milioni di bilancio annuo) è chiaro che nella quasi totalità degli appalti la previsione non ha nessun effetto concreto.
Inoltre:
– è previsto obbligo di inserire nel contratto di subappalto (e subcontratto) la clausola di revisione prezzi dell’art. 60 del codice.
– il CEL delle prestazioni di subappalto può essere utilizzato dal solo subappaltatore (nessuna novità rispetto a prima), mentre l’appaltatore può utilizzare il relativo importo per la dimostrazione della cifra di affari complessiva (art. 23 All. II.12 – qualificazione)
6. MODIFICHE (art. 120 , commi 1 e 7)
In materia di varianti sono inserite le possibili fattispecie di eventi imprevedibili, recuperando le ipotesi “solite” già previste nel passato (sopravvenute disposizioni normative, casi di forza maggiore in relazione ai beni oggetto di intervento, rinvenimenti imprevisti, cause geologiche) –
Previsioni già affrontate nel prontuario sulle varianti e che nulla aggiunge alla disciplina previgente; Anzi: la stessa pare contraddire le indicazioni della relazione illustrativa del Codice (del gennaio 2023) e della Direttiva, nelle quali l’elencazione degli eventi imprevedibili non è ritenuta opportuna (ed anzi controproducente). Si noti, infatti, che per tale motivo è stata soppressa la fattispecie della variante per errore progettuale.
In merito alle modifiche “compensative” (comma 7 – si veda Blog del 6/6/2023) è stata inserita la precisazione per la quale le proposte dell’impresa o della stazione appaltante possono riguardare anche “modifiche contrattuali” e non solo “modifiche progettuali”.
È stata inserita (alla lettera c) anche l’ipotesi di interventi “imposti” dal DL per risolvere questioni tecniche nel corso dei lavori e finanziabili con le risorse del quadro economico –> Francamente tale previsione non convince, in quanto troppo generica ed avulsa dal contesto del comma 7; la stessa, inoltre, pare in contrasto con il ruolo, i compiti ed i limiti dell’attività del DL.
Ben venga una previsione che consenta al DL di muoversi in termini più ampi rispetto alle c.d. variazioni di dettaglio (All. II.14) – in genere tale ipotesi noi la discipliniamo nel capitolato – ma occorre porre dei limiti atteso che il DL non ha un autonomo potere di spesa.
Il comma 7 dell’art. 120 ha la finalità di consentire (nella logica del principio del risultato – si veda la relazione illustrativa al Codice) di ampliare la portata delle modifiche e varianti; ma le previsioni di cui alle lettere a) e b) – modifiche compensative – prevedono una istruttoria (una proposta ed una analisi). La nuova ipotesi della lettera c), invece, parrebbe inserire la possibilità di intervenire a sanatoria su scelte esecutive del DL imposte nel corso dei lavori.
La previsione, quindi, sembra indicare che se il DL debba risolvere problematiche tecniche in cantiere e se le soluzioni siano finanziabili con le risorse del quadro economico, le scelte esecutive medesime non sono considerate sostanziali. Il tutto senza limiti se non quelli della finanziabilità con le risorse disponibili nel Quadro economico dell’opera (con riferimento a quale voce del Quadro? gli imprevisti?).
In concreto il DL deve in ogni momento essere a conoscenza delle somme a disposizione nel Quadro Economico (imprevisti, allacciamenti pubblici servizi ed interferenze ecc) e valutare le decisioni tenendo conto di tali somme.
E se poi gli interventi non sono finanziabili? Ovviamente il DL ne risponderà personalmente.
Peraltro come si concilia tale ipotesi con:
a) il limite dell’art. 5, comma 3, dell’Allegato II.14 che prevede “In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, anche ai sensi dell’articolo 120, comma 7, del codice, il direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una relazione motivata contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all’approvazione della stazione appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell’invarianza del quadro economico.”?
b) il limite dell’art. 5, comma 4, dell’Allegato II.14 che “punisce” il DL se ordina modifiche senza autorizzazione (se non in casi specifici per evitare pericoli a persone e cose)?
c) il limite dell’art. 5, comma 9, dell’Allegato II. 14 che consente al DL di disporre modifiche di dettaglio senza aumenti o diminuzione dell’importo contrattuale?
7. RILASCIO DEL CEL (All. I.2)
È previsto che il RUP rilasci il CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell’esecutore (art. 8 – All.I.2).
8. LIBRETTO DELLE MISURE E CONTABILITÀ (All. II.14)
È previsto uno specifico richiamo all’utilizzo di programmi di contabilità digitale
9. ERRORE PROGETTUALE (art. 41)
È previsto l’obbligo di inserire nei contratti dei servizi tecnici una specifica clausola che disciplini le modalità con le quali il progettista, in caso di errore od omissione che pregiudichi (in parte o in tutto) la realizzazione dell’opera, debba rimediare in forma specifica.
10. ACCORDO QUADRO CONTRATTO ATTUATIVO (art. 59)
È previsto che:
– nella fase di stipula del contratto attuativo dell’accordo, laddove non sia possibile garantire l’equilibrio contrattuale e non sia possibile rinegoziare il contenuto dello stesso, l’operatore economico ha diritto a non procedere con la stipula.
– nella fase esecutiva del contratto attuativo, laddove non sia possibile garantire l’equilibrio contrattuale e non sia possibile rinegoziare il contenuto dello stesso, l’operatore economico ha diritto (cosi come la stazione appaltante) di chiedere lo scioglimento del contratto stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.
11. REVISIONE PREZZI (art. 60 e All.II.2bis)
In merito alla revisione prezzi si rinvia all’articolo del Blog del 9/1/2025 e del 12/12/2024.
La Revisione prezzi si applica nella misura del 90% (non più 80%) della sola variazione eccedente la soglia del 3 % (non più del 5%) à se la variazione non supera il 3% nessuna revisione è applicabile.
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