Appalto a corpo oppure a misura dopo il correttivo

computo metrico come parte integrante del contratto

Nel precedente articolo (tra le novità della fase esecutiva introdotte con il Dlgs n. 209 del 31/12/2024 -Correttivo al Codice dei Contratti), abbiamo richiamato la precisazione indicata all’art. 5 dell’Allegato I.7 sul corrispettivo di appalto. Disposizione che rafforza l’indirizzo generale vigente già dal 50/2016 che privilegia (ed anzi impone) il corrispettivo a misura quale scelta principale.

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Prima la misura, poi il corpo (se motivato)

Il Correttivo modifica l’art. 5 dell’Allegato I.7 in questi termini

Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, e’ cosi’ articolato: a) ((lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;))

In concreto, la modifica conferma: il corrispettivo a corpo è una scelta residuale e deve essere motivata espressamente.

Tale motivazione, a nostro avviso, va prevista nel Progetto Esecutivo (Relazione Generale, art. 23 All. I.7), accertata in sede di Verifica progettuale ed anche nella fase di approvazione del Progetto (considerato che la norma prevede l’espressa motivazione ad opera della stazione appaltante e che già nel DIP tale scelta andrebbe prevista).

Il DLgs 36/2023, sia ante correttivo sia oggi, conferma i principi in materia di contratti a corpo e contratti a misura, già contenuti nel previgente Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016) e sanciti dalla Giurisprudenza.

In particolare si evidenziano i seguenti principi:

1) L’Allegato I.7 (art. 3) precisa che sin dalla redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), il RUP (Responsabile Unico di Progetto) deve precisare se “…m) la tipologia di contratto … sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura”. Vi è da chiedersi come possa il RUP assumere tale decisione in tale fase.

2) L’art. 31 dello stesso allegato (con riferimento al progetto esecutivo), opportunamente impone che nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo:

a) riporta solo il prezzo a corpo;

b) ma deve essere accompagnato – per determinare ciascun prezzo a corpo – da un distinto elaborato (che non fa parte del computo ma redatto nelle medesime modalità) finalizzato ad individuare le sottolavorazioni che concorrono a formare il prezzo a corpo.

Tale ultima previsione è opportuna ed ha la finalità – sostanzialmente – di evitare che il corrispettivo a corpo assuma sia forfettizzato senza che, alla base, vi sia una precisa analisi delle lavorazioni.

3) L’art. 32 (sempre del medesimo allegato) conferma il principio previsto nel Correttivo, ovvero:

a) per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità;

b) tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

In concreto, considerato che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, misurazioni, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno il corrispettivo “a corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo dovrà essere stabilito a misura.

D’altra parte, è illogico (e spesso foriero di contenzioso) utilizzare il corrispettivo a corpo per lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.

La giurisprudenza

La giurisprudenza – recente e non – precisa come nel contratto d’appalto stipulato “a corpo”, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato.

L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’Esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili.

I principi stabiliti dall’Autorità e dalla Giurisprudenza possono essere, quindi, cosi essere sintetizzati:

1) i contraenti devono comportarsi secondo buona fede ai sensi dell’art. 1175 del Codice Civile;

2) l’Esecutore deve potersi rappresentare al momento dell’offerta tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa;

3) grava sull’Esecutore ogni rischio relativo ad ulteriori lavorazioni necessarie rispetto a quelle prevedibili, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto con conseguente deroga all’art. 1664 del Codice Civile;

4) in ogni modo non deve essere alterata la natura, la struttura e la funzione dell’appalto a corpo il quale non si trasforma in contratto aleatorio;

5) il concetto di prezzo a corpo non è assoluto ed inderogabile trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla Stazione Appaltante;

6) la predeterminazione del corpo e la conseguente immodificabilità viene meno quando vi sia una modifica dei disegni esecutivi che comporti maggiori (ovvero minori) quantità rispetto a quella stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta. In tali casi il rischio assunto con l’offerta a corpo si pone al di fuori della normale ed accettabile alea e l’esecutore ha diritto di essere pagato per i maggiori lavori.

(Prontuario esecuzione OO.PP – edizione Dlgs 36/2023)

Attenzione

Nel DLgs 36/2023 e nell’Allegato I.7, in merito al corrispettivo a corpo, sono state riproposte le disposizioni del Codice previgente:  è riaffermato che il computo metrico estimativo è parte integrante del contratto, con maggiore responsabilizzazione dei Progettisti, il tutto a condizione che sia richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito (art. 18, comma 1, ultimo periodo, del DLgs 36/2023).

La presenza del CME quale documento contrattuale già presente in gara, tuttavia, potrebbe anche costituire un “boomerang” per l’appaltatore.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.

Lavori (opere) a corpo e misura nel nuovo codice

Il Nuovo Codice (che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 ed acquisire efficacia il 1° luglio 2023, salvo proroghe), come emerge dallo Schema ultimo (versione del 05/01/2023 trasmessa alle Commissioni parlamentari), conferma sostanzialmente i principi in materia di opere a corpo ed opere a misura già esposti nell’articolo di questo blog del 6/4/2021.

Rilevo, comunque, una migliore esplicitazione di alcuni aspetti in materia.

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CORPO E MISURA: COME E QUANDO

1- Il Nuovo Codice (all. I.7) precisa che sin dalla redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), il RUP (Responsabile Unico di Progetto) deve precisare se “ …m) la tipologia di contratto … sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura”. La medesima previsione è prevista nell’art. 15 del D.P.R. 207/2010.

Rimane, comunque, il dubbio su come possa il RUP sin da tale fase (antecedente alle scelte progettuali concrete), decidere se il contratto prevederà un corrispettivo a corpo oppure a misura. Come precisato, infatti, nei successivi articoli dell’allegato I.7., tale scelta discende dalla possibilità (o meno) di definire chiaramente la natura delle opere (scelta che può essere effettuata – in modo consapevole – unicamente in itinere di redazione del progetto).

2 – L’art. 31 del citato allegato (riferito al progetto esecutivo), opportunamente impone che nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo:

a) riporta solo il prezzo a corpo;

b) ma deve essere accompagnato – per determinare ciascun prezzo a corpo – da un distinto elaborato (che non fa parte del computo ma redatto nelle medesime modalità) finalizzato ad individuare le sotto-lavorazioni che concorrono a formare il prezzo a corpo.

Tale ultima previsione è corretta ed ha la finalità – sostanzialmente – di evitare che il corpo assuma una forma di forfettizzazione del corrispettivo senza che, a monte, non vi sia stata una precisa analisi delle lavorazioni.

3- L’art. 32 (sempre del medesimo allegato) conferma un principio molto importante, ovvero:

a) per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.

b) Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

Considerato, infatti, che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, nessuna misurazione, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno “il corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera  certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo deve essere stabilito a misura –> è inutile utilizzare il corrispettivo a corpo per  lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.

La Cassazione sul punto è sempre stata molto chiara:

– L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili.

– L’esecutore quando verifica ed analizza il progetto in sede di predisposizione dell’offerta deve potersi rappresentare tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa –> in concreto non basta una semplice locuzione “a corpo” per trasferire il rischio all’impresa, ma occorre consentire alla stessa di ben comprendere cosa dovrà realizzare.

4- La modalità di contabilizzazione a corpo è prevista nell’allegato II.14 (art. 12): è necessario redigere un libretto delle misure specifico per i lavori a corpo, indicando la percentuale dell’aliquota relativa alla voce della categoria di lavorazione (ricavando la percentuale dal computo e dal distinto elaborato indicato al punto 2). Lo stesso articolo, nel disciplinare le modalità di compilazione del Registro di contabilità, non precisa ciò che appare ovvio (a mio avviso): ogni categoria di lavorazione a corpo che è stata eseguita ed annotata nel libretto, deve essere riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le medesime considerazioni, in ogni caso, attengono alla compilazione del sommario del Registro (documento non obbligatorio).

5- L’art. 18 del Nuovo Codice conferma la previsione per cui … il computo metrico estimativo, richiamato nel bando o nell’invito, è parte integrante del contratto.

Sul punto, occorre chiarire che la presenza del computo metrico estimativo tra i documenti contrattuali non fa venire meno la natura dell’appalto a corpo. Rimane, tuttavia, sullo sfondo l’ipotesi (non rara) di differenze tra gli importi di computo e quelli previsti nel contratto/progetto.

Una ultima annotazione: la variante nel caso di appalto a corpo deve seguire regole di stesura diverse dalle varianti di lavori a misura (vedasi articolo del blog del 24/2/2021).

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Appalti a Corpo vs Misura. 8 suggerimenti per capire la differenza

Dalla lettura delle definizioni dell’art. 3 del Codice dei Contratti (comma 1, lett. ddddd, eeeee)  la differenza tra “appalto a corpo” e “appalto a misura”, parrebbe chiara.

Dico “parrebbe” perché, spesso, quando si devono allibrare lavori e prestazioni in contabilità (nel libretto delle misure in particolare), DL ed Impresa paiono avere operato in due cantieri differenti e le parole “corpo” e “misura” risultano “indifferenti” nel loro significato. Ma come diceva un noto attore/regista “le parole sono importanti; chi parla male, pensa male. ».

Di seguito 8 “sommesse” regole da tenere in considerazione nella gestione della contabilità; suggerimenti da semplice avvocato di cantiere.

A tutti è noto che i sistemi per stabilire il corrispettivo del contratto di appalto sono essenzialmente due: “a corpo” e “a misura”. Il primo metodo consiste nell’attribuire un prezzo fisso ed invariabile ad una certa opera, nel suo complesso, mentre, nel secondo metodo, si fissa il prezzo per ogni unità di misura e attraverso queste si determina il costo finale dell’opera (in concreto: nel primo non si misurano i lavori; nel secondo si).

Nel previgente Codice, vi era l’obbligo di stipulare sempre a corpo; si poteva contrattualizzare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore ad Euro 500.000,00 ed altre tipologie di contratti (manutenzione, restauro ecc). Oggi, l’art. 59, comma 5 bis, del DLgs 50/2016 (e lo schema del Nuovo Regolamento), ha invertito il principio: il corrispettivo a corpo va utilizzato quando, nella sostanza, le prestazioni sono certe, definite (o dovrebbero esserlo sulla base di una previsione attenta).

Non solo, ma se è vero che nell’appalto a corpo, l’impresa assume un rischio maggiore rispetto all’appalto a misura, è anche vero che tale rischio può essere assunto se al momento dell’offerta la stessa viene messa nelle condizioni di capire bene e molto chiaramente cosa deve realizzare (cioè: devo mettere a disposizione un progetto esecutivo non solo chiaro ma dettagliato e graficamente corretto).

Pertanto, sulla base di chiari principi e regole stabilite da diverse pronunce di Cassazione, elenco 8 suggerimenti sul tema, ben sapendo che – per chi vive ed ha vissuto i cantieri – occorre di volta in volta (come dicono gli avvocati) calarli nel caso di specie.

Regola 1. Corpo =  Prestazioni certe e definite.

Considerato che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, nessuna misurazione, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno “il corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera  certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo deve essere stabilito a misura –> è inutile utilizzare il corrispettivo a corpo per  lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.

 Regola 2. Corrispettivo a corpo = Progetto preciso e dettagliato.

Nel contratto d’appalto stipulato “a corpo”, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera (secondo Cassazione) deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato –>  l’ideale sarebbe che le prestazioni a corpo siano chiaramente identificate negli elaborati grafici (planimetrie, sezioni) ricordando, anche graficamente, che quella determinata lavorazione è prevista, appunto, “a corpo”. Gli elaborati grafici e le tavole progettuali assumono importanza fondamentale e centrale.

Regola 3. Corrispettivo a corpo = Maggior rischio per l’esecutore.

Il prezzo “a corpo” è fisso ed invariabile. E’ certo, quindi, che con il prezzo “a corpo”, grava sull’esecutore ogni rischio relativo ad ulteriori lavorazioni necessarie rispetto a quelle prevedibili, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto con conseguente deroga all’art. 1664 del codice civile –> ma attenzione tale assunzione di rischio trova un limite ben preciso  (vedi regola successiva).

Regola 4. Maggior rischio legato al corpo = Estrema chiarezza delle prestazioni.

I contraenti devono comportarsi secondo buona fede ai sensi dell’art. 1175 del codice civile (ricordiamoci il rinvio al codice civile operato dall’art. 30, comma 8, del Dlgs 50/2016).

Pertanto, in concreto, l’esecutore quanto verifica ed analizza il progetto in sede di predisposizione dell’offerta deve potersi rappresentare tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa  –> in concreto non basta una semplice locuzione “ a corpo” per trasferire il rischio all’impresa, ma occorre consentire alla stessa di ben comprendere cosa dovrà realizzare.  Se l’impresa deve realizzare “ a corpo” una muratura in pietrame e malta, quando “legge” il progetto deve poter conoscere dove, come, qualità e quantità delle lavorazioni. Cosi la Cassazione “ L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili”.

 Regola 5. Non si deve cadere nell’equivoco di trasformare l’appalto a corpo in appalto a misura.

Un principio importante: un appalto “a corpo” non può divenire, in progressione, un appalto “a misura”. Capita spesso che nel corso dei lavori le voci a corpo diventino voci a misura, o viceversa; accade di vedere allibramenti in contabilità con aliquote percentuali del tipo: 110%, 120% ! Metodologia contabile evidentemente errata, come indicato nella successiva regola –>  Il corpo deve rimanere corpo, altrimenti “il corpo” non assolverà alla sua naturale funzione.

Regola 6. La variante a corpo non deve rielaborare le quantità iniziali.

Come già indicato in un altro articolo del Blog, qualora si verifichi la necessità di introdurre varianti nelle opere a corpo,  le parti contraenti dovranno pervenire a tale rielaborazione “assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore” (Cass. Civ. sentenza 9246/2012). La perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessati dalle variazioni supplementari o riduttive; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Nella sostanza –> se devo variare una voce a corpo in aumento, i maggiori lavori li devo prevedere a misura, limitatamente alle quantità variate; le parti rimaste invariate rimarranno a corpo –> se devo variare in diminuzione, la detrazione andrà fatta avendo quale parametro di riferimento solo gli elaborati grafici (e da questi trarrò le misure delle lavorazioni da detrarre); elaborati sulla base dei quali l’esecutore ha fatto l’offerta  ed ha assunto il rischio connaturato al corpo.

Regola 7. Modifica disegni = Modifica del corpo.

Abbiamo detto che il prezzo “a corpo” è fisso ed invariabile. La immodificabilità del prezzo a corpo, però,  viene meno se si verifica  una modifica dei disegni esecutivi che comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione del prezzo e della formulazione dell’offerta da parte dell’Esecutore; oppure qualora vi sia una variazione delle specifiche tecniche, previste nel progetto, che, allo stesso modo di cui sopra, variando l’oggetto del contratto, comportino maggiori o minori costi ed oneri per l’Esecutore.

Regola 8. Computo metrico estimativo e voci a corpo.

L’introduzione del computo metrico estimativo nei documenti allegati al contratto non fa venire meno la natura dell’appalto a corpo ; il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori –> senza pretesa di verità, si ritiene, quindi, che la discrasia tra progetto e computo sia da qualificarsi errore progettuale unicamente laddove sia, nella sostanza, mutata la natura dell’appalto a corpo, facendolo divenire (come chiarito da diverse pronunce giurisprudenziali) contratto di natura aleatoria à il tutto senza contare che, a mio avviso, un CME a corpo deve essere redatto in modo differente rispetto ad un CME a misura (sul punto si veda lo schema del nuovo Regolamento art. 101 rispetto all’art. 42 del dpr 207/2010)

Rosario Scalise – avvocato di cantiere.

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Nel contratto stipulato a corpo, come noto, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa e invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Per le prestazioni a misura invece, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione (art. 3, comma 1, lett. ddddd, eeeee, del Dlgs 50/2016). Qualora siano ordinati lavori aggiuntivi  nell’ambito di un contratto a corpo come si determina il compenso aggiuntivo per l’appaltatore? A corpo oppure a misura?

Il caso

Un ente ha affidato ad una impresa la ristrutturazione e la riqualificazione di un immobile nel centro storico. In itinere di esecuzione delle opere sono stati approvati (con perizia di variante) lavori aggiuntivi non previsti inizialmente. L’esecutore ha contestato le modalità di determinazione dei prezzi previsti nella variante chiedendo il pagamento di maggiori compensi a vario titolo; per tale motivo ha sottoscritto con riserva gli atti di perizia. In sostanza l’impresa ha operato una rideterminazione “a misura” del compenso per tutti lavori eseguiti, mediante applicazione del prezzo unitario offerto dall’esecutore stesso moltiplicato per le quantità effettivamente realizzate.

Il committente ha respinto le riserve ritenendo che, trattandosi di appalto “a corpo”, l’esistenza di varianti non comporta la trasformazione in appalto “a misura”; in particolare l’ente ha sostenuto che proprio in ragione della natura del contratto, i lavori potevano essere determinati “a misura” limitatamente alle quantità variate; mentre le parti di opere rimaste invariate dovevano essere compensate secondo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura.Al fine di inquadrare la vicenda occorre chiarire che, come stabilito dalla Giurisprudenza in materia  (cfr. tra le tante Cass. Civ. sentenza 9246/2012), qualora si verifichi la necessità di introdurre varianti nelle opere a corpo  le parti contraenti dovranno pervenire a tale rielaborazione «assumendo a base di calcolo il prezzo “a corpo” offerto dall’appaltatore cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate in aumento o in diminuzione ovvero le diverse prestazioni richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell’offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l’appalto con tale modalità, oppure quelli dell’elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita la modalità di offerta di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara».

In concreto per gli appalti a corpo i lavori in variante, riguardanti le lavorazioni ricomprese nell’appalto principale, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che l’eventuale perizia non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessati dalle variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell’equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto infondate le richieste del Consorzio ritenendo (sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul tema) che l’appalto a corpo rimane tale anche nel caso di varianti. I lavori aggiuntivi potevano, quindi, essere compensati a misura esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto.

La perizia predisposta dall’ente è stata calcolata correttamente avendo rielaborato, unicamente, le quantità dei lavori interessanti le variazioni supplementari o riduttive rispetto al corpo progettuale.

In concreto,  il Giudice ha confermato un principio importante: un appalto “a corpo” non può divenire, in progressione, un appalto “a misura”.

Occorre in ogni modo precisare che, nel caso in analisi, la variante introdotta dall’ente non ha determinato uno stravolgimento delle previsioni progettuali iniziali. In difetto si cadrebbe nell’equivoco, altrettanto illegittimo, di trasformare il contratto  “a corpo” in contratto aleatorio.

Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.