Appalto a corpo oppure a misura dopo il correttivo

Nel precedente articolo (tra le novità della fase esecutiva introdotte con il Dlgs n. 209 del 31/12/2024 -Correttivo al Codice dei Contratti), abbiamo richiamato la precisazione indicata all’art. 5 dell’Allegato I.7 sul corrispettivo di appalto. Disposizione che rafforza l’indirizzo generale vigente già dal 50/2016 che privilegia (ed anzi impone) il corrispettivo a misura quale scelta principale.
***
Prima la misura, poi il corpo (se motivato)
Il Correttivo modifica l’art. 5 dell’Allegato I.7 in questi termini
Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, e’ cosi’ articolato: a) ((lavori a misura ovvero a corpo nei soli casi in cui, in relazione alle caratteristiche specifiche dell’opera o del lavoro, la stazione appaltante, motivandolo espressamente, ne ritiene necessario il ricorso;))
In concreto, la modifica conferma: il corrispettivo a corpo è una scelta residuale e deve essere motivata espressamente.
Tale motivazione, a nostro avviso, va prevista nel Progetto Esecutivo (Relazione Generale, art. 23 All. I.7), accertata in sede di Verifica progettuale ed anche nella fase di approvazione del Progetto (considerato che la norma prevede l’espressa motivazione ad opera della stazione appaltante e che già nel DIP tale scelta andrebbe prevista).
Il DLgs 36/2023, sia ante correttivo sia oggi, conferma i principi in materia di contratti a corpo e contratti a misura, già contenuti nel previgente Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs 50/2016) e sanciti dalla Giurisprudenza.
In particolare si evidenziano i seguenti principi:
1) L’Allegato I.7 (art. 3) precisa che sin dalla redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), il RUP (Responsabile Unico di Progetto) deve precisare se “…m) la tipologia di contratto … sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura”. Vi è da chiedersi come possa il RUP assumere tale decisione in tale fase.
2) L’art. 31 dello stesso allegato (con riferimento al progetto esecutivo), opportunamente impone che nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo:
a) riporta solo il prezzo a corpo;
b) ma deve essere accompagnato – per determinare ciascun prezzo a corpo – da un distinto elaborato (che non fa parte del computo ma redatto nelle medesime modalità) finalizzato ad individuare le sottolavorazioni che concorrono a formare il prezzo a corpo.
Tale ultima previsione è opportuna ed ha la finalità – sostanzialmente – di evitare che il corrispettivo a corpo assuma sia forfettizzato senza che, alla base, vi sia una precisa analisi delle lavorazioni.
3) L’art. 32 (sempre del medesimo allegato) conferma il principio previsto nel Correttivo, ovvero:
a) per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità;
b) tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.
In concreto, considerato che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, misurazioni, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno il corrispettivo “a corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo dovrà essere stabilito a misura.
D’altra parte, è illogico (e spesso foriero di contenzioso) utilizzare il corrispettivo a corpo per lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.
La giurisprudenza
La giurisprudenza – recente e non – precisa come nel contratto d’appalto stipulato “a corpo”, il prezzo viene determinato con la definizione di una somma fissa ed invariabile per la realizzazione di un’opera tecnicamente rappresentata negli elaborati progettuali, per cui l’opera deve essere descritta in modo estremamente preciso, per mezzo di un progetto molto dettagliato.
L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’Esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili.
I principi stabiliti dall’Autorità e dalla Giurisprudenza possono essere, quindi, cosi essere sintetizzati:
1) i contraenti devono comportarsi secondo buona fede ai sensi dell’art. 1175 del Codice Civile;
2) l’Esecutore deve potersi rappresentare al momento dell’offerta tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa;
3) grava sull’Esecutore ogni rischio relativo ad ulteriori lavorazioni necessarie rispetto a quelle prevedibili, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell’opera rientri nell’alea normale del contratto con conseguente deroga all’art. 1664 del Codice Civile;
4) in ogni modo non deve essere alterata la natura, la struttura e la funzione dell’appalto a corpo il quale non si trasforma in contratto aleatorio;
5) il concetto di prezzo a corpo non è assoluto ed inderogabile trovando il limite nella pedissequa rispondenza dell’opera da eseguire ai disegni esecutivi ed alle specifiche tecniche, entrambi forniti dalla Stazione Appaltante;
6) la predeterminazione del corpo e la conseguente immodificabilità viene meno quando vi sia una modifica dei disegni esecutivi che comporti maggiori (ovvero minori) quantità rispetto a quella stimate al momento della fissazione del prezzo e della conseguente formulazione dell’offerta. In tali casi il rischio assunto con l’offerta a corpo si pone al di fuori della normale ed accettabile alea e l’esecutore ha diritto di essere pagato per i maggiori lavori.
Attenzione
Nel DLgs 36/2023 e nell’Allegato I.7, in merito al corrispettivo a corpo, sono state riproposte le disposizioni del Codice previgente: è riaffermato che il computo metrico estimativo è parte integrante del contratto, con maggiore responsabilizzazione dei Progettisti, il tutto a condizione che sia richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito (art. 18, comma 1, ultimo periodo, del DLgs 36/2023).
La presenza del CME quale documento contrattuale già presente in gara, tuttavia, potrebbe anche costituire un “boomerang” per l’appaltatore.
Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.






