Lavori (opere) a corpo e misura nel nuovo codice

Il Nuovo Codice (che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2023 ed acquisire efficacia il 1° luglio 2023, salvo proroghe), come emerge dallo Schema ultimo (versione del 05/01/2023 trasmessa alle Commissioni parlamentari), conferma sostanzialmente i principi in materia di opere a corpo ed opere a misura già esposti nell’articolo di questo blog del 6/4/2021.
Rilevo, comunque, una migliore esplicitazione di alcuni aspetti in materia.
***
CORPO E MISURA: COME E QUANDO
1- Il Nuovo Codice (all. I.7) precisa che sin dalla redazione del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione), il RUP (Responsabile Unico di Progetto) deve precisare se “ …m) la tipologia di contratto … sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura”. La medesima previsione è prevista nell’art. 15 del D.P.R. 207/2010.
Rimane, comunque, il dubbio su come possa il RUP sin da tale fase (antecedente alle scelte progettuali concrete), decidere se il contratto prevederà un corrispettivo a corpo oppure a misura. Come precisato, infatti, nei successivi articoli dell’allegato I.7., tale scelta discende dalla possibilità (o meno) di definire chiaramente la natura delle opere (scelta che può essere effettuata – in modo consapevole – unicamente in itinere di redazione del progetto).
2 – L’art. 31 del citato allegato (riferito al progetto esecutivo), opportunamente impone che nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo:
a) riporta solo il prezzo a corpo;
b) ma deve essere accompagnato – per determinare ciascun prezzo a corpo – da un distinto elaborato (che non fa parte del computo ma redatto nelle medesime modalità) finalizzato ad individuare le sotto-lavorazioni che concorrono a formare il prezzo a corpo.
Tale ultima previsione è corretta ed ha la finalità – sostanzialmente – di evitare che il corpo assuma una forma di forfettizzazione del corrispettivo senza che, a monte, non vi sia stata una precisa analisi delle lavorazioni.
3- L’art. 32 (sempre del medesimo allegato) conferma un principio molto importante, ovvero:
a) per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità.
b) Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.
Considerato, infatti, che il corrispettivo a corpo, non prevede, per la sua liquidazione, nessuna misurazione, il RUP ed il progettista, in sede di progettazione, utilizzeranno “il corpo” laddove una lavorazione possa essere determinata in maniera certa e definita, altrimenti il relativo corrispettivo deve essere stabilito a misura –> è inutile utilizzare il corrispettivo a corpo per lavorazioni che per loro natura non possono essere previste con ragionevole certezza; a mero titolo esemplificativo: scavi, fondazioni speciali ecc.
La Cassazione sul punto è sempre stata molto chiara:
– L’appalto a corpo ha come essenziale ed indefettibile caratteristica la sussistenza dei necessari requisiti di specificità, esattezza, completezza e definitività di atti prodromici ed esecutivi, in mancanza dei quali spettano all’esecutore i maggiori oneri sostenuti in dipendenza di circostanze a lui o a nessuna delle parti imputabili.
– L’esecutore quando verifica ed analizza il progetto in sede di predisposizione dell’offerta deve potersi rappresentare tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa –> in concreto non basta una semplice locuzione “a corpo” per trasferire il rischio all’impresa, ma occorre consentire alla stessa di ben comprendere cosa dovrà realizzare.
4- La modalità di contabilizzazione a corpo è prevista nell’allegato II.14 (art. 12): è necessario redigere un libretto delle misure specifico per i lavori a corpo, indicando la percentuale dell’aliquota relativa alla voce della categoria di lavorazione (ricavando la percentuale dal computo e dal distinto elaborato indicato al punto 2). Lo stesso articolo, nel disciplinare le modalità di compilazione del Registro di contabilità, non precisa ciò che appare ovvio (a mio avviso): ogni categoria di lavorazione a corpo che è stata eseguita ed annotata nel libretto, deve essere riportata distintamente nel registro di contabilità.
Le medesime considerazioni, in ogni caso, attengono alla compilazione del sommario del Registro (documento non obbligatorio).
5- L’art. 18 del Nuovo Codice conferma la previsione per cui “ … il computo metrico estimativo, richiamato nel bando o nell’invito, è parte integrante del contratto”.
Sul punto, occorre chiarire che la presenza del computo metrico estimativo tra i documenti contrattuali non fa venire meno la natura dell’appalto a corpo. Rimane, tuttavia, sullo sfondo l’ipotesi (non rara) di differenze tra gli importi di computo e quelli previsti nel contratto/progetto.
Una ultima annotazione: la variante nel caso di appalto a corpo deve seguire regole di stesura diverse dalle varianti di lavori a misura (vedasi articolo del blog del 24/2/2021).
Riproduzione vietata. Eventuali citazioni devono riportare il nome dell’Autore, il sito e la data di pubblicazione.