La variante “compensativa” nel nuovo codice (D.Lgs 36/2023)

L’art. 120 del D.Lgs 36/2023 ha ampliato i casi di modifica del contratto, prevedendo nuove ipotesi di varianti “qualitative” e “quantitative”. In particolare, seguendo l’indirizzo della Direttiva Europea 2014/24/UE, l’art. 120 stabilisce le ipotesi di modifiche migliorative al contratto (varianti migliorative, compensative, comma 7) e quelle nascenti da una rinegoziazione delle condizioni ivi contenute (comma 8).
Di particolare interesse è quella di cui al comma 7 (lett.a), in quanto permette certamente (ad impresa e RUP) di depotenziare il possibile contenzioso.
L’argomento verrà affrontato (compiutamente) nella Nuova Pubblicazione sulle varianti che pubblicheremo a breve con la DEI.
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LE NUOVE VARIANTI MIGLIORATIVE
L’art. 120, comma 7, del D.Lgs 36/2023 prevede la possibilità di modificare il progetto, su proposta sia della stazione appaltante sia dell’appaltatore, in due occasioni ed al fine:
a) di ottenere risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare IN COMPENSAZIONE per fare fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) di realizzare soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o dei tempi di ultimazione.
Dalla lettura della norma non emerge l’esigenza che tale modifica debba intervenire necessariamente in corso d’opera; potrebbe, quindi, essere valutata ed approvata anche prima dell’avvio della stessa.
Attenzione –> | Le modifiche ai sensi del comma 7 dell’art. 120 del Codice dei Contratti devono rispettare il requisito della funzionalità dell’opera; ai fini della loro ammissibilità, quindi, il RUP deve prestare attenzione a garantire che il risultato previsto inizialmente sia comunque conseguito. In concreto il rispetto della funzionalità costituisce il limite invalicabile del rispetto “della natura e finalità del contratto”; le stesse non devono snaturare il contratto. |
La disposizione evidenzia che tali modifiche, in generale, non sono considerate sostanziali; tuttavia devono rispettare i limiti esposti alle lettere a), b), c) del comma 6, dello stesso articolo 120.
L’Allegato II.14, all’art. 5, comma 10, precisa infatti che le proposte migliorative previste dall’art. 120 (quindi anche quelle ai sensi del comma 7) “non devono alterare in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori”.
Le modifiche di tale natura, secondo la norma in esame, possono essere approvate nei limiti “derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico”.
LA VARIANTE COMPENSATIVA
Il comma 7, lett. a), della disposizione consente alle parti contrattuali di proporre modifiche progettuali per ottenere risparmi ed utilizzare i medesimi per compensare aumenti dei costi delle lavorazioni.
Aspetto interessante –> | La norma non parla di “aumento dei prezzi dei materiali” ma di aumento dei “costi delle lavorazioni” connotando quindi una ipotesi ben più ampia di quella dell’art. 60 del D.Lgs 36/2023 (che prevede l’obbligo di inserimento di clausole di revisione prezzi). |
A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui durante l’esecuzione di un immobile da destinare a palestra comunale, si renda necessario, per ragioni tecniche e di sicurezza, proteggere le pareti di scavo con blindaggi, determinando, oggettivamente, maggiori costi per l’esecuzione della lavorazione.
In tali casi il RUP (anche su indicazioni del DL e del CSE) potrebbe valutare di sostituire l’utilizzo di un materiale (per esempio una tipologia di pavimentazione interna) con un materiale meno costoso, al fine di acquisire risorse da utilizzare per i maggiori costi della lavorazione.
Si ribadisce –> Le modifiche ai sensi del comma 7 dell’art. 120, devono rispettare il requisito della funzionalità dell’opera; ai fini della loro ammissibilità, quindi, il RUP deve prestare attenzione a garantire che il risultato previsto inizialmente sia comunque conseguito.
Il requisito della funzionalità costituisce pertanto il punto di riferimento per valutare l’ammissibilità o meno della modifica progettuale, da intendersi (avendo quale parametro per esempio la definizione di cui Allegato I.1, art. 3, lett. s), la fruibilità dell’opera.
In termini generali, quindi, sia il RUP (ed anche il DL) sia l’appaltatore possono proporre varianti migliorative con la finalità di recuperare risorse per far fronte a maggiori costi delle opere; il tutto nei limiti dell’importo previsto nel quadro economico iniziale (non dell’importo di contratto).
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