Consegna parziale dei lavori e mancata consegna

Mi è accaduto di assistere a situazioni nelle quali la stazione appaltante ha disposto (a mezzo del RUP) ed ordinato (a mezzo del DL) la consegna parziale dei lavori, procedendo poi alla consegna completa delle opere, diversi mesi dopo l’avvio dei lavori.
Come tutti sanno, la consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto. In caso di supero di detto termine, l’impresa può avanzare istanza di recesso. Ma in caso di una o più consegne parziali, diluite nel tempo e succedutesi oltre i predetti 45 giorni, l’appaltatore può sciogliersi dal vincolo contrattuale?
L’art. 5 del DM 49/2018 prevede che “Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili … Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.”
Nella sostanza:
– la consegna parziale è legittima se prevista nel capitolato. Deve essere prevista, ovviamente, per casi precisi e particolari, incidendo sulle fasi di lavoro (oltre che sulla sicurezza) e sul cronoprogramma lavori di gara, il quale (quasi sempre, anche quello dell’allegato XV del Dlgs 81/2008) non ne contempla l’ipotesi. Non è corretta, quindi, una previsione di capitolato che preveda genericamente la possibilità di consegna parziale, dovendo tale documento precisare perché e come si debba concretizzare tale ipotesi.
– la consegna parziale non fa decorrere il termine per concludere i lavori, il quale rimane in concreto “fermo” sino all’ultima consegna parziale o alla consegna completa definitiva dei lavori.
Tuttavia, come accennato sopra, la legge (art. 5, comma 1, del DM 49/2018 – come lo schema nuovo regolamento e la pregressa disciplina) impone che “Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori … non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.”
Questo l’iter nella sostanza:

E qui arriviamo al punto.
Se la stazione appaltante dispone la consegna parziale dei lavori nei 45 giorni e non la consegna totale (normale), ma tale ipotesi non sia prevista chiaramente dal capitolato (ovvero sia contemplata per casi diversi e vi sia un abuso), in concreto tale consegna parziale equivale a mancata consegna e quindi l’esecutore può avanzare istanza di scioglimento dal contratto.
La stazione appaltante dovrebbe, quindi, sempre disporre la consegna totale nei 45 giorni dalla data del contratto, salvo ipotesi precise disciplinate nel capitolato speciale di appalto.
Sul punto la Cassazione ha precisato che non esiste “differenza di disciplina tra la mancata consegna (o il ritardo nella consegna di tutti i lavori) e la consegna parziale, in quanto in entrambi i casi trova applicazione la norma per cui l’appaltatore può scegliere se chiedere il recesso dal contratto, acquisendo il diritto al rimborso dei maggiori oneri ove la sua istanza venga rigettata, ovvero proseguire nel rapporto con la sola esclusione della sua responsabilità per eventuale conseguente ritardo nel completamento dell’opera.”… “ se la consegna frazionata non è consentita dal contratto, ovvero pur essendo consentita, non ne sono osservate le modalità o la stazione appaltante incorra in abusi nell’eseguirla, gli effetti di detti comportamenti sono da equiparare a mancata consegna” (Corte di appello Roma, sent. 5514/2020; Cass. Civ. 26/3/2012; Cass.civ. 7/2/2013; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 1998/2017).
Pertanto, per esempio, se il ritardo nella consegna dei lavori è stato determinato dalla necessità di attendere la realizzazione delle opere propedeutiche affidata ad un soggetto terzo, oppure vi siano differenze sullo stato dei luoghi o altre ipotesi, ma questi casi non siano previsti nel capitolato, l’impresa può avanzare istanza per chiudere il rapporto.
In ogni modo, nemmeno è ammissibile che l’appalto si realizzi a mezzo di plurime ed indefinite consegne parziali non consentendo all’impresa di operare con la regolarità e programmazione prevista inizialmente. IN tali casi l’impresa potrebbe fare valere una sorta di “anomalo andamento” delle opere.
Attenzione però:
– Se l’impresa non intende accettare la consegna parziale deve firmare con riserva, pena la decadenza;
– Se l’impresa pur accettando la consegna parziale, ritiene che la stessa sia abusiva laddove non intervenga la consegna totale nei 45 giorni dal contratto, non potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente ma potrà, come detto, chiedere unicamente di sciogliersi dal vincolo contrattuale ottenendo il rimborso delle spese contrattuali.
– La stazione appaltante ha diritto di non accogliere l’istanza di recesso (anche qui se previsto nel capitolato – si veda comma 5 dell’art. 5 del DM 49/2019) e procedere tardivamente alla consegna totale; in tale caso l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo nei termini previsti dalla legge. Tale richiesta va fatta mediante iscrizione, a pena di decadenza, di una riserva.
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