La consegna dei lavori: differenze tra condizioni dei luoghi e progetto esecutivo

“Cose che capitano? Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice ‘sono cose che capitano ed è per questo che capitano” (cit.). Nella sostanza sarà accaduto anche a voi (come a me) di consegnare un lavoro e riscontrare l’impossibilità totale o parziale di iniziare i lavori. E quindi: riserve, contestazioni, risoluzioni, consegne parziali illegittime, sospensioni illegittime ecc. Situazioni incresciose sia per la stazione appaltante sia per l’impresa: da evitare il più possibile.
L’art. 4 del DM 49/2018 (norma confermata nello schema di regolamento) impone al RUP di acquisire prima della gara e prima della stipula del contratto (e della consegna) le attestazioni del DL sull’accessibilità delle aree di lavoro e l’assenza di impedimenti “sopravvenuti” rispetto al progetto per dare avvio al cantiere.
Tali adempimenti hanno la finalità di anticipare il momento di verifica da parte dell’Amministrazione appaltante, al fine di sincerarsi che l’opera sia effettivamente e concretamente realizzabile.
Tuttavia capita (spesso) che tali attestazioni o siano rilasciate “quale mera dichiarazione di stile” (senza un valore sostanziale) oppure non siano rilasciate per nulla.
E cosi, dopo la convocazione per la consegna dei lavori, DL/RUP/Impresa si trovano dinanzi ad impedimenti all’avvio delle opere: interferenze con lavori di altri operatori, aree occupate, limiti a transiti su viadotti e ponti ecc.
Il tutto vanificando, quindi, la logica del sopralluogo in fase di gara (laddove richiesto) il quale dovrebbe porre “a carico dell’appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità che le preclude qualsiasi richiesta di ulteriori corrispettivi e/o risarcimenti in ordine ad esse” (Cass. Civ., Sez. I, 18 maggio 2016, n. 10165).
L’iter corretto ai fini della consegna dei lavori dovrebbe pertanto essere il seguente:


Cosa fare quindi in caso di consegna “impossibile” o “parzialmente impossibile”?
Impresa –>
se viene redatto il verbale, l’impresa dovrà sottoscrivere lo stesso con riserva. Evidenzierà le motivazioni che impediscono l’avvio del cantiere e chiederà, all’ente, i dovuti adempimenti per risolvere il problema (es: variante, rimozione di ostacoli…..). Se l’impresa, pertanto, non ritiene corrette le dichiarazioni contenute nel verbale relative allo stato dei luoghi e all’eseguibilità dei lavori, dovrà sottoscrivere il verbale di consegna specificando le motivazioni per le quali ritiene non accoglibile (o accoglibile solo in parte) la consegna lavori. La riserva dovrà indicare sia le motivazioni della contestazione e, se possibile, sia le richieste economiche connesse. Il tutto al fine di consentire al committente di valutare ogni possibile soluzione alle problematiche sollevate. Nella gran parte dei casi, però, l’impresa non sarà in grado di quantificare, al momento della consegna, il danno che potrebbe derivare dalla difformità dei luoghi riscontrata, sicché è ragionevole ritenere che in tal caso possa evitare la decadenza indicando nella riserva unicamente le ragioni della domanda e provvedere, successivamente, alla quantificazione.
Attenzione però: E’ importante rammentare che non tutte le eccezioni relative alla consegna dei lavori impediscono in concreto l’inizio dei lavori; in tali casi l’impresa non ha, comunque, titolo a sospendere o ritardare i lavori. A tale proposito rileva quanto stabilito dall’art. 3 del DM 49/2018 (art 187 schema nuovo regolamento): “L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
RUP/DL –>
in questi casi, spesso si procede alla consegna e nello stesso giorno (o qualche giorno dopo) si dispone la sospensione dei lavori: è evidente come entrambi gli adempimenti rischino di essere considerati illegittimi. Si ritiene più opportuno (anche a tutela dell’impresa oltre che dell’interesse pubblico), non consegnare i lavori e risolvere, preliminarmente, la problematica. Il tutto salvo vi sia la possibilità di consegnare le opere parzialmente; ma attenzione tale possibilità deve essere prevista nel capitolato speciale di appalto – art 5 del dm 49/2018 (come nello schema del nuovo regolamento, art 167).
Occorre evidenziare peraltro che il ritardo nella consegna dei lavori, oltre i termini previsti per legge, consente all’appaltatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale (previo pagamento degli oneri previsti dal comma 12 dell’art. 5 del DM 49/2018; il nuovo regolamento pare ampliare tale ipotesi risarcitoria). Trattasi in ogni casi di oneri risarcitori ben inferiori a quelli conseguenti ad una possibile riserva: nella sostanza quindi è meglio ritardare la consegna che effettuare una consegna non corretta.
Si deve ricordare anche l’istituto della “consegna sospesa” prevista dall’art. 5 citato (art 166 schema nuovo reg) “ Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.” Istituto che potrebbe essere utile in casi del genere
In concreto le norme (DM 49/2018 e schema nuovo regolamento) evidenziano come sia opportuno che situazioni del genere non accadano e come, pertanto, prima di “dare il via” ai lavori l’ente debba sincerarsi che l’opera sia effettivamente cantierabile.
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