La consegna dei lavori nel nuovo codice D.Lgs 36/2023: consegna anticipata e per “motivate ragioni”

L’argomento verrà affrontato (compiutamente) nella terza edizione del Prontuario Esecuzione delle Opere Pubbliche che pubblicheremo a breve con la DEI.
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LA CONSEGNA LAVORI
La consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato II.14 al DLgs 36/2023, è l’atto mediante il quale la Stazione Appaltante immette l’Appaltatore nel possesso delle aree o dei beni immobili sui quali devono essere eseguite le opere da contratto.
Essa avviene su iniziativa del Responsabile Unico del Progetto (RUP) il quale autorizza il Direttore dei Lavori (DL) a provvedervi.
Il verbale di consegna ha natura di atto pubblico ed ha funzione ricognitiva dello stato dei luoghi.
Quando si procede alla consegna?
Per le Amministrazioni statali, non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge.
Per le altre Stazioni Appaltanti, non oltre 45 giorni a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il RUP dispone che il Direttore dei Lavori provveda alla consegna dei lavori.
Successivamente il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi “ per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e i disegni di progetto. “
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento eventualmente già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
Sin qui nulla di nuovo rispetto al DM 49/2018.
LA CONSEGNA D’URGENZA, PER MOTIVATE RAGIONI E LA CONSEGNA ANTICIPATA
Gli articoli 17 e 50 individuano 4 (+1) tipologie di consegne non ordinarie. Vediamo quali sono.
A) LA CONSEGNA ANTICIPATA. Nel caso di appalti sotto la soglia europea è sempre possibile avviare i lavori, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario, anche se non è presente una urgenza. L’art. 50, comma 6, prevede “Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione.”
Attenzione –> Prima di consegnare occorre comunque acquisire il POS e, si consiglia (per quanto possibile), almeno le garanzie (definitiva se richiesta e CAR). Tale tipologia di consegna non è richiamata nell’art. 3 dell’Allegato II.14; se ne deduce che la stessa vada “considerata” come una qualunque consegna ordinaria. Ma cosi non è.
B) LA CONSEGNA D’URGENZA. L’art. 17, comma 9, ripercorre i medesimi principi previsti dal DLgs 50/2016 –> L’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea.
C) LA CONSEGNA PER “MOTIVATE RAGIONI”. L’art. 17, comma 8, del Codice dispone che Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9.”
Tale consegna non è motivata dalla urgenza (prevista al successivo comma 9) ma da altre ragioni diverse dall’urgenza. In concreto prima della stipula (e comunque si ritiene dopo la verifica dei requisiti) si possono avviare i lavori per esempio per ragioni tecniche, climatiche o altre ragioni che inducono (anche nel solco del principio del risultato – art. 1) utile (per l’interesse pubblico) consegnare le opere.
Infine da non dimenticare la CONSEGNA PARZIALE e la CONSEGNA FRAZIONATA.
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