Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza: NON ATTUALITÀ (?) dell’interdizione ed annotazione nel casellario Anac

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza

Nell’articolo di questo BLOG del 25 gennaio 2022 abbiamo dato evidenza delle novità introdotte con la legge 215/2021 (misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”); novità che impattano non sono sulla gestione dei cantieri ma anche sulla possibilità di stipulare contratti con le stazioni appaltanti.

In particolare, nel primo periodo di applicazione di tali novità, sono subito emerse rilevanti criticità inerenti al divieto di contrattare con le stazioni appalti, per il periodo di sospensione in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza, di cui all’art. 14 del Dlgs 81/2008.

Prima di esaminare alcuni dei casi critici già emersi, ritengo opportuno riepilogare le principali novità introdotte con la legge in epigrafe.

Breve riassunto. Art. 14 del TU 81/2008

Divieto di contrarre con le stazioni appaltanti per gravi violazioni e lavoro irregolare

Nella formulazione dell’art.14 vigente sino al 21/10/21, il provvedimento di sospensione poteva essere adottato nel caso in cui fossero riscontrate gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza; nell’attuale formulazione dell’art.14 (come riformato appunto dalle Legge 215/2021), invece, il provvedimento di sospensione deve essere adottato quando sia accertata ANCHE UNA SOLA delle gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate nell’Allegato I del Dlgs 81/2008. Il comma 2 dell’articolo medesimo prevede, che

divieto di contrarre - articolo 14 81/08

ne deriva che l’accertamento di una delle violazioni di cui all’Allegato I, oltre a imporre l’adozione del provvedimento sospensivo, comporta anche il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel rinviare, per un maggior approfondimento, all’articolo pubblicato nel presente blog il 25 gennaio 2022, si ricorda che le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, individuate nell’Allegato I, sono le seguenti:

gravi violazioni in materia di salute e sicurezza - allegato I - avvocato di cantiere

Le criticità del divieto di contrattare con la stazione appaltante.  

Cosa accade tra cantiere e decreto interdittivo

Nell’ipotesi in cui l’Autorità intervenuta in cantiere accerti una violazione di cui al citato Allegato I (es: rischio caduta dall’alto; mancata formazione ed addestramento), ha quindi inizio il seguente iter.

La medesima Autorità dovrà:

a) sospendere i lavori e l’attività imprenditoriale sino al ripristino delle regolari condizioni di lavoro (art 14, comma 9, del Dlgs 81/2008);

b) comunicare subito il provvedimento ad ANAC e MIMS (oggi, di nuovo, MIT);

Il MIT, a sua volta, emetterà il provvedimento interdittivo a contrarre con le stazioni appaltanti (intese quelle di cui al Codice dei Contratti Pubblici) per il periodo di sospensione stabilito nel provvedimento adottato dalla predetta Autorità;

L’ANAC, infine, annoterà il provvedimento interdittivo sul casellario.

Rispetto all’iter descritto (di per sé simile a quello della precedente versione dell’art. 14 del Dlgs 81/2008, ante riforma), diversi operatori economici hanno evidenziato come il provvedimento interdittivo venga, in realtà, emanato a distanza di diversi mesi dalla sospensione (che spesso dura, al massimo, qualche settimana se non qualche giorno).

Veniamo al primo dei (tanti) casi concreti già emersi:

a) Provvedimento di sospensione dei lavori per “Mancata formazione ed addestramento” disposto il 5/1/2022 e contestuale comunicazione a MIMS e ANAC;

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - a) Provvedimento di sospensione dei lavori per “Mancata formazione ed addestramento”

b) Revoca del provvedimento di sospensione dei lavori emessa il giorno 4/2/2022.

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - revoca del provvedimento - avvocato di cantiere

c) Decreto del provvedimento interdittivo del MIMS adottato il 5/5/2022 (3 mesi dopo la revoca)

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - c) Decreto del provvedimento interdittivo del MIMS - avvocato di cantiere

d) Annotazione sul casellario ANAC dell’11/5/2022

Altro caso, ancor più recente:

a) Provvedimento di sospensione dei lavori adottato il 21/3/2022 e contestuale comunicazione a MIMS ed ANAC;

b) Revoca del provvedimento di sospensione dei lavori emessa il giorno 31/3/2022;

c) Decreto del provvedimento interdittivo del MIMS adottato l’8/11/2022 (a più di 7 mesi dalla revoca della sospensione!!);

Legge 215/2021. Sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di sicurezza - annotazione sul casellario anac - avvocato di cantiere

d) Annotazione sul casellario ANAC in corso.

Prima ancora di capire se possa considerarsi legittimo, sembra opportuno approfondire la ragione per cui, nei casi descritti, il provvedimento interdittivo sia stato adottato quando era già sopravvenuta la revoca del provvedimento di sospensione (e, pertanto, in un momento in cui doveva ormai considerarsi venuto meno il divieto di contrarre con la PA e le stazioni appaltanti).

Ad avviso di chi scrive, ciò sembrerebbe dipendere o da una non impeccabile formulazione del nuovo art.14 o da un modus procedendi, degli “Enti” coinvolti, non più adeguato a essa formulazione o, più probabilmente, dal combinato di entrambe le cause. Il tutto peraltro rispetto alla previgente formulazione dell’art. 14.

Ora è evidente come, nei casi esposti, tra la sospensione dei lavori e il provvedimento interdittivo siano trascorsi svariati mesi e che sul casellario ANAC sia  annotata l’interdittiva riferita ad un periodo oramai “consumato”.

E’ quindi chiaro come l’impresa subisca un provvedimento interdittivo riferito ad un periodo nel quale verosimilmente potrebbe avere continuato ad operare, in quanto formalmente non le è stato comminata alcuna interdittiva.

In un caso simile (ma riferito al pregresso sistema interdittivo), il TAR Lazio aveva stigmatizzato (nel settembre 2020 e nell’aprile 2019; ), tale “illogicità temporale” precisando che

valutazione tempestivita - avvocato di cantiere

Alla luce della nuova formulazione dell’art.14 (che stabilisce la durata massima della sanzione interdittiva in misura pari a quella della sospensione dell’attività) pare oltremodo lecito, per ragioni analoghe a quelle evidenziate nei citati approdi giurisprudenziali, ritenere che il MIT, prima di emettere il provvedimento interdittivo, debba sempre verificare se sia medio tempore intervenuta la revoca della sospensione e, in tal caso, astenersi dall’emettere un provvedimento che non risponderebbe più ad alcun fine (essendo evidente – stante l’inciso “a tal fine” che lega il primo e il secondo periodo del comma 2 dell’art.14 – come il provvedimento interdittivo sia unicamente finalizzato ad assicurare l’effettività del divieto di contrarre con la PA per tutta la durata della sospensione).

Rimane, tuttavia, da capire se (come apparirebbe lecito presumere) il divieto di contrarre con la PA debba considerarsi una conseguenza automatica del provvedimento di sospensione (nel qual caso, però, sarebbe opportuno che tale conseguenza fosse ivi puntualmente specificata) o se sia invece ancora necessaria – come potrebbe parimenti presumersi in ragione dell’espressa previsione secondo cui detto provvedimento deve essere comunicato (e proprio al predetto fine) all’ANAC e al MIT – la formale adozione, da parte del MIT, del provvedimento interdittivo.

Conclusioni ed alcune considerazioni

Auspicando una pronta correzione della (obiettivamente non impeccabile) formulazione della norma e del modus operandi degli Enti convolti, non rimane che suggerire alle imprese, nella malaugurata ipotesi in cui dovessero subire un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa, di voler sempre:

– verificare quale delle violazioni di cui all’Allegato I sopra riportato (allegato al D.lgs. 81/2008) sia alla base del provvedimento;

adoperarsi immediatamente per ottenere la revoca del provvedimento;

Ferma restando, ovviamente, ogni valutazione circa l’opportunità di impugnare, se del caso, e il provvedimento interdittivo del MIT e l’eventuale annotazione di ANAC, in ragione della loro tardività.

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