Nuove norme in materia di sicurezza: il rinnovato all. I del Dlgs 81/2008, l’impatto sui cantieri e il divieto di contrarre con la stazione appaltante

Nuove modifiche e integrazioni all. I del Dlgs 81/2008

Sulla G.U. del 20/12/2021 n. 301 è stata pubblicata la legge 215/2021 (misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”) che impatta sulla gestione dei cantieri in misura importante, anche ai fini – a quanto pare – sulla possibilità di stipulare contratti con le stazioni appaltanti.

Le modifiche e le integrazioni apportate al D.lgs. 81/08, in vigore dal 21 dicembre 2021, riguardano i seguenti articoli:

  • 7 – Comitati regionali di coordinamento
  • 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”
  • 13 – Vigilanza
  • 14 – Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tuteladella salute e sicurezza dei lavoratori
  • 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
  • 19 – Obblighi del preposto à Capo cantiere
  • 26 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
  • 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
  • 51 – Organismi paritetici
  • 52 – Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità
  • 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • 56 – Sanzioni per il Preposto
  • 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso (dei Dispositivi di Protezione Individuali)
  • 99 – Notifica preliminare

In particolare occorre porre l’attenzione su 3 aspetti:

Art. 14 del TU 81/2008 – Divieto di contrarre con la stazione appaltante per gravi violazioni e lavoro irregolare

Obiettivo dell’art. 14 –>

L’obiettivo è “far cessare il pericolo  per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Violazioni sanzionate –>

a) gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate dall’Allegato I del medesimo TUSL (anch’esso riscritto), quali mancato POS, mancata previsioni rischi caduta dall’alto, mancata redazione DVR ecc.

b) impiego di personale “irregolare” in misura pari o superiore al 10%del totale dei lavoratori regolarmente occupati (ivi compresi lavoratori autonomi);

Conseguenze delle violazioni  –>

Viene prevista – anche per una sola grave violazione (non serve la reiterazione) –  la sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale ed il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovviamente con riguardo all’intero periodo di sospensione (nella versione originaria del Decreto Legge si parlava più genericamente di divieto  “di contrattare con la pubblica amministrazione”)

Il provvedimento di sospensione viene tempestivamente comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

Ovviamente il provvedimento può essere oggetto di ricorso o comunque di revoca qualora l’impresa ottemperi a tutte le prescrizioni impartite, alla cui verifica dovrà procedersi con la massima tempestività.

Quali sono le violazioni che determinano le sanzioni tra cui il divieto di contrarre con la p.a., ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 81/2008?

1 – GRAVI VIOLAZIONI DI CUI ALL’ALLEGATO I.

Una prima violazione riguarda le gravi violazioni in materia di sicurezza sulle quali occorre porre molta attenzione in quanto il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate.

Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una sola  delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento di sospensione.

Il provvedimento di sospensione viene, quindi, adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni previste nell’Allegato I di seguito riportato:

Come si può notare ai fini della gestione del cantiere sono diverse le inadempienze che spesso si riscontrano nel settore.

Occorre ribadire che la circolare INL n. 3/2021 segnala che il provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza va adottato “tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente” nel nuovo Allegato I al D.lgs. 81/08, sottolineando che il novellato art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate”, per cui per consentire l’adozione del provvedimento è “sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I” che espongono:

  • rischi di carattere generale: mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento, mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile e mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  • al rischio di caduta dall’alto: mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto e mancanza di protezioni verso il vuoto;
  • al rischio di seppellimento: mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • al rischio di elettrocuzione: lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; mancanza della protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

2 – LAVORO IRREGOLARE

Una seconda violazione che conduce al provvedimento di sospensione, si concretizza quando l’Ispettorato “riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro”.

Sul punto si evidenzia che la percentuale di lavoratori irregolari passa dal 20% al 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.

Attenzione: Nel computo rientrano anche I LAVORATORI AUTONOMI occasionali per i quali non sia stata effettuata la nuova comunicazione preventiva prevista, all’Ispettorato del Lavoro.

Ulteriori aspetti da valutare nella riforma

Da non dimenticare che con la legge 215/2021, sono previsti nuovi compiti per il preposto (capo cantiere) imponendo maggiori responsabilità (art 19 del Dlgs 81/2008). Il preposto è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

E’ stabilito che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto “(art. 26, comma 8-bis, D.lgs. 81/08, per la cui omissione è prevista la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.500 a 6.000 euro).

Nella sostanza, il RUP, DL e CSE devono essere messi a conoscenza dell’identità, formazione, ecc del preposto/capo cantiere del singolo cantiere.

L’art. 19, comma 1, D.lgs. 81/08, prevede, inoltre, che ora il preposto debba:

sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

E ancora: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nuova lettera f-bis dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/08, per la non osservanza della quale è prevista la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro).

In conclusione, occorre prestare molta attenzione alle indicazioni dell’allegato I e tenere in considerazione che la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del lavoro sopra richiamata precisa “ andrà opportunamente valutata, successivamente alla revoca del provvedimento di sospensione, l’estensione dell’accertamento a tutti i profili di competenza e in particolare a quelli attinenti alla salute e sicurezza, attivando anche nuovi accessi ed avvalendosi, ove necessario, delle Unità di progetto Sicurezza già costituite ovvero delle opportune sinergie con le ASL.

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