Il RUP e la sicurezza: responsabilità da rivedere

Ritengo (da ex RUP) sia necessario ripensare (in qualche modo) le responsabilità dei RUP in materia di sicurezza.
Per semplificare ed accelerare le opere pubbliche (anche a beneficio delle imprese) sarebbe sufficiente, a mio sommesso avviso, rendere sereni chi gestisce l’opera pubblica e prende decisioni fondamentali per la sua realizzazione; soggetti che, come il RUP, operano a volte senza adeguate coperture assicurative e senza incentivi economici proporzionati. Ripeto: soprattutto in materia di sicurezza.
Il RUP assume il ruolo di Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, così come chiaramente previsto dalle norme ed in particolare dall’art. 89 del Dlgs 81/2008
Leggo spesso sentenze di cassazione (penale) che chiariscono come il RUP (quale responsabile dei lavori ai sensi del dlgs 81/2008) abbia il compito (per me troppo generico e generale) di provvedere “a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia” (da ultimo per esempio Cass. Penale, sez. 4, 19/2/2021 n. 6504 – Pedone inciampa nella trave di legno non segnalata del cantiere. Responsabilità del CSE, del DL e del RUP).
Il RUP, nel corso di questi ultimi anni è venuto ad assumere una delicatissima posizione di garanzia che lo espone a responsabilità, sia di natura civile sia di natura penale, essendo di fatto possibile ricondurre, sempre secondo Cassazione, alla sua posizione e al suo generico dovere di vigilanza e verifica, qualsivoglia violazione, commissiva od omissiva, da chiunque posta in essere, anche dallo stesso lavoratore, delle norme poste a tutela della sicurezza e dell’incolumità dei lavoratori.
Ricordiamo in breve alcuni dei principali compiti del RUP (solo) nella materia della sicurezza, il quale deve:
Assumere il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
attenersi, nella fase di progettazione dell’opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs. 81/2008 , in particolare:
a)al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b)all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
prendere in considerazione, nella fase della progettazione dell’opera, il PSC e il fascicolo dell’opera;
nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, richiedere la nomina del CSP;
qualora non sia prevista la predisposizione del PSC elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), su delega del Dirigente della struttura, inerente alla cooperazione, al coordinamento e alla valutazione dei rischi da interferenze;
provvedere alla messa a disposizione del PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto, ovvero che il PSC sia parte integrante del progetto esecutivo posto a base di gara;
nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell’affidamento dei lavori, richiedere la nomina CSE (anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese);
comunicare alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del CSP e quello del CSE;
vigilare su tutte le fasi di realizzazione dell’opera pubblica, e provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori;
verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo;
chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate INPS, INAIL e alle casse edili, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
(ha facoltà di) svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE, qualora in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/08;
(ha facoltà di) sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente (se in possesso dei requisiti) il CSP ed il CSE;
tenere in conto le eventuale proposte integrative del PSC formulate dalle imprese esecutrici, richiedendo l’immediata revisione del Piano al CSE e delle modifiche al PSC medesimo in caso di varianti;
(anche avvalendosi del direttore dei lavori) garantire e verificare (con accessi diretti in cantiere) che tutte le attività finalizzate alla realizzazione dei lavori, siano svolte nell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE, sentito il DL se le due figure non coincidono;
trasmettere agli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice, sentito il DL, la proposta del CSE di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
vigilare sull’attività del CSP e del CSE e fare le notifiche preliminari;
provvedere, sentito il DL e il CSE, a verificare che l’esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
Se a questo si aggiunge che, a norma dell’art. 31, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs 50/2016,“ l’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato”, e che tale ufficio comprende ulteriori e rilevanti incombenze dalla fase di progettazione al collaudo, appare evidente come il RUP sia gravato da notevoli responsabilità.
La gestione del cantiere è probabilmente quella che maggiormente incide sulla responsabilità del RUP, in qualità di Responsabile dei Lavori; difatti i suoi compiti di “alta vigilanza” si esplicano non solo nell’obbligo di vigilanza sull’attività del CSE, ma anche e soprattutto con un controllo diretto in cantiere, come si evince chiaramente dal coordinamento normativo del punto 6, lett. i) delle “Linee guida n. 3”, con il disposto dell’art. 31, comma 12, primo periodo, del D.Lgs 50/2016.
Il RUP, nella sostanza, oltre alle decine di altre incombenze (dalla fase di gara sino al collaudo, passando per l’istruttoria delle varianti, il contenzioso, la contabilità ecc), ha un ruolo molto delicato anche nella fase di gestione della sicurezza.
Il tutto però:
a) non avendo, quasi sempre, svolto corsi specifici in materia e non avendo una qualificazione idonea in materia (a differenza del CSE e del CSP);
b) non potendo recarsi in cantiere quando e come vuole (per mancanza di tempo – in ragione delle mille attività incombenti – o per motivi organizzativi dell’ente) e non potendo rifiutare l’incarico;
c) non essendo coperto (a volte) da adeguate coperture assicurative e non essendo valorizzato dal punto di vista economico.
In concreto, va bene semplificare, accelerare, modernizzare, ma alla fine c’è sempre un soggetto che risponde delle scelte concrete esecutive sulla base di principi generali e generici. Il legislatore dovrebbe, quindi, ripensare a mio modestissimo avviso il corpo normativo, consentendo a tali funzionari e dipendenti di essere sereni nell’assumere l’incarico. Questo, si, renderebbe tutto più semplice e gioverebbe anche alle imprese esecutrici.
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