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Prove di laboratorio, analisi e verifiche tecniche – DM 1 luglio 2022 – A spese dell’impresa o della stazione appaltante?

Prove di laboratorio, analisi e verifiche tecniche – DM 1 luglio 2022 – a spese dell’impresa o della stazione appaltante?

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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 179 del 2/8/2022,  il DM 1 luglio 2022 “Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche”, previsto dall’art. 111 del Codice dei Contratti.

Su questo blog (articolo del 18/5/2021) si era già argomentato in merito alla procedura di accettazione dei materiali, delle prove e verifiche che può ordinare il DL all’impresa.

A chi compete il pagamento delle prove di laboratorio, analisi  e verifiche previste in capitolato, dalla legge oppure ordinate dalla DL ?

Fino a che può punto quest’ultimo può “spingersi” nel disporre verifiche, controlli, prove, imputandone il costo all’appaltatore?

E’ importante fare un breve riassunto delle norme vigenti in materia per rispondere alle domande poste.

Le norme vigenti (e non)

Da una analisi delle disposizioni vigenti pare sussistere un contrasto su chi debba sostenere tali oneri, anche alla luce del recente DM del 2/7/2022.

1 – L’art. 111 del Codice dei Contratti precisa come tali costi siano da inserire nel quadro economico dell’appalto e quindi a carico della stazione appaltante (e non soggetti a ribasso)Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d’appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono individuati i criteri per la determinazione di tali costi.”

2 – Il recente DM 2/7/2022 conferma tale previsione, definendo queste attività quali servizi tecnici non soggetti a ribasso e finalizzate a garantire un livello minimo della prestazione. Il Decreto illustra, altresì, le componenti del prezzo delle medesime.

3- L’art. 16, comma 1, del d.p.r. 207/2010 (in vigore) individua al punto b, lett. 11, quale voce “esterna” al contratto di appalto:11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici”

inserire verifiche quadro economico - avvocato di cantiere

Tuttavia:

4 – il DM 49/2018, all’art. 6 (accettazione dei materiali) pare porsi in contrasto con le disposizioni citate:

a) Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. (comma 1).

b) Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, CON SPESE A CARICO DELL’ESECUTORE. (comma 4).

5 – L’art. 32 del d.p.r. 207/2010 (spese generali), norma in vigore, precisa che nelle medesime spese sono compresi  “p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto” (quindi in linea teorica anche le prove, verifiche, analisi sui materiali e sulle opere)

art. 6 a carico impresa - avvocato di cantiere

In conclusione: su chi ricade l’obbligo del pagamento ? Sull’impresa o sulla stazione appaltante?

L’interpretazione coerente delle norme

Come indicato il dubbio su chi ricada tale costo nasce dalla lettura dell’art. 6, comma 4, del DM 49/2018 (già analizzato nell’articolo del blog del 18/5/2021), il quale parla chiaramente di “spese a carico dell’esecutore”.

Sennonché, se si legge attentamente tale disposizione  emerge come la locuzione in esame (spese a carico dell’esecutore) si riferisca a quelle prove e analisi definite “ULTERIORI” rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato.

Considerato che sia il Codice sia il DM 2/7/2022 nonché l’art. 16 del d.p.r. 207/2010 imputano tali costi alla stazione appaltante (nell’ambito del quadro economico di appalto, non assoggettandoli a ribasso), si può ritenere che tali “ulteriori” attività (prove, analisi, verifiche) si riferiscano al caso in cui si rendano necessario per comportamenti esecutivi dell’appaltatore non coerenti con le norme tecniche e le “regole dell’arte”.

Se per esempio:

–> Il Direttore dei lavori riscontra che l’acciaio utilizzato per la realizzazione del calcestruzzo armato di una muratura non è accompagnato da marcatura CE o da idoneo attestato di qualificazione, è evidente che avrà il diritto ed il dovere di imporre prove ulteriori su spezzoni di tali barre. 

–> Oppure se il calcestruzzo per la realizzazione della stessa muratura armata è gettato in presenza di temperature invernali “critiche”, senza accorgimenti opportuni o in violazione di precisi ordini dello stesso, il DL  avrà, anche qui,  il diritto ed  il dovere di imporre analisi e prove “ulteriori” a quelle minime previste per legge e/o capitolato.

In concreto, quindi:

inserire verifiche quadro economico - avvocato di cantiere

Nell’ambito delle attività del DL, è bene rammentarlo, quest’ultimo ha certamente una discrezionalità “ampia” nel valutare se procedere con prove “ulteriori” a causa di comportamenti non corretti dell’esecutore.

Tuttavia, al di là di possibili “esagerazioni” nell’imporre prove e verifiche, il DL dovrebbe sempre tenere in mente l’iter previsto dall’art. 6 nella fase di accettazione dei materiali e delle opere; nonché l’obbligo di essere presente in cantiere nei momenti “fondamentali”  per evitare, a realizzazione avvenuta, di effettuare contestazioni postume, considerate tardive ed illegittime da parte dell’esecutore.

Il DL, per esempio, non potrebbe imporre prove “ulteriori” (quindi a carico dell’esecutore) su murature in calcestruzzo armato per il solo fatto di non essere stato presente durante l’attività di getto e posa in opera.

Nel merito riporto quanto già illustrato nell’ articolo di questo blog del 18/5/2021.

“ L’accettazione dei materiali durante l’esecuzione è disciplinata dall’art. 101, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 6 del DM 49/2018 (srt. 172 dello schema del Nuovo Regolamento). A tali norme si aggiungono le NTC 2018 e le circolari applicative.

In concreto:

schema accettazione materiali - avvocato di cantiere

Riassumendo si può suddividere l’attività di accettazione dei materiali in 4 fasi:

1. Accettazione preliminare,

  • l’esecutore trasmette al Direttore dei Lavori (o all’Ispettore di cantiere se da questi delegato) le schede tecniche dei materiali previsti da progetto;
  • il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta e richiede le modifiche;
  • ricevuto l’assenso l’esecutore ordina i materiali e li fa pervenire in sito;

2. Accettazione della fornitura, prima della installazione/posa

  • arrivati in sito i materiali, il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta i materiali (motivando doverosamente);
  • ricevuto l’assenso l’esecutore può iniziare ad installare/posare;

3. Accettazione durante l’installazione/posa

  • il Direttore dei Lavori controlla l’esecuzione ed in caso indica le correzioni;
  • l’esecutore si adegua alle disposizioni ricevute;

4.  Accettazione definitiva, dopo la loro installazione/posa:

  • il Direttore dei Lavori verifica la corretta installazione e fa eseguire le prove previste dal capitolato e dalle norme;
  • il Direttore dei Lavori provvede ad aggiornare la contabilità.”

Resta inteso, comunque, che – sempre ai sensi dell’art. 6 del dm 49/2018 –  i materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto:

– con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri;

– il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

– se l’esecutore non effettua la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Si ribadisce tale attività di verifica ed accettazione del DL deve essere improntata alle regole di correttezza, buona fede e nel rispetto delle norme e del contratto (nella sostanza tale attività “legittima” di ingerenza non può tradursi in atti contrari al principio di cooperazione).

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