Le riserve sul conto finale: come chiudere il Registro di contabilità

Il conto finale dei lavori è l’atto contabile emesso dal direttore dei lavori a seguito dell’ultimazione dei lavori e definisce in maniera chiara e finale l’entità e qualità dei lavori eseguiti, il corrispettivo dell’appaltatore e l’eventuale credito. Trattasi, quindi, di un documento contabile molto importante; non sempre viene compilato nei modi dovuti oppure, a volte, non viene compilato affatto, confondendo lo stesso con l’ultimo SAL (il c.d., ma non previsto, “sal corrispondente al finale”).
Da sempre gli atti contabili/amministrativi dell’appalto pubblico sono i seguenti (da tutti ben conosciuti):

Da non dimenticare infine la Relazione finale del RUP al conto finale – art 14, comma 1, lett. e, DM 49/2018.
La stessa disposozione (come i previgenti regolamenti) prevede con riferimento al conto finale che:
- “il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
- Il conto finale deve essere sottoscritto dall’esecutore. All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 205 del codice.
- Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario
In concreto, il conto finale rappresenta l’ultimo atto contabile e contiene il riepilogo di tutti i Certificati di pagamento emessi; per tale motivo è solitamente denominato “stato finale dei lavori”.
Il Direttore dei Lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori provvedendo, poi, alla trasmissione al RUP.
Tale documento contiene:
– totale netto dei lavori eseguiti indicati;
– acconti già corrisposti, a dedurre dagli importi precedenti; tali acconti si evincono dai vari certificati di pagamento emessi, la cui somma costituisce proprio le somme già versate a favore dell’impresa;
– eventuale credito a favore dell’impresa.
E’ importante evidenziare che il conto finale non coincide con l’ultimo SAL.
Infatti:
- Il conto finale contiene, come indicato, il riepilogo della storia contabile dell’appalto, l’importo dei lavori eseguiti, gli importi di tutti i certificati emessi (compreso quello afferente l’ultimo SAL) e l’eventuale credito dell’impresa.
- L’ultimo SAL, invece, riporta solo il riepilogo finale con l’importo dei lavori “a tutto il …” da utilizzare per l’emissione del relativo (ultimo) certificato di pagamento. Spesso si redige un documento chiamato “SAL corrispondente al finale” che consiste in un ultimo SAL nella medesima data della ultimazione lavori o dell’emissione del conto finale.
Dunque, il flusso contabile alla conclusione delle opere è il seguente:

Non è, corretto, pertanto, chiudere il Registro di contabilità dopo l’emissione del conto finale, invitando l’appaltatore alla firma anche di tale documento.
Il Registro si chiude, infatti, con l’ultimo SAL e prima del conto finale .
Nemmeno è corretto “accorpare” al conto finale lavorazioni eseguite e maturate nel corso dei lavori: salvo esplicite previsioni di capitolato (da inserire comunque secondo principi di proporzionalità) e salvo eventuali detrazioni per errate esecuzioni.
Il Direttore dei Lavori, infine come visto, accompagna il conto finale con una relazione. L’insieme di tali documenti, in concreto, consentono un’analisi storica di quanto accaduto in cantiere: una lettura di un libro a ritroso partendo dall’ultima pagina sino alla prima.
A seguito della sua trasmissione, il conto finale viene esaminato dal RUP che invita l’Appaltatore a prenderne visione ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a 30 giorni (art. 14, comma 1, lett. e, del DM 49/2018).
La sottoscrizione dell’Appaltatore non è richiesta per un mero fine “certificativo”; in tale sede, infatti, dovrà confermare, a pena di decadenza, le domande già iscritte in contabilità ed in ordine alle quali non sia intervenuto accordo bonario o comunque una definizione in via amministrativa.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate e, quindi, il conto finale si intende accettato; ne risulta pertanto che, in caso di non conferma delle riserve effettuate in itinere di lavoro, si avrà acquiescenza delle registrazioni contabili finali e totali, e la decadenza dal diritto di fare valere le eccezioni scritte sul registro di contabilità.
N.B. –> E’ per questo motivo che il conto finale contiene tutta la storia contabile del cantiere: deve consentire all’appaltatore di valutare ed accettare o meno OGNI PARTITA CONTABILE dall’inizio alla fine. Se il conto finale, quindi, non viene compilato o viene “sostituito” con un SAL corrispondente al finale (che riporta, unicamente, gli allibramenti ad una certa data), verrà meno la finalità certificativa “complessiva” del documento stesso (con inevitabili conseguenze sulle riserve iscritte).
All’atto della sottoscrizione del conto finale entro i termini previsti, l’esecutore potrà:
-sottoscrivere senza confermare le riserve e, quindi, accetterà il contenuto dello stesso rinunciando a tutte le riserve iscritte.
-sottoscrivere confermando le riserve.
E siamo al punto espresso in premessa
Attenzione –> L’art. 14, comma 1, lett. e) precisa che “All’atto della firma, l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori”.
Tuttavia tale regola trova un’eccezione nel caso in cui (per esempio) nel conto finale siano rimodulate le voci allibrate (in più o in meno), siano inserite nuove partite contabili mai inserite oppure siano portate in conto definitivo lavorazioni precedentemente allibrate in conto provvisorio.
Cass. Civ. sez. I del 16/3/2016 precisa infatti “Solo in presenza di una contabilizzazione dei lavori provvisoria ed incompleta, può considerarsi, difatti, tempestiva la riserva formulata dall”appaltatore in sede di sottoscrizione del conto finale, ALLORCHÈ SI RIFERISCA A PARTITE DI LAVORO NON RIPORTATE E NON RILEVABILI DAL REGISTRO DI CONTABILITÀ GIÀ SOTTOPOSTOGLI.
Quindi, in concreto, attenzione al corretto iter contabile nella fase finale dell’appalto.
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