Il “nuovo” RUP nel nuovo codice (D.Lgs 36/2023)

Il “nuovo” RUP nel nuovo codice (D.Lgs 36/2023)

Il D.Lgs 36/2023 ridisegna (in parte) la figura del RUP conservandone, comunque, la centralità e la trasversalità del ruolo (come si legge nella Relazione Illustrativa del Codice). Il RUP rimane in ogni caso il soggetto che assicura il completamento dell’intervento pubblicoquale figura cruciale per assicurare il risultato finale” (sempre come indicato nella Relazione Illustrativa).

In breve ecco un inquadramento complessivo della relativa disciplina.

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IL RUP : definizione e centralità

Il RUP è il Responsabile Unico del Progetto.

La Relazione illustrativa del Codice precisa che il RUP “è un responsabile di progetto” (o di “intervento”) e non di procedimento.

Ma cosa si intende con tale nuova definizione?

Il RUP diventa (ma lo era già) il responsabile diverse di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico”; non è responsabile di una sola fase procedurale.  Resta, quindi, confermata e resa ancora più evidente la centralità e la trasversalità del ruolo.

Sul punto, il comma 5 dell’art. 15 del D.Lgs 36/2023, infatti, evidenzia – in misura più chiara e rilevante al D.Lgs 50/2016 – che il RUP svolge non solo tutte le attività indicate nell’allegato I.2 ma anche ogni altra attività (anche non descritta nel Codice) necessaria per realizzare il completamento dell’intervento pubblico: in concreto svolge “tutte le attività che siano comunque necessarie per raggiungere gli obiettivi, ove non di competenza di altri organi”. Trattasi, come le definisce la citata Relazione, di facoltà “anche innominate

L’allegato I.2. infatti precisa “ Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

In concreto: il RUP sa tutto, fa tutto, pensa a tutto.

IL RUP e i responsabili di fase

Il RUP può essere coadiuvato da Responsabili di fase.

L’art. 15 precisa, inoltre, che “Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.”

Il RUP può quindi essere coadiuvato dai responsabili di fase (responsabili di istruttoria), per ognuna delle tipiche 4 fasi dell’intervento pubblico: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. Tutti soggetti che assumono rispettive responsabilità (e concorrono all’incentivo).

Lo schema potrebbe essere il seguente:

rup nel nuovo codice

I responsabili di fase assumono specifiche responsabilità, rimanendo tuttavia in capo il ruolo di Responsabile dei Lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008

In merito, la Relazione Illustrativa del Codice precisa che “tale opzione presenta il vantaggio di evitare un’eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.

L’allegato I.2 precisa anche “ Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell’art. 15 comma 3 del codice, coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico ”.

E’ evidente però che lo schema organizzativo, per quanto interessante, potrà funzionare solo per enti e stazioni appaltanti di una certa dimensione, dove i dipendenti sono in numero tale da consentire una suddivisione di responsabilità. Nei comuni piccoli e negli enti di modeste dimensioni, dove l’ufficio tecnico è composto da 2/3 persone, il citato modello è inapplicabile.

IL RUP : ulteriori considerazioni

Il D.Lgs 36/2023 infine prevede:

a) Requisiti di professionalità specifici per svolgere l’attività di RUP (come peraltro le Linee Guida Anac); disposizione che però viene vanificata nella sua portata (come anche nel D.Lgs 50/2016) visto che l’art. 15 precisa che qualunque dipendente “non in possesso dei requisiti” può svolgere l’attività di RUP purché supportato (Supporto interno o esterno);

b) Il RUP deve essere assicurato con oneri a carico della stazione appaltante;

c) L’attività di RUP non può essere rifiutata (ovviamente se si è in possesso dei requisiti oppure, in caso negativo, se è prevista la struttura a supporto).

d) La stazione appaltante deve prevedere un piano di formazione a favore del RUP.

e) L’incarico di RUP può essere ricoperto anche da un dipendente a tempo determinato.

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