Decreto “Caro Materiali”: breve riassunto

Decreto “Caro Materiali”: breve riassunto

In un precedente articolo del Blog si è parlato del problema dell’aumento del costo delle materie prime nell’ambito delle opere pubbliche (e dei cantieri privati). Di recente è stata pubblicata la tanto attesa norma che “dovrebbe”  porre rimedio a tale fenomeno. In breve si riassumono gli elementi essenziali dell’art. 1 septies della legge 23/7/2021, n. 106 (Sostegni Bis) ed allego (in fondo) il link dell’analisi del mio caro amico Romano Mutti (granata come me), del Servizio Legislazione Opere Pubbliche Ance Alessandria: da leggere.

La disciplina introdotta ha carattere eccezionale, in quanto – come già avvenuto nel 2008 – è riferita  ad introdurre un regime di compensazione straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati in un arco temporale circoscritto, relativo al primo semestre 2021.

Nella sostanza la norma:

-> Si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25/7/2021, ovvero ai contratti per i quali non è ancora stato emesso a tale data il certificato di collaudo/CRE;

-> Concerne i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, inerenti ad offerte antecedenti al 1 gennaio 2021 (2020, 2019 …);

->Prevede che il Ministero emani entro il 31 ottobre 2021 un decreto con le rilevazioni percentuali (in aumento ed in diminuzione) superiori all’8% verificatisi appunto nei primi 6 mesi del 2021 (quindi la rilevazione sarà semestrale e non annuale come nel precedente art. 133 del Dlgs 163/2006).

-> Il decreto di ottobre si riferirà ai materiali più significativi.

-> Le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, si applicheranno anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Dlgs. 163/2006 e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016 e saranno determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo. Quindi si applica a tutti i contratti stipulati sia sotto vigenza del dlgs 163/2006 sia sotto vigenza del 50/2016 purché in corso alla indicata data del 25/7/2021. Se è stata riconosciuta la compensazione ai sensi dell’art. 106 o 133, dovrà essere riconosciuta l’eventuale (quanto probabile)  differenza.

-> Il calcolo si farà con riferimento alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel periodo di riferimento (1° gennaio – 30 giugno 2021) sulla base delle variazioni percentuali rilevate dal Decreto rispetto ai prezzi vigenti al momento dell’offerta. Tali variazioni dovranno superare l’alea dell’8%, se riferite (le variazioni) esclusivamente all’anno 2021, e del 10% complessivo se riferite a più anni.

-> Ai fini del riconoscimento della compensazione, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta  del DM di rilevazione, atteso appunto entro il prossimo 31 ottobre.

-> Per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante nel medesimo termine di cui sopra e sarà il RUP, una volta accertato il credito dell’amministrazione con proprio provvedimento, a procedere agli eventuali recuperi.

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Pertanto, è chiaro che il meccanismo di compensazione:

non si applica alle contabilizzazioni successive al 30 giugno 2021, per le quali verrà (si ritiene) emanata ulteriore norma di rilevazione del secondo semestre 2021 (visto che i prezzi risultano ancora molto alti rispetto all’ordinario).

non si applica ai contratti le cui offerte sono state effettuate nel primo semestre 2021 (periodo nel quale gli aumenti erano già evidenti). Per i contratti con offerte nel primo semestre 2021 occorrerà attendere il nuovo decreto.

non si applica ad iniziativa della stazione appaltante ma dell’appaltatore;

Per tali motivi, sicuramente le imprese formuleranno riserve per i contratti esclusi dal meccanismo revisionale, al fine di prevenire eventuali “disattenzioni” del legislatore su future norme per il periodo secondo semestre 2021.

Il decreto prevede infine le modalità per attingere le risorse necessarie a dare applicazione alla  compensazione.

In generale rimango dell’idea che in ogni caso l’adeguamento dei prezzi (in quanto legato ad eventi eccezionali e comunque connessi alla pandemia Covid 19) vada riconosciuto prescindendo dal meccanismo legislativo. Sul punto rinvio al precedente articolo di questo blog. 

Ecco il link dell’articolo di Romano Mutti.

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