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Decreto “AIUTI” – Caro materiali: Prima analisi. Come si inserisce nel contesto normativo in materia.

Decreto Aiuti – Decreto Legge 50/2022 – Misure urgenti in materia di appalti di lavori. Caro materiali: Prima analisi.

Sulla G.U. è stato pubblicato il Decreto Legge 17/5/2022 n. 50 (da convertire quindi in legge), il quale all’art. 26 introduce ulteriori Misure urgenti in materia di appalti di lavori.

Di seguito una prima analisi ed alcune “sommesse” considerazioni (mie e di altri) sul contenuto del meccanismo revisionale introdotto.

Indice

1 – A  quali lavori/offerte si applica?

2 – In cosa consiste il rialzo temporaneo del 20%?

3 – Come si applica il conguaglio con i prezzi aggiornati ?

4 – L’aggiornamento dei prezzari regionali. Le risorse. Accordi quadro.

5 – Considerazioni finali. Abrogazioni. Si deve fare istanza ?

La norma ha la finalità di fronteggiare gli aumenti eccezionali non solo dei materiali ma anche dei carburanti e dei prodotti energetici; tale ratio deve essere alla base della corretta interpretazione normativa.

art-26-disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori

Andiamo con ordine.

1 – A QUALI LAVORI/OFFERTE SI APPLICA ?

In sintesi, il decreto in argomento prevede concretamente tre meccanismi applicativi:

a) Lavori allibrati nei libretti delle misure dal 1/1/2022 al 31/12/2022;

b) Lavori allibrati nei libretti delle misure tra il 1/1/2022 ed il 18/5/2022 (entrata in vigore del decreto);

c) Procedure di gare avviate successivamente al 18/5/2022 (entrata in vigore del decreto).

In concreto:

a) Per i lavori allibrati nei libretti delle misure per tutto il 2022 e con riferimento ad offerte presentate prima del 31/12/2021, deve essere applicato il prezzario regionale aggiornato.

Il comma 2 del decreto prevede, infatti, l’obbligo per le Regioni di adeguare entro il 31/7/2022 i propri prezzari (trattasi di un aggiornamento infrannuale), rispetto a quelli in uso alla data del 18/5/2022 (entra in vigore del decreto) –> tali prezzari aggiornati cesseranno di avere validità al 31/12/2022, ma potranno essere utilizzati in via transitoria sino al 31/3/2023. Sulle modalità di  aggiornamento dei prezzari si veda paragrafo successivo.

Nella sostanza, i lavori eseguiti per tutto il 2022 dovranno essere contabilizzati e pagati sulla base (non già del prezzario di offerta ma) del prezzario “aggiornato” o “incrementato”
–> attenzione: solo per lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021

In attesa di tale adeguamento del prezzario è previsto un rialzo temporaneo “fino” al 20%, come illustrato al punto 2.

b) Nell’ipotesi in cui, per i lavori eseguiti tra il 1/1/2022 ed il 18/5/2022 (data di entra in vigore del decreto legge), sia già stato adottato il sal e sia già stato emesso il certificato di pagamento –> è prevista l’emissione, entro 30 giorni dal 18/5/2022, di un nuovo certificato di pagamento “straordinarioche tenga conto del meccanismo revisionale temporaneo della norma (rialzo pari al 20%), come illustrato al punto 2.

Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni dall’emissione del C.P.

Nella sostanza, per i lavori eseguiti e già pagati alla data di entra in vigore del Decreto (18/5/2022), si deve procedere con un pagamento straordinario –> attenzione: solo per lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021

c) Alle procedure di gara avviate dal 18 maggio 2022, troverà applicazione o il prezzario debitamente aggiornato (come visto, entro il 31/7/2022) o, nelle more di tale aggiornamento, il prezzario aggiornato al 31/12/2021 incrementato sino al 20%.

Resta fermo l’obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi prevista con il decreto-legge 4/2022 (si veda articolo del blog del 9/2/2022).

si applicano i prezzari aggiornati

Viene spontaneo chiedersi: ma se il prezzario incrementato del 20% (utilizzato per le gare bandite tra il 18/5/2022 ed il 31/7/2022 per determinare la base d’asta) dovesse risultare inferiore – per  determinati prezzi – rispetto a quello che sarà aggiornato entro il 31/7/2022, cosa dovrebbe fare la stazione appaltante? Continuare ad utilizzare il prezzario incrementato o adeguarsi al nuovo prezzario aggiornato?

Sul punto occorre precisare che il prezzario incrementato (del 20%) è utilizzato ai fini della stima della base d’asta; su questa saranno basate le offerte, sicché i prezzi risultanti dall’aggiudicazione rimarranno fissi e invariabili (fatto salvo la clausola revisionale del Decreto Legge 4/2022). Il “raffronto” prezzario incrementato/prezzario aggiornato è previsto (dal comma 3) solo per il sal in deroga di cui al comma 1Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all’esito dell’aggiornamento….”

Questa si ritiene la soluzione più coerente con la norma, anche se personalmente nutro dubbi sulla coerenza della previsione.

2 – IN COSA CONSISTE IL RIALZO “TEMPORANEO” DEL 20% ?

 Il decreto in argomento prevede che nell’attesa dell’adeguamento dei prezzari (entro il 31/7/2022), le stazioni appaltanti debbano incrementare i prezzari aggiornati al 31/12/2021 “sino” alla percentuale massima del 20%.

In concreto, quindi, la norma prevede:

incrementano-fino-al-20-per-cento-le-risultanze-dei-prezzari-regionali-web

Cosa si intende per prezzario “aggiornato” al 31/12/2021 ? Considerato peraltro che poche righe dopo la disposizione sopra citata si parla di prezzario “approvato” al 31/12/2021 ?

Il prezzario alla data del 31 quindi è quello “aggiornato” o “approvato” ?

prezzari-rispetto-a-quelli-approvati-web

Se per esempio ho partecipato ad una gara nel 2019 e presentato offerta in quell’anno, cosa si deve incrementare ? Il prezzario di gara o quello approvato successivamente ? E se non vi sono prezzari aggiornati nel 2021 (come si rileva in tante realtà), quale rialzo devo effettuare ?

Al di là di tale prima analisi (che ci riserva di approfondire anche all’esito di eventuali circolari o all’esito della conversione in legge), ritengo corretto ed opportuno – nel solco della ratio della norma, sopra richiamata  – operare il rialzo rispetto all’ultimo prezzario vigente, anche se l’offerta è del 2019, 2018 e cosi via.

In difetto il rialzo rischierebbe di non avere alcun effetto “ristorativo”.

Quindi se prima dell’aggiornamento del prezzario la stazione appaltante deve emettere un sal, dovrà adeguare i prezzi relativi all’ultimo prezzario vigente alla data del 31/12/2021, aumentato del 20%.  Molte regioni, peraltro, hanno adeguato i prezzari nell’anno 2022 aggiornando gli stessi, comunque, a tutto il 31 dicembre 2021. In tale caso si applicherà l’incremento su tali prezzari, ancorché pubblicati nel 2022.

Ulteriore problema –> come aggiornare i prezzi che non sono presenti nell’ultimo prezzario aggiornato al 31 dicembre (per esempio se si tratta di nuovi prezzi, prezzi compositi, opere a corpo ecc) ?

A sommesso avviso occorre procedere negli stessi termini indicati dalla Circolare del MIMS riferita al caro materiali primo semestre 2021:

singolo-materiale-ricompreso-in-una-lavorazione-più-ampia-web

Il Direttore dei Lavori quindi dovrà effettuare analisi o fare riferimento a prezzari analoghi. Fermo restando che tale incremento costituisce, nella sostanza, un acconto e che verrà effettuato il conguaglio all’esito del nuovo prezzario del 31/7/2022.

Attenzione: la norma si applica sempre per lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021.

3 – COME SI APPLICA IL CONGUAGLIO CON I PREZZI AGGIORNATI?

Riporto sul punto, quanto scritto dal mio amico granata di Ance Alessandria (Romano Mutti), sul quale concordiamo

“ I maggiori importi, derivanti dall’applicazione delle sopra richiamate disposizioni, sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti al netto dei ribassi formulati in sede di offerta e nella misura del 90% (limite, quest’ultimo, che – pur, verosimilmente, finalizzato a espungere l’alea normalmente addebitabile all’appaltatore – sembra difficilmente conciliabile con quello del 20%, forfettariamente già stabilito per gli incrementi da applicare ai prezzari in uso).

Qualora, all’esito dell’aggiornamento dei prezzari (al 31 luglio 2022), la variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati (recte, è dato sperare, “aggiornati”) alla data del 31 dicembre 2021 risultasse inferiore ovvero superiore alla percentuale massima, del 20%, le stazioni appaltanti dovranno procedere, in occasione del pagamento dei sal afferenti alle lavorazioni eseguite dopo l’adozione del prezzario aggiornato, al conguaglio degli importi riconosciuti.”

Quindi, potremmo avere due casi:

Primo caso.

– il prezzo del materiale di offerta del mese di marzo 2020 è 10 euro;

– il prezzo dello stesso materiale nell’ultimo prezzario al 31 dicembre 2021 è pari a 12 euro;

– si incrementa il prezzo di Euro 12 per il 20%, quindi 12 x 1,2 = euro 14,40;

– qualora il prezzo dello stesso materiale, nel prezzario aggiornato al 31/7/2022, dovesse essere aumentato e quindi, per esempio, risultare pari a euro 16,00, dovrebbe applicarsi un conguaglio di Euro 1,60. (16€ – 14,40€)

– ove, invece, il prezzo aggiornato dovesse risultare inferiore a Euro 14,40, il conguaglio sarebbe negativo.

– il conguaglio va applicato nella misura del 90% ed al netto del ribasso d’asta.

 

Secondo caso.

– il prezzo del materiale di offerta del mese di marzo 2020 è 10 euro;

– tra la data di offerta ed il 31 dicembre 2021 non sono intervenuti adeguamenti del prezzario;

– si incrementa, quindi, il prezzo di offerta pari a euro 10 per il 20%, quindi 10 x 1,2 = euro 12,00;

– qualora il prezzo dello stesso materiale, nel prezzario aggiornato al 31/7/2022, dovesse essere aumentato e quindi, per esempio, risultare pari a euro 16,00, dovrebbe applicarsi in tale caso un conguaglio più elevato e quindi pari ad Euro 4,00 (16€ – 12€);

– anche qui laddove, invece, il prezzo aggiornato fosse inferiore a Euro 12,00 il conguaglio sarebbe negativo.

– il conguaglio va applicato nella misura del 90% ed al netto del ribasso d’asta.

Queste paiono – ma si è aperti a critiche e valutazioni – le soluzioni e metodi più logici.

Attenzione –> il pagamento viene effettuato al netto delle compensazioni già riconosciute laddove vi sia nel contratto la clausola revisionale dell’art. 106, comma 1, lett. a, del Codice e questa sia stata applicata, ed  entro i termini di cui all’art. 113-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 50/2016 (vale a dire, in linea di principio, entro trenta giorni dall’adozione dello stato di avanzamento dei lavori).

4 – L’AGGIORNAMENTO DEI PREZZARI REGIONALI. LE RISORSE. ACCORDI QUADRO.

L’aggiornamento dei prezzari, entro il 31/7/2022 viene effettuato in attuazione delle linee guida di cui all’art. 29, comma 12, del decreto-legge 4/2022 (convertito con legge 28/3/2022 n. 25).

Tali linee guida non sono ancora state emanate (dovevano essere pubblicate entro il 30 aprile 2022).

Se le Regioni non provvedono a tale adeguamento ?

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Ai fini dell’applicazione del prezzario aggiornato del 2022, per i lavori in corso, le stazioni appaltanti possono farvi fronte mediante le seguenti risorse:

-imprevisti nel limiti del 50%, indicati nel quadro economico di appalto;

-eventuali ulteriori somme a disposizione stanziate per lo stesso intervento;

-ribassi d’asta;

-somme residue su altri interventi ultimati.

Il Decreto Legge prevede, poi, fondi ulteriori e risorse stanziate dallo stato.

Ai fini, invece, dell’adeguamento dei prezzari per le gare da bandire:

-si possono rimodulare le somme previste nel quadro economico;

-si possono utilizzare risorse derivanti da altri interventi ultimati.

Anche a tale fine il decreto legge prevede fondi ulteriori stanziati dallo stato.

Accordi quadro di lavori già aggiudicati o efficaci al 18 maggio 2022.

Riporto anche qui, quanto scritto da Romano Mutti (Ance Alessandria):

Ai fini della esecuzione degli accordi quadro (e, quindi, nei contratti attuativi/applicativi da affidare sino al 31 dicembre 2022), le stazioni appaltanti dovranno utilizzare (nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dagli accordi quadro medesimi) i prezzari aggiornati secondo le medesime modalità, alternative, sin qui viste.

Analogamente a quanto prima visto per i sal dei lavori già eseguiti, alle lavorazioni eseguite e contabilizzate o annotate nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, inerenti ad appalti di lavori basati su accordi quadro in esecuzione al 18 maggio 2022, troveranno applicazione le medesime disposizioni sin qui viste (sal immediato, alias in deroga, certificato di pagamento contestuale o entro 5 giorni e applicazione dei prezzari debitamente aggiornati ai sensi del comma 2 o, nelle more del predetto aggiornamento, dei prezzari aggiornati al data del 31/12/21 debitamente incrementati fino al 20%).”

5- ABROGAZIONI. CONSIDERAZIONI FINALI. SI DEVE FARE ISTANZA ?

Il Decreto Legge abroga:

-l’art. 29, comma 11 bis, del DL 4/2022, in tema di accordi quadro. Tale norma viene sostituita da quelle del Decreto Legge medesimo.

-i commi 2,3,4,5,6,7,8 del meccanismo compensativo previsto dall’art. 25 del DL 1/3/2022 n. 17 (convertito con legge 27/4/2022, n. 34) e relativo alle tabelle di rilevazioni per l’anno 2022.

L’impresa deve fare istanza per ottenere l’applicazione delle norme contenute nel Decreto Legge 50/2022 ?

Le disposizioni non prevedono tale onere e nessuna decadenza. Pertanto non è necessario avanzare istanza. Tuttavia nulla vieta di chiedere, soprattutto per i lavori già contabilizzati alla data del 18 maggio, l’emissione del certificato di pagamento straordinario.

Ultima annotazione: riporto alcune considerazioni pervenutemi da un imprenditore “giurista” del settore (Denis Xausa) sulle quali riflettere:

L’articolo 26 del Decreto Legge recita testualmente: “Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché’ dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale”.

È quindi facile comprendere come l’adeguamento dei prezzi sembrerebbe rivolto ai soli appalti di lavori con conseguente esclusione delle forniture e dei servizi. Rimarrebbero esclusi quindi, anche se ricomprendenti di fatto “lavori”, quegli appalti di servizi quali ad esempio: servizio di pronto intervento manutentivo, tagli erba, servizi del verde, appalti di pulizie, sgombero neve ecc., così anche per tutte le forniture come, ad esempio, l’arredo urbano o le forniture tecnologiche; come se chi opera per i servizi di taglio erba o rimozione neve non abbia subito i rincari del gasolio o chi effettua fornitura di prodotti tecnologici non abbia subito il “caro materiali” .

Siamo quindi nuovamente in presenza di un provvedimento confuso e “monco” che darà origine, in assenza di un nuovo intervento legislativo chiarificatore, a decine di contenziosi.

Oltre alla mancata identificazione di Servizi e Forniture, il DL 50/2022 non interviene regolando e chiarendo come, lo stesso, possa interagire con gli appalti a “corpo” rispetto agli “appalti a misura”.

*in copertina opera di Rosario Scalise (AVC) “Metodo”

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