Soldati che saltano un ostacolo nella corsa a siepi, immagine simbolica dei limiti di potere del Direttore dei lavori

In cantiere il Direttore dei lavori ha l’autorità tecnica, ma non quella negoziale. Quando impartisce ordini che vanno oltre il mandato, le conseguenze, per tutti, possono essere serie (Cass. Civ. Ord. 7572/2026; Cass. Civ. Ord. 2819/2023).

Ovviamente occorre tenere conto anche delle previsioni del Capitolato speciale di appalto e dell’art. 120 del Codice.

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Controllore, non contraente

Il Direttore dei lavori è, in poche parole, l’occhio dell’amministrazione sull’esecuzione dell’opera.

Ma c’è un confine che spesso si dimentica — o si preferisce ignorare — e che la giurisprudenza ha tracciato in modo netto: il Direttore dei lavori può dirigere l’esecuzione, non riscrivere il contratto.

L’art. 1, comma 1, dell’Allegato II.14 del d.lgs. 36/2023 lo dice con chiarezza: il D.L. opera in piena autonomia tecnica, ma nel rispetto delle disposizioni del RUP e nell’esclusivo interesse all’efficiente esecuzione dell’intervento.

Autonomia funzionale, dunque. Non autonomia negoziale.

Il Direttore dei lavori può e deve:

  • Verificare che l’opera sia eseguita secondo progetto, contratto, offerta tecnica e regole dell’arte;
  • Impartire disposizioni sulle modalità esecutive (come effettuare uno scavo, con quali materiali, con quali accorgimenti tecnici);
  • Segnalare al RUP la necessità di una variante o di una modifica;
  • Redigere gli atti contabili e gestire la contabilità nell’alveo dei lavori contrattualizzati;
  • Autorizzare le variazioni di dettaglio nei limiti espressamente previsti dal capitolato e dall’art. 5, comma 9, dell’Allegato II.14;
  • Presidiare il cantiere e controllare i subappaltatori

Il Direttore dei lavori non può (e non deve):

  • Ordinare di propria iniziativa opere non previste in contratto;
  • Impegnare economicamente l’amministrazione oltre il limite approvato e previsto in contratto;
  • Ordinare, senza previa autorizzazione, varianti che determinano aumenti di spesa;
  • Sostituirsi alla stazione appaltante nelle scelte negoziali.

Il DL è, quindi, un rappresentante tecnico-operativo della stazione appaltante, ma non è titolare del potere di impegnare l’amministrazione per opere ulteriori, varianti non approvate, lavorazioni fuori contratto.

“in tema di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore che abbia eseguito varianti in corso d’opera non previste dal contratto non ha diritto, per ovvie necessità di protezione del pubblico interesse, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento dell’ente committente, dovendo altresì ritenersi che il direttore dei lavori, che ne abbia disposto l’esecuzione, abbia agito al di fuori di suoi poteri, e, perciò, quale falsus procurator dell’ente.” (Cass. Civ. Ord. 75252/2026; Cass. Civ. Ord. 2819/2023).

La nozione è precisa: falsus procurator è colui che spende il nome altrui senza averne il potere.

Il D.L. che ordina lavori extracontratto appare autorevole sul piano tecnico, ma sul piano giuridico non ha il potere di obbligare l’amministrazione.

Il suo ordine, fuori dal perimetro del contratto, non produce effetti vincolanti per l’ente.

Alcune eccezioni

L’art. 5, comma 9, dell’Allegato II.14 consente al DL di apportare unicamente variazioni minime e di dettaglio “non comportanti aumenti o diminuzione dell’importo contrattuale”

Tuttavia, tale norma  – prevista anche nelle previgenti disposizioni – se calata nella realtà di cantiere spesso limita in modo eccessivo lo spazio operativo del DL, non consentendogli di svolgere appieno il suo ruolo.

Va tuttavia precisato che un maggiore spazio operativo del DL, può riconoscersi in taluni casi ed in particolare quando:

– si tratta di interventi imposti dal D.L. per risolvere questioni tecniche emerse in corso di esecuzione, purché tali interventi siano finanziabili con le risorse già iscritte nel quadro economico dell’opera (art. 120, comma 7, lett. c), del d.lgs. 36/2023);

– lo prevede il Capitolato speciale di appalto, come avviene, ad esempio, nel caso di lavori complessi oppure quando si rendano necessarie scelte tecniche per adeguare il progetto esecutivo al reale stato dei luoghi (es: ristrutturazione, manutenzioni).

– si tratta di interventi volti a evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

I rischi per DL e impresa

L’impresa che ha ricevuto un ordine dal Direttore dei lavori tende, naturalmente, a confidare nella legittimità dello stesso.La stessa vede il DL quale rappresentante del committente e, quindi, si fida della sua autorità tecnica ed esegue quanto da lui richiesto.

Tuttavia, sul piano del diritto, quella fiducia può non bastare.

Se una lavorazione esce dal perimetro contrattuale — anche se richiesta in buona fede dal D.L. — il rischio economico potrebbe, infatti, restare in capo all’esecutore, salvo casi particolari.

Il D.L. che abbia ecceduto i propri poteri non è immune da conseguenze.

Se ha ingenerato nell’impresa il legittimo affidamento sull’eseguibilità e sulla remunerazione delle opere fuori contratto, può essere chiamato a rispondere nei confronti dell’appaltatore a titolo di falsus procurator, secondo la disciplina dell’art. 1398 c.c.

Se, poi, con il proprio comportamento ha causato un danno patrimoniale all’amministrazione — per esempio autorizzando pagamenti eccedenti rispetto alle lavorazioni effettivamente prestate — potrebbe aprirsi il fronte della responsabilità erariale.

Allora chi paga i lavori eseguiti? Ne parleremo in un prossimo articolo.

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L’art. 6 del DM 49/2018 (art. 172 schema nuovo regolamento), ha innovato la disciplina dell’accettazione dei materiali, imponendo al Direttore dei Lavori, oltre ai controlli che può eseguire in piena autonomia, tutta una serie di ulteriori verifiche per appurare se i materiali proposti dall’esecutore siano conformi alle norme vigenti. Nella sostanza, rispetto a prima, sia l’impresa sia DL (e RUP) devono porre maggiore  attenzione ai rispettivi obblighi e diritti.

L’accettazione dei materiali durante l’esecuzione è disciplinata dall’art. 101, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 6 del DM 49/2018 (srt. 172 dello schema del Nuovo Regolamento). A tali norme si aggiungono le NTC 2018 e le circolari applicative.

In concreto:

In particolar modo i materiali e prodotti (soprattutto per uso strutturale) devono essere:

  • IDENTIFICATI

con una descrizione a cura del fabbricante, del materiale stesso ed eventualmente dei suoi componenti elementari;

  • QUALIFICATI

mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee;

  • ACCETTATI

dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni e mediante le prove sperimentali di accettazione;

I materiali e i componenti possono essere in qualsiasi momento rifiutati dal Direttore dei lavori se deperiti dopo la loro introduzione in cantiere o se non risultati conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto:

  • con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri;
  • il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
  • se l’esecutore non effettua la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.

Ovviamente tale attività di verifica ed accettazione del DL deve essere improntata alle regole di correttezza, buona fede e nel rispetto delle norme e del contratto (nella sostanza tale attività “legittima” di ingerenza non può tradursi in atti contrari al principio di cooperazione)

Non rileva l’impiego da parte dell’esecutore, e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata.

Per quanto concerne l’approvvigionamento dei materiali, se gli atti contrattuali non contengono una specifica indicazione, l’esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dell’opera, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Riassumendo si può suddividere l’attività di accettazione dei materiali in 4 fasi :

  1. Accettazione preliminare, prima dell’acquisto
    • l’esecutore trasmette al Direttore dei Lavori (o all’Ispettore di cantiere se da questi delegato)  le schede tecniche dei materiali previsti da progetto;
    • il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta e richiede le modifiche;
    • ricevuto l’assenso l’esecutore ordina i materiali e li fa pervenire in sito;
  2. Accettazione della fornitura, prima della installazione
    • arrivati in sito i materiali, il Direttore dei Lavori dà assenso o rigetta i materiali (motivando doverosamente);
    • ricevuto l’assenso l’esecutore può iniziare ad installare/posare;
  3. Accettazione durante l’installazione/posa
    • il Direttore dei Lavori controlla l’esecuzione ed in caso indica le correzioni;
    • l’esecutore si adegua alle disposizioni ricevute;
  4. Accettazione definitiva, dopo la loro installazione/posa:
    • il Direttore dei Lavori verifica la corretta installazione e fa eseguire le prove previste dal capitolato e dalle norme;
    • il Direttore dei Lavori provvede ad aggiornare la contabilità.

La procedura descritta risulta vantaggiosa sia per la stazione appaltante sia per l’esecutore.

Difatti:

  • Nella fase iniziale e prima dell’acquisto, comportarsi nei termini indicati, è utile all’esecutore per non sbagliare materiale da fornire e non rischiare di farselo rifiutare;
  • Una volta giunto in cantiere l’accettazione serve per constatare che il materiale sia effettivamente quello previsto e sia nelle migliori condizioni (evitando cosi contestazioni future);
  • Durante l’installazione, l’attività di controllo è finalizzata a consentire di correggere eventuali errori nella posa;
  • Dopo l’installazione o la lavorazione, l’accettazione definitiva consente di confermare che il materiale sia correttamente posato come previsto nel progetto.

Sarebbe opportuno, per ognuna delle 4 fasi di accettazione, redigere un verbale.

La verbalizzazione di ogni singolo step permetterà sia al Direttore dei lavori sia all’esecutore di avere la conferma della corretta realizzazione dell’opera e del proprio operato.

E’ preferibile allegare al verbale di accettazione dei materiali, una scheda riepilogativa contenente le informazioni utili per identificare la corrispondenza del prodotto previsto da progetto e quello da acquistare e fornire:

  • id. progressivo
  • descrizione materiale
  • id. computo metrico
  • descrizione da computo metrico
  • articolo Capitolato Speciale Appalto
  • schede tecniche
  • certificazioni (CE, Ambientali, etc.)

In conclusione, l’Ufficio di Direzione lavori, ma in particolar modo l’assistente di cantiere (come delegato ai sensi dell’art. 101 del Codice), deve verificare che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni e norme del Capitolato Speciale d’Appalto; queste possono essere definite da riferimenti specifici elencati dallo stesso Capitolato Speciale (caratteristiche dei materiali, norme UNI, CEI, etc.) e da allegati tecnici al progetto.

Tutte queste specifiche costituiscono un elemento di riferimento continuo per l’esecutore e per i soggetti dell’Ufficio di direzione lavori deputati alla verifica, che dovranno osservarle (il primo) e controllare costantemente la loro applicazione (i secondi).

Oltre ai controlli previsti nei documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori, quale unico responsabile sull’accettazione dei materiali e supervisore dell’attività dell’Ufficio di DL, dovrà comunque esaminare personalmente, o attraverso l’Ispettore di Cantiere, tutti i materiali impiegati in cantiere, assicurandosi, con prove eseguite sul luogo o fatte eseguire da laboratori specializzati, della loro perfetta rispondenza alle norme vigenti ( marcatura “CE” – cementi, aggregati, malte, conglomerati, laterizi, prefabbricati, etc. – ecc ecc).

Rosario Scalise – avvocato di cantiere

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