Caro materiali: compensazione prezzi. Prassi operative per enti e imprese

Pubblicati il Decreto ministeriale e la circolare applicativa sulle modalità di attuazione della c.d. “compensazione prezzi”. Di seguito un breve riassunto ed, in sintesi, i passi da fare.
NORME DI RIFERIMENTO E
DATI TEMPORALI DI PUBBLICAZIONE
- Decreto sostegni bis, 25 maggio 2021, n. 73, che ha introdotto il regime di compensazione.
- Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione, con modifiche – secondo me importanti, di cui dirò dopo – del Decreto sostegni bis.
- Decreto ministeriale (11 novembre 2021) contenente le tabelle con gli aumenti dei prezzi, pubblicato il 23 novembre 2021 (da cui decorrono i 15 giorni per l’istanza);
- Circolare applicativa sulla compensazione prezzi, pubblicata in data il 25 novembre 2021.
PERIODO TEMPORALE DI APPLICAZIONE DELLA COMPENSAZIONE
primo semestre 2021 e riferimento ai “libretti” delle misure
In sede di conversione del Decreto sostegni bis, l’art. 7 septies è stato cosi modificato:
“La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, OVVERO ANNOTATE SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL LIBRETTO DELLE MISURE, DAL 1° GENNAIO 2021 FINO AL 30 GIUGNO 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.”
E’ stato quindi inserito il riferimento ai “libretti delle misure”quale documento contabile di riferimento. Circostanza rilevante a mio avviso.
–>Si applica, quindi, ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25/7/2021 (entrata in vigore del DL), ovvero ai contratti per i quali non è ancora stato emesso a tale data il certificato di collaudo/CRE;
–>Concerne i lavori contabilizzati (cioè allibrati nei libretti delle misure – precisa la norma convertita) dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Quindi non conta la data del SAL (a tutto il ….) e dell’annotazione delle partite nel Registro di contabilità.
Se il DL, per esempio, ha emesso un SAL a tutto il 10 luglio 2021 ed i libretti delle misure sono stati invece compilati in parte entro il 30 giugno 2021, la compensazione potrebbe applicarsi sino a tale data.
Nella sostanza, l’abitudine è quella di emettere la contabilità (libretto, registro, sal) lo stesso giorno; mentre come noto il libretto delle misure dovrebbe essere compilato con il progredire dei lavori e non solo alla maturazione del SAL. Quindi, per esempio, prima di emissione del SAL, potrebbero essere stati compilati più libretti delle misure. La precisazione, quindi, in sede di conversione del DL sostegni bis (con il riferimento ai libretti delle misure) è corretta e coerente con i principi contabili.
Si pensi, infatti, al chiaro dettato dell’art. 13 del DM 49/2018 precisa “ Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite CONTEMPORANEAMENTE AL LORO ACCADERE e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione”
Nella sostanza, il riferimento ai libretti delle misure significa che la compensazione deve riguardare quei materiali forniti in cantiere nel periodo 1 gennaio-30 giugno 2021 in quanto fatti producenti spesa ai sensi dell’art. 13 citato, prescindendo poi dalla data successiva del SAL.
A mio avviso, pertanto, il DL seguendo la norma (cosi come convertita) e la sua ratio deve accertare se il libretto delle misure, ancorché compilato formalmente dopo il 30 giugno, sia riferito a partite eseguite nel periodo interessato.
La finalità della norma è compensare chi ha realizzato l’opera nel periodo indicato ed ha sostenuto i relativi maggiori costi proprio nel periodo medesimo.
Suggerimento: verificare bene le date di misurazione nei brogliacci delle misure del DL oppure le date dei libretti stessi.
–>Si riferisce ad offerte antecedenti al 1 gennaio 2021. Sono escluse offerte del 2021 (le quali verosimilmente saranno oggetto di nuovo decreto). Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
COSA DEVE FARE L’IMPRESA
(TERMINE PERENTORIO)
–> Quando.
A pena di decadenza, le imprese devono presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto MIMS sopra richiamato.
Ora se io conto 15 giorni dal 23 novembre 2021 (data di pubblicazione), la scadenza sarebbe il giorno 8 dicembre (giorno festivo !)
Come notato dal mio amico granata di Ance Alessandria (Romano Mutti) benché sia lecito ritenere che, essendo quello di scadenza un giorno festivo, debba trovare applicazione il principio generale del suo automatico slittamento al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021), si ritiene importante che le imprese presentino le proprie istanze quanto prima (e, prudenzialmente, entro l’8 dicembre).
–> Cosa.
L’istanza dovrà unicamente contenere:
– l’indicazione dei materiali per i quali si domanda la compensazione;
– la richiesta al direttore dei lavori di accertare le relative quantità impiegate nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. La circolare dice di fare riferimento ai materiali rilevati nelle “tabelle” allegate al decreto.
Nella sostanza la domanda (istanza) deve essere indirizzata al RUP e al DL; deve precisare quali materiali sono stati utilizzati nel periodo indicato; deve contenere la richiesta di avvio della istruttoria per il calcolo.
Quindi, se sono un’impresa:
a) prendo i libretti delle misure dei lavori del periodo 1 gennaio/30 giugno 2021 o comunque faccio riferimenti ai materiali posati in opera in quel periodo;
b) verifico i materiali allibrati nel periodo e che compaiono nelle tabelle ministeriali allegati al decreto (attenzione: nel dubbio inserirei anche i materiali che comunque non ritrovo esplicitamente nel decreto, perché alcuni sono compresi in definizioni più generiche ad esempio: nella voce Laminati in acciaio a freddo rientrano diverse tipologie di prodotti in acciaio)
c) scrivo l’istanza e faccio la pec entro il giorno 8 dicembre (e non considero che sia festivo).
L’istanza è quindi relativamente semplice, in quanto non occorre quantificare la compensazione essendo onere del DL.
COSA DEVE FARE LA STAZIONE APPALTANTE
Una volta pervenuta l’istanza (che non necessita – elemento importante – che confluisca negli atti contabili a titolo di riserva), il Direttore dei lavori deve:
–> calcolare la maggiore onerosità subita dall’appaltatore ed effettuare i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto nella circolare e nelle tabelle del Decreto Ministeriale;
–> presentare i calcoli e le sue analisi alla stazione appaltante (al RUP).
–> il RUP (o il dirigente presposto), controllano i calcoli, verificano le disponibilità sul capitolo di spesa dell’appalto oppure stanziano somme aggiuntive, e procedono al pagamento.
La circolare poi precisa “La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi del comma 8 dell’articolo 1-septies del decreto legge n. 73 del 2021.” Nella sostanza, secondo la lettura delle norme citate (ma potrei essere smentito), l’ente ricevute le istanze se intende chiedere al ministero lo stanziamento di fondi, ha tempo 60 giorni dal 23 novembre 2021 (data di pubblicazione del decreto in esame) per accedere ai fondi previsti per la compensazione.
Il DM 30/9/2021 – art. 2 – precisa infatti “ Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del suddetto decreto di cui all’art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ciascuno dei soggetti indicati all’art. 1-septies, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021 invia, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili – Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere – richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del suddetto art. 1-septies.”
Non capisco, infine, per quale motivo il comma 4 del citato art. 2, preveda per tale fondo “una documentazione giustificativa dell’impresa”.
–> Infine, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.
IL CALCOLO
La circolare ministeriale fa due esempi (uno relativo all’offerta del 2020 e l’altro relativa ad una offerta in anni antecedenti – 2017).
La differenza rileva ai fini dell’applicazione dell’alea (8% per offerte del 2020; 10% per offerte di anni precedenti).
Cerchiamo di rendere più semplice possibile il calcolo.
A- Offerta anno 2020.
-Apro il libretto delle misure del periodo e verifico quali sia la quantità di materiale allibrata. Ribadisco che in ogni caso a mio avviso l’istruttoria deve verificare quei materiali messi in opera nel periodo anche se riferiti a sal emessi dopo il 30 giugno;

-Kg da libretto 5.342,636 primo semestre 2021.
-Verifico sulle tabelle del decreto la voce “Ferro acciaio tondo per cemento armato”.
-Prezzo medio 0,59 euro/kg e variazione percentuale primo semestre 2021 del 43,80%
-Tolgo l’alea dell’8% e rimane come variazione assentibile il 35,80%.
– Euro 0,59/kg x 35,80% = Euro 0,2112 Euro/kg quale variazione unitaria.
-Euro 0.2112 x 5.342,636 Kg (rilevati nel libretto) = Euro 1.128,47
B- Offerta anno 2017.
Il medesimo meccanismo si applica per le offerte anteriori al 2020, con alea al 10% e facendo riferimento ai prezzi medi degli anni riferimento di offerta.
-Offerta anno 2017.
-Kg da libretto 5.342,636 primo semestre 2021.
-Verifico sulle tabelle del decreto la voce “Ferro acciaio tondo per cemento armato” guardando l’anno 2017.
-Prezzo medio 0,52 euro/kg e variazione percentuale primo semestre 2021 del 63,78%
-Tolgo l’alea del 10% e rimane come variazione assentibile il 53,78%.
– Euro 0,52/kg x 53,78% = Euro 0,2796 Euro/kg quale variazione unitaria.
-Euro 0.2796 x 5.342,636 Kg (rilevati nel libretto) = Euro 1.493,80,
Il problema maggiore si pone nelle voci a corpo, ovvero quelle voci che comprendono plurimi fattori produttivi per un prezzo globale. Il DL provvede, in questi casi, a ricostruire l’incidenza del materiale, scorporando la manodopera ed eventuali altri fattori. Tale valutazione verrà effettuata sulla base dei dati progettuali o comunque sulla base di analisi.
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