Caro Materiali e Revisione prezzi anno 2023. Estensione del DL Aiuti e Nuovo Codice.

Caro Materiali e Legge di Bilancio 2023. Revisione prezzi. Estensione del DL Aiuti e Nuovo Codice.

La legge 197 del 29/12/2022 (Bilancio di Previsione per l’anno 2023) interviene per “fronteggiare” gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione (nonché “dei carburanti e dei prodotti energetici”), con riferimento all’anno 2023 ed alle opere che verranno realizzate (continuate) in tale annualità.

Il Nuovo Codice (che entrerà in vigore il 1 aprile 2023 ed acquisirà efficacia il 1 luglio 2023), introduce a sua volta l’obbligo della revisione prezzi (artt. 60 e 120). Previsione questa che allo stato è confermata.

In breve alcune considerazioni sui tali temi.

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La legge 197/2022 all’art. 1, commi 369/379 e al comma 458 introduce obblighi in materia di aggiornamento dei prezzari per il 2023 e sostanzialmente estende il meccanismo del DL Aiuti per il medesimo anno  (DL 50/2022 – Legge 91/2022), apportando modifiche a tale Legge. 

Questi gli elementi essenziali della Legge.

Legge di Bilancio 2023: I Prezzari per l’anno 2023 (Art. 1 – comma 369 e ss)

L’art. 1, commi 369 e seguenti, della Legge dispone:

  1. L’obbligo per le Regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023;
  2. I prezzari aggiornati entro il 31 marzo 2023 si applicano alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2022, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;
  3. Sino all’adozione del prezzario 2023 (31 marzo), si applica il prezzario ultimo adeguato nel 2022, ovvero quello dell’edizione Luglio 2022 (rivisto a seguito del DL Aiuti).

N.B. In caso di inadempienza l’aggiornamento sarà effettuato entro i successivi 15 giorni dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture (15 giorni la vedo dura!)

Legge di Bilancio 2023: I meccanismi di adeguamento dei prezzi

(Art. 1, commi 369,371, 372 e  458)

L’art. 1, commi 369,371,372, della legge di bilancio prevede il meccanismo applicativo per le gare nell’anno 2023; mentre il comma 458 integra l’art. 26 del DL Aiuti estendendone il relativo meccanismo sempre per l’anno 2023.

In sintesi, andando al concreto, dalla lettura delle norme rilevo i seguenti casi.

A- Primo caso.

Procedure di gara avviate dal 1° gennaio 2023 al  31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro –> si applica il prezzario aggiornato al 31 marzo 2023 e nelle more della pubblicazione del prezzario aggiornato si applica  il prezzario ultimo del 2022 (ed. Luglio – aggiornato secondo il DL Aiuti).

 B – Secondo caso.

Offerte depositate entro il 31 dicembre 2021.

In tale caso, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate” dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati. Si noti che la norma introduce l’alternativa tra “eseguite” o “contabilizzate”; circostanza molto importante perché prima le due condizioni dovevano sussistere contemporaneamente.

Quindi il meccanismo opera:

– sino al 31 marzo 2023 applicando il prezzario ultimo del 2022 fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6-quinquies del DL 50/2022);

– mediante adozione del prezzario nuovo (che le Regioni pubblicheranno entro il 31 marzo) applicando i prezzi aggiornati;

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

N.B.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento.

C – Terzo caso.

Offerte depositate tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 (ovvero anche quelle offerte depositate prima della pubblicazione del DL Aiuti e quindi potenzialmente escluse da meccanismi revisionali per il 2022);

Anche in tale caso, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate” dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, deve essere adottato applicando i prezzari aggiornati.

Quindi, anche in tale caso, il meccanismo opera:

– sino al 31 marzo 2023 applicando il prezzario ultimo del 2022 fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o diminuzione (nuovo comma 6-quinquies del DL 50/2022);

– mediante adozione del prezzario nuovo (che le Regioni pubblicheranno entro il 31 marzo) applicando i prezzi aggiornati;

Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.

N.B.

In tale caso i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, non sono riconosciuti nella misura del 90% ma nella misura dell’80 per cento.

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Per i contratti che usufruiscono della disciplina indicata non troverà applicazione l’art. 29, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del DL Sostegni ter. Rimane valida, quindi, l’applicazione per gli stessi del comma 1, lettera a) dell’articolo 29, che dispone l’obbligo di prevedere negli atti di gara la clausola revisionale prezzi fino al 31 dicembre 2023.

Legge di Bilancio 2023: Ulteriori elementi e criticità

I meccanismi sopra esposti prevedono ulteriori elementi da tenere in considerazione nonché alcune criticità (almeno cosi appare da una prima lettura delle norme).

In particolare:

A) Il comma 374 precisa che il prezzario 2023 si applica anche all’incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell’opera”. Si precisa altresì accedere al fondo anche per far fronte al fabbisogno dialtre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all’importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all’incremento dei costi dei materiali”. Sostanzialmente la norma pare chiarire che l’adeguamento prezzi, giustamente, non investe solo i lavori ma anche le voci connesse ai medesimi.

B) Il Conguaglio. Sul punto la previsione normativa parrebbe chiara: nel 2023 all’esito dell’applicazione del prezzario aggiornato si deve procedere con il conguaglio. Tuttavia la sua applicazione a nostro avviso non è così altrettanto chiara, potendo condurre a risultati illogici.

In breve.

L’art. 1, comma 458, della Legge di Bilancio introduce una modifica al DL Aiuti mediante inserimento del comma 6 quinquies: “ Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2. All’eventuale conguaglio, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell’aggiornamento del prezzario” .

Ora, il conguaglio originario (comma 3 dell’art. 26 del DL Aiuti) era da calcolarsi tra il maggior importo «transitoriamente» riconosciuto e quello effettivamente risultante applicando il prezzario luglio 2022, ma comportava pur sempre l’applicazione di prezzi diversi da quelli contrattuali.

Il conguaglio nell’anno 2022 era da calcolarsi, infatti, tra il maggior importo riconosciuto transitoriamente (prezzari al 31/12/21 incrementati sino al 20%) e quello dovuto applicando il prezzario luglio 2022.

In concreto e nella sostanza, il precedente conguaglio avveniva tra prezzi (prima e dopo) non contrattuali ma aggiornati (prima in via transitoria e poi definitivamente); si può ragionevolmente ritenere, quindi, che il conguaglio anno 2023 abbia senso solo se la base d’asta di gara (da aggiornare) non sia stata determinata sulla base del prezzario luglio 2022 (come previsto dal penultimo periodo del comma 2, art 26, del DL Aiuti) e quindi nel caso in cui (come accaduto in varie circostanze) la stessa stazione appaltante abbia bandito una gara con prezzario non aggiornato sulla base del DL Aiuti.

Sul punto occorrerà ragionare.

C) Per i lavori eseguiti o contabilizzati tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti possono trasmettere al MIT, entro il 31/12/2023, in luogo della copia del SAL, il solo prospetto di calcolo del maggior importo del SAL come rideterminato rispetto a quello contrattuale.

D) Le risorse utilizzabili dalle stazioni appaltanti sono, anzitutto, quelle proprie (il 50 per cento degli accantonamenti per imprevisti del quadro economico di ogni intervento; eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; somme derivanti da ribassi d’asta; somme disponibili relative ad altri interventi ultimati).

E) in caso di insufficienza di queste ultime, la Legge di Bilancio prevede sostanzialmente due modalità di accesso ai fondi per le revisioni prezzi del 2023:

-per le gare avviate nel 2023 mediante la previsione di un decreto da emanare entro il 31 gennaio;

-per offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), dell’art. 26 del DL Aiuti per l’anno 2022, accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater dello stesso articolo, ma nei limiti delle risorse al medesimo assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni, sono stabilite le modalità di accesso al Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto. Allo stesso fondo possono accedere le opere per le quali le offerte sono state presentate nel 2022 e per le quali le stazioni appaltanti non hanno avuto accesso ai fondi ulteriori (comma 7 del Dl Aiuti, quali Fondi opere PNRR, opere indifferibili ecc).

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Sull’accesso ai fondi non posso non evidenziare come la disposizione normativa e la sua applicazione siano poco comprensibili per gli addetti ai lavori.

Il Nuovo Codice e la Revisione Prezzi

Il Nuovo Codice che entrerà in vigore il 1 aprile 2023 (ed acquisirà efficacia il 1 luglio 2023) prevede tre disposizioni in materia di revisione prezzi e rinegoziazione del contratto.

Innanzitutto introduce all’art. 9 il principio “di conservazione dell’equilibrio contrattuale”, sulla scorta di quanto aveva rilevato la Corte di Cassazione nella Relazione 56/2020.

Tale principio nella sostanza sancisce che:

A- Se sopravvengono circostanze straordinarie ed imprevedibili (estranee alla normale alea contrattuale e tali da incidere sull’equilibrio originario del contratto) la parte svantaggiata (l’impresa e l’operatore economico in generale) ha diritto alla rinegoziazione.

B- Tale rinegoziazione ha la finalità di riportare il contratto all’equilibrio iniziale; sul punto le stazioni appaltanti sono invitate ad inserire nei bandi clausole di rinegoziazione in rapporto alla natura del contratto (durata, contesto, rischi ecc). Clausole la cui scrittura non è certamente agevole.

C- La concreta applicazione di tale principio avviene prioritariamente mediante l’applicazione dei successivi articoli 60 e 120 del medesimo Nuovo Codice.

–>L’art. 60 – Revisione prezzi.

L’articolo 60 prevede l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo. (percentuali che sono state indicate dagli organi istituzionali, sperando siano confermate nel testo che verrà pubblicato).

–> L’art. 120, comma 7, – Le modifiche.

L’art. 120, comma 7, dispone che il contratto di appalto è “sempre” modificabile ai sensi dell’art. 9 (principio della conservazione dell’equilibrio contrattuale) e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione previste nel contratto:

L’appaltatore avanza istanza sulla base delle citate clausole e del citato principio;

Tale istanza va avanzata “senza ritardo” (da intendersi – ritengo –  non appena l’appaltatore si avvede del problema. Non sono chiare le conseguenze del ritardo e chi decida quale sia il termine congruo per avanzare istanza);

La presentazione della istanza non giustifica la sospensione dell’esecuzione del contratto;

Il RUP (che diventa nel nuovo codice il Responsabile Unico del Progetto) provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro 3 mesi;

Se non si addiviene ad un accordo entro un termine “ragionevole” (cosi dispone la norma), la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l’adeguamento del contratto;

E’ prevista la responsabilità per la violazione dell’obbligo di rinegoziazione (sul punto occorre richiamare un altro principio del Nuovo Codice, ovvero quello del comportamento secondo buona fede e tutela dell’affidamento – art. 5).

Sul Nuovo Codice seguiranno altri articoli.

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