Caro materiali: due novità (ma qualcosa non quadra)
SECONDO SEMESTRE 2021 E CLAUSOLA REVISIONE PREZZI OBBLIGATORIA.

Come noto, la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato la speciale disciplina sulla “revisione dei prezzi” per i lavori pubblici anche per il secondo semestre del 2021. È, inoltre, stato pubblicato il Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, che, tra le novità in materia di sostegno alle imprese, reca (all’art.29) una speciale disciplina (transitoriamente applicabile sino al 31/12/2023) in materia di compensazione prezzi.
Ovviamente il Decreto dovrà essere convertito in legge e, quindi, potrà ancora subire modifiche (come si auspica).
Provvedimenti, a mio sommesso avviso, tutt’altro che chiari, per le ragioni in appresso evidenziate (frutto di “ampia” discussione con il mio amico granata di Ance Alessandria, Romano Mutti)
SECONDO SEMESTRE 2021 – Sintesi
La legge di Bilancio per l’anno finanziario 2022, all’art. 1, commi 398 e 399 ha modificato l’art. 1 septies del DL 25/5/2021, n. 73, convertito con legge 106/2021 (i decreti che avevano introdotto una revisione prezzi temporanea per il 2021).
In concreto l’art. 1, co. 398 e co. 399 cit. hanno previsto:
-la facoltà di chiedere la compensazione per i singoli materiali da costruzione soggetti a rincari e impiegati per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure o comunque posati, fino al 31 dicembre 2021;
-la rilevazione, con apposito DM del MIMS da adottarsi entro il 31 marzo 2022, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;
-l’incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, stanziando altri € 100 milioni per l’anno 2022.
-come per il primo semestre, ai fini del riconoscimento delle compensazioni anche per il secondo semestre 2021, gli appaltatori dovranno presentare alla stazione appaltante un’ulteriore istanza di compensazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.M. di rilevazione, atteso entro il 31 marzo 2022.
– la compensazione si applicherà esclusivamente ai contratti in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021, ossia alla data di entrata in vigore della dalla L. 24 luglio 2021, n. 106/2021, con esclusivo riferimento ai lavori eseguiti e contabilizzati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 (da intendersi, per quel che qui rileva, 1° luglio -31 dicembre). Nella sostanza sono esclusi i contratti chiusi (collaudati) alla citata data del 25 luglio.
– ATTENZIONE: La disposizione recante la disciplina in argomento (ossia, l’art.1-septies del DL 73/2021, come modificato dalla legge di bilancio 2022) non contiene alcun limite di applicazione alle sole offerte effettuate prima dell’anno 2021, limitandosi a condizionarne l’applicazione alla sola sussistenza di contratti in corso di esecuzione alla predetta data del 25 luglio 2021.
È, infatti, soltanto in sede di circolare applicativa relativa alla prima applicazione (primo semestre 2021) che si è osato (e, almeno per chi scrive, un po’ troppo, essendo lecito dubitare che una circolare possa assurgere a fonte del diritto) precisare che “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta”. Vedremo se uscirà una nuova circolare.
OBBLIGO CAUSA REVISIONE PREZZI – Sintesi
- Il DL 4/2022 (ancora da convertire in legge) ha introdotto (all’art 29) l’obbligo per le stazioni appalti di introdurre nei bandi di gara, avvisi, inviti ecc la clausola di revisione prezzi prevista dall’art. 106, comma 1, lett. a) del Dlgs 50/2016 (primo periodo). La norma richiamata precisa “… I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.”
Pertanto:
a) Nella sostanza, quindi, le classiche previsioni concernenti il divieto di revisione prezzi devono essere sostituite o integrate da una clausola revisionale.
b) Tale obbligo si riferisce agli atti di gara, inviti ecc pubblicati dal 27 gennaio 2022 in poi, sino al 31 dicembre 2023.
- Il calcolo viene effettuato per le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta.
In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza.
Pertanto:
a) La clausola revisionale, in deroga all’art. 106 citato, deve prevedere la compensazione se le variazioni à sono superiori al 5% del prezzo rilevato nell’anno della offerta à e solo per l’80% della eccedenza.
Quindi, per esempio:
Oppure:
- Entro 90 giorni dal 27 gennaio 2022, l’Istat definisce i metodi per rilevare le variazioni dei prezzi.
Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno il MIMS stabilisce (sulla base dei dati dell’Istat) le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali più significativi per ciascun semestre.
Il comma 3 dell’art. 29 precisa “3. La compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Ora, dalla lettura del comma 3 dell’art. 29 si ricava che il decreto che verrà emesso entro marzo 2022 si applicherà alle quantità accertate dal direttore dei lavori nei 12 mesi precedenti al decreto stesso. Tale precisazione – riferita ai 12 mesi precedenti – non è molto chiara.
Ed ancora l’art.29 stabilisce al comma 5 che “Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.”
- Viene richiesto al Direttore dei lavori (innovando sensibilmente rispetto alla disciplina dell’art. 1-septies, D.L. n. 73/2021, ovvero il decreto per l’anno 2021) di accertare che l’esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma, mentre vengono espressamente esclusi dalle compensazioni i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
L’impresa deve presentare istanza, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. dei predetti Decreti MIMS, sempre con esclusivo riferimento ai lavori che abbiano rispettato il cronoprogramma originario.
Il Direttore dei lavori verificherà l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, il quale dovrà provare mediante “adeguata documentazione” (giustificativi), la maggiore onerosità subita (l’impresa dovrà per esempio produrre dichiarazioni di fornitori ecc).
– Se l’aumento comprovato è inferiore alle percentuali riportate nei decreti ministeriali, la compensazione sarà riconosciuta nei limiti di tale minore variazione;
– Nel caso, invece, si comprovi una onerosità maggiore, la compensazione sarà riconosciuta nel limite massimo della variazione riportata nei decreti.
Si ribadisce: in entrambi i casi la compensazione verrà comunque erogata, come sopra indicato, per l’eccedenza del 5% del prezzo e nella misura massima dell’80% di tale eccedenza.
Le compensazioni non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
- Ultima novità: viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le future Linee Guida che il MIMS dovrà adottare, le stazioni appaltanti possono (ma non devono) procedere all’adeguamento dei prezzari, incrementandone ovvero riducendone le risultanze, tenendo però conto delle rilevazioni ministeriali di cui ai predetti decreti semestrali adottati dal Ministero.
CONSIDERAZIONI
Dalla lettura delle norme ricavo queste considerazioni.
1) una impresa che ha fatto offerta, per esempio, nel gennaio 2021 rimane fuori (secondo quanto sembra dato desumere) dalla compensazione per tutto l’anno 2021 se il contratto è già concluso alla data del 25 luglio 2021. Idem per le offerte fatte dopo tale data.
In casi del genere, occorrerà valutare come tentare di far valere comunque il diritto alla rinegoziazione dei prezzi: ci si troverà dinanzi alla conclamata dimostrazione dell’aumento prezzi per 2021 senza avere la possibilità di essere tenuti indenni da tale aumento.
Per contratti conclusi dovrebbero intendersi quelli per i quali sia già stato emesso il collaudo o CRE.
In concreto le offerte fatte nell’anno 2021 sono nella terra di nessuno. Se una impresa ha fatto una offerta (per esempio nel settembre 2021) non potrà beneficiare della compensazione prezzi, visto che il contratto verrà avviato dopo il 25 luglio 2021.
Le stesse offerte, peraltro, non potranno nemmeno beneficiare della novità sulla clausola di revisione prezzi di cui al DL 4/2022, in quanto tale norma si applica solo ai bandi pubblicati dopo il 27 gennaio 2022.
2) Pertanto:
a) Entro il 31 marzo 2022 ed entro il 30 settembre 2022 verranno emessi i decreti di rilevazione delle variazioni dei prezzi nei rispettivi semestri (non si comprende quale sia il primo semestre di riferimento: il decreto di marzo rileverà lo scostamento per il primo semestre 2022 o per il secondo semestre 2021? Leggendo la novità della legge di bilancio – vedi sopra – si ritiene che riguarderà il secondo semestre 2021).
Salvo si voglia ritenere che a marzo 2022 saranno emessi due decreti, quello da DL 73/2021 e quello da DL 4/2022, sembra ragionevole presumere che il primo decreto da DL 4/2022 sarà quello di settembre 2022 e che esso recherà le variazioni verificatesi nel primo semestre 2022.
b) Il Decreto di marzo 2022 non si applicherà a chi ha fatto offerta nell’anno solare 2022 e contabilizzerà tutto nel medesimo anno.
c) Nella sostanza parrebbe da una lettura del Decreto Legge 4/2022, che il meccanismo avrà effetto solo a decorrere dall’anno 2023, in quanto appunto i decreti di rilevazione non si applicano all’anno solare di riferimento dell’offerta.
L’applicazione di tale norma pone problemi interpretativi con riferimento anche al secondo semestre 2021.
Si può ipotizzare quanto segue:
Offerta anno 2021 –> la compensazione è prevista per il secondo semestre sulla base della modifica della legge 106/2021 (vedi sopra). Se però l’offerta è per esempio del dicembre 2021, come si applicherà la revisione per i materiali contabilizzati nell’anno 2022? In tale caso, l’impresa rischia di essere escluso dalla revisione.
Offerta anno 2022 –> si potrà beneficiare della compensazione solo per i materiali e forniture allibrati e/o posati nel 2023.
3) Il decreto di settembre 2022 (previsto dal DL 4/2022) dovrebbe indicare le variazioni del I semestre 2022 e potrà solo riguardare i contratti a valle di procedure avviate dal 27/01/22, sicchè:
– NON le offerte anno 2021;
– NON le offerte anno 2022;
Ergo non avrà alcun senso.
Il decreto di marzo 2023 (previsto dal DL 4/2022), dovrebbe dare le variazioni del II semestre 2022 e potrà solo riguardare i contratti a valle di procedure avviate dal 27/01/22, sicchè:
– NON le offerte anno 2021;
– NON le offerte anno 2022;
Ergo non avrà alcun senso.
In conclusione, si auspicano chiarimenti.
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