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Caro materiali: decreto 2022 di rilevazione secondo semestre 2021. Ancora qualcosa non quadra

Caro materiali: decreto rilevazione secondo semestre 2021. Decreto MIMS pubblicato in G.U.S.G. n. 110 del 12/05/2022. 

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Il Decreto del MIMS (pubblicato nella G.U. S.G. n. 110 del 12/5/2022), emanato ai sensi dell’art.1-septies del DL 73/2021 (sostegni bis – come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234, art. 1 comma 398), reca:

a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020.

Sommessamente rilevo che ancora qualcosa non quadra, come indicato di seguito (cfr. anche qui).

Breve riepilogo delle regole – E l’anno 2021?

La compensazione prezzi del secondo semestre 2021:

–> si applica ai contratti che erano in corso d’esecuzione alla data del 25 luglio 2021.

–> deve essere chiesta dall’impresa (a pena di decadenza) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla gazzetta del Decreto di rilevazione e quindi entro il 27/5/2022 (compreso);

–> è determinata al netto dell’alea dell’8% (offerte anno 2020) o 10% (offerte ante 2020 ovvero dal 2003 al 2019).

–> concerne i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Tuttavia, come già segnalato nell’articolo del 29/11/2021 (https://avvocatodicantiere.it/caro-materiali-pubblicati-il-decreto-le-tabelle-e-la-circolare-riassunto-e-prassi-operative-per-imprese-ed-enti/), l’esplicito riferimento ai “libretti delle misure” consente di includere non solo i materiali previsti nei SAL ma anche quelli inerenti a lavorazioni e attività eseguite ma non allibrate; la verifica, pertanto, dovrebbe riguardare tutti i materiali messi in opera nel periodo indicato, anche se riferiti ad allibramenti nei sal emessi dopo il 31 dicembre 2021;

–> si applica in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del D.lgs. 163/2006 e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016.

–> Il contratto deve essere riferito ad offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;

Domanda

La compensazione è ammessa anche nel caso di offerta presentata nel primo semestre 2021, il cui contratto è stato concluso nel 2021?

La norma di riferimento non dice nulla sul punto.

Non esclude la compensazione per i lavori contabilizzati nell’anno di presentazione dell’offerta e pertanto, secondo una interpretazione logica e letterale, tale divieto non sussisterebbe. Tuttavia, la Circolare applicativa riferita al primo semestre la vietava (può una circolare introdurre un divieto di tale natura nel silenzio della legge?).

Sul punto occorre tenere in considerazione che logicamente sarebbe stato opportuno inserire nella tabella pubblicata anche il prezzo medio del primo semestre 2021, per consentire la compensazione tra primo e secondo semestre 2021. Cosi non è avvenuto e quindi rimane il serio e concreto dubbio che sia applicabile la compensazione per contratti iniziati e conclusi in tale anno.

Personalmente ritengo sia un errore: è sufficiente verificare le percentuali dei singoli materiali ricavabili dalle due tabelle  ( allegato 1  e allegato 2) dell’anno 2021, come nel seguente esempio:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 esempio ferro

Se si nota, tra il primo semestre 2021 ed il secondo semestre 2021  il ferro acciaio tondo per cemento armato presenta un differenziale di incremento di 28,45% (72,25% – 43,80 %). E cosi per tutti i materiali.

Si veda anche per il bitume:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 esempio bitume

Anche per il bitume, si può notare che tra il primo semestre ed il secondo semestre il differenziale è pari a  incremento del 18,37% (36,52% – 18,15 %).

Quindi ?

Quindi “qualcosa non quadra”, in quanto diversi operatori subiranno (hanno già subito) aumenti importanti con il rischio di non vedersi riconosciuto nulla, nel caso appunto abbiano fatto l’offerta nel primo semestre 2021 e chiuso la contabilità nel secondo semestre dello stesso anno.

Anche se – sommessamente – ritengo e ribadisco che la norma non pone il divieto specifico della compensazione per contratti con offerta 2021 e conclusi nel medesimo anno.

D’altra parte la scelta di effettuare le rilevazioni semestre per semestre rende chiaro come i prezzi siano “volatili” e quindi come tra i due periodi possa esserci effettivamente un aumento rilevante, ben superiore all’alea contrattuale.

COSA DEVE FARE L’IMPRESA (TERMINE PERENTORIO)

–> Quando.

A pena di decadenza, le imprese devono presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro il termine perentorio del 27/5/2022 – compreso –  (15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto MIMS sopra richiamato).

–> Cosa.

L’istanza dovrà unicamente contenere:

l’indicazione dei materiali per i quali si domanda la compensazione;

la richiesta al direttore dei lavori di accertare le relative quantità impiegate nelle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Nella sostanza la domanda (istanza) deve essere indirizzata al RUP e al DL; deve precisare quali materiali sono stati utilizzati nel periodo indicato; deve contenere la richiesta di avvio della istruttoria per il calcolo (NB:  opportuno, anche se non obbligatorio, effettuare anche il calcolo della compensazione già nella istanza).

Quindi, se sono un’impresa:

a) prendo i libretti delle misure dei lavori del periodo 1 luglio/31 dicembre 2021 o comunque faccio riferimenti ai materiali posati (a mio avviso anche solo acquistati, secondo documentazione a comprova) in quel periodo;

b) verifico i materiali del periodo e che compaiono nelle tabelle ministeriali allegati al decreto (attenzione: nel dubbio inserirei anche i materiali che comunque non ritrovo esplicitamente nel decreto, perché alcuni sono compresi in definizioni più generiche);

c) scrivo l’istanza e faccio la pec entro il giorno 27/5/2022.

L’istanza è quindi relativamente semplice: non occorre quantificare la compensazione essendo onere del DL; tuttavia se possibile ne suggerirei la quantificazione.

COSA DEVE FARE LA STAZIONE APPALTANTE

Una volta pervenuta l’istanza (che non necessita – elemento importante – che confluisca negli atti contabili a titolo di riserva), il Direttore dei lavori deve:

–> calcolare la maggiore onerosità subita dall’appaltatore ed effettuare i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto nella circolare;

–> presentare i calcoli e le sue analisi alla stazione appaltante (al RUP).

–> il RUP (o il dirigente presposto), controllano i calcoli, verificano le disponibilità sul capitolo di spesa dell’appalto oppure stanziano somme aggiuntive, e procedono al pagamento.

Il Decreto precisa a tale proposito:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 precisazioni

Nella sostanza, secondo le norme indicate, le stazioni appaltanti dovranno provvedere alle compensazioni:

-per il 50% attingendo dalle somme accantonate per imprevisti nel quadro economico dell’intervento oppure ulteriori somme a disposizione.

-mediante utilizzi dei ribassi d’asta qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

– mediante somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

Se le somme non sono sufficienti ?

Solo in caso di assenza ovvero di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno presentare richiesta di accesso al “Fondo compensazioni” istituito presso il MIMS ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies, secondo le nuove modalità e tempistiche stabilite dal DM del 5 aprile scorso che precisa:

decreto caro materiali secondo semestre 2022 precisazioni2

Da venerdì 13 maggio è operativa sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali.

N.B. La recente Circolare del MIMS ribadisce “ infine, si rappresenta che, allo scopo di ridurre i tempi di trasferimento agli operatori economici delle risorse assegnate alle stazioni appaltanti a valere sulla dotazione del Fondo ministeriale, con decreto ministeriale del 5 aprile 2022 …, è stata aggiornata, relativamente al secondo semestre 2021, la disciplina contenuta nel decreto ministeriale del 30 settembre 2021, prevedendosi, in sintesi: la diminuzione, da 60 a 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di rilevazione delle variazione dei prezzi relativi al secondo semestre 2021, del termine entro il quale le stazioni appaltanti possono presentare domande di accesso alle risorse di detto Fondo, nonché l’istituzione di una piattaforma dedicata da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti.”

 I giustificativi

Il DM del 5 aprile, con riferimento al secondo semestre 2021, non parla di giustificativi da presentare ad opera della stazione appaltante.

Tuttavia si potrebbe ritenere che gli stessi siano necessari laddove occorra dimostrare l’incidenza dei materiali su lavorazioni composite e complesse (come previsto per esempio dal DL 27/1/2022 n. 4 “

“Per le medesime finalità di cui al comma 1, all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e’ inserito, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’accesso al Fondo, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga”..

Termini di pagamento delle compensazioni.

Ultimo elemento da tenere in considerazione concerne i termini per liquidare il corrispettivo. La norma non dispone nulla sul punto. Occorre quindi fare riferimento ai principi generali in materia. Trattandosi di un corrispettivo che nasce nella sostanza da una revisione della contabilità, si deve applicare l’art. 113 bis del Codice dei Contratti (30 giorni).

D’altra parte, l’istanza di compensazione determina l’avvio di un procedimento amministrativo che deve concludersi, entro 30 giorni, con l’adozione di un provvedimento espresso (Tar Lazio, sez. Terza Quater, 15 febbraio 2022, n.1818).

Ovviamente se l’ente non ha le risorse ed ha chiesto al Ministero il trasferimento delle stesse, dovrà comunicare all’impresa tale circostanza dando evidenza della necessità di attendere l’erogazione del fondo e di sospendere i termini per l’adozione del provvedimento finale. L’importante è non rimanere in silenzio (Tar Lazio, sez. Terza Quater, 15 febbraio 2022, n.1818).

IL CALCOLO

Sulle modalità di calcolo si farà riferimento alle modalità previste per il primo semestre, come indicato nella circolare ministeriale emessa per il primo semestre 2021 (si vedano gli esempi dell’articolo del blog)

https://avvocatodicantiere.it/caro-materiali-pubblicati-il-decreto-le-tabelle-e-la-circolare-riassunto-e-prassi-operative-per-imprese-ed-enti/

Si riporta comunque un esempio.

La differenza rileva ai fini dell’applicazione dell’alea (8% per offerte del 2020; 10% per offerte di anni precedenti).

A- Offerta anno 2020.

-Apro il libretto delle misure del periodo e verifico quali sia la quantità di materiale allibrata. Ribadisco che in ogni caso a mio avviso l’istruttoria deve verificare quei materiali messi in opera nel periodo anche se riferiti a sal emessi dopo il 30 giugno;

-Kg da libretto 5.342,636 primo semestre 2021.

-Verifico sulle tabelle del decreto la voce “Ferro acciaio tondo per cemento armato”.

-Prezzo medio 0,59 euro/kg e variazione percentuale secondo semestre 2021 del 72,25%

-Tolgo l’alea dell’8% e rimane come variazione assentibile il  64,25%.

– Euro 0,59/kg x 64,25% = Euro 0,379 Euro/kg quale variazione unitaria.

-Euro 0,379 x 5.342,636 Kg (rilevati nel libretto) = Euro 2.025,26

B- Offerta anno 2018.

Il medesimo meccanismo si applica per le offerte anteriori al 2020, con alea al 10% e facendo riferimento ai prezzi medi degli anni riferimento di offerta.

-Offerta anno 2018.

-Kg da libretto 5.342,636 secondo semestre 2021.

-Verifico sulle tabelle del decreto la voce “Ferro acciaio tondo per cemento armato” guardando l’anno 2018.

-Prezzo medio 0,60 euro/kg e variazione percentuale secondo semestre 2021 del 70,03%

-Tolgo l’alea del 10% e rimane come variazione assentibile il  60,03%.

– Euro 0,60/kg x 60,03% = Euro 0,360 Euro/kg quale variazione unitaria.

-Euro 0,360 x 5.342,636 Kg (rilevati nel libretto) = Euro 1.923,35

Il problema maggiore si pone nelle voci a corpo, ovvero quelle voci che comprendono plurimi fattori produttivi per un prezzo globale. Il DL provvede, in questi casi, a ricostruire l’incidenza del materiale, scorporando la manodopera ed eventuali altri fattori. Tale valutazione verrà effettuata sulla base dei dati progettuali o comunque sulla base di analisi.

In copertina opera di Rosario Scalise (AVC: avvocato di cantiere)

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