Estensione del meccanismo DL Aiuti 50/2022 all’anno 2023 (?)

Il Testo della Legge di Bilancio 2023 (bollinato), in fase di approvazione, prevede sostanzialmente un meccanismo revisionale dei prezzi del tutto simile a quello introdotto con il DL Aiuti 50/2022 (convertito con Legge 91/2022), con una novità.
Rimane ancora molto incerta la risoluzione del problema dell’emissione della fattura da parte delle imprese al momento dell’adozione del SAL incrementato della revisione prezzi (ai sensi dell’art. 113 del Codice), in attesa del reperimento delle somme per liquidare i SAL medesimi (determinati con la revisione prezzi).
Ma andiamo in ordine, ben sapendo che il presente articolo, dovrà, ovviamente, essere aggiornato all’esito della pubblicazione della Legge di Bilancio.
Le misure ad oggi per il 2022 ed il problema della fattura del SAL revisionato



Resta sullo sfondo il problema dell’emissione del Certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis del Dlgs 50/2016 e della conseguente fattura, per i SAL revisionati con i prezzi 2022.
La norma prevede
“1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L’esecutore può emettere fattura al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L’emissione della fattura da parte dell’esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento (CP) da parte del RUP.
N.B. Il DL aiuti 2022 e la legge di Bilancio 2023 riducono da 7 a 5 i giorni per l’emissione del CP.
Nella sostanza, la norma consente all’impresa di emettere fattura all’emissione del SAL, prescindendo dall’emissione del CP da parte del RUP (che si ricorda deve essere emesso contestualmente al SAL oppure al massimo dopo 5/7 giorni).
Una norma di non facile applicazione per più motivi:
a) Come noto il CP determina quanto fatturare, atteso che è su tale documento che si applica la ritenuta dello 0,5 e le ulteriori decurtazioni (anticipazione, penali ecc). Quindi l’importo della fattura non è sempre agevole da determinare se il RUP non emette il certificato;
b) L’impresa – dalla lettura della norma – ha titolo ad emettere la fattura per il SAL rilasciato (revisionato con i prezzi anno 2022), sempre e comunque prescindendo dal CP. Ma come si concilia tale circostanza con gli obblighi contabili e di copertura delle spese a carico della stazione appaltante? La fattura (senza che sia accompagnata da un CP pieno e non condizionato al reperimento delle risorse) è scontabile in banca?
Domande alle quali occorrerebbe che il Legislatore, l’ANAC o il MIT (non più MIMS) rispondessero.
Sul punto ANCE avrebbe proposto quanto segue:

La Legge di Bilancio 2023 “bollinata”, da approvare
In genere non ritengo opportuno parlare di norme in bozza (ancora da approvare) ma, nel caso di specie, non posso che fare una eccezione, considerate le preoccupazioni sia dei RUP sia delle imprese per quel che potrà essere stabilito in ordine ai lavori da eseguire nel 2023, ormai imminente.
La Legge di Bilancio 2023, bollinata, da approvare (ma si ritiene sostanzialmente definitiva in merito alla revisione dei prezzi) affronta, opportunamente, il meccanismo dell’adeguamento dei prezzi per l’anno 2023 sostanzialmente in due articoli: 68 e 79 (numerazione che dovrebbe rimanere tale).
Le considerazioni che seguono, pertanto, dovranno trovare conferma nel testo definitivo.
L’art. 68 prevede:
A) l’incremento delle risorse dei fondi per l’applicazione dei meccanismi di revisione;
B) l’aggiornamento entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 giugno 2023 dei prezzari ufficiali (art. 23 del Codice).

C) I prezzari aggiornati al 31 gennaio 2023 e al 30 giugno 203 dovranno trovare applicazione alle procedure che saranno avviate, rispettivamente, tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023 e tra il 1° luglio 203 e il 31 dicembre 2023.
Cioè (pare di capire):
-Prezzario aggiornato entro il 31 gennaio 2023 –> si applica ai bandi/inviti/avvisi dall’ 1/1/2023 al 30/6/2023;
-Prezzario aggiornato entro il 30 giugno 2023 –> si applica ai bandi/inviti/avvisi dall’ 1/7/2023 al 31/12/2023.
D) Le modalità di reperimento dei fondi e la rimodulazione delle somme a disposizione, anche attingendo da altri interventi (meccanismo non semplice per un ente pubblico).

L’art. 79 (integra e modifica l’art. 26 del DL Aiuti)
prevede:
A) che – per l’accesso alle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – le stazioni appaltanti possano trasmettere, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.
B) in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, che:
– lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari regionali aggiornati.
– il certificato di pagamento è emesso contestualmente al SAL e comunque entro i 5 giorni successivi (come per DL aiuti 2022).
– la revisione è riconosciuta nei limiti del 90%, al netto del ribasso d’asta (come per DL aiuti 2022)
N.B.
-Si prevede che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari si utilizzano l’ultimo prezzario adottato, fermo il conguaglio.
-Si prevede che i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei suddetti prezzari, sono riconosciuti dalla stazione appaltante “nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.” (come per DL aiuti 2022, quindi nulla di nuovo)
C) ATTENZIONE:
Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 –> Sostanzialmente – a quanto pare dalla lettura della norma – anche coloro che non potevano accedere direttamente al DL Aiuti 2022 perché il bando era stato pubblicato prima del 18 maggio 2022, per il 2023 potranno invece accedere al meccanismo di revisione. (vedi articolo blog del 30/6/2022) –> il tutto però nei limiti dell’80% (chissà perché 80%, forse per richiamare il DL 4/2022).

D) Si stabilisce, infine, che nelle more dell’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti utilizzino l’ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all’adozione del prezzario aggiornato
La bozza “riservata” del Nuovo Codice
Quanto esposto, infine, deve essere valutato con quanto disposto nella bozza del Nuovo Codice (che, pur essendo definita “Riservata”, parrebbe essere ormai nota a tutti) che stabilisce i seguenti principi (alcuni decisamente interessanti ed opportuni).


Come si può notare, ad oggi in merito ai limiti dell’alea e delle percentuali di variazioni, nulla ancora è certo. Sarebbe auspicabile che tali limiti siano annullati o comunque contenuti in percentuali “congrue”. Nel valutare tali percentuali, il legislatore dovrebbe tenere in considerazione come “oggi” le percentuali sia di spese generali (13/17%) sia di utile (10%) (fissate ancora dall’art. 32 del DPR 207/2010) non siano più attuali.
Oggi le spese generali di cantiere sono ben più elevate e spesso l’utile è decisamente inferiore.
Vedremo.
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